Bambino di 10 anni subisce atti di bullismo da un suo coetaneo, durante la ricreazione, nei bagni della scuola. I genitori lamentano che l'aggressione sarebbe avvenuta a causa del mancato controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente dell'istituto frequentato dal figlio.
MASSIMA - In caso di bullismo all'interno di una scuola primaria viene condannato l'istituto per culpa in vigilando. Le amministrazioni scolastiche agiscono come organi statali e non come soggetti diversi dallo Stato. Ai sensi del d.P.R. n. 275/1999 si conferisce agli Istituti "autonomia gestionale e amministrativa," senza però privarli della qualità di organi statali.
Bullismo tra i banchi di scuola. Profili processuali.
La vicenda giudiziaria trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, nei confronti del MIUR, avanzata dai genitori di un bambino di 10 anni il quale aveva subito atti di bullismo da un suo coetaneo, durante la ricreazione, nei bagni della scuola. In particolare, i genitori lamentavano che l'aggressione sarebbe avvenuta a causa del mancato controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente dell'istituto frequentato dal figlio.
Asserivano, infatti, che l'insegnante si era accorta dell'eventus damni dopo ben quarantacinque minuti dalla fine dell' intervallo, quando, avvisata dagli altri alunni, aveva trovato il minore in bagno con evidenti graffi ed ecchimosi. I genitori si dolevano anche di aver appreso dell'accaduto solo al termine dell'orario delle lezioni al momento dell'uscita dei ragazzi da scuola.
Il MIUR, costituitosi in giudizio, eccepiva unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che l'eventuale responsabilità dell'accaduto dovesse essere attribuita esclusivamente all'istituto scolastico ovvero, ai sensi dell'art. 2047 c.c., ai genitori del minore, autore del fatto illecito, per carente educazione del proprio figlio.
Il Tribunale di Potenza condividendo le prospettazioni attoree ha accolto la domanda con l'ulteriore applicazione ex officio dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE. La sostituzione del MIUR all'insegnante di scuola pubblica quale soggetto passivo dell'azione di danno. Lineamenti di responsabilità civile e risarcimento del danno.
La sentenza in commento offre interessanti spunti di riflessione sulla tutela civilistica accordata alle vittime di atti bullistici in ambito scolastico.
E' noto che la responsabilità giuridica degli insegnanti è disciplinata dall'art. 28 della Costituzione il quale sancisce che i «funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».
In attuazione di tale precetto, e dunque, in forza del rapporto di collegamento organico tra l'amministrazione scolastica e l'insegnante, il legislatore, all'art. 61 della legge 11 luglio 1980/312 - che ha innovato la disciplina della responsabilità del personale scolastico per i danni causati ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, successivamente trasfuso nell'art. 574 T.U. 16 aprile 1994, n . 297 - ha individuato nell'Amministrazione Pubblica, l'unico soggetto su cui gravano in via diretta "le responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".
Anche la giurisprudenza di legittimità ha da tempo, ormai, attribuito al Ministero dell'Istruzione la responsabilità dei danni occorsi agli scolari durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, qualunque sia il titolo, contrattuale per responsabilità da contatto sociale o extracontrattuale per violazione del principio del neminem laedere.
E la Giurisprudenza di merito, ha sottolineato che nelle controversie risarcitorie derivanti dagli illeciti commessi dal personale dipendente dal MIUR., soggetto legittimato passivo è soltanto il Ministero, poiché, pur a seguito del riconoscimento della personalità giuridica ai circoli didattici ed alle istituzioni scolastiche, quest'ultime restano organi dell'amministrazione scolastica statale; per cui gli effetti degli atti compiuti dai dipendenti del Ministero debbono essere riferiti alla sola Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non ai singoli istituti.
Nella pronuncia de qua è ben evidenziato come il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ossia il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, citato dalla difesa del MIUR, pur avendo attribuito alle istituzioni scolastiche "autonomia funzionale" e precisamente autonomia didattica e organizzativa, autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e autonomia amministrativa, ne ha mantenuto la qualità di organi dello Stato.
