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Sentenza

In tale contesto tra le parti non vi è alcun contratto sottoscritto (personalmen...
In tale contesto tra le parti non vi è alcun contratto sottoscritto (personalmente o dai rispettivi rappresentanti legali) sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege.
Intervenuto in materia di somministrazione di energia elettrica il Tribunale di Reggio Calabria osserva come il servizio di salvaguardia di cui all’articolo 1, IV, Dl n. 73/2007 (conv. con mod. in L. n. 125/2007) e al Dm. 23 novembre 2007 (i cui prezzi sono predeterminati in base alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e a modalità di calcolo fissate con detto Dm per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia all’ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione) sia un servizio che viene attivato per i clienti finali (siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi) e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione, oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.

In tale contesto tra le parti non vi è alcun contratto sottoscritto (personalmente o dai rispettivi rappresentanti legali) sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege. Ciò significa che l’assenza del contratto scritto è irrilevante proprio perché il rapporto contrattuale sorge a causa dell’assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell’utente, che altrimenti sarebbe sprovvisto di un servizio essenziale. Il vincolo negoziale tra le parti sorge così, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell’erogazione di energia nell’ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla richiamata normativa di settore. E cioè a dire, il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell’aggiudicazione del servizio nel cennato regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale; trattasi di rapporto che può essere interrotto in qualsiasi momento.

    Tribunale di Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30 aprile 2024 n. 589
Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 589/2024 del 30-04-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione
monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa ### ha pronunziato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. ### dell'anno 2021 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi, assegnata a sentenza con ordinanza del 17
gennaio 2024, promossa da ### S.p.A. (P. IVA. ###), in persona
del procuratore speciale Dott. ### elettivamente domiciliat ###,
LAMEZIA TERME, presso il difensore avv. ### - attrice –
Contro
COMUNE DI ###, in persona del ### pro tempore, elettivamente
domiciliat ###, ### presso lo studio dei difensori avv.ti ### E ###
- convenuto –
OGGETTO: Cessione di crediti inerenti la somministrazione di energia
elettrica.
Conclusioni delle parti ###udienza del 17 gennaio 2024 i procuratori
delle parti concludevano come da note scritte ### della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ### S.p.A.
conveniva in giudizio il Comune di ### al fine di sentirlo ivi
condannare al pagamento della somma di € 91,86 per sorte capitale,
oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte
capitale nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, con decorrenza
dal giorno successivo a quello della data di scadenza sino al saldo da
maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c.,
nella misura “degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, oltre ad € 2.320,00
quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per il mancato
pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale.
In via subordinata, chiedeva il pagamento delle stesse somme a titolo
di ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto sino al saldo.
In particolare, deduceva di essere creditrice nei confronti dell'ente
convenuto di una serie di somme maturate quale corrispettivo della
fornitura di energia elettrica, in forza di cessione di credito intervenuta
con la società ### S.p.A., redatta con scrittura privata autenticata
dal ### e regolarmente notificata al Comune.
Specificava che la cessione comprendeva tutti gli interessi maturati e
maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le
cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono
i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed
eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
crediti e al loro esercizio.
Riportava un prospetto riepilogativo dei crediti ceduti evidenziando
che, alla data del 24.08.2021, il capitale dovuto era pari ad € 91,86 e
la somma dovuta a titolo di interessi di mora era pari ad € 3.538,4,
oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo.
Evidenziava che la somministrazione relativa all'energia elettrica era
avvenuta da parte di ### S.p.A. quale esercente il regime di ###
per la ### ovvero quale fornitore selezionato attraverso gara alle
condizioni economiche stabilite dall'### per l'### e il Gas (###.
