Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Licenziamento nullo perché ritorsivo...
Licenziamento nullo perché ritorsivo
Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2021, n. 4055


In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 cod.civ. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento

L'ordinanza in esame verte sui requisiti necessari affinché possa configurarsi un licenziamento nullo perché ritorsivo e, in particolare modo, sulla configurabilità dello stesso nel caso in cui il motivo lecito di recesso addotto dal datore di lavoro sia ritenuto sussistente. Nel caso di specie la Corte d'Appello di Perugia aveva dichiarato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro al dipendente, avendo ritenuto sussistente il motivo di recesso addotto, consistente nel ridimensionamento della flotta aziendale e derivante verosimilmente da una riduzione delle commesse e, più nello specifico, nella vendita dell'automezzo che il lavoratore guidava in qualità di autista.
Peraltro la Corte rilevava che il dipendente licenziato aveva inferiore anzianità e carichi di famiglia rispetto all'unico lavoratore comparabile dell'azienda.
Contro la decisione della Corte d'Appello proponeva ricorso in Cassazione il lavoratore sostenendo, in estrema sintesi, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere superflua l'acquisizione al processo di alcuni elementi di prova che avrebbero evidenziato - secondo il lavoratore - l'intento del datore di lavoro di liberarsi di quest'ultimo e la ritorsività del licenziamento.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ciononostante la Cassazione ha comunque avuto modo di evidenziare la bontà dell'operato della Corte perugina, la quale si è correttamente attenuta ai principi di diritto propri della giurisprudenza di Cassazione in tema di licenziamento ritorsivo.
Più in particolare la Corte di Cassazione ha ribadito che in tale fattispecie, affinché il licenziamento possa considerarsi nullo, è necessario che il motivo illecito sia determinante ed esclusivo e, pertanto, che non sussista il motivo addotto dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento: l'accertamento dei fatti allegati dal lavoratore, in sintesi, presuppone la previa verifica della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso dal datore di lavoro.
Conseguentemente è corretto il comportamento della corte distrettuale che, una volta accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso, ha ritenuto superfluo l'accertamento del carattere ritorsivo del licenziamento, difettandone il requisito dell'efficacia determinativa esclusiva.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza