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Sentenza

In una testata online espressioni giornalistiche e immagini (quali una foto segn...
In una testata online espressioni giornalistiche e immagini (quali una foto segnaletica) riportate in difetto dei presupposti della verità e della continenza, nonché della pertinenza della notizia all’interesse pubblico, integrano la diffamazione a mezzo stampa e la conseguente responsabilità del giornalista.
Tribunale di Cassino, sentenza 1 febbraio 2024, n. 168
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
in persona del giudice designato dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. ###/2018 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
### con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
### (c.f. ###), nata a ### (### il ###, elettivamente domiciliat ###Via ### n. ###, presso lo studio
dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comp arsa del
6/11/2019 attrice
E
### S.P.A. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### n. ###,
### (c.f. ###), nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###### n. 11, presso lo studio dell'avv.
### rappresentate e difese dagli avv.ti ### e ### giusta procura a allegata alla comparsa del
2/10/2018 convenute
E
### (c.f. ###), nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###### n. 11, presso lo studio dell'avv.
### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### giusta procura a allegata alla comparsa del
2/10/2018 convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il ### la signora ### ha agito in giudiz io per ottenere il
risarcimento dei danni derivanti dalle condotte diffamatorie asseritamente commesse dalla ###
s.p.a., dalla dott.ssa ### e dal dott. ### attraverso la pubblicazione di un articolo comparso il ###
sulla testata on line denominata “###”. A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il giorno
precedente era stata arrestata in flagranza di reato dai ### di #### a seguito di una perquisizione
nella quale i militari avevano rinvenuto, all'interno dell'immobile in cui risiedeva, sito a ####,
una carabina, cartucce di vario calibro e alcuni coltelli a serramanico.
Ha riferito, nello stesso tempo, che ad onta dei gravi delitti di cui veniva accusata (detenzione
illegale e ricettazione di armi clandestine e munizioni) ad esito dell'udienza di convalida il G.I.P.
presso il Tribunale di Cassino, escluso ogni elemento di pericolosità, aveva rigettato la richiesta
di misura cautelare avanzata dal P.M. e disposto l'immediata liberazione dell'indagata. ### la
prospettazione di parte attrice nell'estensione del pezzo, apparso su ### - all'epoca edito dalla
### s.p.a. e diretto dal dott. ### - con tanto di foto, la dott.ssa ### avrebbe commesso errori e
omissioni così gravi da offrire ai lettori un quadro della vicenda del tutto stravolto rispetto a
quello reale.
In questa prospettiva la signora ### ha sottolineato che la giornalista aveva dato conto
dell'adozione di arresti domiciliari, dell'avvio di un'ulteriore indagine in relazione ai fatti di causa
e dell'utilizzo delle armi incriminate ad opera di terroristi islamici nel corso di attacchi di estrema
drammaticità, nonostante il chiaro tenore del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare,
assunto dal magistrato competente, senza supplementi istruttori, dopo aver appreso dalla diretta
interessata che la presenza dei manufatti nell'abitazione di #### era legata a ragioni di
collezionismo. Ha fatto presente, ancora, che pur essendo incensurata e avendo svolto in passato
mansioni per la rete dei trasporti regionali francese in stretta collaborazione con le autorità di
polizia, la diffusione dell'articolo di giornale sui principali motori di ricerca e sui social network
aveva destato scalpore tra amici e conoscenti e, più in generale, in seno alla comunità locale,
dove era stata additata come “terrorista” o paragonata al personaggio di “Rambo”, legato
nell'immaginario collettivo a terrificanti scenari di guerra; la smentita pubblicata il ### da ### in
questo contesto, si sarebbe rivelata inidonea a ridimensionare gli effetti pregiudizievoli della
diffamazione, destinata non solo a compromettere l'onore, la reputazione e la salute mentale della
vittima, ma anche a precluderle lo svolgimento delle principali attività realizzatrici della persona.
Sulla scorta di quanto precede l'istante ha chiesto che ai sensi del combinato disposto degli artt.
185 c.p., 595, c. 3, c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c. i convenuti siano condannati, in solido o pro quota,
al pagamento di € 25.000,00 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o del diverso importo
ritenuto di giustizia, anche e### artt. 1226 c.c., alla pubblicazione della sentenza sulla rivista con
modalità adeguate e al rimborso di tutti gli oneri di lite.
