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Sentenza

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Ambito di applicazione – Cont...
Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Ambito di applicazione – Contratti di multiproprietà – Azione in giudizio volta a ottenere la dichiarazione di nullità di tali contratti – Parti aventi la cittadinanza del Regno Unito – Scelta della legge applicabile – Libertà di scelta – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta –Contratti conclusi da consumatori – Limiti.
EU:C:2023:671, C-632/21

14 SETTEMBRE 2023

TUTELA DEI CONSUMATORI - MULTIPROPRIETÀ IN UNO STATO UE ACQUISTATA DA INGLESI- DIRITTI REALI DI TIPO ASSOCITATIVO - FORO DELLE CONTROVERSIE - ROMA I E BRUXELLES I.


Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), sono applicabili, nel contesto di una controversia dinanzi a un giudice di uno Stato membro, a contratti di cui entrambe le parti sono cittadine del Regno Unito, purché essi includano un elemento di estraneità. L'art. 6 §.2,  Regolamento n. 593/2008 deve essere interpretato nel senso che  qualora un contratto concluso da consumatori soddisfi i requisiti di cui a tale art. 6 §.1, le parti di detto contratto possono, conformemente all'art. 3 del Regolamento in parola, scegliere la legge applicabile a detto contratto, a condizione tuttavia che tale scelta non valga a privare il consumatore di cui trattasi della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile, a norma di detto art. 6 §.1, il quale stabilisce che un siffatto contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale; in considerazione del carattere imperativo ed esaustivo del medesimo art. 6 §.2 non si può derogare a detta disposizione a favore di una normativa asseritamente più favorevole al consumatore.

I principi sottesi alla fattispecie sono già stata codificati dalle EU:C:2022:807 e 5, 2021: 236 e 2013:663. È identica alla EU:C:2023:672, C-821/21 della stessa data.
Avv. Antonino Sugamele

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