Trapani. L'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alla regola dell'arte.
Tribunale Trapani, Sent., 19/08/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 370/2019 promossa da:
F. s.r.l. a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Trapani, via Livio Bassi nr. 6 presso lo studio dell'avv. Giovanni Liotti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
F.C. elettivamente domiciliato in Trapani, Corso Italia 98, presso lo studio dell'avv. Vito Riccardo Rao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E
S.A. Soc. Coop. a r.l., in persona dell'amministratore pro-tempore Arch. L.M., elettivamente domiciliato in Trapani, via Dei Gerani nr. 5 presso lo studio dell'avv. Carlo Pugliese che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
F. s.r.l. a socio unico ha convenuto in giudizio C.F. per l'adempimento del contratto di appalto concluso in data 16.1.2018 ed avente ad oggetto l'esecuzione di numerose opere di manutenzione ordinaria nell'immobile sito in T. via S. nr. 27, adibito all'attività di ristorazione e consistenti, tra le altre, nella rimozione e demolizione degli infissi interni, tramezzi, pavimenti e rivestimenti, opere murarie e assistenza agli impianti tecnologici, intonaci interni, controsoffittature in cartongesso coibentato e finiture, pavimenti e rivestimenti, infissi interni, impianto elettrico, idraulico con installazione di linee di alimentazione complete di prese, pulsanti e punti luce, scarichi, fornitura e collocazione di apparecchi igienico-sanitari compresi la rubinetteria e tutti gli accessori necessari a completarli, ricollocazione condizionatore, predisposizione di areazione forzata bagni, fornitura e collocazione delle attrezzature della zona cucina-lavaggio.
La società attrice ha allegato di avere adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, ma di non avere ricevuto alcun pagamento, se non due assegni bancari di Euro 5.000 ciascuno, in data 30.05.2018 ed in data 28.06.2018, entrambi rimasti insoluti e protestati. Ha inoltre precisato che il mancato adempimento del F. avrebbe determinato il suo inadempimento nei confronti di "S.A. Soc. Coop. a r .l.", con la quale F. s.r.l. aveva concluso, in data 2.2.2018, un contratto di subappalto per la realizzazione di una parte delle opere commissionate.
Rappresentando di avere altresì ottenuto, ante causam, il sequestro conservativo dei beni del F. sino alla consistenza di Euro 55.000,00, la F. srl. ha concluso chiedendo al Tribunale di "ritenere e dichiarare il diritto, in capo alla F. s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della somma di Euro 55.000, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, da parte del Signor F.C. o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa; condannare, conseguentemente, il Signor F.C., come sopra meglio identificato, al pagamento in favore della F. sr.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Euro 55.000, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa; con vittoria di competenze e spese di giudizio".
Nel costituirsi in giudizio, C.F. ha eccepito la nullità del contratto di appalto, rilevando che ne erano stati sottoscritti tre, uno dei quali prevedeva il prezzo a corpo di Euro 43.700,00 e gli altri di Euro 55.000,00; inoltre, in uno di questi, erano state escluse alcune clausole previste a garanzia del committente (quali la penale per il ritardo) e ne erano state previste altre vessatorie, nulle sia perché non sottoscritte espressamente, sia perché prive di causa (quale, ad esempio, quella relativa alla vendita con riserva di proprietà). Il F. ha poi eccepito la nullità per conflitto di interessi del contratto di subappalto concluso tra la F. s.r.l. e la S.A. Soc. Coop, posto che il legale rappresentante di quest'ultima era pure il direttore dei lavori, sicché non avrebbe potuto esercitare liberamente la propria attività di controllo sull'esecuzione dei lavori stessi. Infine, ha eccepito l'inadempimento della F. allegando che le opere erano state realizzate non a regola d'arte e con diversi difetti, tanto da non avere potuto ottenere la SCIA. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di "ritenere e dichiarare, per i motivi suesposti, fondate l'eccezione di nullità e per l'effetto dichiarare nulli tutti i contratti di appalto sottoscritti, e per l'effetto non dovute tutte le somme convenute e condannando la ditta F. srl a socio unico in persona dell'amministratore pro-tempore al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 1338 c.c., quantificato nella somma pari ad Euro 15.000 o in quella maggiore o minore che risulterà provata ad esito del giudizio o che la S.V Ill.MA riterrà equamente conducente; ritenere e dichiarare, i lavori compiuti nel locale del C.F. non conformi e non eseguiti a regola d'arte dunque fondata l'eccezione d'inadempimento per non aver adempiuto alle proprie obbligazioni e per l'effetto dichiarare non dovute le somme pretese a carico della ditta F. srl a socio unico in persona dell'amministratore pro-tempore F.M.G. in solido con il direttore dei lavori e per l'effetto condannarlo ai danni pari ad Euro 15.000,00 o ala maggiore o minore somma che la S.V Ill.MA riterrà equamente conducente; ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale sia il direttore dei lavori nella persona dell'arch. L.M. amministratore pro-tempore della Società S.A. Soc. Coop a.r.l., in solido con la ditta F. srl a socio unico, per avere sottoscritto un contratto di subappalto in conflitto d'interesse e per l'effetto non dovute tutte le somme pretese e condannarli al risarcimento dei danni in Euro 15.000 e nella maggiore minore somma che la S.V. riterrà equamente conducente; ritenere e dichiarare infondate e per l'effetto respingere tutte le domande formulate dal ricorrente ditta F. srl a socio unico in persona dell'amministratore pro-tempore F.M.G., in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum; In ordine alla richiesta di riconvenzionale, accertare e dichiarare il ricorrente e direttore dei lavori, in solido tra di loro, inadempienti alle obbligazioni assunte, e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti da valutarsi in Euro 20.000,00 o eventualmente anche in via equitativa nella misura che la S.V. riterrà conducente; Condannare in solido alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore".
Si è pure costituito il terzo chiamato, S.A. soc. coop. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande spiegate nei suoi confronti dal F. posto che il rapporto contrattuale che la coinvolgeva riguardava la sola società appaltante. Ha poi dedotto che a nulla rilevasse la circostanza che il proprio legale rappresentante fosse pure direttore dei lavori ed ha chiesto la condanna della società attrice al pagamento di quanto dovuto in adempimento al contratto di subappalto. Ha infine concluso chiedendo al Tribunale di "in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della S.A. Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, disponendone conseguentemente l'estromissione dal presente giudizio; in via principale e nel merito rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'odierna respondente in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare il diritto,in capo alla S.A. Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione di Euro 43.000, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, da parte della F. s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa; condannare, conseguentemente, la F. s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della S.A. Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Euro43.000, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa; con vittoria di spese e compensi del giudizio".
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole del contratto non comporta la nullità dell'intero contratto a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Va quindi rigettata la domanda di nullità del contratto, formulata dalla parte convenuta con riferimento alla asserita nullità della clausola relativa alla vendita con riserva, che, peraltro, non è stata azionata dalla società attrice.
Deve poi rammentarsi che, allorquando, come in questo caso, siano provati la fonte dell'obbligazione e il fatto storico dell'avvenuto adempimento e si controverta soltanto in ordine all'esattezza di questo ultimo, spetta al debitore della prestazione - quale che ne sia la posizione processuale - provare l'esattezza dell'adempimento, al fine dell'accoglimento della propria domanda o eccezione. Tali principi, come ha precisato la giurisprudenza, sono applicabili anche in materia di appalto, le cui disposizioni speciali attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., senza tuttavia derogare alla regola generale, che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, comportante che "l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alla regola dell'arte" (Cassazione civile, sez. II, 20 gennaio 2010, nr 936).
Orbene, nel caso di specie, risulta pacificamente ammesso dal F. che il prezzo per l'appalto, inizialmente determinato in complessivi Euro 43.800,00 oltre IVA, venne subito dopo concordemente rideterminato in complessivi Euro 55.000,00 oltre IVA (si veda al riguardo la memoria di costituzione nel procedimento per sequestro conservativo ante causam).
