Procedimento civile – Impugnazioni – Sentenza di appello – Pronuncia resa ponendo a fondamento la qualificazione della domanda fin dal primo grado tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello in luogo del ricorso immediato per cassazione – Cassazione senza rinvio.
(Cost, articolo 111; Cpc, articoli 382 e 617 e 618)
Va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito (Nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, da quanto emerge dalla sentenza impugnata, la domanda era stata qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione agli atti esecutivi: tanto costituisce anzi un presupposto logico e chiaro della decisione per altri versi impugnata, la quale respinge, sia pure correggendone in parte i presupposti, la tesi della tempestività, così definitivamente consacrando la qualificazione di primo grado quale opposizione formale, ovvero ai sensi appunto dell'articolo 617 cod. proc. civ.; è, quindi la stessa sentenza gravata, rimarca il giudice di legittimità, a consolidare definitivamente come accertato un presupposto di qualificazione che ha connotato come improponibile l'appello che invece è andata ad esaminare nel merito, sia pure per respingerlo con correzione della motivazione: e ciò poiché la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex articolo 617 cod. proc. civ. non poteva giammai, conclude la decisione in esame, essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 24 novembre 2021, n. 36500 – Presidente e relatore De Stefano
29-11-2021 20:44
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