***
Costitute con comparsa del 2/10/2018, la ### s.p.a. e la dott.ssa ### hanno eccepito che in virtù
di una non corretta rappresentazione del contenuto degli articoli controversi e dei documenti
fotografici ad essi allegati, disconosciuti dal punto di vista della conformità agli originali ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., la signora ### ha attribuito alle notizie apparse su ### un
connotato diffamatorio alla prova dei fatti rivelatosi inesistente. Sul punto le convenute hanno
osservato, in particolare, che il pezzo del 6/1/2018, anteriore alla celebrazione dell'udienza
dinanzi al G.I.P. di Cassino, tenutasi l'8/1/2018, oltre a non contenere riferimenti diretti o indiritti
all'identità della persona indagata, riportava in maniera fedele, sulla base delle informazioni
diffuse alla stampa dai ### di Cassino, il fatto storico della perquisizione domiciliare presso
un'abitazione di ### il rinvenimento all'interno dell'immobile di numerose armi da sparo o da
taglio e di munizioni usate spesso da cellule terroristiche, l'assenza, in capo al detentore, delle
necessarie autorizzazioni e la sua sottoposizione agli arresti domiciliari. Hanno rimarcato,
ancora, che la misura cautelare era stata revocata solo dopo l'adempimento processuale, reso noto
nei giorni successivi, e che il titolare del fascicolo, pur avendo disposto la liberazione della
signora ### aveva comunque indicato agli inquirenti la necessità di un “ulteriore
approfondimento sulle circostanze riferite”.
A detta della ### s.p.a. e della dott.ssa ### per i motivi anzidetti ricorrerebbero i presupposti,
perlomeno in termini putativi, della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria,
ricorrendo nel caso in esame l'interesse pubblico della notizia, la verità obiettiva dei fatti narrati
e la continenza delle espressioni impiegate per informarne i lettori. Fatte salve tali censure, le
convenute hanno sottolineato l'assenza di prove certe sull'effettiva verificazione dei pregiudizi
non patrimoniali lamentati in citazione. Sul rilievo della funzione riparatoria della replica
concessa all'attrice nell'articolo del 13/1/2018, pubblicato a brevissima distanza dalla conclusione
dell'udienza di convalida e contenente, tra l'altro, il testo integrale di una lettera chiarificatrice a
firma dell'interessata, hanno insistito, quindi, per il rigetto integrale di ogni avversa pretesa e per
il riconoscimento in loro favore delle spese processuali. ***
Il ### si è costituito anche il dott. ### Nell'intento di andare esente dalla responsabilità azionata
dalla signora ### ha formulato doglianze analoghe a quelle delle altre parti convenute sui requisiti
dell'azione risarcitoria. Ha negato, in ogni caso, l'applicabilità al direttore delle testate on line del
regime di solidarietà sancito dall'art. 57 c.p. per la stampa tradizionale.
Al pari della ### s.p.a. e della dott.ssa ### ha chiesto, pertanto, che le richieste attoree siano
rigettate, con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Nelle fasi successive le parti hanno dato atto dell'esito esito infruttuoso della mediazione.
Avendo la vertenza carattere documentale, sono state rigettate tutte le richieste di prova orale.
Il ### la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini e### art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli elementi essenziali della controversia il Tribunale reputa che le
richieste della signora ### debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati.
Un simile esito dipende dalla piena corrispondenza tra lo svolgimento dei fatti riferiti dall'attrice,
anche sotto il profilo della successione temporale, e le risultanze document ali disponibili.
Confrontando la stampa dell'articolo del 6/1/2018 allegato alla citazione introduttiva e la copia
prodotta dai convenuti emerge che nella prima versione del pezzo è presente un riferimento
puntuale alla foto della donna arrestata dai ### di Cassino e ### che non si rinviene in quella
allegata alle comparse di costituzione della ### s.p.a. e dei dottori ### e ### S'è detto che i
convenuti hanno negato la conformità all'originale del documento esibito dall'istante.
A tali scopi hanno sostenuto che l'immagine, rivelatasi la foto segnaletica scattata dai militari in
occasione dell'arresto della signora ### in realtà sarebbe stata inserita nell'articolo del 13/1/2018,
contenente la lettera chiarificatrice dettata dall'attrice per offrire la propria versione dei fatti e
destinato, dunque, a renderne note le generalità secondo la volontà espressa dall'interessata.
Per i convenuti se ne trarrebbe conferma grazie ai link dei due pezzi, ancora accessibili via
internet.
