Azienda ceduta. Pagamento dei debiti. Responsabilità di alienante e acquirente (Cc, articolo 2560)
Il Tribunale di Napoli precisa come l’art. 2560 c.c., che detta la disciplina dei debiti relativi all’azienda ceduta, al primo comma, stabilisca che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento d’azienda, se non risulta che creditori vi hanno consentito.
Al secondo comma prevede che presupposto essenziale per la responsabilità dell’acquirente è l’iscrizione dei debiti anteriori alla cessione di azienda nei libri contabili obbligatori.
Secondo il Tribunale in tale disposizione codicistica è rinvenibile una duplice ratio: la prima è quella di tutelare i terzi creditori, che avendo fatto affidamento sull’azienda per la realizzazione dei loro crediti, nel caso di trasferimento della stessa, potrebbero vedere diminuita la propria garanzia con la sostituzione di un importante bene del patrimonio del debitore con una somma di denaro, la cui nota volatilità metterebbe in pericolo la realizzazione dei crediti; la seconda è quella di tutelare l’interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda, che sarebbe sicuramente rallentata se il cessionario acquistando l’azienda non fosse messo in grado di conoscere esattamente l’esposizione debitoria di cui sarebbe responsabile insieme al cedente.
Segnatamente, la disciplina prevista dall’art. 2560, II, c.c. è dettata non solo dall’esigenza di tutelare i terzi creditori, già contraenti con l’impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al medesimo art. 2560, I, c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti; specificità che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.
In caso di cessione di azienda, l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della richiamata norma codicistica che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo.
La regola generale prevede, quindi, che nel trasferimento dell’azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.
Tribunale di Napoli, sez. lav., sentenza 29 ottobre 2024 n. 7095
TRIBUNALE DI NAPOLI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, all'esito del
deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art.
127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG ### dell'anno 2023 del Ruolo generale
###
TRA
### rappresentata e difesa ### avv. ### ### presso il cui studio
è elettivamente domiciliat ###atti RICORRENTE
E
### in persona del ### p.t. ### in persona del legale
rappresentante p.t.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente conveniva in giudizio
le precitate convenute, assumendo: di aver prestato la propria attività
lavorativa alle dipendenze dell'### fino al 27.11.2018; 2) di essere
creditrice nei confronti della predetta ### dell'importo di € 21.997,38
a titolo di retribuzioni maturate e mai percepite dalla medesima, in
virtù di sentenza n. 1064/2018 resa dal Tribunale di Napoli - in
funzione di Giudice del ### in data ###; che l'### con atto del
05/12/2018 aveva affittato il ramo di azienda afferente l'attività svolta
dalla ricorrente alla ### 4) che, ai sensi dell'art. 2560 c.c., detta
### era debitrice in solido con la cedente, nei confronti della
ricorrente del predetto importo; 5) che con PEC in data ### la ###
era stata infruttuosamente diffidata al pagamento.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva: ”accerti e dichiari in
applicazione dell'art. 2560 c.c. che la ### in persona del legale
rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede in ###
alla Via G. Vela n. 81 e la ### in persona del legale rappresentante
p.t. domiciliato per la carica presso la sede in ### alla ### 87,
sono tenuti in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente l'importo
di € 21.997,38 (euroventunomilanovecentonovantasette,38)a titolo di
retribuzioni maturate e non percepite dalla stessa come statuito dalla
sentenza 1604/2018 resa dal Tribunale di Napoli, in ### di Giudice
del ### in data ###, a seguito della intervenuta cessione del ramo
di azienda ; - per l'effetto condanni la ### in persona del legale
rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede in ###
alla Via ### n. 81 e la ### in persona del legale rappresentante
p.t. domiciliato per la carica presso la sede in ### alla ### 87, in
solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di
€ 21.997,38 (euroventunomilanovecentonovantasette,38) a titolo di
retribuzioni maturate e non percepite dalla stessa come statuito dalla
sentenza ### /2018 resa dal Tribunale di Napoli, in ### di Giudice
del ### in data ###, maggiorato degli interessi e della rivalutazione
monetaria dalla maturazione del diritto e all'effettivo soddisfo; -
condanni la ### in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato
per la carica presso la sede in ### alla Via G. ### n. 81 e la ###
in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica
presso la sede in ### alla ### 87, alla refusione dei compensi
professionali e delle spese del presente procedimento oltre IVA e CPA
come per legge oltre al rimborso forfetario delle spese generali di
studio da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.” L'### e ###
sebbene regolarmente citate, non si costituivano.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il
deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto
dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta
la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in
ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre
pronunzie di questo stesso ### considerato che le problematiche in
esse affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del
presente giudizio.
Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
Con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto la condanna in solido
della ### e della ### al pagamento di € 21.997,38 a titolo di
retribuzioni maturate e non percepite come statuito dalla sentenza n.
1064/2018 resa da questo Tribunale in funzione di Giudice del ###
in data ###.
