Impugnazione del licenziamento.- "Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali - come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro - sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso ... (Sez. L. n. 16291/2004; Sez. L. n. 6893/2018; Sez. L. n. 28231/2018, parte motiva).
Tribunale Cosenza Sezione L Civile Sentenza 13 luglio 2022 n. 1240
Data udienza 13 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 13.07.2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4351/2021 RGAL
TRA
(...), rappresentato e difeso dall'avv. ED.ST.
ricorrente
E
(...) S.R.L. (S.) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MA.CU.
resistente
oggetto: opposizione ex art.1 commi 51 e sg. L. n. 92 del 2012
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 09.10.2021, emessa ex art. 1 commi 47 e sg. L. n. 92 del 2012, il Tribunale di Cosenza rigettava il ricorso proposto da (...), volto ad una declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società convenuta con lettera in data 08.08.2020, recapitata il 18.08.2020, e la contestuale richiesta di condanna alla reintegrazione e alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento illegittimo fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; con domanda subordinata di applicazione della tutela obbligatoria.
Avverso la citata ordinanza ha proposto opposizione ex art. 1 commi 51 e sg. L. n. 92 del 2012 (...), insistendo nella domanda subordinata formulata nella fase sommaria.
Si è costituita la (...) S.R.L. (...), in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma delle statuizione contenute nell'ordinanza con cui è stata definita la precedente fase del procedimento, con contestuale declaratoria, richiesta con "opposizione incidentale" di intervenuto soddisfacimento del credito per trattamento di fine rapporto, alla cui corresponsione (per un importo lordo di Euro 22.140,83) il datore di lavoro è stato condannato.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, conv. con mod. dalla L. n. 77 del 2020, i procuratori delle parti hanno depositato telematicamente note scritte, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione.
La causa, in assenza di attività istruttoria è stata trattenuta in decisione e, quindi, decisa con sentenza contestuale.
Si premette che il ricorrente ha rinunciato alla tutela reintegratoria che nella fase sommaria del procedimento ha giustificato l'applicazione del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012 ed ha, altresì, rinunciato alla domanda volta ad ottenere il ristoro dei dedotti danni patrimoniali e all'integrità psico - fisica, asseritamente cagionati dal comportamento datoriale.
Il ricorrente, infine, ha prestato "acquiescenza alla sancita inapplicabilità (come da ordinanza resa il 09.10.2021) del procedimento disciplinare aggravato di cui al R.D. n. 148 del 1931".
Ciò posto, pur in assenza di specifiche contestazioni sul punto, si osserva che è ammissibile, nei termini che seguono, "l'opposizione incidentale" proposta dalla società resistente.
Sulla questione si richiama la motivazione dell'ormai nota pronuncia n. 3836/2016, nella parte in cui è precisato che "Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il rito disciplinato dall'art. 1 della L. n. 92 del 2012 è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti (Cass. S.U. 18.9.2014 n. 19674 e negli stessi termini Cass. 17.2.2015 n. 3136; Cass. 17.7.2015 n. 15066). Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 20.5.2015 n. 78, ha escluso che l'opposizione possa essere equiparata ad una impugnazione, evidenziando che l'oggetto della seconda fase del rito non è circoscritto alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, tanto che il giudizio di opposizione può anche avere profili soggettivi ed oggettivi diversi rispetto alla cognizione sommaria, attesa la ammissibilità della chiamata in causa di terzi e della formulazione di domande nuove, eventualmente proposte in via riconvenzionale, purchè fondate sui medesimi fatti costitutivi. Nella richiamata pronuncia il Giudice delle leggi ha significativamente osservato che la ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, sebbene immediatamente esecutiva, è destinata ad essere in ogni caso assorbita dalla sentenza che definisce la fase di opposizione, ove il giudizio venga proseguito da una delle parti. Da detti principi discende che non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordinanza, atteso che quest'ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività nella sola ipotesi in cui l'opposizione non venga promossa. Di conseguenza non può operare il principio del divieto di reformatio in peius, in quanto lo stesso trova il suo fondamento nelle norme che disciplinano le impugnazioni, non applicabili alla fattispecie. Ne discende che, qualora all'esito della fase sommaria la domanda di impugnazione del licenziamento venga accolta solo parzialmente, la instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all'altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione".
Tanto premesso, si osserva (sebbene l'eccezione non sia stata espressamente riformulata, se non con un generico richiamo alle difese tutte contenute nella memoria difensiva depositata nella fase sommaria) che non può ritenersi maturata alcuna decadenza.
L'eccezione di decadenza nella fase sommaria è stata sollevata dalla società resistente in ragione del fatto che l'impugnativa stragiudiziale del recesso è avvenuta per il tramite di una "missiva sottoscritta dallo stesso ricorrente inviata via pec in data 19 agosto 2020 e prodotta come doc. 10. E tuttavia trattasi di un documento che non è firmato di pugno dal ricorrente, nonostante nello stesso appaia graficamente la predetta firma. Ed infatti, basta analizzare il documento in questione, per rendersi conto del fatto che trattasi non, come dovrebbe essere, di una scansione di un documento analogico sottoscritto di pugno dal lavoratore e dal suo procuratore, ma tutto al contrario di un documento in formato pdf nativo (il cui testo è infatti interamente selezionabile e copiabile e, dunque, esportabile fuori dal documento, cosa che non accade nel caso di scansioni). Ne deriva che la firma che graficamente appare sul predetto documento non è una firma di pugno del sig. (...) apposta su un originale poi scansionato, ma è frutto di una sovrapposizione (copia e incolla) della firma del predetto lavoratore tratta da altro documento, al predetto pdf nativo di impugnativa del licenziamento. E che, dunque, l'impugnativa del licenziamento, nella quale si dà atto che sarebbe lo stesso (...) a sottoscrivere l'atto, proprio non è idonea ad impedire la decadenza atteso che il sig. (...) invece quell'atto proprio non l'ha sottoscritto. In ragione di tanto, il lavoratore è da considerarsi decaduto dall'azione" (cfr. pagg. 2 e 3 delle note depositate il 15.07.2021).
Rileva il Tribunale che l'argomento su cui si fonda l'eccezione non è stato riscontrato adeguatamente e che, in ogni caso, anche a voler ritenere che la firma apposta sulla impugnativa stragiudiziale inviata via pec il 19.08.2020 sia stata tratta da altro documento, non vi è dubbio che il difensore avesse il potere di impugnare il licenziamento nell'interesse dell'assistito, atteso che l'incarico difensivo è stato conferito in data 18.08.2020 (e sul punto non vi è contestazione). In altri termini il documento, in ogni caso scritto "in nome e per conto di (...) che ha conferito mandato a questo Studio per la tutela dei propri interessi" è valso ad interrompere il termine di decadenza, posto che "L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 della L. n. 604 del 1966 può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante abbia l'onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio) ai sensi dell'art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali" (cfr. Cass., Sez. L. n. 1444 del 18.01.2019).
Nel merito il ricorso in opposizione è infondato per le medesime ragioni indicate nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, che qui si richiamano integralmente.
Quanto all'asserita invalidità del recesso per mancata affissione del codice disciplinare, è sufficiente richiamare il noto e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali - come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro - sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso ... (Sez. L. n. 16291/2004; Sez. L. n. 6893/2018; Sez. L. n. 28231/2018, parte motiva).
Ebbene il licenziamento oggetto del presente giudizio è stato intimato per violazione di doveri fondamentali, essendosi contestato al lavoratore di avere, in più occasioni, utilizzato il proprio profilo Facebook inviando post mentre era alla guida dell'automezzo di servizio (così evidentemente creando una situazione di pericolo).
E' di tutta evidenza, allora, che avendo la contestazione ad oggetto un fatto integrante gli estremi di una condotta violativa di regole minimali di prudenza e connotato da un elevato grado di colpa, l'eventuale mancata affissione del codice a nulla rileva ai fini della validità del licenziamento, non essendo necessaria una tipizzazione di tale fatto in termini di illecito disciplinare.
Con riferimento ai fatti contestati, dalla lettera di contestazione emerge che gli addebiti mossi al ricorrente attengono ai giorni 6, 12 e 13 giugno 2020, quando il lavoratore, in servizio alla guida di un veicolo aziendale, è risultato attivo sul social media Facebook, inviando post e commenti, interfacciandosi con altri utenti ed esprimendo giudizi in merito ad articoli pubblicati su diversi quotidiani, come indicati nella contestazione.
Il lavoratore si è giustificato negando in radice i comportamenti addebitati e comunque contestando "anche la certezza delle date e degli orari" indicati nella lettera che ha preceduto il licenziamento, con la quale è stata, altresì, disposta la sospensione dal servizio.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla società resistente risulta chiaramente che i fatti addebitati sono sussistenti e sono riconducibili al ricorrente.
Dai fogli di viaggio emerge chiaramente che il lavoratore nei giorni 6, 12 e 13 giugno è stato in servizio dalle ore 6:30 alle ore 14:30.
