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Sentenza

La Pa non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritat...
La Pa non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata.
Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 604/2024 del 29-10-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co.
17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. ### del R.G. Contenzioso
Lavoro e ### per l'anno 2024 vertente
TRA
Nella causa iscritta al n. ### del R.G. Contenzioso Lavoro e ### per
l'anno 2024 vertente
TRA
### (C.F. = ###), nato a ### (### il ###, residente ###via ###
### rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. ### (c.f.### - ###) e dall'Avv. ### (c.f. ### - ###)
ed elettivamente domiciliat ### n. 1, giusta procura speciale
rilasciata su foglio separato in calce congiunta al ricorso introduttivo
mediante contestuale deposito telematico. I difensori dichiarano di
voler ricevere le comunicazioni e notifiche riguardanti il presente
procedimento ai seguenti indirizzi p.e.c.: ###neavvocativiterbo.it -
###; RICORRENTE
E
### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore
Commissario Straordinario Dott. ### coni rappresentato e difeso
dall'Avv. ### -C.F.###-, pec: uffi### , ove dichiara di voler
ricevere le comunicazioni, ed elettivamente domiciliato presso l'###
della ASL di ### via ### in forza di delega in calce alla comparsa di
costituzione e risposta.
RESISTENTE NONCHE' ### (C.F. = ###) in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede ###Via ### n. ### - ###
- ### p.e.c: ###).
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: compensi aggiuntivi sorveglianza epidemiologica - ###
d'intesa ### e ### dei ### di ### deliberazione 17.11.2020 852,
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in
atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ### medico di ### convenzionato con
il S.S.N. del Distretto B della ASL di ### ha adito questo Tribunale in
funzione di Giudice del ### esponendo che in virtù del ### d'intesa
stipulato tra la Regione ### e le ### dei ### di ### approvata
con deliberazione 17.11.2020 n. 852 (e contenuto nella ### n. ###
del 17 novembre 2020), era stato inserito "nella rete regionale di
sorveglianza epidemiologica per ###2 ai fini dell'esecuzione del test
antigenico per la rapida identificazione dei casi di positività al virus
###2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di
positività"; di essere stato impegnato per tutto il periodo di
emergenza allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti richiesti
dalla normativa vigente ai fini della prevenzione della diffusione del
virus; che le attività previste dal DGR 852/20 erano attività aggiuntive
e non previste dall'### vigente; che l'importo aggiuntivo di € 0,25
assistito/mese (previsto sino alla data della fine del periodo di
emergenza fissato al 31.12.2022) era quindi dovuto a prescindere
dall'adesione del singolo medico al piano di effettuazione de tampone
antigenico rapido da parte dei ### Tutto ciò esposto, sulla base dei
dati risultanti dalle buste paga, ha quindi concluso chiedendo "-
riconoscere il diritto del ricorrente, quale ### di ### a percepire la
somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il
periodo di emergenza ###19, prevista dall'art. 4, lett. H
(Trattamento economico), punto 4, del ### d'intesa stipulato tra la
### e le ### dei ### di ### approvato con deliberazione regionale
17.11.2020 n. 852; per l'effetto - condannare la ### e l'### in solido
tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma
omnicomprensiva di € 9.634,50 ovvero nella eventuale diversa misura
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi - nella speciale
misura di cui al D. Lgs 231/2022 applicandosi ai rapporti tra libero
professionista e P.A. ex art.2 lege 81/2017 ovvero ex art. 1284, 4°
comma, c.c. - dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. Con
vittoria di spese e compensi professionali del giudizio” ### di ### si
è costituita eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione
passiva della ### Nel merito ha dedotto che il protocollo in questione
aveva ad oggetto l'effettuazione dei test antigenici da parte dei MMG
e dei ### di libera scelta e l'adozione da parte degli stessi di tutte le
misure di isolamento in caso di positività; che il ricorrente non aveva
aderito alla campagna di esecuzione dei test antigenici sicché non
avrebbe potuto rivendicare alcun compenso aggiuntivo; che nella
specie era altresì mancante la prova specifica del quantum debeatur
e che dovevano ritenersi comunque inapplicabili i tassi di interesse
rivendicati in ricorso. Ha quindi concluso chiedendo "in via
pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Asl di
### essendo legittimata passiva solo la ### nel merito rigettare il
ricorso proposto dal Dott. Bonarrigo perché inammissibile, infondato
in fatto ed in diritto e comunque indimostrato. Con vittoria di spese
legali".
La causa istruita con prove documentali è stata decisa in data odierna
con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai
sensi dell'art. 127ter c.p.c. ### di carenza di legittimazione passiva
deve essere disattesa.
Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le
aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le
finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della
tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero
professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico
impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. ### pubblico
opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume
nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla
disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale,
affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia,
l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale
sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne
consegue che la pubblica amministrazione non esercita nei confronti
del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di
quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o
degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo
nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo,
continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi
comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano
l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass.
S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n.
8632/1996).
Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura
negoziale con i medici convenzionati è pertanto l'### sicché è su
quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla
disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come
quello oggetto della pretesa azionata.
Inconferente in tema appare il richiamo della Asl all'art. 1, comma 10,
D. L. 324/1993, ai sensi del quale “Nei rapporti con le farmacie, con
i medici specialisti convenzionati e con le strutture private
convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative
spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto
passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del
corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente
competente”.