Ciò esclude qualsiasi coinvolgimento sia dell'insegnante che dell'istituto scolastico nel procedimento civile promosso dal genitore dell'alunno bullizzato, essendo il MIUR. l'unico soggetto legittimato a rispondere del difetto di vigilanza e dell'insufficiente predisposizione di misure di organizzazione, protezione e sorveglianza degli studenti da parte della scuola.
Ai fini della completezza del discorso è rilevante aggiungere che l'Amministrazione pubblica conserva integro il diritto di rivalsa, limitatamente alle ipotesi di dolo o colpa grave, esercitabile mediante l'instaurazione di un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti per il danno economico ad essa arrecato, il quale deve essere improntato ai principi di cui all'art. 1 della legge n. 20/1994 (come modificato dall'art. 3 D.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1996, n. 639 dall'art. 17, comma 30-quater, D.l. 1° luglio 2009, n. 78 modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, D.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni nella L. 3 ottobre 2009, n. 141), secondo cui la "responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali."
La rivalsa, tuttavia, non deve essere necessariamente totale, potendo trovare applicazione sia il principio di parziarietà per concorso altrui, (per esempio, i genitori per culpa in educando), sia il potere riduttivo del giudice contabile.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame è importante segnalare che la giurisprudenza contabile ha ravvisato la colpa grave nel comportamento dell'insegnante il quale abbia omesso, in caso di lesioni verificatesi durante la scuola, di richiedere un intervento medico e di avvisare la famiglia.
Il Tribunale di Potenza ha inquadrato il caso di specie nell'alveo applicativo dell'art. 2048 c.c., il quale, in deroga all'art. 2043 c.c., contempla un'ipotesi di responsabilità presuntiva e oggettiva. In particolare, il comma 2 dell'art. 2048 c.c. statuisce testualmente: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".
Gli insegnanti, dunque, premessa la presunzione di responsabilità, rispondono dell'atto illecito commesso dagli allievi limitatamente al periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza se non
provano di non essere stati in grado di spiegare interventi correttivi o repressivi per la rapidità e imprevedibilità dell'evento e se non dimostrano di aver adottato tutte le misure disciplinari ed
organizzative per evitarlo.
In particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prevedibilità e la prevenibilità del fatto costituiscono l'essenza della colpa professionale del precettore o del maestro d'arte la cui sussistenza o insussistenza deve essere valutata con i principi dettati dall'ordinamento di cui quello fondamentale è il canone della diligenza professionale previsto dall'art. 1176, comma 2 c.c. Il precettore o il maestro d'arte, quindi, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2048 c.c., hanno l'onere di provare che né loro, né alcun altro precettore diligente, avrebbero potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno. Tale prova non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'allievo, integrando la stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c.
Di recente il Tribunale di Roma chiamato a pronunciarsi su una vicenda che vedeva come protagonista un alunno di terza media vittima di atti di violenza (giochi pericolosi e lesivi con calci nei genitali), compiuti durante l'orario scolastico peraltro denunciati sia dal danneggiato che da altri compagni di classe (come si evince dal verbale del Consiglio d'Istituto), ha specificato che è sufficiente una sola segnalazione degli studenti per far sorgere nei confronti degli insegnanti un obbligo stringente di sorveglianza in virtù del quale sono tenuti a predisporre tutte le misure idonee a prevenire comportamenti contra legem. Inoltre, il Giudice capitolino ha precisato, e questo rileva anche per la fattispecie di cui ci si occupa, che la responsabilità degli insegnanti non può essere esclusa sull'assunto che le condotte illecite vengono poste in essere nei corridoi o nei bagni della scuola poiché l'obbligo a vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli allievi si estende per tutto il tempo in cui i medesimi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
Ulteriori obblighi in capo alla scuola sono stati introdotti anche dalla legge n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo," entrata in vigore il 18 giugno 2017.
Secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 3, della suddetta normativa, ogni scuola, deve designare fra i docenti un referente il cui compito è quello di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio. L'articolo successivo contempla l'istituto dell'informativa alle famiglie. Il dirigente scolastico, che sia venuto a conoscenza di atti di cyber bullismo, ha il dovere di informare le famiglie dei minori coinvolti e di avviare adeguate azioni di carattere educativo e culturale.
La vigilanza degli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in primis i docenti, ma anche il personale Ata e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico.
Saliente è il passo della sentenza in cui si legge: "l'amministrazione scolastica non ha fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto. E ciò, per la semplice ed evidente ragione che nessuno dei preposti (id est: insegnanti e/o personale non docente) ha saputo riferire in merito all'accaduto. È pacifico, infatti, che l'alunno sia stato autorizzato a recarsi da solo nel bagno dell'istituto senza che l'insegnante provvedesse ad accompagnarlo o si sia premurato di verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante)".
L'autorità giudiziaria, per la summenzionata condotta omissiva, ha riconosciuto all'attore il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali per la somma complessiva di € 6.697,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo.
In particolare, per il danno patrimoniale, è stato accertato e stimato un danno emergente per un importo pari ad € 4.400,00, per spese odontoiatriche che il minore ha sostenuto e dovrà sostenere per le terapie e cure occasionati dalla lesione degli incisivi inferiori.
Per i danni da lesione all'integrità psico-fisica è stato accertato un danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'1%.
Aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che configura il danno morale come voce ontologicamente autonoma da quello connesso alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona e facendo leva su alcuni elementi fattuali per la prova presuntiva, il Giudice potentino ha riconosciuto al minore bullizzato anche il pretium doloris.
Il Tribunale, infatti, ha osservato come non si può non prendere in considerazione, in primis, il fatto che il bambino sia rimasto solo, per ben quarantacinque minuti, senza rientrare in classe per non farsi vedere dall'insegnante e dai compagni di classe. nella particolare condizione di "sconfitto ed umiliato" dalla disputa avuta con altro coetaneo; in secundis, che il minore sia ritornato a scuola dopo diversi giorni dall'aggressione e di aver manifestato l'intenzione di voler cambiare definitivamente l'istituto scolastico; in tertiis, che la vittima di bullismo al momento dell'accaduto era nel pieno dell'età (10 anni) evolutiva, ove i rapporti sociali nell'ambiente che si frequenta assumono peculiare rilevanza.
Secondo il Giudice di merito l'età (pre)adolescenziale è caratterizzata da particolare fragilità specialmente nell'ambiente scolastico e nei rapporti esterni di frequentazione tra coetanei, in quanto proprio in quella fase evolutiva i bambini tendono caratterialmente a "prevalere sull'altro," sino ad instaurare una sorta di competizione caratteriale e fisica tra i consociati che talvolta sfocia in fenomeni di "bullismo."
Nel novero delle pronunce recenti che hanno liquidato il risarcimento morale derivante da episodi di bullismo in ambiente scolastico, va inclusa anche quella del Tribunale di Sondrio, 3 marzo 2021 n. 63,con cui è stata accolta la domanda di un professore di un istituto tecnico bullizzato da un suo alunno.
Ai fini della aestimatio del danno patito dalla vittima, il Giudice ha considerato l'intensità del dolo, la reiterazione dei singoli atti illeciti, la reazione avuta dalla vittima, l'idoneità delle condotte ad accrescere la sofferenza della vittima in quanto poste in essere di fronte alla platea degli studenti del docente nonché inevitabilmente a riverberare nell'ambito lavorativo dello stesso.
