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Sentenza

Diritto all'oblio: se richiesto dall'interessato il sito web deve cancel...
Diritto all'oblio: se richiesto dall'interessato il sito web deve cancellare la notizia non più attuale
Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 14/12/2022) 01-03-2023, n. 6116

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33095/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via A. Bertoloni, 55 presso lo studio dell'avvocato Corbò Federico Maria che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Tognon Jacopo e Tognon Sergio;

- ricorrente -

contro

Gedi News Network Spa (già (Omissis) Spa ) in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio dell'avvocato Martinetti Maurizio che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fornasaro De Manzini Piero;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 561-2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;

udito l'Avvocato Jacopo Tognon;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che si riporta alla requisitoria scritta e chiede l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo

A.A., in proprio e quale legale rappresentante di Studio Gestione Sinistri (S.G.S.) Srl , propose ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della GEDI News Network Spa (già (Omissis) Spa ) per ottenere la cancellazione dal sito web del quotidiano (Omissis) di un articolo ivi pubblicato il (Omissis) -avente ad oggetto un procedimento penale avviato nei confronti del A.A.- ovvero la sua rettifica mediante integrazione con la notizia che il A.A. era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale dichiarò non luogo a provvedere sull'istanza cautelare in considerazione del fatto che l'articolo era stato medio tempore rimosso dall'archivio web del giornale.

All'esito del giudizio di merito, il Tribunale di Pordenone dichiarò cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di cancellazione o aggiornamento dei dati pubblicati ondine e rigettò le domande attoree di risarcimento dei danni sia in relazione alla prospettata diffamazione a mezzo stampa sia per la prolungata permanenza della notizia sul sito web.

La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto dal A.A. (in proprio e in qualità di L.R. della S.G.S. Srl ), affermando -tra l'altro- che:

non potevano considerarsi integrati gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto l'articolo rispettava i requisiti della verità della notizia, della continenza e dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;

era stata correttamente dichiarata la cessazione della materia del contendere in punto di aggiornamento della notizia, in quanto, a seguito della richiesta del A.A., la testata giornalistica sli era "attivata velocemente per assicurare l'eliminazione dell'articolo, oltrechè per pubblicare un ulteriore articolo avente ad oggetto le sentenze assolutorie";

"dopo aver adottato le suddette misure per aggiornare i dati personali dell'appellante, la testata giornalistica (aveva) esaurito gli oneri sulla stessa incombenti. Non è possibile, infatti, ritenere che la redazione di un giornale sia gravata dall'onere di seguire e dar conto, autonomamente e di propria sponte, degli sviluppi delle notizie precedentemente fornite, a maggior ragione se giunte a distanza di tempo considerevole";

"l'articolo risalente al 2003 non ha carattere diffamatorio e, in conseguenza, di ciò nessun risarcimento del danno spetta al A.A.".

Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, affidandosi a due motivi, ha resistito, con controricorso, la GEDI News Network Spa - Divisione Nord-Est.

Il ricorso giunge all'odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 21982-2022.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Il ricorrente -che aveva depositato memoria in vista della precedente adunanza camerale- ha formulato tempestiva istanza di discussione orale.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 perchè è stato totalmente omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e cioè la diffamazione di A.A. e della sua società S.G.S. con il titolo a caratteri cubitali, idoneo a generare comunque dubbi sul lettore, incidendo quindi sulla sua reputazione: tanto più che gli addebiti indicati avvenivano proprio dato il suo lavoro e quindi ancora più gravi; e violazione dell'art. 360 sub 3 in relazione all'art. 132 c.p.c. mancando appunto ogni motivazione su questo punto: il tutto in relazione agli artt. 590 c.p. e 2043 c.c.".

1.1. Il motivo va disatteso, in quanto:

è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., in relazione al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che, a fronte di una "doppia conforme" di merito, il ricorrente non ha dedotto -come necessario (cfr., per tutte, Cass. n. 26774/2016) che la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado non è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto;

è infondato in relazione alla dedotta carenza di motivazione, giacchè la Corte ha esaminato il requisito della "continenza" e lo ha considerato rispettato, con ciò mostrando di ritenere ininfluente le deduzioni svolte dall'appellante nell'atto di gravame (ritrascritte a pagg. 19 e 20 del ricorso) circa la natura di per sè diffamatoria del risalto grafico dato al titolo dell'articolo.

2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 2043-2049 c.c. e 7, nonchè degli artt. 112 e 132 c.p.c. "per totale mancanza di motivazione": premesso che l'atto di appello aveva evidenziato che, "indipendentemente dalla diffamazione come reato, c'(era) responsabilità del giornale per non aver pubblicato le sentenze di assoluzione e per non aver cancellato a distanza di anni la notizia dal web, se non dopo l'inizio della causa", il A.A. si duole che la Corte si sia limitata a dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di aggiornamento del sito web senza tuttavia provvedere sulle "domande di danno per il decennio (in) cui rimase aperto il web e non si diede comunicazione delle notizie di assoluzione"; evidenzia che "la notizia (...) incidendo comunque in automatico nella reputazione del soggetto (anche se lecita sul piano del diritto alla cronaca), non poteva durare e permanere anni, dovendola il giornale cancellare dal sito web, non appena cessava l'interesse pubblico, realizzando così quel diritto sovrano di ciascuno, specie di un indagato, all'oblio delle notizie negative".