E' riscontrato, altresì, che negli orari indicati nella lettera di contestazione (ore 12:19 ed ore 13.12 del 6 giugno; ore 13:33, ore 13:45 ed ore 14:09 del 12 giugno; ore 10:12 del 13 giugno) il lavoratore era alla guida del veicolo aziendale.
Ancora, dai documenti allegati 15/20 al fascicolo di parte convenuta (fase sommaria) e 8/14 allegati al fascicolo della presente fase, risulta oggettivamente che nei giorni e negli orari sopra indicati il ricorrente era attivo sul proprio profilo Facebook, pubblicando post e commenti su argomenti di attualità, tratti da quotidiani nazionali e locali.
Come già posto in rilievo, le contestazioni che il ricorrente muove rispetto ai dati risultanti dai documenti sopra menzionati sono del tutto generiche, in quanto tali assolutamente inidonee scalfire l'oggettività degli stessi e la loro efficacia probatoria rispetto alla ricostruzione storica dei fatti addebitati (i fogli di viaggio, d'altronde, sono stati redatti e sottoscritti dallo stesso ricorrente, "conducente" e "fattorino", secondo le indicazioni ivi contenute").
Posto, allora, che il ricorrente, ha compilato e firmato i fogli di viaggio, il disconoscimento del loro contenuto e la deduzione relativa ad errori in merito agli orari si palesa quale estremo, ma improbabile, tentativo di difesa, del tutto inidoneo allo scopo.
Non è, infatti, verosimile, quanto dedotto dal lavoratore nella fase sommaria come nella presente fase, vale a dire che gli orari di partenza (quindi di percorrenza) e di arrivo del mezzo aziendale che conduceva erano annotati "a memoria" e, quindi, approssimativi, posto che non si comprende per quale motivo il lavoratore, disponendo del foglio di viaggio, non abbia ritenuto, nelle circostanze oggetto della contestazione e più in generale, di annotare subito l'ora di partenza e di arrivo.
Ancora, risulta del tutto incompatibile con la difesa articolata dal ricorrente dopo la contestazione (nella lettera di giustificazioni il lavoratore ha rappresentato che al proprio profilo facebook "accedono sovente altri membri del nucleo familiare (moglie e figlio) ...") la deduzione secondo cui in data 16.06.2020 il cellulare sarebbe stato utilizzato dalla figlia, che viaggiava sul pullman condotto dal padre, durante le soste.
Da qui la decisione di non procedere alla richiesta prova per testi, perché, appunto, inidonea a smentire le risultanze delle prove documentali offerte dalla parte convenuta.
Rileva, inoltre, il Tribunale che non vi è motivo di dubitare della veridicità della dichiarazione scritta resa dal lavoratore (...), addetto all'amministrazione, nella parte in cui ha riferito di essere stato contattato telefonicamente dal ricorrente subito dopo la contestazione disciplinare, aggiungendo che nella circostanza il Sig. (...), sostanzialmente confessando, ha pronunciato la frase: "solo perché ho fatto qualche post e commento su facebook adesso mi fate una contestazione disciplinare ? Ricorrete a questi mezzucci?".
I fatti contestati, dunque, hanno trovato nella documentazione prodotta dalla società convenuta riscontri non revocabili in dubbio, con la conseguenza che tali fatti devono ritenersi sussistenti ed integranti una giusta causa di licenziamento, attesa l'incompatibilità delle condotte tenute con le mansioni svolte (guida di veicoli aziendali).
I fatti sussistono, dunque, e certamente giustificano il provvedimento espulsivo anche in termini di proporzionalità, considerata la particolare natura dell'attività svolta e il grado massimo di attenzione che deve pretendersi da chi si pone alla guida di un automezzo, a protezione dell'incolumità degli utenti del servizio e più in generale della sicurezza della circolazione stradale.
Tanto, anche senza considerare i precedenti disciplinari da cui il ricorrente risulta attinto.
Il recesso datoriale è, dunque, legittimo e tale deve ritenersi la stessa sospensione cautelare dal servizio, fondata sui medesimi fatti.
Deve, infine, rilevarsi che la società ha riscontrato l'avvenuta corresponsione nelle more del procedimento del TFR, per un importo netto pari ad Euro
22.061,65, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e dichiara che il credito del ricorrente per il trattamento di fine rapporto è stato interamente soddisfatto.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.513,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Così deciso in Cosenza il 13 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2022.
24-03-2024 22:29
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