Il bullismo, come è stato correttamente osservato, provoca un dolore dell'animo, logora la persona violandone la libertà morale e fisica, nonché la dignità, causa ferite indelebili, ed in quest'ultimo caso ha inciso in maniera devastante nella vita della vittima la quale, come si è appreso dalla stampa, ha lasciato l'insegnamento.
Il Tribunale, ha, altresì, ritenuto sanzionabile la condotta processuale del MIUR per abuso della giurisdizione statuale, evidenziando il carattere meramente pretestuoso e dilatorio dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva su cui lo stesso aveva esclusivamente basato la propria difesa, adducendo che tale eccezione è stata superata da decenni di univoca giurisprudenza contraria alla tesi sostenuta dal convenuto e da questi ben nota per la serialità ultradecennale delle questioni trattate. E rilevando, come nel caso di specie, non vi è stata alcuna richiesta dei mezzi istruttori, (neanche di essere abilitato a prova contraria), nessun accenno al merito della controversia; né in ordine all'an né circa il quantum debeatur né, infine, alla possibilità di formulare una offerta transattiva, anche minima, tenuto conto delle evidenze probatorie.
Un monito forte quello contenuto nel decisum in esame. La scuola, invero, non solo deve predisporre le misure idonee atte a prevenire ed a contrastare fenomeni complessi come il bullismo e di quello connesso che viaggia in rete, ma deve assumersi le proprie responsabilità di fronte a palesi omissioni del personale docente e non.
OSSERVAZIONI. Riconoscimento del danno da lite temeraria. Considerazioni conclusive.
Per meglio comprendere l'ulteriore condanna statuita a carico del MIUR ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., è opportuno soffermarsi sull'istituto giuridico ivi disciplinato.
E' noto che con la legge L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", il legislatore è intervenuto anche sull'art. 96 c.p.c., dedicato alla responsabilità processuale aggravata. L'art. 45, comma 12, della summenzionata legge, infatti, ha introdotto il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. con il quale si riconosce al giudice, quando pronuncia sulle spese di lite, il potere di condannare, anche d'ufficio, il soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma determinata in via equitativa.
Antecedente storico della previsione normativa era l'art 385, comma 4, c.p.c, relativo al solo giudizio davanti alla Suprema Corte, che consentiva di condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque entro il limite normativo del doppio dei massimi tariffari, la parte che avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito con colpa grave, abrogato contestualmente dall'art. 46 comma 20, della legge n. 69/2009.
I referenti normativi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., possono individuarsi negli art. 111 della Costituzione e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, entrambi dettati con finalità di deflazione del carico processuale a tutela del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Oggetto di ampio e impegnativo dibattito è la questione relativa ai presupposti applicativi della art. 96 comma 3 c.p.c., poiché dalla generica formulazione letterale dello stesso non si evince la necessità o meno dell'elemento soggettivo per la condanna del comportamento abusivo.
Di recente, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, a causa delle dissonanze interpretative in subiecta materia, ha rimesso, con l'ordinanza interlocutoria del 9 marzo 2022 n. 7628, il procedimento sottoposto alla sua cognizione, alla terza sezione del Supremo Collegio per la fissazione della pubblica udienza al fine di adottare la soluzione interpretativa più appropriata da dare alla disposizione de qua.
Difatti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che valorizza l'inserimento della norma all'interno dell'art. 96 c.p.c. ritenendo indispensabile la sussistenza degli elementi soggettivi della malafede o colpa grave, così come richiesto per il primo comma dell'articolo, se ne ravvisa un altro, diverso e contrapposto, secondo cui la suddetta disposizione contempla una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale la cui applicazione, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo, ma di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso
del processo," quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non è richiesta né l'istanza di parte, né l'allegazione della prova del danno patito, venendo piuttosto in rilievo finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficacia definizione dei giudizi e di comminare una sanzione per quella specifica violazione dei doveri di lealtà e proibità di cui all'art. 88 c.p.c. che si sia realizzata attraverso l'abuso della potestas agendi.