2.1. Il motivo merita parziale accoglimento, nei termini che seguono.

2.1.1. La Corte ha escluso che la persistenza della notizia non "aggiornata" su un sito web possa costituire fronte di responsabilità risarcitoria; lo si desume dall'affermazione (a pag. 8) che "non è possibile... ritenere che la redazione di un giornale sia gravata dall'onere di seguire e dar conto, autonomamente e di propria sponte, degli sviluppi delle notizie precedentemente fornite, a maggior ragione se giunte a distanza di tempo considerevole" e dall'ulteriore affermazione (a pag. 9) che liquida il motivo di appello volto ad accertare e quantificare il danno conseguente alla permanenza dell'articolo sul portale web rilevando che "l'articolo risalente al 2003 non ha carattere diffamatorio e, in conseguenza di ciò, nessun risarcimento del danno spetta al A.A."; affermazione che lascia intendere che il risarcimento può conseguire esclusivamente all'originario carattere diffamatorio della notizia e non anche alla permanenza di una notizia non aggiornata.

Deve escludersi, pertanto, che via sia stata omissione di pronuncia o che, comunque, la Corte sia incorsa in carenza di motivazione al riguardo.

2.1.2. Resta tuttavia da esaminare il fondo della questione: ossia se il giornale debba rispondere per la permanenza della notizia relativa al procedimento penale che, seppure dii per sè non diffamatoria (in quanto costituente, all'epoca della pubblicazione, legittimo esercizio del diritto di cronaca), non era stata aggiornata con il dato delle successive assoluzioni ed era quindi obiettivamente idonea ad incidere in modo negativo sulla reputazione del A.A..

La questione posta è dunque quella della configurabilità di una lesione della reputazione e di una correlata pretesa risarcitoria a seguito nella permanenza nel sito web di una testata giornalistica di una notizia vera, ma 'datatà e non aggiornata.

2.1.3. Sul punto, il ricorso risulta parzialmente fondato sulla base del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 7 e 17 Regolamento UE n. 679-2016 e alla stregua di precedenti di legittimità in materia di diritto all'oblio, segnatamente Cass. n. 5525-2012 e Cass. n. 13161-2016.

La prima decisione non si pronuncia sul diritto al risarcimento, ma afferma il diritto dell'interessato a chiedere e a ottenere un aggiornamento dei dati che lo riguardano e anche la cancellazione di notizie dai siti internet; la seconda riconosce la configurabilità del diritto al risarcimento del danno (salva verifica dell'allegazione e della prova almeno presuntiva del pregiudizio) con una motivazione che tiene conto sia dell'esaurimento dell'interesse a mantenere la notizia sia della mancata adesione del titolare del sito alla diffida dell'interessato alla rimozione della pubblicazione.

Ritiene il Collegio che non si possa affermare tout court e in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo (di cui non sarebbe neppure agevole una predeterminazione generalizzata), dato che ciò imporrebbe un onere estremamente gravoso e pressochè impossibile da rispettare a carico delle testate giornalistiche titolari dei siti web, al quale potrebbe non corrispondere un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie.

D'altra parte, deve riconoscersi alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputi a sè pregiudizievole il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l'aggiornamento del sito o la rimozione della notizia, con la conseguenza che, una volta che sia stata formulata una siffatta richiesta, il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva).

Una soluzione siffatta realizza un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi e si pone in linea di continuità col rilievo già contenuto in Cass. n. 5505-2012 circa la possibilità/necessità di "compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali... ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione".

In tal senso orientano il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 7 (secondo cui l'interessato "ha diritto di ottenere" l'aggiornamento o la cancellazione) e l'art. 17 Regolamento UE 679-2016 (che fa parimenti riferimento al diritto dell'interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, cui si correla il dovere del secondo di provvedervi senza ingiustificato ritardo): entrambi fanno dipendere dall'iniziativa dell'interessato il dovere del titolare del trattamento di attivarsi per la modifica del dato e mal si prestano a sostenere l'affermazione di un dovere dell'anzidetto titolare (sanzionato a livello risarcitorio) di procedere alla modifica di propria iniziativa.

Deve dunque ritenersi, con specifico riferimento al caso in esame, che la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornatà con i dati relativi all'esito di tale procedimento - non integra, di per sè, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato).

2.1.4. Il motivo va dunque accolto nella parte in cui censura il rigetto radicale della pretesa risarcitoria correlata alla permanenza nel sito della notizia non aggiornata, atteso che detta pretesa è astrattamente configurabile per il periodo intercorso fra la richiesta di aggiornamento/rimozione e la data in cui, solo dopo l'introduzione del procedimento cautelare, la GEDI ebbe a provvedervi (fatta salva, come detto, la verifica circa la effettiva sussistenza del danno lamentato).

Al riguardo va evidenziato che, sebbene la sentenza dica che la GEDI si attivò "velocemente", la questione è tuttora controversa dato che il ricorrente ha sottolineato che ciò avvenne solo dopo l'inizio della causa e previe plurime diffide, di talchè la Corte di rinvio dovrà anche verificare la sussistenza di un "ingiustificato ritardo".

3. La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2023
Avv. Antonino Sugamele

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