Il Tribunale di Grossetto analizza la corretta esegesi dell’art. 2645 ter c.c. sottolineando come tale norma preveda la trascrizione, al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione, degli atti in forma pubblica con cui beni immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni, o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell’art. 1322, II, c.c..
Contestualmente e solidalmente con ### si assumeva il debito di cui
sopra il padre dello stesso, ### consegnando al sign. ### un
assegno bancario di € 50.000,00, tratto su un conto corrente
cointestato con la moglie, ### Il sign. ### affermava che,
nonostante le numerose promesse di restituzione del prestito e le
richieste di pagamento, né il ### né il ### il quale veniva nelle more
dichiarato fallito con sentenza datata 24.01.2014 del Tribunale di
### (cfr. in atti), onoravano il debito. ### sottolineava che non
aveva alcun esito neanche l'invio di una diffida e di un telegramma
(cfr. in atti) e che, pertanto, si trovava costretto ad adire le vie legali,
ottenendo nei confronti di ### il decreto ingiuntivo ###/2015 (cfr.
in atti), non opposto nei termini di legge, e presentando nei confronti
di ### istanza di ammissione al passivo fallimentare (cfr. in atti).
### evidenziava, inoltre, che iniziate le procedure esecutive la
famiglia ### effettuava una serie di operazioni finalizzate a sottrarre
i beni dalle azioni esecutive e dalla procedura fallimentare, nonostante
le continue promesse di pagamento.
Nello specifico, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza di
alcune circostanze: 1) in data ### stipulava con la coniuge una
convenzione matrimoniale (cfr. in atti), con la quale disponevano la
separazione dei beni, sciogliendo, quindi, la comunione legale; 2)
poco prima del fallimento, ### vendeva due immobili alla madre,
### la quale si accollava il mutuo ipotecario e disponeva sugli stessi
un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., sui quali il primo
manteneva il diritto di abitazione (cfr. in atti); 3) in data ###
succedeva a ### nella qualità di amministratore unico della società
### s.r.l. (cfr. in atti); 4) in data ###, ### e ### vendevano alla
cognata del figlio, ### un podere in ### con annessi terreni e
magazzino, al corrispettivo di € 100.000,00, il quale risulta pagato
con bonifico bancario n. ### (cfr. in atti); 5) in data ### vincolava,
ex art. 2645 ter c.c., a favore proprio, della moglie e dei nipoti l'intero
residuo compendio immobiliare (cfr. in atti).
Parte attrice censurava questi ultimi due atti, ritenendo che il primo
fosse inficiato da nullità o comunque oggetto di simulazione assoluta,
ovvero in subordine che dovesse essere revocato; ed il secondo nullo
ovvero in subordine che dovesse essere revocato.
Si costituiva in giudizio solamente ### con rituale comparsa di
costituzione e risposta.
Il convenuto dichiarava che l'assegno emesso dallo stesso a favore
del ### veniva consegnato agli inizi del 2015 e, quindi, dopo che
erano stati stipulati gli atti contestati dall'attore.
Tale assegno, sosteneva il ### veniva consegnato su un c/c privo di
provvista, in bianco ed avente solo una funzione di garanzia.
Parte convenuta, inoltre, affermava che la vendita del podere sito in
### era effettiva ed aveva lo scopo di sostenere il figlio, ### e la
sua famiglia, date le difficoltà economiche derivanti dal fallimento
della società.
Rispetto al secondo atto, invece, il convenuto metteva in rilievo che il
vincolo di destinazione fosse motivato principalmente dall'esigenza di
garantire la realizzazione dei bisogni del nipote, ### in quanto affetto
da una grave disabilità, oltre che della sua famiglia.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte da parte
attrice.
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 05.04.2016 il giudice dichiarava la contumacia degli
altri convenuti non costituiti e assegnava i termini di cui all'art. 183,
comma 6, c.p.c.
Alle udienze del 20.03.2018 e del 04.12.2018 si procedeva
all'espletamento dell'istruttoria orale.
All'udienza del 15.11.2022 le parti precisavano le conclusioni.
Con ordinanza del 08.05.2023 veniva dichiarata l'interruzione del
processo, essendo stata depositata la sentenza del Tribunale di ###
che aveva disposto l'apertura della procedura di amministrazione di
sostegno a favore del minore ###, ### riassumeva il giudizio nei
termini di legge nei confronti di tutti i convenuti.
Si costituivano in giudizio solo ### e ### prima contumace. Degli
altri convenuti non si costituiva nessuno, pertanto, deve esserne
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.02.2024 le parti precisavano nuovamente le
conclusioni.
2. Qualificazione giuridica delle domande.
In via prioritaria, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica
delle domande proposte dall'attore. Ebbene, dall'esame delle
domande e delle ragioni svolte negli atti introduttivi del giudizio,
nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate,
emerge in tutta evidenza che la detta parte attrice abbia esperito una
domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità, ex artt. 1418
e ss c.c., ovvero della simulazione assoluta, ex artt. 1414 e ss c.c.,
del contratto di compravendita di cui sopra, ovvero in subordine una
domanda finalizzata ad ottenere la revocazione, ex artt. 2901 e ss
c.c., dello stesso. Inoltre, l'attore ha esperito un'azione volta ad
ottenere l'accertamento della nullità dell'atto di destinazione, ex art.
2645 ter c.c., di cui sopra, ai sensi degli artt. 1418 e ss c.c., ovvero
in subordine una domanda finalizzata ad ottenerne la revocazione, ex
artt. 2901 e ss
Al fine di rendere organica la trattazione delle questioni oggetto di
giudizio, oltre che logica e coerente, è necessario richiamare
brevemente aspetti degli istituti rilevanti, per poterli, poi, calare nella
fattispecie concreta.
La simulazione, com'è noto, rappresenta un'ipotesi di divergenza tra
quanto dichiarato dalle parti e quanto effettivamente voluto
internamente dalle stesse. Ed infatti, l'art. 1414 c.c. stabilisce che il
contratto simulato non produce effetti tra le parti; mentre nel caso in
cui le stesse abbiano voluto concludere un contratto diverso da quello
apparente, avrà effetto tra i contraenti il contratto dissimulato,
sempre che ne ricorrano i requisiti di sostanza e di forma.
Pertanto, vengono delineate due ipotesi di simulazione, quella
assoluta e quella relativa.
Nel primo caso, i contraenti stipulano un contratto, c.d. simulato, ma
in realtà non ne vogliono concludere nessuno. Nel secondo caso,
invece, le parti apparentemente pongono in essere un determinato
contratto, c.d. simulato, ma in realtà internamente e in accordo tra
loro vogliono concluderne uno diverso, c.d. dissimulato (“la
simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti
e quanto dalle stesse dichiarato; essa può essere assoluta o relativa
a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza
l'intenzione di costituire alcun rapporto, oppure vogliano costituirne
uno diverso da quello poi effettivamente posto in essere”, Tribunale
Patti, sez. I, 08.05.2023, n. 454).
Gli elementi essenziali della simulazione, quindi, sono: il contratto
simulato, il contratto dissimulato - nel caso della simulazione relativa
-, l'accordo o comunque la volontà comune delle parti di simulare e,
infine, l'eventuale controdichiarazione.
Parte della giurisprudenza qualifica il negozio simulato come nullo, o
per difetto di accordo tra le parti o per mancanza di causa (“### della
simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto,
per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica
il riconoscimento normativo”, Civ., Sez. II, 26.03.2018, n. 7459).
Di conseguenza, il contratto simulato sarà un negozio invalido e
contrario all'ordinamento giuridico. ### un altro orientamento, che
si ritiene maggiormente condivisibile, invece, attraverso l'azione di
simulazione si mira ad ottenere una declaratoria di inefficacia totale o
parziale del contratto e non di invalidità (“### di simulazione è
un'azione di accertamento, normalmente diretta a fare accertare
giudizialmente l'inefficacia totale o parziale del contratto ed il reale
rapporto intercorrente tra le parti. La simulazione non ha effetto tra
le parti (cfr. art. 1414 1° comma c.c.), tra le quali ha invece effetto la
situazione realmente voluta”, Tribunale di Napoli, sez. II, del
18.10.2021, n. 8477).