Orbene, con riferimento al caso in esame, è opportuno sottolineare, che il Tribunale di Potenza, condividendo i principi giurisprudenziali testè menzionati, ha condannato il ministero convenuto al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata di € 1.000,00. Il provvedimento, invero, riveste particolare importanza in quanto è la prima volta, che in un caso di bullismo subito tra le mura scolastiche, il MIUR viene sanzionato per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese.
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI
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Sul profilo risarcitorio: Cass. civ., sez. III, ord, 28 luglio 2022, n. 23586, in www.latribuna.it; Cass. civ. sez. lav., 17 giugno 2022, n. 19621, in www.italgiure.giustizia.it; Cass. civ., sez. III, ord.17 maggio 2022, n. 15733, in La nuova procedura civile.com.;Cass. civ., sez.III, ord., 21 marzo 2022, n. 9006, in new.ilcaso.it; Cass. civ., sez. III, ord., 12 ottobre 2020, n. 21970, in altalex.com; Tribunale Sondrio, 3 marzo 2021 n. 63; M.G. CILARDI, La Cassazione conferma l'autonomia del danno morale nella liquidazione del pregiudizio non patrimoniale, in rivista.camminodiritto.it; COMANDE' G., Cass. 25164/2020 e lo spillover del danno morale oltre le Tabelle milanesi, in Danno e responsabilità, 2021, 23 ss.; F. MOLINARO, L'autonoma risarcibilità del danno morale e le sue ricadute sulle tabelle milanesi. Persiste ancora la loro vocazione nazionale? Nota a Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164, in questa Rivista; P.A. PALUMBO, Autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, in ntplusdiritto.il sole24ore.com.; V. CIANCIOLO, Bullismo, inadeguatezza dell'educazione impartita dai genitori e risarcimento del danno, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com.; M. MARRAFFINO, Bullismo, da risarcire il dolore morale. Il giudice condanna l'assenza di controllo degli insegnanti, in www.ilsole24ore.com.; L. PLEUTERI, A 17 anni bullizzò un professore fino a rendergli la vita un inferno: ora lui e i suoi genitori dovranno risarcirlo, in www.repubblica.it.
Sulla responsabilità aggravata: Cass. civ., sez. VI, ord., 9 marzo 2022, n. 7628; Cass. civ., sez. lav., ord. 27 ottobre 2021,n. 30320; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405, a cura di G. Sanfilippo, Milano, 2022, p. 42; Cass. Civ., sez. VI, ord., 3 maggio 2022, n. 13900; Cass. civ. sez. lav., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass. civ., sez.VI, ord. 24 settembre 2020, n. 20018; Cass. civ., Sez.VI, ord.,18 novembre 2018, n. 29812; Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2022, n. 12455. A. PISANI TEDESCO, Il problema della responsabilità civile compensativa, Torino, 2022, 204; M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Torino, 2021, 1370; M. FRANZONI, Dalla colpa grave alla responsabilità professionale, Torino, 2017, 32 ss.; G. LABILE, Il danno da lite temeraria, in Trattato breve dei nuovi danni, vol. I: Persone, Famiglia, Medicina, a cura di P. Cendon, Padova, 2014, 210 ss.; C. TRAPUZZANO, Responsabilità processuale aggravata e danno punitivo, in ridare.it.; E. BUFANO, Responsabilità da illecito processuale, in Codice della Responsabilità civile, a cura di E. Navaretta, Milano, 2021, 2952; A. DI CLEMENTE, Danni da lite temeraria per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, in rivista.camminodiritto.it; M. LIGUORI, Lite temeraria ed abuso del processo: le criticabili Tabelle di Milano per la liquidazione di una somma equitativamente determinata ex art. 96,c.3,c. p.c., in ridare.it; L. OLIVIERI , L'art. 96, comma3, c. p.c. quale possibile sanzione per l'abuso processuale? Un (apprezzabile) passo sulla via dell'efficienza, in Danno e resp., 2021, 445 ss.; A. PISANI TEDESCO, Lite temeraria, sanzioni civili e ruolo dell'interprete, in Rivista di diritto processuale, 2021, 11 ss.; F. BENATTI , Note in tema di abuso del processo, nota a Cass. civ., sez. III, ord., 25 giugno 2019, n. 16898, in Resp. civ. e prev., 2020, 909 ss.; C. DE MENECH, Alla ricerca del contenuto dell'art.96ult. comma c. p.c. tra principi costituzionali e frammenti di disciplina(in margine a Corte Cost.