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Sentenza

INPS - Pensione di reversibilità - Beneficiari - Superstiti del titolare di pens...
INPS - Pensione di reversibilità - Beneficiari - Superstiti del titolare di pensione - Altri soggetti alla morte del titolare della reversibilità - Art. 22, l. n. 903/1965 - Esclusione
Corte di Cassazione Sezione L Civile Ordinanza 22 maggio 2024 n. 14287

Data udienza 13 marzo 2024



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1231 - 2018 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (...), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LI.CA., AN.PA., LU.CA., SE.PR.;

- ricorrente -

contro

Av.An., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MI.MA.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4967/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2017 R.G.N. 7678/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Napoli accoglieva la domanda di pensione di reversibilità proposta da Av.An. nei confronti dell'Inps.

Riteneva la Corte che fossero accertate in giudizio sia l'inabilità al lavoro della appellante, sia la vivenza a carico della madre alla data del decesso.

Avverso la sentenza, ricorre l'Inps per un motivo, illustrato da memoria.

Av.An. resiste con controricorso.

All'odierna adunanza il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione dell'art.22 l. n. 903/65 per avere la Corte applicato la norma a una fattispecie non sussumibile in quella legale: la madre era infatti titolare di una pensione di reversibilità a seguito di morte del marito, e non sarebbe ammesso il trattamento di reversibilità su una pensione non diretta ma di reversibilità.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, che ne deduce la notificazione oltre i termini di legge.

La sentenza fu pubblicata il 30.6.17, e il ricorso fu portato alla notifica il 28.12.17, entro il termine semestrale dell'art.327 c.p.c. Nè può applicarsi il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza eseguita il 14.7.2017. La notifica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve in quanto avvenuta non alla parte presso lo studio dell'avvocato domiciliatario, ma alla parte nella sede provinciale di Caserta dell'Inps (Cass. S.U. 20866/20). La seconda notificazione della sentenza, avviata il 6.11.17, non risulta perfezionatasi, non essendo rinvenibile nel fascicolo l'avviso di ricevimento; peraltro trattasi di atto indirizzato non al domicilio eletto come dichiarato in sentenza d'appello (via (Omissis), Napoli), ma in via (Omissis), Napoli.

Nel merito il ricorso è fondato.

In punto di fatto risulta dalla sentenza che la reversibilità fu chiesta dall'odierna controricorrente riguardo alla pensione goduta dalla madre; non a quella goduta dal padre.

Questa Corte, con orientamento consolidato cui va data continuità (Cass. 11999/02, Cass.21425/11, Cass. 5731/13), ha affermato che la pensione di reversibilità di cui all'art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta.

Nel caso di specie, la Corte ha falsamente applicato l'art. 22 l. n. 903/65 senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale. In particolare, non ha considerato che la madre della appellante era titolare non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito, come emergeva dagli atti del giudizio di merito (v. la domanda di pensione della appellante che indicava la pensione della madre appartenente alla categoria SO, cioè pensione di reversibilità, e non VO).

Conclusivamente il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda.

Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda.

Condanna Av.An. a pagare le spese dell'intero giudizio liquidate, per il primo e secondo grado, in Euro 1500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge per ciascun grado, in Euro 2500 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge per il presente giudizio di cassazione, oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Roma il 13 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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