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Sentenza

Affidamento dei figli al Servizio Sociale: la Cassazione distingue due tipologie...
Affidamento dei figli al Servizio Sociale: la Cassazione distingue due tipologie
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 24/11/2023) 29-11-2023, n. 33193

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2327/2023 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato presso l'avv. Massimiliano Masia, che lo rappres. e difende, per procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

B.B.;

- intimata -

avverso il decreto del 7 marzo 2022 della Corte d'appello di Milano, pubblicato il 21.10.2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Cons. rel., Dott. ROSARIO CAIAZZO.
Svolgimento del processo

CHE:

Con decreto del 3.6.2021 il Tribunale di Milano, nel giudizio per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio tra A.A. e B.B., così statuiva: affidava la figlia minore C.C., nata il (Omissis) ((Omissis)), in via esclusiva alla madre presso cui era collocata a (Omissis); disponeva che i Servizi sociali del Comune di (Omissis) regolamentassero le frequentazioni del padre con la figlia fino a quando necessario, e che controllassero il nucleo familiare e la relazione tra padre e figlia, proseguendo tutti gli interventi di sostegno educativo e psicologico necessari nell'interesse della minore.

Avverso tale decreto proponeva reclamo il A.A. chiedendo l'affidamento condiviso della minore o, in subordine, la revoca dell'affidamento super-esclusivo.

Con provvedimento del 23.6.22 la Corte d'appello ha rigettato il reclamo, osservando che: dalla relazione dei Servizi sociali del (Omissis) scaturiva una figura materna adeguata al ruolo e presente nella vita della minore; in ordine ai rapporti tra il padre e la figlia, i Servizi sociali avevano evidenziato l'emersione di aspetti legati al comportamento paterno che generavano nella figlia turbamento e distanza emotiva, la quale mostrava fatica a parlare delle difficoltà relazionali insorte; allo stato sussistevano dunque gravi problemi di relazione tra il ricorrente e la figlia legati principalmente ai comportamenti tenuti da quest'ultimo in passato, che avevano determinato il disgregarsi del rapporto, considerando che il A.A. non appariva in grado di procedere autonomamente al recupero della stessa relazione, pur avendo la possibilità di rimodulare tale rapporto con la crescita graduale della minore partecipando agli incontri nello spazio neutro.

A.A. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria; non si è costituita l'intimata.
Motivi della decisione

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., difetto di motivazione, violazione dell'art. 111 Cost., nonchè omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d'appello tenuto conto della relazione dei Servizi sociali del (Omissis) dalla quale si desumeva che: il ricorrente, dimostratosi collaborativo con gli operatori, aveva potuto comunicare telefonicamente con la figlia sino al (Omissis), avendo poi dovuto chiedere l'intervento delle autorità per poter vedere la figlia a causa del comportamento della madre della minore; l'indagine psicologica concludeva nel senso che la figlia aveva espresso il desiderio di rivedere il padre con le stesse modalità, rivelando così di essere legata affettivamente a lui.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della motivazione perplessa o apparente, corredata dall'omesso esame dei suddetti punti della relazione psicologica.

Preliminarmente, va richiamato quanto affermato da questa Corte con la ordinanza n. 32290/2023 (pronunciata all'esito della adunanza camerale del 15 novembre 2023) in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune "voce" dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici ed atipici a tutela del minore.

Nell'ordinanza suddetta, è stato osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice "affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonchè con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child"; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorchè, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.

Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis "l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale", in quanto: a) "nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore", tipologia di "affidamento" ai servizi, che "è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale", nè essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che "il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili"; b) nel secondo caso, invece, "il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale" e "costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)", cosicchè "deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità", presupponendo l'adozione di questo provvedimento "la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale" e dovendo i contenuti del provvedimento "essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito", con adeguata vigilanza sull'operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis che "i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori", oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.

Si è poi evidenziato che "ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale", apparendo più corretto "utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto".

Orbene, nella specie, si deve ritenere che il regime di affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di residenza, con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre e regolamentazione del regime di visita del padre, si configuri come un mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali, ai quali si sono contestualmente conferiti compiti di accertamento e compiti ausiliari ex art. 68 c.p.c..

Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.

Come ha osservato, con motivazione pienamente condivisibile questa corte con la pronuncia n. 24226 del 2023: "Si deve, in particolare, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto il decreto pronunciato sul reclamo proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 quinquies c.c., ha statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

Si tratta, dunque, di un provvedimento del tutto distinto da quelli limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale adottati in corso di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni Unite (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17/10/2022), e di recente anche decisa (Cass., Sez. U, n. 22423 del 25/07/2023), la questione dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso i detti provvedimenti provvisori e urgenti.

In ordine all'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, questa Corte si è già pronunciata più volte in senso positivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 07/02/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015).

Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità. Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022).

In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità".

Premesso ciò, nella specie non emerge il vizio nell'esame dei mezzi di prova o la lacunosità della motivazione prospettata dal ricorrente. Invero, la Corte d'appello ha motivato adeguatamente sulle difficoltà relative alla frequentazione del padre con la figlia, impeditive della revoca del provvedimento che aveva disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, attraverso l'esame delle varie relazioni dei servizi sociali.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come dall'ultima relazione dei servizi sociali, del (Omissis), fosse emerso che la minore si era dimostrata poco propensa ad affrontare l'argomento riguardante la ripresa dei rapporti con il padre, mentre dopo le dovute spiegazioni e rassicurazioni ricevute rispetto alle modalità degli incontri si era distesa e rasserenata, accettando di poter incominciare ad incontrare il genitore con tale modalità protetta.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Invero, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass., n. 8584/20; n. 6322/22).

Nella specie, il ricorrente non ha lamentato l'omesso esame delle relazioni dei Servizi sociali nella loro interezza, bensì, l'omesso esame di una sua parte, per cui può ritenersi che la doglianza afferisca piuttosto, in sostanza, al merito della valutazione istruttoria.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, e in sede di riconvocazione, il 24 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023
Avv. Antonino Sugamele

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