Contrariamente a quanto opinato dalla ### s.p.a. e dei dottori ### e ### cliccando sulle sequenze
di caratteri riportate, in nota, alle pagine 6 e 7 delle rispettive comparse di costituzione non appare
alcuna fotografia dell'attrice. Nella schermata relativa all'articolo, firmato a cura della redazione
di ### e nelle corrispondenti versioni cartacee prodotte dalle parti, di identico contenuto, manca,
del pari, qualsiasi accenno all'immagine della signora ### Le circostanze appena considerate e la
possibilità per i tecnici della rivista on line di intervenire sul sito nel quale era stato pubblicato
l'articolo del 6/1/2018 lasciano propendere per la tesi, sostenuta dall'attrice nella prima memoria
e### art. 183, c. 6, c.p.c., di un intervento postumo sul pezzo.
Sussistono presunzioni chiare, precise e concordanti, quindi, in ordine al fatto che la foto
dell'attrice fosse stata offerta ai lettori già in occasione della prima divulgazione della notizia,
quando non era stata celebrata l'udienza di convalida dell'arresto, tenuta dal G.I.P. di Cassino
l'8/1/2018, e la signora ### non era ancora in condizione di trasmettere ai giornali la più volte
citata smentita.
La circostanza dell'arresto, poi convalidato dall'autorità giudiziaria, si sarebbe rivelata vera.
Altrettanto vale per i sospetti adombrati nel pezzo del 6/1/2018 circa il carattere abusivo della
detenzione delle armi e delle munizioni rinvenute dai ### e per l'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico della signora ### ugualmente menzionati nel provvedimento del G.I.P..
Gli ulteriori particolari presenti all'interno dell'articolo della dott.ssa ### tuttavia, non appaiono
da più punti di vista aderenti alla realtà dei fatti emersa al momento della redazione del pezzo.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla notizia dell'avvio, da parte del sostituto procuratore ###
magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cassino, “di un'ulteriore indagine per
chiarire alcuni aspetti [della vicenda]: “in primis il motivo per cui la donna, con doppio
passaporto (italiano e francese) avesse in casa simili armi”. Nessun elemento di prova all'epoca
dell'estensione dell'articolo deponeva nel senso dell'adozione di tali iniziative da parte del P.M.,
idonee di per sé a connotare in termini di maggiore pericolosità la figura della signora ### Ma
soprattutto, l'inizio dell'articolo (“armi pericolose e utilizzate soprattutto dai terroristi islamici nei
loro attacchi”) e la sua chiosa (“le stesse sono state più volte utilizzate per mettere in atto attacchi
terroristici di estrema drammaticità”) inducono il lettore a ipotizzare non solo che i manufatti
presenti nell'abitazione dell'arrestata appartengano a una tipologia in uso presso quel tipo di
organizzazioni criminali - circostanza questa già di estrema gravità, stante la gratuità del giudizio
- ma che siano stati perfino impiegati in azioni finalizzate a seminare distruzione e morte. ***
A fronte di un simile quadro sussistono sufficienti motivi per sostenere che l'articolo del 6/1/2018
abbia leso ingiustamente l'onore e la reputazione della signora ### nella comunità di riferimento
e, più in generale, presso il variegato universo dei frequentatori del web. Anche in virtù della
pubblicazione della foto segnaletica a cui si è fatto cenno, riservata di norma ai protagonisti delle
inchieste più allarmanti per l'opinione pubblica, il pezzo, infatti, non si limita a presentare l'attrice
come una donna in possesso di armi risultate oggetto di detenzione illegale, ma lascia presagire
anche un suo coinvolgimento in vicende in qualche modo collegate al terrorismo di origine
islamica.
Nessuna indicazione del genere si sarebbe potuta ricavare dal comunicato diffuso dai ### Per
queste ragioni appaiono travalicati in misura intollerabile i limiti intrinseci al diritto di cronaca
giornalistica rivendicato con forza nelle difese della ### s.p.a. e dei dottori ### e ### Alle
espressioni e alle immagini riportate in precedenza, fanno difetto, più in dettaglio, i presupposti
della verità e della continenza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, assieme alla pertinenza
della notizia all'interesse pubblico, per escludere l'integrazione della diffamazione a mezzo
stampa prevista e punita dall'art. 595, c. 3, c.p.c. (tra le altre Cass. 8/5/2012, n. 6902; Cass.
5/12/2014, n. 25739; Cass. 18/5/2018, n. 12370; Cass. 26/6/2020, n. 12903; Cass. 12/4/2022, n.
11769). ### di qualsiasi collegamento tra i fatti accertati dai ### e il terrorismo internazionale
esclude che i convenuti possano invocare l'applicazione della scriminante in termini quantomeno
putativi, avendo i redattori di ### omesso di verificare l'effettiva aderenza alla realtà
dell'inquietante scenario presentato ai lettori, privo anche del più pallido connotato di
verosimiglianza (v. Cass. 18/4/2013, n. 9458, secondo la quale “la responsabilità del g iornalista
per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca
e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti
che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità
putativa)”.
