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Sentenza

 Contratto. Specifica sottoscrizione. Clausole vessatorie e doppia sottoscrizio...
Contratto. Specifica sottoscrizione. Clausole vessatorie e doppia sottoscrizione.
     Tribunale di Genova, sezione VI, 4 giugno 2024, n. 1745
Tribunale di Genova, Sentenza n. 1745/2024 del 04-06-2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. ###/2023 tra ### S.R.L.
ATTORE/I
e ### S.P.A.
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2024 innanzi alla dott. ### sono comparsi: ### S.R.L. l'avv. ### in sostituzione dell'Avv. ###
### S.P.A. l'avv. ### Entrambi richiamano le rispettive note difensive e l'Avv. ### richiama il foglio di
precisazione delle conclusioni.
Entrambi rinunciano alla lettura della sentenza
La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 12.50 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice dott.ssa ###
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9316/2023 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv. ### (###); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ### /I contro ### S.P.A.
(C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) VIA ###, ###; ### (###) ###; elettivamente
domiciliato in ###GENOVA presso il difensore avv. ### CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo ### S.r.l. agiva in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo n. 2080/2023 del
24/07/2023, con il quale veniva ingiunta da ### S.p.a. (anche ### per brevità) al pagamento della somma di
€ 53.702,58 oltre interessi, per fatture insolute di somministrazione di energia elettrica.
In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova a favore del Tribunale di
Catania perché competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo sede la persona giuridica convenuta in ###
(provincia di ###; nel merito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla ricorrente,
quindi l'inesistenza della prova del credito oggetto di ingiunzione.
Si costituiva ### S.p.a. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
ovvero, in via subordinata, la condanna della società opponente al pagamento della somma risultante all'esito
del giudizio, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
Alla prima udienza veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 4/06/2024. ###
opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente deve stabilirsi nell'odierno giudizio la competenza del Tribunale di Genova.
Parte opposta ha prodotto agli atti il contratto n. ### sottoscritto il ### da VS Distribuzione relativo al POD
### e il contratto n. ### sottoscritto il ### relativo al POD ### (doc. 3 di parte opposta). Entrambi
contengono la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, tra le quali la numero 13 di scelta del foro
convenzionale a favore del Tribunale di Genova.
La disposizione, di cui all'art. 1341, comma 2 c.c., prevede la specifica sottoscrizione delle clausole
vessatorie, tra le quali anche quella di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria. Per sottoscrizione
specifica si intende, secondo indirizzo costante della giurisprudenza, non l'accettazione in blocco delle
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, bensì, come ivi si riscontra, un
meccanismo di “doppia sottoscrizione” (ex plurimis Cass. 12 ottobre 2016, n. 20606; Cass. 13 novembre
2014, n. 24193; Cass. 11 giugno 2012, n. 9492; Cass. 27 febbraio 2012, n. 2970; Cass. 26 settembre 2008, n.
2426; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5733). A nulla rileva l'eccezione di parte opponente a favore della
competenza territoriale del Tribunale di ### perché luogo dove ha sede la convenuta sostanziale, odierna
opponente. La disposizione, di cui all'art. 19 c.p.c. prevede il foro generale delle persone giuridiche ma è
pacificamente derogabile dalla volontà delle parti, come accaduto nel caso di specie.
Per tali motivi l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.
Anche l'eccezione di mancanza di prova per inidoneità delle fatture a fornire la prova della pretesa di
pagamento, oltre che generica, è infondata. ### in sede monitoria ha prodotto le fatture attestanti i consumi
di energia elettrica (docc. da 8 a 19 fascicolo monitorio) e l'estratto autentico del registro iva (doc. 19 del
fascicolo monitorio), ma soprattutto in sede di cognizione i due contratti di fornitura di energia elettrica
sottoscritti dalle parti (docc. 6, 7 di parte opposta). Ha depositato, altresì, le fatture di trasporto emesse dalla
società di distribuzione E-distribuzione (docc. da 10 a 20 di parte opposta), le schermate SII (### del
distributore (docc. 8 e 9) nonché i flussi di energia elettrica (doc. 24 di parte opposta). Tutti questi documenti
conferiscono certezza e liquidità al credito oggetto di domanda. Si osserva, inoltre, che affermare che la parte
avversaria non abbia dato prova del proprio diritto non equivale ad effettuare una valida ed efficace
contestazione dei fatti sui quali il diritto si fonda. Si legga sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza
17889/2020 (conforme a Cass., ordinanza 22701/2017), in parte motiva: “(…) La Corte d'appello ha
affermato, come si è detto, che non poteva ritenersi circostanza pacifica che il ### avesse fatto rifornimento
presso il distributore gestito dal ### e ciò in quanto quest'ultimo aveva fin dal primo grado sostenuto che
mancava la prova di quel rifornimento; ed ha quindi aggiunto che la linea difensiva secondo la quale
mancava la prova di un certo fatto fosse da considerare equivalente alla contestazione del fatto medesimo. In
realtà, invece, le due cose non coincidono; dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire
che quel fatto è da ritenere contestato. (…) Ne consegue che la Corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere
sussistente la contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il YYY aveva affermato
che mancava la prova sul punto (…)”.
In linea generale, in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., il
creditore che agisce per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a fornire la prova del titolo e ad
allegare l'altrui inadempimento. Provato il titolo contrattuale, è in capo al debitore l'onere di dimostrare di
avere adempiuto alla propria obbligazione o che l'inadempimento o il ritardo siano derivanti da causa a lui
non imputabile (per tutte, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Dagli elementi probatori agli atti deve
ritenersi, quindi, provato il rapporto di fornitura, l'erogazione dell'energia elettrica e l'applicazione dei prezzi
contrattualmente previsti, circostanze tutte non specificamente contestate dall'opponente e quindi
implicitamente ammesse ex art. 115 c.p.c.; tanto più alla luce del mancato deposito delle memorie integrative
ex art. 171 ter c.p.c.
Deve, inoltre, segnalarsi che, per normativa pubblicistica di settore, la vendita dell'energia e la sua
distribuzione spettano a soggetti diversi, e diversi sono i compiti e le funzioni a loro spettanti. Il venditore
fornisce il prodotto al cliente, su sua richiesta; il fornitore, su richiesta del venditore, si occupa di trasportare
il prodotto al cliente. Tale meccanismo trova la sua attuazione a livello contrattuale nella previsione con la
quale il cliente, nel momento in cui sottoscrive il contratto con il venditore, conferisce contestualmente
mandato senza rappresentanza a quest'ultimo per la stipula di un contratto con il distributore, che si occupa di
trasportargli il prodotto. Le condizioni generali di contratto prevedono inoltre che il venditore sia vincolato
nella fatturazione ai dati comunicatigli dal distributore e l'obbligo del cliente a corrispondere al venditore gli
importi richiesti nelle fatture, calcolati secondo i dati comunicati dal distributore. ### eccezione che il cliente
può, quindi, sollevare nei confronti del venditore è relativa alla mancanza di corrispondenza tra i dati
contenuti nelle fatture passive per il venditore - ovvero quelle emesse dal distributore a carico del venditore -
e quelle attive per il venditore, ovvero quelle emesse dal venditore nei confronti del cliente finale. Nel caso
di specie nessuna contestazione sulla mancanza di corrispondenza dei dati o sul relativo conteggio dei
consumi è stata sollevata dall'opponente. Mentre, la difesa di ### ha prodotto, comunque, oltre alle fatture
attive emesse dalla società di vendita di energia elettrica, anche i documenti di trasporto del distributore, E-
### schermate SII e documentazione attestante i flussi di energia (doc. 24 di parte opposta). È
documentalmente evidente come la quantità di energia trasportata sia la stessa riscontrata nelle fatture attive
di ### e quindi fornita al cliente.
Per quanto detto sopra, pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto con conseguente
condanna di ### s.r.l. al pagamento a favore di ### della somma di € 53.702,58 oltre interessi ex D.lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e seguente tabella. Nel caso di
specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del
valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del
numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi
risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi.
Competenza: ### di cognizione innanzi al tribunale ### della Causa: Da € 52.001 a € 260.000 Fase
Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00 Fase introduttiva del giudizio, valore
minimo: € 814,00 Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.835,00 Fase decisionale, valore minimo: €
2.127,00 Compenso tabellare (valori minimi): € 7.052,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando così dispone: 1. Rigetta l'opposizione avanzata
da ### S.R.L. avverso il decreto ingiuntivo n. 2080/2023 emesso dal Tribunale di Genova il ### e per
l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.; 2. ### S.R.L. a rimborsare ad ### S.P.A. le spese di lite, che
si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al
verbale

(Cc, articoli 1341, 1342)

Osserva in sentenza il Tribunale di Genova come la disposizione di cui all’art. 1341, II, c.c. preveda la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, tra le quali rientra (anche) quella di deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria. Il codice civile (artt. 1341 e 1342) prevede una forma di tutela minima del contraente debole, richiedendo in via formale che alcune clausole particolarmente gravose non siano efficaci nei suoi confronti se non approvate espressamente per iscritto. La ratio di tale disciplina risiede nella necessità di garantire che il contraente, che non abbia predisposto il contratto, sia stato comunque pienamente consapevole della disciplina del rapporto; in sintesi, che abbia quantomeno conosciuto ed accettato gli effetti di quelle clausole che incidono in modo così significativo sul rapporto contrattuale. Si consideri che la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, le quali sono tali soltanto quando siano destinate a disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali, e non già quando le clausole contrattuali siano elaborate da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. Per sottoscrizione specifica si intende, poi, secondo l’adito Tribunale, non l’accettazione in blocco delle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, bensì un meccanismo di doppia sottoscrizione. E così la prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.

Avv. Antonino Sugamele

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