Specificava che, per il periodo compreso tra il ### e il ###, ###
S.p.A. era stata individuata, attraverso procedure concorsuali su base
territoriale, quale esercente del servizio di salvaguardia, ai sensi
dell'art. 1 comma 4 della legge 125/07, per la ### Affermava, avuto
riguardo al regime di salvaguardia, che la legge disponeva che gli
utenti che non effettuassero la scelta di passare al mercato libero, o
che risultassero senza venditore, sarebbero transitati
automaticamente nel servizio di salvaguardia, le cui condizioni
economiche e contrattuali erano regolate dall'### e dall'Acquirente
Unico.
Deduceva che il regime di salvaguardia fosse un rapporto che si
instaura ope legis a seguito della mancata stipulazione, da parte di un
utente dotato di determinate caratteristiche, di alcun contratto con un
fornitore al mercato libero, ovvero a seguito della risoluzione dello
stesso. Specificava che, trattandosi di attivazione disposta ex lege,
non era prevista la sottoscrizione di alcun contratto e che
l'attribuzione del ### di prelievo era frutto delle dinamiche gestite
dalla regolazione, non da rapporti privatistici.
Di conseguenza, rilevava che non era fondato ritenere che fosse
mancata la conclusione di un contratto valido o che vi fosse stata
un'applicazione illegittima di prezzi non spettanti, atteso che sia i
presupposti di applicazione (discendenti dalla legge), sia le tariffe
erano state pubblicate su internet ed erano accessibili da parte di tutti
i clienti dal sito ### Rilevava, inoltre, di essere creditrice del
risarcimento di € 40,00 per ogni fattura in forza dell'applicazione
dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002, norma diretta a sanzionare
l'ingiustificato e ingiustificabile ulteriore ritardo nei pagamenti dei
crediti commerciali. Tenuto conto del numero di fatture su cui la
domanda giudiziale risultava fondata (58) dichiarava che il
risarcimento dovuto ammontava ad € 2.320,00.
In via gradata, nell'ipotesi in cui non venissero ritenuti validamente
stipulati i contratti di fornitura, chiedeva il pagamento ex art. 2041
c.c. dell'indennizzo a titolo di indebito arricchimento della convenuta
per la fornitura ricevuta.
Deduceva l'incontestabilità del beneficio goduto dal convenuto in
ragione dell'erogazione della somministrazione e, conseguentemente,
del diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. attesa la
sussistenza dei requisiti tipicamente richiesti dalla giurisprudenza.
Da ultimo, rilevava la debenza degli interessi anatocistici ai sensi
dell'art. 1283 c.c., da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5
del D.lgs. 231/2002 novellato dal D.lgs. 192/2012, come previsto
dall'art. 1284 comma 4 con decorrenza dalla notifica dell'atto
introduttivo del giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “### l'On.le Giudice adito, ogni
diversa eccezione e istanza disattesa e respinta, accertare,
riconoscere e dichiarare nel merito per la causale di cui in premessa,
dichiarare il diritto di credito di ### spa nei confronti del Comune di
### in persona del legale rappresentante, con sede in ### 27 -
89030 ####, codice fiscale ###, e conseguentemente condannare
l'Ente a pagare alla società ### s.p.a. (c.f. ###) la somma per
capitale euro 91,86 e per interessi di mora, maturati e maturandi,
nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per
tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno
successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del
24/8/2021 ad euro 3.538,4 oltre i successivi maturandi sino al saldo,
da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c.,
determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02,
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108,
dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite,
che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in
subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del
presente atto, oltre ad euro 2.320,00 quale risarcimento ex art. 6
comma 2 D.lgs. 231/2002, nella denegata e non creduta ipotesi di
riconoscimento di invalidità del contratto condannare la convenuta a
pagare in favore di ### S.p.A. un'indennità a titolo di indebito
arricchimento ex art. 2041 c.c. nella misura del vantaggio conseguito
dal Comune di ### in ragione della somministrazione fruita, e
determinato nella misura per capitale euro 91,86 e per interessi di
mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo
delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di
scadenza ed ammontanti alla data del 24/8/2021 ad euro 3.538,4
oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli
interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella
misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi della legge 7
marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico
superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite
medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con
decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro
2.320,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, con
vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb.
forf spese generali 15%, c. p. a. 4%, iva 22%)”.
