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Sentenza

La prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la cons...
La prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata che è individuabile nel momento della presentazione della denuncia asseritamente calunniosa, o al massimo nel momento in cui il danneggiato ne sia venuto a conoscenza (articoli 2935 e 2947 c.c.).
Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1341/2024 del 31-10-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr.
### Presidente Dr. ### - ### - Giudice ausiliario relatore ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. ### /2022 trattenuta
in decisione all'udienza del 24.01.2024 promossa da
### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti
depositata in atti dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, via
### n. 13; appellante
contro
### (CF. ###), rappresentato e difeso in virtù di procura a margine
dell'atto di citazione notificato in data ### dall'Avv. ### ed
elettivamente domiciliat ###, ### ; appellato
avverso la sentenza n. ### /2022 Tribunale di ### depositata il
###, notificata a mezzo pec in data ###, resa nel giudizio civile al
n. ### /2020 R.G
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “Piaccia all'###ma Corte d'Appello di L'### ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento
dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza ###
/2022, pronunciata dal Tribunale di ### in data ###, depositata in
pari data, resa nella causa iscritta al n. ### /2022 R.G. e, pertanto,
in via principale, dichiarare prescritta l'azione intentata; in subordine,
respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia -l'###ma Corte d'Appello di ###, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune
declaratorie, - così giudicare: -In via preliminare: dichiarare
inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dal
### per le ragioni indicate in atto; -### rigettare, in quanto
inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal ###
confermando la sentenza n. ### /2022 resa e depositata dal
Tribunale di ### in data ### oggi oggetto di gravame e tutte le
statuizioni in essa contenute; Con vittoria di spese, compensi e
rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa in favore
del procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato il ###, ### conveniva innanzi al
Tribunale di ### per ivi sentirlo condannare, ex artt. 2043 e 2059
c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
(quantificati nella misura di 50.000,00 o nella diversa misura
accertata in corso di giudizio) a causa del comportamento illecito
tenuto dal convenuto, lesivo dell'onore e del decoro dell'attore, per
avere questi presentato querela in danno di ### in relazione a fatti,
qualificati ai sensi dell'articolo 479 c.p. e 476 c.p. “perché nella qualità
di dipendente del Comune di ### e nello svolgimento delle funzioni
di pubblico ufficiale, formava un verbale di accertamento e
contestazione di una violazione alle norme del codice della strada, da
ritenersi in parte falso: in particolare attestava falsamente che il
contravventore ### si era rifiutato di sottoscrivere il suddetto
verbale”, fatti per i quali il Tribunale penale di ### con sentenza
n.794/2016 del 19.12.2016- passata in giudicato il ###, aveva
assolto ### perché “il fatto non sussiste”. ### chiedeva altresì la
condanna del convenuto al ex art 96 c.p.c., per avere resistito in
giudizio con dolo o colpa grave.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la domanda e
ne chiedeva il rigetto, eccependo preliminarmente la prescrizione
dell'azione promossa dall'attore atteso che l'atto di querela era stato
depositato il ### e la persona denunciata poteva far valere il suo
diritto da tale momento mentre la domanda di mediazione era stata
presentata il ### ossia ben oltre il termine di prescrizione di 6 anni
previsto per il reato di calunnia.
3. All'esito dell'istruttoria nella quale veniva espletata anche CTU
medica, con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Tribunale di
### respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto
sul rilievo che la Cassazione con la sentenza del 21.9.2017 n. 21940
aveva avuto modo di sottolineare che il termine di prescrizione
previsto per il reato di calunnia (che ex art 2947 comma 3 cc, è
applicabile anche all'azione civile di risarcimento del danno) decorre,
sia per il reato che per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla
data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o
indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio
dell'azione penale. “Pertanto, a fronte di una sentenza penale di
accertamento della insussistenza del fatto del 19.12.2016 e
prescrizione di cinque anni, il termine sarebbe decorso il ###, epoca
in cui il presente giudizio era già stato avviato”. Nel merito, reputava
essere integrato nei fatti di causa il reato di calunnia quale volontaria
attribuzione di un reato a chi si sa innocente e la illiceità della condotta
del convenuto in uno con la presentazione della denuncia querela nei
confronti dell'attore, leso nell'onore e nel decoro. Considerava poi
sussistente, sulla base dell'espletata ### la diretta causalità della
sindrome ansioso depressiva manifestata da ### rispetto alla sporta
denuncia, condannava quindi ### al risarcimento del danno nella
misura equitativamente individuata in € 15.000,00 (comprensiva
dell'importo di €. 2.000,00 a titolo di danno morale) oltre interessi
compensativi tempo per tempo vigenti, sulla somma via via
devalutata e rivalutata, dal 26 gennaio 2012 alla data della sentenza