Nella specie, infatti, il credito è fatto valere da un medico di medicina
generale convenzionato e non da un medico specialista
convenzionato, con conseguente inapplicabilità della disposizione
richiamata.
Nel merito occorre premettere che parte ricorrente fonda la propria
pretesa sull'art.4 lett. H del ### d'### tra ### e ### della
medicina generale e ### pediatri libera scelta, integrativo dell'###
del 28 ottobre 2020 e dell'### del 27 ottobre 2020 per il
rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica
de virus ### -2, rubricato “### economico”. Esso prevede che: “1.
Per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi o altro test
equivalente individuato la tariffa dell'attività svolta presso gli studi
medici o altre sedi autonome è pari ad € 18,00 ### se l'attività è
svolta fuori dagli studi medici in sedi messe a disposizione dalle ASL
è pari a € 12,00###. 2. La retribuzione verrà erogata all'effettivo
medico registrante la prestazione, mensilmente mediante rilevazione
delle registrazioni presenti in piattaforma. 3. …omississ… 4. Oltre
all'importo di cui al comma 1, per l'esecuzione del tampone rapido
come sopra descritta, si prevede l'erogazione a tutti i ### di ### di
una somma forfettaria omnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per
il periodo dell'emergenza, facendo salve eventuali modifiche, anche
integrative dell'AIR”.
Il tenore letterale del comma 4 è reso ambiguo, per un verso, dalla
presenza di una virgola tra l'incipit della previsione (“### all'importo
di cui al comma 1”) e l'inciso (“per l'esecuzione del tampone rapido
come sopra descritta”), che induce a collegare la corresponsione della
somma di € 0,25 all'effettuazione da parte del medico del tampone
rapido, come sostenuto dalla Asl e, per altro verso, dall'utilizzo
dell'aggettivo “tutti” posto innanzi al sostantivo “Medici” e dal
riconoscimento dell'importo forfettario di € 0,25 paziente/mese, che
al contrario depongono per il riconoscimento a tutti i medici di
medicina generale dell'emolumento in questione, a prescindere dalla
somministrazione del tampone, come affermato dall'opposta.
Ebbene una lettura sistematica dell'### induce a ritenere corretta la
seconda soluzione interpretativa esposta. ### d'### infatti, affida
ai medici di medicina generale due distinte attività: 1) quella di
esecuzione dei test antigenici rapidi (art. 2) e quella di adozione dei
provvedimenti di inizio e fine isolamento per i soggetti positivi e di
inizio e fine quarantena per i contatti stretti dei soggetti positivi
(art.3), quest'ultima definita dal preambolo dell'art. 4 come attività di
tracciamento e contenimento.
È ragionevole ritenere che a tale diversità di attività corrisponda una
diversità di remunerazione.
Il comma 1 dell'art. 4 lett. H riconosce € 18 (o € 12 per attività svolta
fuori dagli studi medici, in sedi messe a disposizione dalle ### per la
somministrazione dei tamponi, mentre il successivo comma 4 prevede
un ulteriore importo - non a caso disciplinato da un diverso comma e
calcolato secondo criteri statistici (€ 0,25 paziente/mese) - per
compensare le ulteriori attività obbligatorie di tracciamento e
contenimento, a prescindere dall'effettuazione dei tamponi.
Con riferimento al caso di specie, la Asl non risulta aver contestato lo
svolgimento da parte dell'opposta delle predette attività di
tracciamento e contenimento. Ne deriva la spettanza
dell'emolumento.
Parimenti incontestato da parte della Asl è il quantum dell'importo
oggetto di ingiunzione (€ 11.074,00), calcolato dall'opposta
moltiplicando l'importo di € 0,25 per il numero dei pazienti assistiti
ogni mese, come risultante dai cedolini paga.
La predetta somma deve essere correttamente maggiorata degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria e ciò in conformità al
principio secondo cui “la disciplina dell'art. 429, comma 3 c.p.c.,
relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sui crediti di
lavoro, trova applicazione con riguardo non solo al rapporto di lavoro
subordinato ma a tutti i rapporti menzionati nell'art. 409 dello stesso
codice, e, quindi, anche ai rapporti di parasubordinazione, come quello
di un medico convenzionato con un'USL per la medicina generale”
(cfr., ex multis, Cass. n. 6241/ 1994). Non sembra per contro
applicabile alla fattispecie il d.lgs 231/2022 poso che il carattere
continuativo e convenzionato del rapporto tra medico e azienda
sanitaria non può ritenersi equiparabile a quello esistente tra qualsiasi
lavoratore autonomo e le amministrazioni pubbliche disciplinato
dall'art. 2 legge 81/2017.
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve quindi essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in
dispositivo.
Nulla deve essere disposto nei confronti della ### rimasta
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del ### definendo il giudizio,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie il ricorso proposto da ### nei confronti di ### per l'effetto
riconosce al ricorrente, quale ### di ### il diritto di percepire la
somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il
periodo di emergenza ###19, prevista dall'art. 4, lett. H (###
economico), punto 4, del ### d'intesa stipulato tra la ### e le ###
dei ### di ### approvato con deliberazione regionale 17.11.2020
n. 852; per l'effetto condanna ### al pagamento in favore del
ricorrente della somma omnicomprensiva di € 9.634,50 oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; condanna ### al
pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.750,00 per compensi
professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per
legge
Avv. Antonino Sugamele

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