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Sentenza

La Cassazione al fine di determinare la nozione di vivenza a carico nella fattis...
La Cassazione al fine di determinare la nozione di vivenza a carico nella fattispecie della pensione di reversibilità a carico dell’Inps, ha determinato la soglia di autosufficienza (recependo le determinazioni dello stesso Istituto previdenziale) nel limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.
    Corte d’Appello Napoli, civile sezione lavoro, sentenza 21 febbraio 2024 n. 760

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro - Presidente
dott. Stefania Basso - Consigliere rel.
dott. Anna Rita Motti - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del Data_1 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 789 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno Dt_2
TRA
Attore_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ... Avvocato_1 , presso il cui studio in Indirizzo_1 Luogo_1
elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
Convenuto_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv.
Avvocato_2 , con cui elettivamente domicilia in ... Indirizzo_2 Lg_2
APPELLATO
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso questa Corte in data Data_3 , Attore_1 ... ha proposto appello avverso
la sent. n. 1770/2021 pubblicata in data Data_4 del Tribunale di Torre Annunziata con la quale è stata
rigettata la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la pensione
di reversibilità quale nipote della defunta Convenuto_2 evidenziando che "il Giudice di prime cure
è incorso in un grave errore nel porre alla base della propria decisione la problematica degli assegni
al nucleo familiare" e "nel dichiarare che la ricorrente, attuale appellante, non abbia fornito la prova
dell'impossibilità economica della madre a poter provvedere al mantenimento della stessa".
Ha concluso chiedendo l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria di spese del
doppio grado di giudizio, in totale riforma della sentenza impugnata.
Costituitosi ritualmente, l'appellato ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza odierna, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risultano, infatti, fondate entrambe le censure proposte dall'appellante.
In primo luogo, deve rilevarsi che effettivamente il giudice ha posto a base della propria decisione
la normativa riguardante il differente istituto dell'assegno per il nucleo familiare, invece che la
disciplina relativa alla pensione di reversibilità.
Nel merito, occorre rimarcare che - secondo quanto affermato dallo stesso Istituto appellato nella
circolare n. 185/2015 (prodotta da parte appellata): - "In caso di morte di assicurato o pensionato,
iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle
seguenti condizioni: 1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata,
anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la
liquidazione.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità";
- ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i
figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non
abbiano superato il 18 anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro
e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; - tra gli aventi diritto al trattamento
in questione anche l'Istituto individua i "nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali
risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti".
Tanto premesso, si deve evidenziare che, nel caso di specie, parte appellante aveva - sin dal primo
grado - prodotto (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale) documentazione idonea a
supporto della propria domanda.
Invero, è emerso, innanzitutto, il dato incontrovertibile della convivenza della Attore_1 con la
propria nonna, Convenuto_2 (v. certificato di stato di famiglia al decesso rilasciato dal
Organizzazione_1 ).
Ora sebbene la convivenza di per sé non sia elemento dirimente, tuttavia, non si può fare a meno di
rimarcare che: 1. anche nella circolare n. 185 sopra richiamata viene evidenziato che, ai fini della
valutazione del "mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa", assume "particolare
rilevanza" "la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa"; 2. il requisito della
"vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una
situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore
(v. tra le tante Cass. 9237/2018) e "va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo,
del titolare della pensione, al mantenimento ..., deve avere avuto un ruolo non necessariamente
esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al
sostentamento del discendente" (così Cass. civ. sez. VI, n. 23058/2020).
Nel caso de quo, l'esame della condizione economica degli altri componenti del nucleo familiare (
Persona_1 madre della Attore_1 ) induce a ritenere che effettivamente la odierna appellante fosse
mantenuta (prevalentemente) dalla nonna: ed infatti, la Per_1 , risulta essere priva di reddito negli
anni dal 2013 al 2018 e titolare di un reddito certamente inferiore al trattamento minimo della
pensione maggiorato del 30% - parametro utilizzato per valutare la condizione di non
autosufficienza economica dallo stesso Convenuto_1 come risulta dalla circolare n. 185 cit. (v.
certificazioni dell'Agenzia delle Entrate prodotti nel corso del primo grado e sicuramente acquisibili
ex art. 437 c.p.c. innestandosi nella pista probatoria della documentazione prodotta sin dal deposito
del ricorso e cioè le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Inoltre, la stessa Attore_1 risulta, sempre sulla base delle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate,
priva di reddito.
Infine, il padre della Attore_1 , divorziato dalla madre, non soltanto non ha mai effettivamente
provveduto al mantenimento della figlia (essendo stato addirittura destinatario di un decreto di
citazione a giudizio innanzi al Tribunale quale imputato del delitto di cui agli artt. 570 commi 1 e 2,
n. 2, 12 sexies L. n. 898 del 1970 e 3 L. n. 54 del 2006 perché "si sottraeva agli obblighi di assistenza
inerenti la potestà dei genitori ed alla qualità di coniuge, disinteressandosi delle proprie figlie
minori... Per_2 senza corrispondere l'assegno mensile..."), ma è stato anche dichiarato decaduto dalla
potestà genitoriale con decreto del Tribunale per i minorenni del Data_6.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda della odierna appellante non può che essere accolta, in
totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
accoglie la domanda e dichiara il diritto di Attore_1 ... alla corresponsione da parte dell' Convenuto_1
della pensione ai superstiti quale nipote a carico della dante causa Convenuto_2 a decorrere dal
Data_7 ; CP_ condanna l' a corrispondere in favore di Attore_1 la pensione ai superstiti a decorrere
dal Data_7 , oltre interessi legali, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della
prestazione; condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si
liquidano in Euro 1.865,00 per il primo grado ed in Euro 1984,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Avvocato_1.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 21 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2024
Avv. Antonino Sugamele

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