Ed infatti, com'è noto, nei casi in cui la simulazione non è opponibile
ai terzi, il negozio simulato può comunque produrre effetti a carico
delle parti. Ciò rende più giustificabile la circostanza che la
legittimazione ad agire competa solo a soggetti determinati e non a
chiunque vi abbia interesse ed è, inoltre, esclusa la rilevabilità
d'ufficio. ### di nullità, invece, com'è noto, è connotata dalla
legittimazione assoluta, oltre che dalla rilevabilità d'ufficio (art. 1421
c.c.).
A conferma di ciò, l'art. 1415 c.c. il quale prevede che “La simulazione
non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa
o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno
acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere
la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro
diritti”.
Aspetto centrale in tema di simulazione del contratto concerne la
prova della stessa. ###. 1416 c.c., in particolare, stabilisce che la
simulazione può essere dimostrata senza limiti attraverso la prova
testimoniale quando la domanda è proposta dai creditori o da terzi e,
nel caso in cui sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato,
anche se è proposta dalle parti (“La prova per testimoni e presunzioni
(come definito nell'articolo 2729, secondo comma, cod. civ.) riguardo
alla simulazione è accettata solo se richiesta dai creditori o da soggetti
terzi.
Un'eccezione si applica nei confronti delle parti coinvolte quando la
questione mira a dimostrare l'illecito del contratto nascosto”, Cass.
Civ., sez. III, del 15.05.2024, n. 13407).
La ratio di tale regime differenziato a seconda che ad agire siano
creditori o terzi ovvero i contraenti risiede nella circostanza che questi
ultimi dovrebbero essere più agevolati a dimostrare la simulazione
attraverso prove documentali, come un'eventuale
controdichiarazione.
Nell'ipotesi specifica in cui ad agire in giudizio è un terzo, il quale
intende provare la simulazione assoluta di una compravendita
immobiliare, quindi, non valgono i limiti alla prova testimoniale che
sussistono nel caso in cui ad agire sia una delle parti del contratto
simulato. Inoltre, com'è noto, la simulazione assoluta, in tal caso può
provarsi anche tramite presunzioni (“In tema di prova per presunzioni,
ai sensi degli artt. 2727 e 2729 Cc, non occorre che tra il fatto noto e
quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità
causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile
univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità
basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il
suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli
elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della
gravità, precisione e concordanza”, Cass. Civ., Sez. III, del
19.03.2024, n. 7350; “in tema di prova per presunzioni della
simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito
apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono
essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità
all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità
se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e
giuridico”, Cass. Civ., sez. II, del 10.05.2023, n. 12606).
Ancor più in particolare, quando a proporre l'azione di simulazione è
il creditore di una delle parti di un contratto di compravendita
immobiliare e questa si fonda su presunzioni che indicano il carattere
fittizio dell'alienazione, l'acquirente dovrà provare l'effettivo
pagamento del prezzo, in quanto in mancanza potrà desumersi il
carattere apparente del contratto (“### l'azione di simulazione
proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di
compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del codice civile,
indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di
provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza,
trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del
contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi
soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo
contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far
valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”, Civ., sez.
II, del 10.05.2023, n. 12606). ### di simulazione si differenzia,
inoltre, dall'azione revocatoria, di cui agli artt. 2901 e 2902
Quest'ultima è uno strumento di conservazione della garanzia
patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c., posto a presidio dei
creditori, in quanto ha la finalità di impedire il depauperamento del
patrimonio del debitore, nel caso in cui quest'ultimo effettui atti
dispositivi dello stesso.