Ebbene in primo luogo deve ritenersi inammissibile la domanda nella
parte in cui è stata nuovamente richiesta la condanna, seppure in
qualità di obbligato in solido, dell'originario datore di lavoro - ### -
in quanto la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza citata
rende ultronea un'ulteriore statuizione che ne riproduca il contenuto,
considerato il principio preclusivo del ne bis in idem. Ciò che rileva
invece nel presente giudizio è l'accertamento della responsabilità
solidale della cooperativa convenuta in questo giudizio, ai sensi
dell'art 2560 cc, subentrata nella gestione dell'attività facente capo
all'### a seguito di affitto di ramo d'azienda, disposto con atto
notarile in data ### come risulta per tabulas dalla visura ###
relativa alla cessionaria. ###. 2560 c.c., su cui si fonda la pretesa
azionata con il presente giudizio, al comma 1, stabilisce che l'alienante
non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al
trasferimento, se non risulta che creditori vi hanno consentito. Al
comma 2, prevede che presupposto essenziale per la responsabilità
dell'acquirente è l'iscrizione dei debiti anteriori alla cessione di azienda
nei libri contabili obbligatori. Nella disposizione dell'art. 2560 c.c., è
rinvenibile una duplice ratio: la prima è quella di tutelare i terzi
creditori, che avendo fatto affidamento sull'azienda per la
realizzazione dei loro crediti, nel caso di trasferimento della stessa,
potrebbero vedere diminuita la propria garanzia con la sostituzione di
un importante bene del patrimonio del debitore con una somma di
denaro, la cui nota volatilità metterebbe in pericolo la realizzazione
dei crediti ; la seconda è quella di tutelare l'interesse economico
collettivo alla facilità di circolazione dell'azienda, che sarebbe
sicuramente rallentata se il cessionario acquistando l'azienda non
fosse messo in grado di conoscere esattamente l'esposizione debitoria
di cui sarebbe responsabile insieme al cedente. Infatti secondo
giurisprudenza costante la disciplina prevista dall'art. 2560 c.c.,
comma 2, secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri
contabili, è dettata non solo dall'esigenza di tutelare i terzi creditori,
già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure
dalla norma di cui al medesimo art. 2560 c.c., comma 1, ma anche
da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica
cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in
cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti
nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in
alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni
mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.
In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è
elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda
e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede
tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che
l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte
dell'acquirente medesimo. La regola generale prevede, quindi, che nel
trasferimento dell'azienda i creditori aziendali possono contare sulla
responsabilità sia dell'alienante che dell'acquirente, entrambi obbligati
in solido.
La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella
obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è
posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante: sicché, essa non
determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale,
nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è
imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui
confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato,
quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre
il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti
dell'eventuale coobbligato in solido.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha ottenuto pronuncia di
condanna nei confronti dell'ex datore di lavoro, con sentenza
pubblicata il ### - che in assenza di dati confutati può ritenersi
passata in giudicato - e quindi prima della cessione del ramo d'azienda
alla cooperativa convenuta in questo giudizio. Ne consegue che sotto
il profilo cronologico il credito della lavoratrice è senz'altro opponibile
al cessionario. E' irrilevante infatti che il rapporto di lavoro sia cessato
prima dell'evento traslativo, in quanto l'art. 2560 cc non incontra le
preclusioni previste per l'art. 2112 cc.. Ed infatti questa norma non è
applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora
costituitisi a tale momento, mentre l'art 2560 cc prevede in generale
la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove
risultino dai libri contabili obbligatori.
Quanto alla ricorrenza di detta ultima condizione, deve ritenersi, in
virtù del principio di ‘vicinanza della prova', che gli atti di cui si
dispone, unitamente al comportamento processuale della cooperativa
convenuta - cui peraltro è stata anche inviata una lettera di messa in
mora, rimasta priva di riscontro, da parte del legale di fiducia della
creditrice, contenente specifico riferimento all'importo dovuto, alle
causali ed al titolo giudiziale - inducono a ritenere con un adeguato
grado di certezza che il credito della ricorrente risulti dalle scritture
contabili, avendo ben potuto la cessionaria allegare e provare la
circostanza contraria nella propria disponibilità.
La società convenuta, in conclusione, va condannata quale cessionaria
coobbligata solidale dell'ex datore di lavoro ai sensi dell'art 2560 c.c.,
al pagamento di € 21.997,38 a favore della ricorrente, oltre interessi
legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna
componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
tra la ricorrente e la cessionaria coobbligata. Nulla per le spese tra la
ricorrente e l'altra convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna ### in qualità di
coobbligata solidale di ### al pagamento in favore della ricorrente di
€ 21.997,38 oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate,
dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.
### altresì, ### al pagamento delle spese di giustizia che si
liquidano in complessivi € 2695,00 oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Dichiara inammissibile la domanda nei confronti di ### nulla per le
spese.
12-11-2024 15:18
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