La notificazione dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. alle Amministrazioni dello Stato
Tribunale Catanzaro Sez. I, Sent., 25/09/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione I Civile - Esecuzioni Mobiliari
Procedura esecutiva n. 1424/2023
Il Giudice dell'Esecuzione,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.23;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che il debitore opponente, Ministero dell'interno, rappresentato ex lege dall'Avvocato dello Stato (...) all'udienza del 20.06.23 ha eccepito l'inefficacia del pignoramento presso terzi notificato dalla creditrice opposta, per mancata notifica dell'avviso ex art. 543, co. 5 c.p.c. presso l'Avvocatura dello Stato, essendo stato lo stesso notificato in effetti solo al Ministero intimato presso la propria sede, richiedendo altresì la sospensione della procedura esecutiva;
rilevato che la detta eccezione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale non può escludersi la possibilità di presentazione oralmente direttamente in udienza;
peraltro l'Avvocato dello Stato, nell'esercizio dell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, a differenza degli avvocati del libero foro, non ha bisogno di alcun mandato, essendo sufficiente che in udienza faccia constare la propria qualità (art. 1 R.D. n. 1611 del 1933), e ha il potere di disposizione della lite, nel senso che è autonomo nella gestione tecnica della stessa;
vista ulteriormente la memoria autorizzata depositata dalla creditrice opposta in data 17.07.23;
sentite le parti all'udienza del 19.09.23, nel corso della quale hanno insistito nelle rispettive conclusioni;
rilevato che:
- l'art. 543, commi 5 e 6 c.p.c., come introdotti dall'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206 dispone attualmente che: "5. Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. 6. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento", con un ribadito riferimento al venir meno del vincolo pignoratizio in caso di mancata notifica o deposito nel fascicolo dell'avviso prescritto;
- nel caso di specie è incontestato tra le parti che il predetto avviso è stato notificato dal creditore procedente al Ministero debitore, direttamente, nel termine previsto ex lege, nonché depositato nel fascicolo a seguito di iscrizione a ruolo;
- è invece contestato dall'Avvocatura dello Stato, nell'ambito dei propri poteri, la mancata notifica del medesimo avviso al Ministero presso la sede dell'Avvocatura competente, con violazione dell'art. 543 c.p.c., evidentemente (per quanto implicitamente) in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933;
ritenuto tuttavia al riguardo che:
- ratio delle nuove norme sopra indicate è chiaramente quella di impedire che il vincolo imposto dal creditore sulle somme pignorate in capo al debitore permanga, in caso di mancata iscrizione a ruolo dell'esecuzione, oltre il termine originariamente fissato dal creditore medesimo per la prima udienza nell'atto di citazione;
- l'obbligo imposto corrisponde peraltro a un dovere che può dirsi già previsto dall'ordinamento e che trovs fondamento in ultima analisi nel dovere di protezione della controparte, riconducibile al principio di buona fede, per il caso in cui il creditore decida di non completare l'introduzione dell'azione esecutiva;
- pertanto l'avviso non ha lo scopo di avvertire il debitore dell'esistenza del giudizio esecutivo o del vincolo sulle somme o cose ad egli dovute, in quanto tale funzione è assegnata alla notifica dell'atto di pignoramento, che contiene anche già l'indicazione della prima udienza, notifica in effetti avvenuta nel caso de quo in capo al Ministero presso l'Avvocatura dello Stato competente, regolarmente costituitasi infatti nel giudizio al fine di formulare la suddetta eccezione;
- anche in considerazione di quanto precede non può dichiararsi l'inefficacia del pignoramento;
- innanzitutto la grave sanzione ivi prevista (inefficacia del pignoramento) impone un'interpretazione restrittiva e quindi l'inapplicabilità della norma al di fuori dei casi espressamente previsti: il dato letterale delle disposizioni in esame impone la notifica dell'avviso al debitore e (soprattutto) al terzo pignorato e collega la sanzione alla sua "mancata notifica" (e poi deposito) nel termine indicato, non alla mera irregolarità della stessa, laddove nel caso de quo non è contestato tra le parti che la detta notifica al debitore e al terzo sia avvenuta e nel termine previsto; non può dunque parlarsi di "mancata" notifica al debitore e al terzo né di mancato deposito;
- peraltro nella relazione antinomica apparentemente esistente tra l'art. 543 novellato e l'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 deve richiamarsi il principio per cui lex specialis (posterior) derogat generali: può senz'altro individuarsi infatti un rapporto di specialità tra le dette norme (che implica tratti in comune e tratti specializzanti), in relazione alla sanzione prevista, nonché in connessione con la diversa ratio delle nuove disposizioni di cui all'art. 543 c.p.c., già vista sopra, che non è quella di instaurare correttamente e assicurare nel corso del giudizio il contraddittorio tra le parti, ma solo quella di impedire la persistenza del vincolo in caso di mancata iscrizione a ruolo dell'esecuzione (ipotesi qui non sussistente), obiettivo rafforzato dalla previsione della più grave sanzione ove comunque sia mancato l'avviso ivi disciplinato;
- esclusa l'applicabilità dell'invocata sanzione di cui all'art. 543 c.p.c., potrebbe forse ipotizzarsi un'autonoma ipotesi di nullità dell'avviso per violazione diretta dell'art. 11, co. 2 del R.D. n. 1611 del 1933, ovverosia uno spazio autonomo di applicabilità della norma generale, configuransosi un dovere (comunque) di notifica dell'avviso all'Avvocatura dello Stato, che si somma al precetto di cui all'art. 543, co. 5 c.p.c., fondato sull'art. 11 cit., co. 2 che comunque impone che: "Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa ..." peraltro "a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio";
- tuttavia la costituzione in giudizio dell'Avvocatura medesima, che non ha fatto rilevare la specifica causa di nullità, difendensosi e richiedendo l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura, comporterebbe comunque la sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156, ult. co. c.p.c.
Va quindi affermata in definitiva la complessiva infondatezza della spiegata opposizione e quindi l'assenza di fumus boni iuris ai fini della pronuncia della sospensione dell'esecuzione.
A ciò si aggiunga che non sono stati nemmeno allegati dalla parte opponente ulteriori gravi motivi legati al pericolo nel ritardo.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione;
FISSA
il termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire di cui al rito applicabile ridotti della metà. Dispone che tale termine decorra dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza).
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Così deciso in Catanzaro, il 25 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2023.
11-10-2023 21:38
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