oltre successivi interessi legali fino al saldo. Nulla riconosceva a titolo
di danno patrimoniale e respingeva anche la richiesta di risarcimento
ex art. 96 cpc. Condannava il convenuto al pagamento delle spese di
giudizio liquidate secondo il decisum.
4. Avverso la prefata sentenza ha proposto appello ### ritenendola
errata: 1) nella parte il cui il Giudice di primo grado ha respinto
l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dal
convenuto; 2) laddove ha ritenuto sussistere la condotta illecita di
### valutando erroneamente i fatti di causa e le risultanze istruttorie
con motivazione carente ed illogica; 3) nella parte in cui ha ritenuto
sussistere un danno non patrimoniale da potersi riferire alla denuncia
-querela presentata dall'appellante ed ha considerato esistente un
nesso causale tra questa e la sindrome ansioso depressiva lamentata
da ### benché non supportata da idonea certificazione medica né
comprovata dall'assunzione di farmaci. Ha chiesto quindi la riforma
della gravata sentenza con l'accoglimento delle conclusioni riportate
in epigrafe.
5. Si è costituito in giudizio l'appellato che ha contrastato l'appello
chiedendone il rigetto in quanto infondato eccependo in via
preliminare la sua inammissibilità ex art. 348 bis cpc.
6. All'udienza del 24.01.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127
ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti,
la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di
legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con
decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della
cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. dal momento che
l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio
questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire di esprimere
un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento
dell'impugnativa, come d'altro canto già valutato dalla Corte prima
della trattazione della causa.
8. Procedendo quindi all'esame dei motivi di gravame, con il primo di
essi l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione
sostenendo erroneamente che il termine di prescrizione del reato di
calunnia, applicabile anche all'azione civile di risarcimento del danno,
decorre, dalla data di accertamento della insussistenza del fatto
avvenuto con la sentenza del 19.12.2016. Deduce l'appellante che la
sentenza della Cassazione del 21.9.2017 n. 21940, citata dallo stesso
convenuto nei propri atti e richiamata dal Tribunale di ### nella
gravata sentenza, afferma chiaramente che “il reato di calunnia si
consuma appena all'autorità giudiziaria (oppure altra autorità
obbligata a riferire ad essa) venga presentata o, comunque, giunga la
falsa denuncia, ed è da quello stesso momento che la persona
denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio
sofferto”, per cui la prescrizione, che è di sei anni, non può essere
fatta decorrere dal 19.12.2016 (data della sentenza penale di
accertamento della insussistenza del fatto), come sostenuto dal
giudice di prime cure ma dalla presentazione della querela che è
avvenuta il ### o al più, dalla conoscenza della stessa da parte di
### che è stato sottoposto ad interrogatorio in data ### per cui
l'azione civile tesa al risarcimento del danno, non essendovi alcuna
richiesta di pagamento prima di quella del 26.11.2018 prodotta in
primo grado dall'attore, risulta effettivamente prescritta.
9. ### è fondato e l'eccezione deve trovare accoglimento per le
ragioni di seguito espresse.
10. Ai sensi dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento da fatto illecito
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato; ma,
se il fatto è considerato dalla legge come reato, se per il reato è
prevista la prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione
civile. Nella fattispecie, il fatto da cui trae origine la domanda
risarcitoria formulata da ### è considerato dalla legge come reato di
calunnia ex art. 368 c.p. e per tale reato la ### 251/2005 (c.d. ###
ex ### prevede una prescrizione di sei anni decorrente dal giorno
della consumazione e tali sono anche il termine prescrizionale ed il
dies a quo di decorrenza dell'azione risarcitoria esperibile dal
danneggiato. Il principio da applicare è quello per il quale il termine
di prescrizione previsto per il reato di calunnia - che a norma dell'art
2947, co. III c.c è applicabile anche all'azione civile di risarcimento
del danno - decorre, sia per il reato che per l'azione civile dalla stessa
data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza,
direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla
data di inizio dell'azione penale poiché il reato di calunnia si consuma
appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a
riferire ad essa - venga presentata (o comunque giunga) la falsa
denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far
valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto (Cass. ord. n.
21534/2017; Cass. sent. 21940/2017; Cass. sent. N. 940/1972).
11. Pertanto, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, il dies
a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno va individuato nel momento in cui l'autorità
giudiziaria riceve la denuncia o la notizia di reato e non certo quello
della sentenza penale di accertamento dell'insussistenza del fatto
come invece statuito nell'impugnata sentenza. La circostanza della
mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita
vale unicamente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad
effetti permanenti (come nel caso di specie), e non già un illecito