(giugno 2019,n. 139), in Europa e diritto privato , 2020, 723 ss.; S. DE LUCIA, La lite temeraria tra indennità e sanzione, in Giurisprudenza Italiana, 2019, 212; L. LOMBARDO, Abuso del processo e lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., in Giustizia Civile, 2018, 893 ss.; A. MANNOCCHI, L'art. 96, 3 comma, C.P.C., costituisce un'ipotesi di Punitive Damages?, OF Course!, nota Tribunale civile di Roma, sez. III, 28 maggio 2013, n. 11676, in Jus Civile , 2013, 846; P. BONIFACIO, L'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., come sanzione dell'abuso del processo, in L'abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti, Roma, 2019, 181 ss.; G. ROMUALDI, Dall'abuso del processo all'abuso del sistema giustizia, Torino, 2013, 51; R. GIORDANO, Le spese del processo, Torino, 2012, 86; F. LAZZARO, M. DI MARZIO, Le spese nel processo civile, Milano, 2010, 939; D. BONETTI, L'art. 96,comma 3, c.p.c.: teoria, applicazione e prospettive de iure condendo, in www.diritto.it; A. SORGATO, Reati endofamiliari e contro i soggetti deboli, Torino, 2014, 339; E. MORARO CINQUE, Lite temeraria e condanna ad una somma di equità, in Spese processuali, a cura di L. D'Apollo, Milano, 2011, 41; M. RIZZUTI, La responsabilità "afflittiva" da abuso processuale e la Corte Costituzionale, in Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie, a cura di D. Bianchi e M. Rizzuti, Torino, 2020, 43; G.L. BARRECA, Rassegna degli orientamenti di merito sull'art. 96, comma 3, c.p.c., in Judicium.it; S. LECCA, Il danno da lite temeraria, in Trattato dei nuovi danni, Vol.VI, diretto da P. Cendon, Padova, 2011, 419 ss.;.G. FALCO, La buona fede e l'abuso del diritto, Milano, 2010, 520; G. CASCELLA, La condanna d'ufficio ex art. 96 comma 3 c.p.c. a cavallo tra funzione risarcitoria e sanzionatoria, in La Nuova Procedura Civile, 2013, 20 ss.; L. BIARELLA, Responsabilità ex art.96, c. III, c.p.c.:i trend giurisprudenziali, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com; M.F. GHIRGA, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., quale sanzione dell'abuso del processo, in ridare.it; N.C. SACCONI, La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. tra risarcimento punitivo e sanzione di ordine pubblico, in Resp. civ. e prev. , 2020, 589 ss.; D. PADUANO, Le spese e i danni processuali, in Diritto processuale civile, a cura di L. Dittrich, Milano, 2019, 806 ss.; V. DE GIOIA, L'abuso del diritto all'impugnazione: ipotesi e sanzioni, in www.njus.it; F. AGNINO, La condanna per lite temeraria ex art.96, comma3 c.p.c., presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo, in il processo civile.it; S. DE LUCIA, La rilevanza dell'elemento soggettivo nella condanna punitiva per responsabilità processuale aggravata, nota a Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2019, n. 6762,in Rassegna di diritto civile, 2020, 1020 ss.; P. DI MICHELE, La prova della mala fede o della colpa grave della parte è necessaria ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., in www.dirittoegiustizia.it.
23-04-2023 19:04
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