Infermiere somministra ad un paziente un farmaco al posto di un altro ed altera la relativa cartella clinica. Chiede l'audizione datoriale nel procedimento disciplinare ma rinvia più volte l'evento. Violazione obbligo datoriale di audizione del dipendente. Rigetto
Corte di Cassazione Sezione 6 Lavoro
Ordinanza 10 febbraio 2023 n. 4185
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana - Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere
Dott. FEDELE Ileana - Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27915-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che
la difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 698/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal
Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO IN FATTO CHE:
1. Con la sentenza n. 698/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale
della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS) (infermiere nel
reparto di neuropsichiatria infantile), nei confronti della ASST (OMISSIS), aveva ridotto la sanzione
disciplinare a 4 mesi, in luogo di quella di sei mesi senza retribuzione, irrogata, rigettando le altre
domande.
2. La Corte distrettuale ha ritenuto corretto l'operato della datrice di lavoro in ordine alla audizione
dell'incolpato nella procedura disciplinare e in quella di accertamento dei fatti contestati che ha
considerato, in sede giudiziale, dimostrati e provati (somministrazione ad un paziente di un farmaco
al posto di un altro con relativa alterazione della cartella clinica).
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato a
due motivi, cui ha resistito con controricorso l'ASST (OMISSIS).
4. La proposta del relatore e' stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:
1. I motivi possono essere cosi' sintetizzati.
2. Con un primo motivo, rubricato "Violazione di legge" - "Mancata audizione richiesta dal
dipendente", il ricorrente, richiamando un precedente di legittimita', denuncia che la Corte di appello
aveva erroneamente ritenuto in astratto che, sebbene l'incolpato lo avesse richiesto, avrebbe potuto
anche non essere sentito dal Collegio disciplinare qualora avesse presentato difese scritte. Con
riguardo alla sua posizione deduce, quindi, che illegittimamente non era stato convocato per una
nuova audizione nonostante alla prima udienza disciplinare, attesa la sua impossibilita' di presenziare
per motivi di salute (certificato medico), era stato espressamente chiesto a verbale, nel suo interesse,
di essere sentito.
3. Con il secondo motivo si censura la "valutazione delle prove acquisite, violazione articoli 115 e
116 c.p.c., ovvero del teste che per sua stessa ammissione non ricorda", censurando, in sostanza, il
malgoverno delle risultanze istruttorie.
4. Il primo motivo non e' fondato.
5. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ma con un principio che puo' essere esteso anche
alla materia del lavoro privato, questa Corte (sent. n. 9321/2021) ha precisato che all'obbligo datoriale
di procedere all'audizione del dipendente, raggiunto da una contestazione disciplinare, non
corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere
sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo da' luogo alla nullita' della sanzione solo ove sia
dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicche' e' onere
del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia cosi'
grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie
non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative
o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei
termini perentori finali che lo cadenzano.
6. Nella fattispecie, l'incolpato, con la contestazione disciplinare, e' stato ritualmente convocato per
l'audizione prevista per il 20.9.2019; venivano depositate tramite il proprio legale memorie difensive;
non veniva chiesto alcun rinvio preliminare; all'audizione si presentava, poi, solo il difensore che
dichiarava l'impossibilita' del suo assistito a comparire senza nulla preannunciare su eventuali difese
integrative da rendere; la datrice di lavoro aveva, inoltre, evidenziato che dalla documentazione
medica prodotta non si evinceva una impossibilita' a comparire.
7. Questo Collegio ritiene, quindi, alla luce di tale ricostruzione, esente dai vizi denunciati la decisione
di secondo grado perche' conforme al principio di diritto sopra esposto e soprattutto per la genericita'
delle censure mosse con il motivo di ricorso, sia per quanto riguarda la indicazione del contenuto del
certificato medico (che avrebbe precluso la comparizione al lavoratore) sia per cio' che concerne la
precisazione dell'asserito pregiudizio al diritto di difesa patito, assolutamente non specificato.
8. Il secondo motivo e' inammissibile.
9. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni
denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n.
27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimita'.
10. In tema, infatti, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli
articoli 115 e 116 c.p.c. non puo' porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta
dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorche' si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base
della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o
abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia
considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova
soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): le suddette ipotesi
non sono ravvisabili nel caso in esame.
11. Infine, va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilita'
dei testi (articolo 244 c.p.c.), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute piu'
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il
quale e' libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu' attendibili, senza
essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati
dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
12. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova
formulazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 e attraverso una adeguata analisi delle risultanze
processuali, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, dimostrate le condotte oggetto di
contestazione disciplinare.
13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimita' che si liquidano come da dispositivo.
15. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 11, nel
testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone I presupposti processuali,
sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle
spese del presente giudizio di legittimita' che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1
quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma
dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
04-01-2024 06:31
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