Ed infatti, l'art. 2901 c.c. prevede che: “Il creditore, anche se il credito
è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano
dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del
patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni,
quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore
conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse
dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse
consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del
credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. - 8 - Agli effetti
della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti
altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali
al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. ###
dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di
buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
revocazione”. ### di revocazione, quindi, mira a ricostruire la
garanzia generica sul patrimonio del debitore attraverso la
declaratoria di inefficacia di ogni atto dispositivo compiuto da
quest'ultimo ed è volta ad evitare che i beni vengano sottratti
all'azione esecutiva del creditore agente.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria sono l'esistenza di
un credito, l'eventus damni, ossia il pregiudizio che dall'atto
revocando può derivare alle ragioni del creditore, il consilium fraudis,
ossia l'intento frodatorio del debitore o comunque la consapevolezza
del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, e la
partecipatio fraudis del terzo, ossia la partecipazione del terzo, nel
caso di atti a titolo oneroso, nell'intento frodatorio del debitore.
Quindi, si evince come l'azione di simulazione e quella revocatoria
sono del tutto diverse per contenuto e finalità, in quanto la prima mira
ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto
insussistente, mentre la seconda tende ad ottenere una declaratoria
di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo
accertamento delle condizioni di cui sopra, dalle quali invece prescinde
la simulazione (Corte d'appello L'### del 29.06.2020, n. 908).
Ed infatti, “Da tale differenza tra le due azioni deriva che esse, pur
diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso
giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l'una
all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la
proposizione dell'altra” (Tribunale Patti, sez. I, del 08.05.2023, n.
454).
3. Contratto di compravendita immobiliare stipulato tra ### e ###
Fatte tali premesse è opportuno analizzare separatamente i contratti
oggetto delle domande formulate da parte attrice.
Quanto al contratto di compravendita immobiliare del 31.03.2014,
registrato in data ### al n. ### Mod. 1t, trascritto in data ###, al
n. ### Reg. gen. e n. ### Reg. part., la domanda di accertamento
della simulazione assoluta risulta fondata per le ragioni che seguono.
Applicando le coordinate normative ed ermeneutiche tracciate
poc'anzi, in virtù di un apprezzamento singolo e globale degli elementi
di fatto emersi soprattutto dall'istruttoria documentale, si desume
come le parti del contratto di compravendita immobiliare, ### e ###
da un lato, nella qualità di alienanti, e ### dall'altro, nella qualità di
acquirente, in realtà non abbiano voluto stipulare alcun negozio.
Specificamente, gli elementi di fatto dai quali si presume l'avvenuta
simulazione assoluta sono molteplici. In primo luogo, le e-mail del
13.07.2014, inviate da ### in risposta alle richieste di spiegazioni del
### in ordine all'intervenuta vendita del podere in ### infatti, al fine
di rassicurare il ### gli comunica che in realtà l'immobile era stato
solamente intestato alla cognata, ### al fine di garantire un prestito
di € 100.000,00 che la stessa gli aveva concesso e che, infatti, il
padre, ### si recava, come sempre, tutte le domeniche al podere.
Da tale elemento di fatto, si risale alla circostanza che l'intestazione
dell'immobile in realtà era semplicemente finalizzata a garantire un
prestito che il ### aveva ricevuto dalla cognata al fine di fronteggiare
le difficoltà economiche derivanti dall'intervenuta dichiarazione di
fallimento della società, ### Ed infatti, come anche sottolineato da
### il padre dello stesso continuava ad utilizzare il podere, come se
ne fosse ancora il proprietario, recandosi presso il medesimo tutte le
domeniche.
Inoltre, la circostanza determinante e provante la simulazione
assoluta è, anche, la mancata prova dell'avvenuto pagamento da
parte di ### nei confronti del ### e di ### del corrispettivo
dell'immobile suddetto.
Ed infatti, decisivo il mancato ottemperamento all'ordine di esibizione,
di cui all'art. 210 c.p.c., disposto dal giudice all'udienza del
21.06.2017, con il quale veniva ordinato a ### e alla ### S.p.a. di
esibire e produrre copia del bonifico bancario n. ###, con allegazione
di tutta la documentazione da cui risultasse la causale, il destinatario
e gli estremi.
I convenuti destinatari dell'ordine di esibizione non hanno esibito e
prodotto alcunché nei termini di cui sopra. Unica documentazione
prodotta è la copia di una lista movimenti, tra l'altro connotata anche
da alcuni annerimenti che non ne consentono un esame approfondito,
dalla quale risulta un pagamento effettuato da tale ### nei confronti
di ### in data ###, di € 100.000,00, con causale “caparra acquisto
imm.” e ###.