permanente: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da
un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando
permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la
prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito
permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni
momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la
prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in
cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione
della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge
in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo
si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si
verifica (Cass. S.U. n. 23763/2011). Quindi, in base al combinato
disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c. la prescrizione decorre dalla data
in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole
derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata che
è individuabile nel momento della presentazione della denuncia
asseritamente calunniosa, o al massimo nel momento in cui il
danneggiato ne sia venuto a conoscenza.
12. Nella fattispecie, posto che la data in cui è stata sporta la querela
da ### nei confronti di ### è il ###, conteggiando sei anni da tale
data, il termine prescrizionale per promuovere l'azione civile di
risarcimento sarebbe trascorso il ###, ma anche ove si volesse
spostare a data successiva la conoscenza della denuncia da parte di
### quest'ultimo comunque ne ha avuto contezza piena certamente
in data ### allorquando lo stesso, dopo formale invito notificatogli il
###, nella veste di persona indagata, è stato sottoposto ad
interrogatorio innanzi alla ### de Comune di ### a ciò delegata dal
P.M. in relazione al procedimento penale n. 200/2012 R.G.N.R.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di ### In questo caso, il
termine prescrizionale sarebbe invece spirato l'11.04.2018, a nulla
rilevando quindi, ai fini interruttivi della prescrizione, la lettera
raccomandata a.r. contenente richiesta di risarcimento danni inviata
per conto di ### dall'avv. ### e ricevuta da ### il ###, essendo
a quella data il termine prescrizionale de quo già decorso. Deve
pertanto concludersi che il diritto al risarcimento del danno è nel caso
che ci occupa senz'altro prescritto.
13. ### dell'eccezione proposta da ### osta a qualsiasi ulteriore
approfondimento di merito (ivi compresa ogni indagine sulla effettiva
sussistenza dei comportamenti astrattamente idonei a commettere il
reato e la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, che
diventa irrilevante ai fini dell'odierna decisione) e determina, in
accoglimento dell'impugnativa, il rigetto della domanda di
risarcimento danni avanzata da ### restando così assorbiti gli
ulteriori motivi di censura.
14. In ragione dell'accoglimento del gravame e in applicazione del
principio della soccombenza, le spese di primo e di secondo grado
devono essere poste a carico dell'appellato e vengono liquidate come
in dispositivo secondo le tariffe medie del D.M. 147/2022, in base al
valore della controversia (€. 50.000,00) e dell'attività effettivamente
compiuta, quindi con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel
giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ###
avverso la sentenza n. ### /2022 del Tribunale di ### pubblicata
il ###, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e
rigettata, così provvede: • accoglie l'appello ed in riforma
dell'impugnata sentenza, dichiara prescritta l'azione risarcitoria
promossa da ### nei confronti di ### • condanna l'appellato al
pagamento, in favore dell'appellante, delle spese legali di entrambi i
gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado nella misura
complessiva di €. 7.616,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e
### quanto al secondo grado nella misura complessiva di €. 7.328,50
di cui €. 382,50 per spese ed €. 6.946,00 per onorari oltre rimb.
Forf. 15%, IVA e ###



Fatto reato – Calunnia - Risarcimento danni - Prescrizione (c.c., articoli 2935, 2947; c.p., articolo 368)

La Corte d’Appello di L’Aquila muove dal principio per cui il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (articolo 2947 c.c.), precisando poi, come, se il fatto è considerato dalla legge come reato, se per il reato è prevista la prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Avuto riguardo alla fattispecie oggetto del suo giudizio, reato di calunnia (articolo 368 c.p.), secondo l’adita Corte il principio da applicare è quello per il quale il termine di prescrizione - che a norma dell’articolo 2947, III c.c. è applicabile anche all’azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato che per l’azione civile dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il Giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell’azione penale poiché il reato di calunnia si consuma appena all’A.G.- oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa - venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto.

La circostanza della mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita vale unicamente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, e non già un illecito permanente.

Segnatamente, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

Quindi, la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata che è individuabile nel momento della presentazione della denuncia asseritamente calunniosa, o al massimo nel momento in cui il danneggiato ne sia venuto a conoscenza (articoli 2935 e 2947 c.c.).
Avv. Antonino Sugamele

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