Si costituiva in giudizio il Comune di ### eccependo l'inesistenza
della pretesa creditoria atteso che le difese avversarie si basavano
solo sulla narrazione degli elementi posti a fondamento del
provvedimento monitorio. Affermava la nullità del decreto ingiuntivo
opposto poiché emesso sulla base di documentazione priva dei
requisiti richiesti dall'ordinamento.
Rilevava che quanto richiesto dall'attrice era già stato ampiamento
pagato dal Comune di ### Eccepiva, inoltre, la nullità ex art. 1815
comma 2 c.c. delle clausole espressive degli interessi in quanto
violative di norme imperative perché superiori al tasso soglia oltre il
quale si presume il carattere illegittimo.
Evidenziava l'assenza di prova circa l'esistenza dei rapporti negoziali
stante il mancato deposito da parte della società attorea dei contratti
di somministrazione per i quali sarebbe stata necessaria ad
substantiam la forma scritta essendovi parte un ente locale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare
l'insussistenza della richiesta avanzata da parte della ### S.p.A. in
persona del proprio legale rappresentante pt.
Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del
sottoscritto Procuratore”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con
ordinanza del 17.01.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con
la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2. La domanda è fondata
e va accolta.
In via preliminare deve premettersi che la ### S.p.A. agisce nel
presente giudizio al fine di ottenere il pagamento di un credito
cedutole dall'originaria società creditrice (### spa) e maturati nei
confronti del Comune di ### con riferimento al servizio di fornitura
di energia elettrica.
Dunque, il titolo contrattuale sulla base del quale l'attrice agisce è
costituito da un contratto di cessione concluso con ### S.p.A.,
registrato in data ### (all.2 atto di citazione).
Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale
ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa
sulla scorta della documentazione prodotta e di avere rispettato l'iter
previsto per l'opponibilità della cessione al Comune convenuto (art.
1264 c.c.): la notificazione all'Ente della cessione.
Giova poi precisare che, sebbene l'art. 69 RD n. 2440 del 1929 si
applichi ai soli crediti dovuti da amministrazioni statali, pur tuttavia la
predetta cessione ha rispettato questa norma, in quanto è intervenuta
mediante scrittura privata autenticata da ### Occorre adesso
esaminare le posizioni creditorie vantate da parte attrice con
riferimento alla cessione inerente i crediti facenti capo alla cedente.
Anzitutto deve rilevarsi che, per come dedotto sin dall'atto
introduttivo del giudizio e per come documentato in atti, il servizio
reso da ### S.p.A. va ricondotto nell'alveo del servizio di
salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 e del
DM 23.11.2007. Si tratta di un servizio che viene attivato per i clienti
finali (siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto
il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi) e siano
intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano
titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un
fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
La documentazione prodotta da parte attrice dimostra
inequivocabilmente che la ### S.p.A. abbia agito nella veste di
società selezionata per questo servizio con riferimento all'area
territoriale della ### negli anni 2019 e 2020 (cfr. all. 4 atto di
citazione; cfr. fatture).
Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai
rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata,
in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege.
Ciò significa che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso
di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa
dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia
dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un
servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali.
Nell'ambito del ### di ### la giurisprudenza di merito che si è
trovata ad affrontare la questione ha avuto modo di rilevare che il
vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in
conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di
salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n.
125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello ### del 23
novembre 2007 - sul punto, Tribunale di Bologna, ### n. 1691/2019
del 19.7.2019) e che “... il rapporto di somministrazione di energia
elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto
dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non
ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle
previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni
economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di
salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del ###
dello ### per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto
il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della
normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento.
Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il
presupposto per l'attivazione della Salvaguardia” (Tribunale di
Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna,
sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n.
1553/22).
Ciò posto, occorre a questo punto valutare la fondatezza della
domanda.
