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Sentenza

In materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciat...
In materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione"
Tribunale di MIlano sentenza nr.7689/2023
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr. 8473/2019 " Sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato ma non è escluso dalla legge, non può conferire tale potere con procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ampio potere processuale".
Con tale pronuncia la Suprema Corte non ha stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti nel procedimento di mediazione.
Il Collegio ha sostanzialmente ritenuto che, in applicazione del principio generale espresso dall'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere) nonchè dell'art. 3 comma 3 del d.lgs 28/2010 relativo alla procedura di mediazione: "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità", deve concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di rappresentanza non sia soggetta a formalità.
Nel caso di specie la delega rilasciata dall'opposta all'avvocato conferisce al procuratore "ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandolo espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione, anche in modalità telematica" ed è quindi idonea ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs.28/2010.
Il novellato art. 8 d.lgs 28/2010 al nr.4 fa richiamo ai "giustificati motivi" che sembrerebbero limitare i poteri di delega, nell'ottica di un rafforzamento del monito alla patecipazione personale delle parti nella procedura di mediazione, ma gli ulteriorti dati testuali non fanno altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario surrichiamato e ribadito dal Tribunale di Milano con la sentenza in questione.
Avv. Antonino Sugamele

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