Tale documento non può costituire la prova dell'avvenuto pagamento
per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto, non è il bonifico bancario
vero e proprio ma una semplice copia di lista movimenti, tra l'altro
anche in parte alterata da annerimenti che ne mettono in dubbio la
genuinità. A provare il pagamento doveva essere il vero e proprio
bonifico bancario, con indicazione di causale, destinatario del
pagamento ed estremi, che i convenuti si sono rifiutati di esibire;
condotta questa dalla quale si possono trarre ulteriori elementi di
prova in ordine all'avvenuta simulazione assoluta della compravendita
del podere di ### In secondo luogo, se è pur vero che il numero di
CRO corrisponde con quello indicato nel contratto di compravendita
prodotto agli atti non si spiega perché l'operazione di pagamento
risulta datata 02.08.2013 e il contratto è stato invece stipulato il ###,
addirittura quasi otto mesi dopo.
A chiarire tale aspetto non sono stati neanche i testi sentiti alle
udienze del 20.03.2018 e del 04.12.2018, ### e ### I primi due,
infatti, sostenendo l'effettività della vendita fanno riferimento ad un
bonifico bancario, quale mezzo di pagamento utilizzato per la
corresponsione del corrispettivo di € 100.000,00, che, però, non è mai
stato esibito in giudizio. Né tantomeno è stata chiarita la circostanza
del lungo lasso temporale intercorso tra il presunto anteriore
pagamento e il contratto di compravendita stipulato, il cui
collegamento, quindi, è da escludersi.
Ancora, se, come già detto, è pur vero che il numero di CRO
corrisponde con quello indicato nel contratto di compravendita
prodotto agli atti, si è avuto modo di evidenziare che tale circostanza
non costituisce alcuna prova dell'avvenuto pagamento. Tale onere
probatorio non può, quindi, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione
relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in
quanto il creditore, in tal caso il ### che agisce per far valere la
simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Non da ultimo a
corroborare la simulazione anche l'aspetto in virtù del quale il
versamento di cui alla lista movimenti prodotta non è stato effettuato
da quella che dovrebbe essere l'acquirente dell'immobile, ossia ###
bensì da ### Pertanto, da tali elementi di fatto si ritiene si possa
risalire alla circostanza in ordine alla quale il contratto di
compravendita immobiliare del 31.03.2014, registrato in data ### al
n. ### Mod. 1t, trascritto in data ###, al ### Reg. gen. e n. ###
Reg. part., è stato oggetto di simulazione assoluta, poiché in realtà il
trasferimento del diritto di proprietà dal ### e da ### verso ###
non è mai avvenuto, stante la mancata prova del pagamento.
4. Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. effettuato da ### Per
quanto concerne l'atto di destinazione, di cui all'art. 2645 ter c.p.c.,
del 10.06.2014, trascritto presso l'### per il territorio di ### al ###
Gen. ### e Reg. Part. ###, la domanda di accertamento della nullità
dello stesso risulta infondata per i motivi che seguono. ### che viene
in rilievo è un negozio di destinazione disciplinato dall'art. 2645 ter
c.c., rubricato “### di atti di destinazione per la realizzazione di
interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”.
Tale norma prevede la trascrizione, al fine di rendere opponibile a terzi
il vincolo di destinazione, di atti in forma pubblica con cui beni
immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di
tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni,
o ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.
Inoltre, per la realizzazione degli interessi di cui sopra può agire il
conferente e qualunque interessato anche durante la vita del primo e
il vincolo di destinazione si estende anche ai frutti derivanti dai beni
conferiti.
La disposizione in oggetto rappresenta una noma sugli effetti, posto
che il legislatore ha disposto principalmente la trascrivibilità degli atti
negoziali di destinazione, confermando la non tassatività degli atti
soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e ss Tuttavia, attraverso
una norma sulla pubblicità si è indirettamente introdotta anche una
norma sulla fattispecie, poiché l'art. 2645 ter c.c. individua alcuni
elementi identificativi dei negozi di destinazione. ### principale dei
negozi indicati nell'art. 2645 ter c.c. è quello di destinare determinati
beni, mobili registrati e/o immobili, alla realizzazione di specifici
interessi. Dal vincolo di destinazione deriva il c.d. effetto segregativo
o di separazione patrimoniale, in quanto i beni sui quali viene
impresso il vincolo di destinazione possono essere aggrediti in sede
esecutiva unicamente dai creditori i cui diritti rispondono alle finalità
sottese alla destinazione.
