In tema di immissioni ( rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l'osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato, e ciò tanto più nell'ipotesi in cui - trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee - le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 luglio 2021, n. 21621
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che, in tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officin a), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, ma nella specie, come emerge dalla vicenda processuale pacificamente in atti, i convenuti immediatamente dopo la notifica dell'atto di citazione, avevano spontaneamente rimosso le cause delle assente immissioni intollerabili, di guisa che ogni indagine di natura tecnica si rendeva impossibile, mancando lo stesso oggetto su cui svolgere le indagini peritali.
Soccorre a tal fine il diverso principio sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema dì immissioni (nella specie di rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l'osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato, e ciò tanto più nell'ipotesi in cui - trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee - le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.
02-08-2021 12:34
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