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Sentenza

Il mancato rispetto, da parte dell’avvocato, nel ricorso per la concessione di d...
Il mancato rispetto, da parte dell’avvocato, nel ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo, del Dm n. 110/2023 giustifica la riduzione del compenso. Così il tribunale di Verona con decreto del 27 febbraio 2024 ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’articolo 633 e seguenti c.p.c. ma non rispettati, in punto di liquidazione delle spese, i requisiti previsti dal decreto giustizia 7 agosto 2023, n. 110, in particolare dall’articolo 2 lett. f).
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Massimo Vaccari,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
CENTRO SAS DI & C. (C.F.
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
rilevato, in punto di liquidazione delle spese, che il ricorso non rispetta i requisiti
previsti dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, entrato in vigore il 26.8.2023 ed applicabile
ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;
che in particolare esso non è conforme al disposto dell’art.2, lett. F), che stabilisce
che anche i ricorsi vadano redatti, nella parte in fatto, mediante “puntuale riferimento
ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e
denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili
con apposito collegamento ipertestuale”;
che è evidente come tale prescrizione imponga di accompagnare alla denominazione
dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell’atto, una corrispondente
puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura
l’agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell’utilizzo, come nel
caso di specie, di collegamenti ipertestuali;
che del resto è indubbio che la predisposizione e descrizione degli allegati è parte
integrante della stesura degli atti;
che la predetta prescrizione è diretta ad agevolare il raccordo tra allegazioni e
produzioni e, con esso, il compiuto esame delle une e delle altre, non solo da parte del
giudice ma anche della controparte e quindi anche ad assicurare il diritto di difesa;
che tale ultima esigenza assume rilievo anche nel procedimento monitorio, tenuto
conto del termine contenuto previsto per l’opposizione, non potendo ovviare ad essa
il disposto dell’art. 640 c.p.c. che consente solo l’integrazione della documentazione;
che nel caso di specie gli allegati al ricorso non recano la prescritta descrizione
essendo identificati mediante un numero progressivo e l’indicazione del formato in
cui sono redatti;
che l’art. 46 disp. att. C.p.c. attribuisce rilievo “ai fini della decisione sulle spese del
processo” ai criteri di redazione degli atti, da intendersi nei termini sopra riferiti,
consentendo, data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di
soccombenza sia di parametrare il quantum della condanna alle spese al numero e/o
alla gravità della violazione dei criteri indicati;
che nel caso di specie, in ragione dei predetti rilievi, l’importo da liquidarsi in favore
del ricorrente a titolo di compenso può essere ridotto di 100,00 euro rispetto a quello
liquidabile in casi del genere;
INGIUNGE A
SRL (C.F.
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni
dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10220,57;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e
in € 467,00 per compenso oltre i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto
avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e
che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Verona, 27 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
Firmato
Avv. Antonino Sugamele

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