Pertanto, costituisce un'ipotesi di limitazione della responsabilità
patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., posto che i creditori che
vantano ragioni estranee a quelle proprie del vincolo di destinazione
non potranno soddisfarsi sui beni conferiti ma solo su quelli residui.
Quindi, l'art. 2645 ter c.c. rientra tra i casi espressamente previsti
dalla legge di limitazione della responsabilità patrimoniale, di cui
all'art. 2740, comma 2, Posto che gli atti in esame comportano una
limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, l'art. 2645
ter c.c. disciplina analiticamente i connotati degli atti di destinazione.
Innanzitutto, devono essere redatti in forma pubblica e devono avere
ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili, proprio al fine della
loro trascrizione. I beni in questione devono essere destinati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela,
secondo l'accezione di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. Tali interessi
devono essere riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
La caratteristica della meritevolezza degli interessi assume rilevanza
centrale proprio perché la stessa rappresenta la causa giustificatrice
della destinazione e, di conseguenza, della separazione patrimoniale.
E' necessario, quindi, individuare una giustificazione al prevalere
dell'interesse perseguito con la destinazione rispetto a quello dei
creditori, il quale non può che essere, anche in un'ottica
costituzionalmente orientata, uno scopo di pubblica utilità. Ed infatti,
il controllo di meritevolezza di cui all'art. 2645 ter c.c. non può
consistere in un mero riscontro di assenza di illiceità del negozio ma
deve svolgersi in una prospettiva valoriale, guardando soprattutto alla
### I negozi di destinazione possono essere dinamici o statici, ossia
possono comportare una vicenda traslativa ovvero essere
autodichiarati. Nel primo caso il conferente trasferisce la proprietà dei
beni oggetto del vincolo ad un soggetto gestore che dovrà
amministrare i medesimi nel rispetto degli scopi posti alla base della
destinazione. Nel secondo caso non si ha alcuna vicenda traslativa,
posto che il conferente mantiene la proprietà dei beni oggetto del
vincolo, ma sugli stessi imprime una specifica finalità, nei termini di
cui sopra; ragion per cui in questa evenienza l'atto sarà a titolo
gratuito, poiché il sacrificio economico del disponente non rinviene
una contropartita in una attribuzione a suo favore (“### di semplice
destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello
stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art.
2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non
perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma
essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e
a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio
patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in
una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto
di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari
del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle
esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di
destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto
pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una
puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti
e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in
essere”, Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.3697).
Nella prima ipotesi il negozio avrà struttura bilaterale, nella seconda,
invece, avrà struttura unilaterale. ### di negozio di destinazione
autodichiarato, non rientrando in una vicenda circolatoria, può porre
maggiori problemi rispetto alla verifica della meritevolezza dello
stesso; tuttavia, per tali ragioni, risulta sempre necessaria l'altruità
dell'interesse, nel senso che quest'ultimo non può riferirsi solo ed
esclusivamente alla persona conferente.
Orbene, l'atto di destinazione posto in essere da ### risulta
connotato da tutti gli elementi costitutivi e i presupposti previsti
dall'art. 2645 ter c.c. e, quindi, non può considerarsi nullo.
Lo stesso rientra nell'ipotesi del negozio di destinazione autodichiarato
e statico, in quanto il conferente, ossia il ### non trasferisce i beni
oggetto del vincolo bensì li destina a specifiche finalità. I beni in
questione sono tutti beni immobili e sono vincolati al perseguimento
di interessi meritevoli di tutela, in quanto aventi rango costituzionale.