Nulla poi è stato dedotto da parte attrice a fronte dell'eccezione di parziale inadempimento formulata dal convenuto e comprovata dalla consulenza di parte allegata in atti. Deve però rimarcarsi che le irregolarità individuate nei lavori realizzati ( come da consulenza depositata in atti: 1) nel vano somministrazione lungo il muro di confine manca la pavimentazione in ceramica, sopperita con semplice malta cementizia; 2) nel locale w.c. (uomini) il lavandino posto all'angolo della muratura presenta tracce di rottura; 3) sui pozzetti della presa terra manca adeguata pavimentazione; 4) l'impianto di areazione forzata ha un aspetto poco decoroso e non ha un adeguato scarico verso l'esterno; 5) non è stata prevista un adeguata copertura all'allaccio dalla rete; 6) manca lo scivolo per il portatori di handicap, per l'accesso ai locali), pur diminuendo, secondo la valutazione operata dal consulente di parte, il valore delle opere realizzate, non ne escludono l'utilizzo.
Ed infatti, non è stato provato quanto allegato dal convenuto cica il mancato rilascio della SCIA, asseritamente conseguente alle difformità nelle opere realizzate: la comunicazione del Comune di Trapani, depositata in atti - prot. (...) del 28.10.2018 - è, infatti, una mera richiesta di integrazione di documentazione formulata al richiedente odierno convenuto e non è dato sapere se poi sia stata o meno ottemperata. Peraltro, nella predetta richiesta di integrazione non risultano evidenziate irregolarità ostative risalenti ai lavori effettuati dalla società attrice.
In buona sostanza, deve concludersi che i difetti riscontrati concernono meri lavori di rilievo secondario rispetto al complesso della commessa oggetto dell'appalto e non possono quindi comportarne la risoluzione.
Le considerazioni che precedono circa l'importanza dell'inadempimento non precludono comunque l'analisi della domanda di risarcimento danni: tuttavia, in considerazione della genericità delle allegazioni di parte convenuta, tale domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.
Il F., infatti, non ha fornito alcuna prova circa il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori appaltati, né ha fornito alcuna prova di avere dovuto realizzare con altre modalità lavori asseritamente non effettuati, allegato altri elementi dai quali evincere di non avere potuto procedere nella sua attività economica di ristorazione a causa delle modeste irregolarità individuate.
Tenuto quindi conto che il convenuto non risulta avere pagato alcunché alla società attrice (i due assegni consegnati sono rimasti impagati e sono stati protestati), in accoglimento della domanda di adempimento formulata dalla F. s.r.l., il convenuto va condannato al pagamento del complessivo importo di Euro 55.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle domande spiegate nei confronti della terza chiamata ed, in via riconvenzionale, da quest'ultima, si osserva quanto segue.
Il contratto di appallo prevedeva la possibilità di subappaltare lavorazioni che facevano parte del contratto (cfr. art. 5 nel primo contratto, art. 6 negli altri due), sicché sul punto nulla può essere contestato alla F.. Il fatto poi che la società subappaltante sia legalmente rappresentata da persona fisica che era pure il direttore dei lavori non costituisce di per sé fatto illecito, non essendo peraltro nemmeno allegato che il direttore dei lavori sia venuto meno ai suoi doveri.
Le domande spiegate da parte convenuta nei confronti della terza chiamata vanno quindi rigettate.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la società attrice non contesta di essere inadempiente nei confronti della terza chiamata, sicché va accolta la domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata con la sua condanna al pagamento dell'importo di Euro 43.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, il F. va condannato al pagamento di quelle sopportate dalla società F., che vengono liquidate in complessivi Euro 4.600,00 di cui Euro 450,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Quanto al terzo chiamato, in considerazione del rigetto delle domande nei suoi confronti spiegate dal convenuto Favare e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo chiamato nei confronti di parte attrice, le spese di giudizio sostenute da S.A. Soc Coop. a r.l. vanno liquidate in complessivi Euro 2.800,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge e vanno poste a carico delle altre parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
condanna F.C. al pagamento, in favore di F. s.r.l. a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 55.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna F. s.r.l. a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di S.A. Soc. Coop. a r.l., in persona dell'amministratore pro-tempore di Euro 43.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
rigetta tutte le ulteriori domande;
condanna F.C. alla rifusione, in favore di F. s.r.l. a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.600,00 di cui Euro 450,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
condanna F.C. e F. s.r.l. a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di S.A. Soc Coop. a r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.800,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Trapani, il 18 agosto 2021.
Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2021.
03-09-2022 13:58
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