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Sentenza

L'installazione dei condizionatori sulla facciata dell'immobile ledono i...
L'installazione dei condizionatori sulla facciata dell'immobile ledono il decoro architettonico?
Tribunale Udine, Sent., 31-01-2022
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI UDINE

in persona del Giudice dott. Fabrizio Carducci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 880/2020 di Ruolo Generale vertente

tra

CONDOMINIO x , con l'avv. Giovanni Donazzolo del Foro di Udine

- parte attrice -

e

C.F. , con l'avv. Alessia Eleonora Tempio del Foro di Gela

- parte Convenuta-

Oggetto: altri rapporti condominiali
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione dd. 27 febbraio 2020 il Condominio X , conveniva in giudizio C.F. dinanzi all'intestato Tribunale al fine di accertare ed ordinare la rimozione di due gruppi di condizionamento dell'aria collocati nella sua terrazza per violazione di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di Condominio ed in danno al decoro architettonico del Condominio stesso.

Si costitutiva regolarmente B.F. , con propria comparsa di costituzione e risposta di data 28 maggio 2020 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Alla prima udienza, tenutasi in data 30 giugno 2020, il GI assegnava alle parti i termini ex. art. 183 VI comma c.p.c..

Successivamente, il G.I., all'udienza fissata ex art. 184 c.p.c. di data 27 ottobre 2020, ritenuta la causa decidibile sulla base dei documenti prodotti, senza necessità di assumere le diverse prove richieste dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29 giugno 2021.

A seguito di trasferimento del GI presso altro ufficio, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudice, il quale all'udienza di precisazione conclusioni suddetta tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c...

FATTO E RAGIONI DELLA DECISONE

1) - Osserva questo Giudice che, dall'esame degli atti di causa, dalla documentazione anche fotografica prodotta, risulta provato e documentato in atti e, comunque, pacifico ed incontestato tra le parti, tenuto conto dei principii dell'onere della prova e di quello di non contestazione, che:

- esiste regolamento condominiale di natura contrattuale che prevede, all'articolo 5, che "E ' concesso ai condomini di installare i gruppi esterni per il condizionamento dell'aria esclusivamente ove predisposto dal costruttore, in assenza dovranno essere posti in luogo non visibile dall 'esterno e collocati a livello del piano di calpestio del proprio balcone, terrazza o loggia".

- parte convenuta è proprietaria di un appartamento sito nel condominio , e per sua stessa ammissione, riconosce come proprio il regolamento di condominio;

- parte convenuta, ha posto due motori a servizio di un apparecchio condizionatore, nella loggia della propria terrazza, uno a mezza altezza e l'altro sopra il primo, al di sopra della terrazza soprastante, visibile dall'esterno, e senza alcuna autorizzazione da parte della assemblea condominiale;

- come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, ed incontestata, la predisposizione eseguita dal costruttore, come indicato nel suddetto regolamento, per la diramazione dei gruppi di cui sopra è situata nella parte bassa del muro interno alla terrazza:

- la convenuta al fine di poter installare le proprie unità esterne ha dovuto installare una diramazione che va dal basso verso l'alto;

- con delibera condominiale del 29 luglio 2019, successivamente modificata con altra del 12 novembre 2019, a seguito di impugnazione della convenuta, l'assemblea concedeva un termine (31 dicembre 2019) entro il quale la convenuta doveva rimuovere le unità esterne meglio sopra descritte ed eventualmente posizionarle nel rispetto del regolamento condominiale;

- tale delibera veniva impugnata dalla convenuta, ma la mediazione tra le parti si chiudeva con esito negativo;

- i motori a servizio dell'apparecchio condizionatore della convenuta, nonostante esplicita richiesta dell'assemblea, erano ancora installati, non vi è prova contarria, nella stessa posizione al momento dell'instaurazione del presente procedimento;

- l'assemblea conferiva mandato all'Amministratore di adire le vie legali al fine di tutelare gli interessi condominiali.

2)- La fattispecie in questione va inquadrata tra quelle riguardanti beni ricompresi in condominio e disciplinati dalla normativa di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., con particolare riferimento al disposto degli artt. 1118,1119 e 1120 c.c., in combinato disposto con il dettato dell'art. 1102 c.c..

Con riferimento a tale quadro normativo, è principio ormai fermo nella giurisprudenza, con il quale l'odierno giudicante concorda, che, in tema di condominio negli edifici, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. (Cass. civ., Sez. II,24/02/2004, n. 3640). Tra questi due limiti fondamentali, cui è tenuto il partecipante alla comunione, quello che concerne il divieto di alterazione della destinazione è in posizione di preminenza, potendosi salvaguardare gli interessi degli altri condomini solo col rispetto della destinazione impressa alla cosa comune (Cass.,18 luglio 1984, n. 4195, cit.).

L'art. 1122 c.c. chiarisce espressamente che il condomino debba dare preventivamente notizia all'amministratore di eventuali esecuzioni di opere, il quale ne riferisce all'assemblea. Si tratta, dunque, di un vero e proprio obbligo a cui è tenuto "in ogni caso" chiunque effettui lavori, anche se all'interno del proprio appartamento.

Nonostante, come detto, prima di procedere, sia di norma sufficiente provvedere alla semplice comunicazione all'amministrazione, è comunque necessario verificare se il regolamento condominiale contiene particolari restrizioni o ulteriori prescrizioni in merito all'installazione dei condizionatori. Parte convenuta non solo non ha informato l'amministratore ma non ha tenuto conto, e quindi in violazione, di quanto stabilito espressamente dal regolamento di condominio. Alterando di conseguenza il decoro architettonico del condominio stesso.

In particolare, con la locuzione "decoro architettonico" si intende l'estetica dell'edificio, data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, contribuendo a conferirgli una specifica identità (cfr. Cass., n. 1718/2016; Cass., n. 10350/2011; Cass. n. 851/2007).