Tra questi, il “fine di assicurare ai beneficiari un'idonea abitazione e la
disponibilità dei frutti dei beni, allo scopo di utilizzarli per sostenere le
spese del proprio mantenimento, dell'assistenza medica e della
persona, dell'istruzione e dell'avviamento al lavoro, per consentire
loro il mantenimento dell'attuale tenore di vita e la soddisfazione di
bisogni legati a ragioni di salute, di studio, di lavoro o familiari.”.
Quindi, pur essendo un atto di destinazione statico è evidente la
prevalenza dell'altruità dell'interesse, oltre che la meritevolezza dello
stesso, essendo conforme ai canoni costituzionali.
I beneficiari di tale destinazione vengono individuati nel conferente
stesso, il sign. ### nella coniuge, la sign.ra ### ed i nipoti, ### e
### Pertanto, i beneficiari sono tutte persone fisiche secondo il
disposto dell'art. 2645 ter c.c., ma ancor più importante tra gli stessi
vi è anche una persona con grave disabilità, qual è il nipote del
conferente ### così come risulta dalla documentazione medica
prodotta agli atti.
Gli interessi perseguiti dal conferente rispondono, pertanto, a finalità
che ricevono un'espressa tutela nella ### quali il principio di
solidarietà sociale e di tutela della salute, di cui agli artt. 2 e 32 Cost.,
in particolare rispetto alla posizione del ### e quelli in materia di
tutela della famiglia, di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., relativamente
a tutti i beneficiari.
Per quanto concerne, invece, l'azione revocatoria, di cui all'art. 2901
c.c., volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia dell'atto di
destinazione analizzato, la stessa, invece, risulta fondata e meritevole
di accoglimento per i motivi che seguono.
In particolare, quanto alla sussistenza del credito questo risulta
cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto, n. ###/2015, r.g.n.
###/2015, il quale, com'è noto, “è equiparabile ad una sentenza di
condanna e, proprio perché non opposto, acquista efficacia di
giudicato, sia in ordine all'esistenza del credito azionato, che al
rapporto di cui esso è oggetto ed al titolo su cui il credito e il rapporto
stessi si fondano, oltre che in merito all'inesistenza di fatti impeditivi,
estintivi e modificativi del credito dedotto in giudizio precedenti al
ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Tribunale
Termini Imerese, 30/03/2023, n.379).
Quanto agli altri presupposti, previsti dall'art. 2901 c.c., gli stessi sono
parzialmente differenti a seconda della natura onerosa o gratuita
dell'atto, in quanto nel secondo caso non risulta necessaria la prova
del consilium fraudis da parte terzo intervenuto, com'è nel caso di
specie.
La revocatoria può operare anche rispetto all'atto costitutivo del
vincolo di destinazione, di cui all'art. 2645 ter c.c., ciò in quanto il solo
fatto che si tratti di un negozio volto a soddisfare interessi meritevoli
di tutela (art. 1322, comma 2, c.c.), anche in un'accezione
costituzionale, non presuppone necessariamente una soccombenza
degli interessi dei creditori, aventi ragioni estranee alla destinazione,
i quali potrebbero anche prevalere (“### costitutivo del vincolo di
destinazione ex art. 2645 ter c.c. stipulato in pregiudizio degli
interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i
presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti
aventi un profondo valore etico e morale. In particolare, va
riconosciuta la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901 c.c. dell'atto di
costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.,
trattandosi di atto che, anche se non determina la fuoriuscita dei beni
dal patrimonio del disponente, comporta tuttavia un effetto di
segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione
idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. I beni segregati,
infatti, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire
oggetto di esecuzione esclusivamente per i debiti contratti per la
realizzazione del fine di destinazione”, Tribunale Alessandria sez. I,
25/08/2020, n.486).
Ed infatti, “l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi
dell'art. 2645 ter c.c., benché non determina il trasferimento della
proprietà dei beni medesimi, né la costituzione su di essi di diritti reali
in senso stretto, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati alla
garanzia dei creditori ed è conseguentemente idoneo alla declaratoria
di inefficacia ex art. 2901 c.c.” (Tribunale Vicenza sez. II, 15/06/2022,
n.1047).