Sulla base dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova ex
art. 2697 c.c. gravava su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza
del titolo contrattuale (assolto nel caso di specie con la produzione del
contratto di cessione e degli atti inerenti il servizio di salvaguardia) e
l'esecuzione della prestazione, allegando l'altrui inadempimento.
Spettava, invece, al Comune dimostrare di avere adempiuto, anche
solo parzialmente, ovvero eccepire l'altrui inadempimento ex art.
1460 c.c.
Ebbene, l'attrice ha dimostrato di essere cessionaria di una serie di
crediti maturati dalla cedente nell'ambito del servizio di salvaguardia,
che le competeva nel 2019-2020 con riguardo alla ### e che non è
stato mai contestato dal Comune, il quale ha regolarmente avuto
notizia dell'atto di cessione dei crediti.
Il Comune non ha contestato di avere ricevuto la fornitura, di cui vi è
prova documentale sulla base delle fatture azionate (all. 3 atto di
citazione), deducendo - anzi - di avere già ottemperato al pagamento
delle stesse, sicché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'esecuzione della
prestazione deve ritenersi provata.
Del tutto inconferenti sono le difese che concernono il procedimento
monitorio, atteso che parte attrice ha agito in sede ordinaria così come
quelle sul tasso degli interessi moratori che è normativamente
previsto.
Inoltre, considerato che l'ente convenuto ha solo allegato e non ha
dimostrato di avere già corrisposto alla cedente ovvero alla
cessionaria le somme fatturate, risulta provata l'esistenza del debito
e pertanto il Comune deve essere condannato a rifondere in favore di
parte attrice la complessiva somma, per sorte capitale, di € 91,86.
Per ciò che attiene agli interessi moratori, sono dovuti gli stessi al
tasso previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, n. 231, per come
previsto dalle condizioni economiche di fornitura all'art. 3 e dall'art.
29 comma 8 lettera C) del TIV (nella versione ratione temporis
applicabile) a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza,
sino al momento del saldo, quantificati, alla data del 24.8.2021, in
euro 3538,40 oltre interessi di mora maturandi sulle fatture non
pagate in epoca successiva sino al soddisfo.
In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., ### ha, altresì, diritto
al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
maturati sulla sorte capitale che, alla notifica dell'atto di citazione,
sono scaduti da sei mesi.
La debenza degli interessi anatocistici, infatti, è dovuta per legge al
ricorrere di determinati presupposti (art. 1283 c.c.),
indipendentemente dall'entità del tasso moratorio applicabile, che
pertanto non può considerarsi di per sé satisfattivo della pretesa del
creditore. Gli interessi anatocistici sono dovuti dal debitore nella
misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs.
n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, stante il rinvio di cui
al quarto comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di
notifica dell'atto di citazione.
Il Comune di ### dovrà essere, infine, condannato a versare a parte
attrice l'ulteriore somma di € 2320,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario
dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il
mancato tempestivo pagamento di n. 58 fatture tenuto conto
dell'impostazione della giurisprudenza dell'UE secondo cui “..l'importo
forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per
i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del
debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla
scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia
inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via
amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C. Giustizia del 20.10.2022
- Causa C 585/20 - in G.U. UE ###/5 del 12.12.2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione
monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### definitivamente
pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede: 1. accoglie
la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Comune di ### in
persona del ### pro tempore, a versare in favore della società attrice
la somma di € 91,86 per sorte capitale, oltre interessi moratori pari,
alla data del 24.8.2021, ad euro 3538,40 oltre interessi di mora
maturandi ex art. 5 d.lgs 231/2002, scaduti successivamente alla data
del 24.8.2021, sulle fatture non pagate sino al soddisfo, oltre interessi
anatocistici sugli interessi di mora scaduti da 6 mesi con decorrenza
dalla data della notifica della citazione. 2. Condanna il convenuto al
pagamento di euro 2320,00 ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002; 3.
condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite,
liquidate in € 2.552,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario
al 15%, ed € 264,00 per spese vive
Avv. Antonino Sugamele

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