I permessi lavorativi (ex L. n. 104/1992 ) sono soggetti ad una duplice lettura:
a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore “continuità”;
b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al famigliare affetto da handicap, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Afferma la Corte d’Appello di Salerno che la fruizione di permessi ex art. 33, III, L. n. 104/1992 non implica che il lavoratore beneficiario debba impiegare le ore di permesso esclusivamente per dedicarsi all’assistenza dell’invalido. Precisamente, tale assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza “personale” al soggetto disabile presso la sua abitazione ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente (assistenza “indiretta”). Il diritto di fruire di permessi in esame prescinde dalla contestualizzazione degli interventi di assistenza domiciliare familiare che può essere prestata anche a distanza, anche non direttamente al familiare portatore di handicap e anche in orari diversi da quelli di lavoro benché il permesso sia stato richiesto per l’intera giornata lavorativa.
In particolare i permessi di cui al comma 6 dell’articolo33 cit. sono riconosciuti al lavoratore disabile (“persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità”) in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura.
I permessi lavorativi (ex L. n. 104/1992 ) sono dunque soggetti ad una duplice lettura:
a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore “continuità”;
b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al famigliare affetto da handicap, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali.
Qualunque sia la lettura che si voglia dare della suddetta normativa (e, comunque, l’una non esclude l’altra), quello che è certo è che, da nessuna parte della legge si evince che, nei casi di permesso, l’attività di assistenza debba essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Invero, anche nei giorni in cui il lavoratore usufruisce dei permessi è libero di graduare l’assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell’invalido.
Corte di Appello di Salerno, sez. lav. prev. ed ass., sentenza 28 febbraio 2024 n. 38
12-03-2024 21:41
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