Transazione - Transazione generale e speciale - Distinzione - Criteri - Accertamento - Potere del giudice del merito - Sindacabilità in Cassazione – Limiti.
Cassazione civile SEZ. I
ORDINANZA 27 LUGLIO 2021, N. 21557
In tema di qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione stipulato tra parti litiganti in plurimi contenziosi, il giudice del merito deve valutare la comune intenzione delle parti, attribuendo rilevanza decisiva all'identificazione delle specifiche controversie oggetto del contratto, non potendo basarsi esclusivamente sull'ampiezza delle espressioni utilizzate.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Transazione - Annullabilità per cosa giudicata ex art.1974 c.c. - Carattere generale e prioritario della regola - Fondamento - Conseguenze
In tema di annullabilità della transazione, l'ipotesi di annullabilità per cosa giudicata di cui all'art. 1974 cod. civ. trova applicazione tanto nella transazione generale che in quella speciale, con priorità rispetto all'ipotesi di annullabilità per scoperta di documenti di cui all'art. 1975 cod. civ.
Si richiamano:
a)Sez. 3, Sentenza n. 5138 del 2003:A norma dell'art. 1975 cod. civ., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata "speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.
b)Sez. 1 - , Ordinanza n. 12367 del 2018:Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione.
28-08-2022 19:39
Richiedi una Consulenza