Quali sono i presupposti per la compensazione delle spese di lite?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 2312/21; depositata il 2 febbraio 2021
Presidente Lombardo - Relatore Oliva
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 3.5.2010 Di N.C. propose opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da Equitalia Polis S.p.a. sulla base di un verbale della Polizia municipale del Comune di Capaccio per violazione dell'art. 142 C.d.S.. A sostegno della propria opposizione, la D.N. deduceva la mancata notificazione del verbale presupposto alla cartella impugnata.
Il Giudice di Pace ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, che, costituendosi, dimostrava la regolare notificazione, a mani della D.N. , del verbale di contravvenzione al codice della strada, della quale quindi invocava la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con sentenza n. 543/2010 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, senza pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta dal Comune e compensando le spese del grado.
L'ente locale interponeva appello avverso detta decisione ed il Tribunale di Salerno, con la sentenza oggi impugnata, n. 3023/2018, rigettava il gravame compensando le spese anche del secondo grado.
Ricorre per la cassazione di detta decisione il Comune di Capaccio Paestum affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso Di N.C. .
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale di Salerno avrebbe erroneamente compensato le spese di lite, senza considerare che la D.N. era risultata totalmente soccombente e che non sussistevano le "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente richieste dall'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis.
La censura è fondata.
La citazione introduttiva del giudizio è successiva alle modifiche apportate all'art. 92 c.p.c. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Di conseguenza, la compensazione delle spese poteva essere disposta dal giudice di merito, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale (che nel caso specifico non è configurabile, essendo stata totalmente respinta l'opposizione spiegata dalla D.N. alla cartella di pagamento notificatale) soltanto in presenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" prevista dalla formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis. La giurisprudenza di questa Corte ha, nel tempo, chiarito che tali ragioni non possono essere rappresentate dal generico riferimento alla "peculiarità della materia" (Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016, Rv. 639907) o a non meglio precisate "ragioni di giustizia" (Cass. Sez. 6-5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015, Rv. 635969) nè -ancora-possono esaurirsi nella considerazione che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'attività difensiva della parte è, in genere, limitata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011, Rv. 620186). È infatti richiesta l'indicazione di specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.
22310 del 25/09/2017, Rv. 645998).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto opportuno compensare le spese del secondo grado, confermando altresì la compensazione di quelle relative al primo grado, valorizzando, ai fini della valutazione di soccombenza della D.N. , il fatto che quest'ultima avesse proposto opposizione alla cartella di pagamento non soltanto allegando la mancata notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada ad essa presupposto (circostanza, poi, rivelatasi non vera in quanto il Comune, costituendosi, aveva dimostrato che il verbale era stato addirittura notificato a mani proprie dell'opponente), ma anche eccependo la decadenza e la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 153 L. n. 244 del 2007 (recte, dell'art. 1, comma 153).
Detta circostanza, in realtà, può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna della D.N. ex art. 96 c.p.c., ma non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese, poiché la proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non implica alcuna soccombenza reciproca, nè costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
Il secondo motivo di ricorso, con il quale il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va invece dichiarato inammissibile. La circostanza -evidenziata dalla sentenza impugnata- che la D.N. avesse proposto opposizione non soltanto per l'omessa notifica del verbale presupposto alla cartella di pagamento, ma anche per violazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 153, costituisce invero motivo sufficiente per escludere la responsabilità aggravata della parte, non potendosi configurare nè un profilo di colpa grave, nè un abuso dello strumento processuale, a fronte della proposizione di motivi di impugnazione comunque fondati sull'interpretazione di una disposizione normativa.
In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Il ricorso va quindi accolto in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.
04-02-2021 02:29
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