Il decoro architettonico, dunque, non è un concetto che emerge soltanto in relazione a edifici di particolare pregio artistico, poiché sono sufficienti anche lince semplici a delineare il decoro architettonico di un qualunque stabile.

Secondo la Cassazione (cfr. ord. 28465/2019), il decoro architettonico, che caratterizzi la fisionomia dell'edificio condominiale, è un bene comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare.

Nello stesso senso si è espressa di recente la giurisprudenza di legittimità ribadendo il principio in base al quale "costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio" (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 18928 del 11/09/2020).

Rientrano tra le innovazioni vietate, comportanti alterazione delle strutture proprie di parti comuni dell'edificio, quelle che violano il decoro architettonico di cui all'art. 1120, co. 2, c.c., con una apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio o anche di singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia e della conseguenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono (Cass. civ., Sez. II,25/01/2010, n. 1286), mentre non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (Cass. civ., Sez. II, 19/06/2009, n. 14455). A tale proposito è opinione consolidata che, legittimamente le norme di un regolamento di condominio aventi natura contrattuale, come nel nostro caso, possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa (Cass. civ., Sez. II,23/05/2012, n. 8174).

3) - La domanda attorea è fondata.

Chiarito il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie e tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, rileva questo Giudice che, da un lato, tenuto conto dell'evoluzione della tecnica e del costume, con conseguente diffusione generalizzata di sistemi di areazione e refrigeramento forzati, è consentito al singolo condomino, al fine di una piena utilizzazione della propria unità immobiliare, la realizzazione di un impianto di condizionamento nel proprio appartamento, ma, dall'altro che l'esigenza di refrigerazione delle unità immobiliari private poste in complessi condominiali, deve essere contemperata con il diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l'estetica dello stabile ed il contemperamento dei contrapposti diritti deve realizzarsi in concreto, tenendo conto dei mezzi che la tecnica mette a disposizione degli interessati e dello stato dei luoghi, e nel rispetto di eventuali restrizioni o modalità di installazione inserite nel regolamento condominiale.

Rileva questo Giudice che lo stato, la funzione e l'uso dei luoghi quale descritto, fanno ritenere che l'installazione di un condizionatore sulla facciata condominiale, seppur collocate all'interno della propria terrazza, anche se, astrattamente, non configgente con la destinazione d'uso della stessa facciata, determini una obiettiva modifica del decoro del fabbricato ed un'alterazione delle sue linee architettoniche, della sua simmetria della sua estetica, laddove confligge con la oggettivazione di tali elementi compiuta nella delibera condominiale del 29 luglio 2019 e del 12 novembre 2019. Queste, infatti, hanno inteso specificare, il generale dettato dell'art. 5 del regolamento condominiale contrattuale che, prevede l'installazione delle unità esterne in ordine all'altezza delle predisposizioni esistenti, od in mancanza all'altezza del piano di calpestio delle terrazze e comunque in modo da non essere visibili dall'esterno.

Né confligge con tale rilievo l'esistenza di altre circostanze, evidenziate da parte convenuta, che non sono decisive ai fini della risoluzione della presente controversia, quale quella relativa alla esistenza di altri condizionatori su altra facciata condominiale nelle vicinanze. Circostanze tutte che non legittimano certamente l'ulteriore aggravio del decoro dell'immobile complessivamente considerato, come oggettivizzato dalla assemblea condominiale, che rimane l'unica a poter formare la volontà condominiale, laddove la stessa ha ritenuto che per quella specifica facciata oggetto del presente giudizio l'oggettivizzazione del decoro condominiale escludesse la presenza di condizionatori così come apposti.

Da tali rilievi ne consegue, in estrema sintesi, che la convenuta, in assenza di autorizzazione fornita dalla assemblea condominiale, ha illegittimamente installato le suddette unità, violando le disposizioni del regolamento condominiale, che hanno carattere vincolante e costituiscono obbligo per i condomini prevalendo sull'interesse dei singoli, nonché l'art. 1102 c.c. e determinando una alterazione del decoro condominiale, così come oggettivizzato dalla assemblea condominiale.

Tenuto conto di tali osservazioni, ritiene questo Giudice che deve accogliersi la domanda del condominio attore e va condannata parte convenuta alla rimozione dei motori a servizio dell'impianto di condizionamento del suo appartamento posto sulla facciata condominiale. Lavori da eseguirsi a cura e spese di parte convenuta entro il termine di sei mesi dalla notifica della sentenza, considerato congruo in relazione alla natura e all'entità degli interventi da compiersi ed ai luoghi nei quali dovranno essere eseguite le opere.

4) - Deve infine essere accolta la richiesta dell'attore di fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., una somma a carico della convenuta per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna.

Detta somma, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in Euro 10 per ogni giorno di ritardo successivo al termine stabilito di sei mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le "astreintes", per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 150 giorni.

5) - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice unico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- accoglie la domanda principale del Condominio x e, per l'effetto, condanna C.F. alla rimozione dei motori a servizio dell'impianto di condizionamento del suo appartamento posti sulla facciata condominiale, così come installati. Lavori da eseguirsi a cura e spese di parte convenuta entro il termine di sei mesi dalla notifica della sentenza;

- condanna, ex art. 614bis c.p.c., parte convenuta al pagamento, in caso di mancato rispetto dei termini sopra stabiliti, in favore dell'attore, della somma di Euro dieci per ogni giorno di ritardo dal compimento dell'opera, fino ad un massimo di 150 giorni;

- condanna C.F. , al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in Euro 3.000,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese di giustizia, delle spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso in Udine, il 26 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2022.
Avv. Antonino Sugamele

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