La portata lesiva della condotta controversa, d'altra parte, è stata ridimensionata soltanto in
minima parte dalla pubblicazione della smentita inviata dalla signora ### presentata ai lettori di
### con la precisazione che si fosse in presenza di un contributo esterno, come tale non
attribuibile alla redazione, e comunque, senza alcuna vera adesione alle ragioni dell'interessata.
Non è in discussione che l'accostamento infondato a episodi di terrorismo di matrice
internazionale leda la reputazione e l'onore di quanti loro malgrado si siano visti accostare a tale
fenomeno.
Sebbene non vi sia prova che l'attrice abbia subito alterazioni permanenti di carattere psicofisico
per effetto della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, è ipotizzabile, in definitiva, che la
leggerezza e l'imprecisione con cui fu trattata la notizia abbia arrecato alla donna un danno
ingiusto.
Ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. la signora ### ha diritto a ottenere il relativo risarcimento.
***
Dovendosi procedere a valutazioni necessariamente equitative, il Tribunale ritiene che i
pregiudizi in questione possano essere liquidati in complessivi € 20.000,00, importo da
considerarsi congruo in virtù della non trascurabile attitudine lesiva degli errati riferimenti alle
indagini presenti nel pezzo del 6/1/2018, della ridotta efficacia dell'articolo contenente la
versione della vittima e della potenziale diffusione delle false informazioni presso i lettori,
veicolate attraverso l'uso di internet.
***
### delle obbligazioni risarcitorie insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che
spettino alla signora ### gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalla
data di integrazione dell'illecito (coincidente con la pubblicazione del primo articolo on line,
risalente al 6/1/2018) a quella del deposito della sentenza. Ai fini del computo degli accessori
devono essere osservati i criteri stabiliti dalle ### della Corte di Cassazione nella sentenza n.
1712/1995. La cifra dovuta all'attrice a titolo di risarcimento allo stato ammonta, pertanto, a €
21.447,99, dei quali € 1.447,99 per interessi (€ 20.000,00 + € 1.447,99).
Sulla somma decorrono ulteriori interessi legali fino all'esecuzione del pagamento.
***
Secondo un condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione “la responsabilità del
direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento
nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di
sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo,
consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata
inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "e### post" sui contenuti e sulle modalità di
esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di
evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative
volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti” (così testualmente Cass. 12/5/2014, n.
10252).
Non vi è prova che il dott. ### all'epoca dei fatti alla guida di ### abbia adottato misure volte a
impedire la consumazione dell'illecito perpetrato in danno della signora ### In pronunce
relativamente recenti l'applicazione del criterio di responsabilità stabilito dall'art. 57 c.p. è stato
affermata dalla giurisprudenza penale anche con riferimento alle testate giornalistiche diffuse
tramite internet (cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 13398/2018; Cass. Pen Sez. V, 1275/2018).
Deve ritenersi, di conseguenza, che degli effetti pregiudizievoli della diffamazione subita
dall'attrice rispondano non soltanto la dott.ssa ### e la ## # s.p.a., ma anche il dott. ###
***
### soccombenza i convenuti sono tenuti in solido al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili
in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non peculiare complessità delle questioni
affrontate in € 5.064,00 (€ 264,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la
fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre
a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. ***
Nella condotta processuale dei soccombenti non si ravvisano elementi di dolo o colpa in grado
di giustificare l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 96 c.p.c..
***
Tenuto conto delle modalità con le quali si è consumato l'illecito e delle ripercussioni che ne sono
seguite rispetto all'onore e alla reputazione della vittima, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. va disposta
la pubblicazione della sentenza per estratto sulle pagine della cronaca locale di ### per dieci
giorni consecutivi a decorrere dal settimo giorno successivo alla comunicazione dell'atto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. ###/2018 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede: - in parziale
accoglimento della domanda di parte attrice, condanna ### s.p.a., ### e ### in solido tra loro, al
pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalle
condotte diffamatorie indicate in motivazione, della somma omnicomprensiva di € 21.447,99,
oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo; - condanna
### s.p.a., ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### degli oneri di giudizio,
stimabili in complessivi € 5.064,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi
previdenziali in misura di legge; - ordina la pubblicazione della sentenza sul quotidiano on line
### nelle pagine relative alla cronaca locale, per almeno dieci giorni consecutivi a decorrere dal
settimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento
Avv. Antonino Sugamele

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