Per quanto concerne l'esame del merito dell'azione revocatoria
proposta, considerato che il credito risulta vantato dal ### pari ad €
50.000,00, oltre interessi, risulta accertato nel decreto ingiuntivo non
opposto di cui sopra, la stessa deve essere accolta, ricorrendo tutti i
presupposti previsti dall'art. 2901 Sussiste, in particolare, l'eventus
damni, ossia un pregiudizio alle aspettative vantate dal creditore,
stante la notevole riduzione del patrimonio aggredibile, che è idonea
ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale generica,
rendendo più difficoltosa la realizzazione del credito, anche in sede
esecutiva. Quindi, il pregiudizio ricorre non solo quando sia del tutto
compromessa la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche
quando l'atto dispositivo comporti una variazione quantitativa e/o
qualitativa del patrimonio, che rende più incerta la soddisfazione del
credito (Cass. Civ. Sez. II, del 03.02.2015, n. 1902, anche Civ. Sez.
VI, del 8.07.2014, n. 16498).
Parte attrice ha allegato che con l'atto di destinazione censurato il
### abbia sottratto ai propri creditori personali l'intero patrimonio
eventualmente pignorabile. Tale circostanza non è stata contestata
dal convenuto, il quale non ha offerto alcuna prova in ordine alla
consistenza del proprio patrimonio ed alla possibilità per il ### di
soddisfarsi proficuamente sullo stesso.
Sussiste anche l'ulteriore elemento della scientia damni, quale
consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di
destinazione possa causare alle ragioni creditorie.
Sempre muovendo dall'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo
non opposto n. ###/2015, quest'ultimo si fonda su quanto risulta dal
ricorso monitorio (“###à del giudicato spiega i suoi effetti non solo
sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che
ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-
giuridico; essa trova applicazione anche in riferimento al decreto
ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il
quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato
non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo
posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni
ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa
domanda”, Tribunale Cosenza I, 26/10/2022, n.1853).
Quest'ultimo, infatti, prevede che in data ###, quindi in epoca
anteriore all'atto da revocare, ### ha erogato a titolo di prestito
infruttifero, a ### la somma di € 50.000,00, attraverso un assegno
circolare di € 30.000,00 e un assegno bancario di € 20.000,00 e che,
pochi giorni dopo, si assumeva il debito nei confronti del primo anche
il padre del debitore, ossia il ### consegnando un assegno bancario
di € 50.000,00. Pertanto, quest'ultimo era perfettamente a
conoscenza del fatto che l'atto di destinazione potesse cagionare un
pregiudizio alle ragioni del ### nei termini di cui sopra.
Per tutte queste ragioni deve essere dichiarata l'inefficacia relativa
dell'atto di destinazione nei confronti di parte attrice, ### in
accoglimento dell'azione revocatoria.
Tutte le altre eccezioni proposte dalle parti si intendono assorbite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto della complessità
delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente
svolte (studio, introduttiva, istruttoria, trattazione e decisionale), del
pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte
attrice, così provvede: a) dichiara la contumacia di ### e ### b)
dichiara la simulazione assoluta del contratto di compravendita
stipulato per atto del ### dott. ### in data ###, tra ### e ###
registrato in data ###, avente ad oggetto l'unità immobiliare, sita in
### Via del ### n. 27, (Foglio n. ###, part. ###, sub. ### e
Foglio n. ###, part. ###); c) dichiara assorbite le altre domande
relative all'atto sub a); d) ordina alla competente ### del ### di
pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di ### di
annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. rispetto
all'atto di cui al punto b); e) accoglie l'azione revocatoria e per l'effetto
dichiara l'inefficacia nei confronti di ### dell'atto costitutivo di vincolo
di destinazione ex art. 2645 ter stipulato da ### in data, 10.06.2014,
a rogito del ### dott. ### n. rep. ###/###, trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari di ### con nota di trascrizione
RG ### e RP ###; - 17 - f) ordina alla competente ### del ### di
pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di ### di
annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. rispetto
all'atto di cui al punto e); a) condanna i convenuti costituiti, ### e
### al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si
liquidano in € 7.616,00 per compensi, ed in € 545,00 per spese, oltre
rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
19-06-2024 14:48
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