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Sentenza

La richiesta risarcitoria nasce i per danni riportati da un camion che, dopo il ...
La richiesta risarcitoria nasce i per danni riportati da un camion che, dopo il rifornimento di gasolio effettuato presso un distributore di carburanti, segnalava una grave avaria al motore, costringendo l’autista ad interrompere il servizio.
Tribunale di Lucca, sentenza 6 marzo 2024, n. 283
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Udienza del 6 marzo 2024
Alle ore 10:26 davanti al Giudice, dott.ssa ### sono comparsi l'Avv. ### per l'attrice ### s.r.l. e
l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ### per la convenuta ### e ### s.r.l.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 seeies c.p.c., invita le parti a
discutere la causa.
I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni
precisate all'udienza del 24.1.2024 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti
di legittimazione a partecipare all'udienza.
I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato
effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 15:50 per la lettura della
sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il verbale viene
sospeso e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, dei procuratori delle parti.
### ### Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### pronuncia la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1692/2022 R.G. tra le seguenti parti:
### S.R.L., P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### elettivamente
domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### , che la rappresenta e difende come da procura
rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione mediante copia informatica
in formato PDF autenticata con firma digitale attrice
contro ###
E
### S.R.L. (###, P.IVA ###, in persona del legale rappresentate pro tempore ### rappresentata e
difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### come da
procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta
mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuta
Posizione delle parti
La società ### s.r.l. (inde cit. ### o attrice) ha citato in giudizio la ### e ### s.r.l. chiedendo che
questo Tribunale voglia: “respinta ogni contraria richiesta, accertare la sussistenza dei vizi del
carburante venduto da ### & ### S.r.l. (P.Iva ###) a ### S.r.l. in data ### e per l'effetto risolvere
il suddetto contratto di vendita di carburante e per l'effetto condannare ### & ### S.r.l. a restituire
in favore di ### il prezzo pagato pari ad euro 623,22 (###) nonché al risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi pari ad euro 10.629,38 (Iva escl.) o la maggiore o minor somma che verrà
accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
A fondamento della domanda l'attrice ha allegato che: - in data ### il camion di sua proprietà
targato ### ## effettuava rifornimento di gasolio presso la stazione di ### di ### gestita dalla
### & ### s.r.l., sostenendo la spesa di € 623,22 (IVA esclusa); - subito dopo il rifornimento il
veicolo segnalava avaria al motore, costringendo l'autista ad interrompere il servizio e a portarlo
presso l'officina ### la quale, a seguito di controlli, accertava che il guasto era stato causato dal
rifornimento di carburante contaminato da sporcizia e acqua, riconsegnando il veicolo all'attrice
in data ### per provarne il funzionamento su strada previo nuovo rifornimento di carburante, che
veniva effettuato presso la stazione di servizio di ### - in data ### il camion si arrestava
nuovamente e cessava di funzionare a causa di problemi riconducibili al rifornimento di
carburante del 21.12.2021, rendendosi necessario il suo traino presso la ### dove venivano
effettuate ulteriori operazioni di riparazione del guasto, in esito alle quali il veicolo veniva
riconsegnato all'attrice il ###; - in data ### l'attrice denunciava formalmente al venditore i vizi
del carburante acquistato e richiedeva il ristoro dei danni subiti, senza ricevere positivo riscontro;
- in data ### veniva redatto dal P.I. ### rapporto, ai sensi del R.D. 11.02.1929 n. 275, sul
carburante estratto da ### dal camion durante le operazioni di riparazione avvenute dopo il
rifornimento del 21.12.2021, in esito al quale il tecnico periziava che “La carica microbica risulta
nella condizione di contaminazione grave”, rilevando altresì la condizione di prossimo blocco
dei filtri; - in conseguenza di quanto sopra, l'attrice sosteneva spese pari ad € 10.029,38 (IVA
esclusa) per le varie riparazioni eseguite da ### nonché € 600,00 (IVA esclusa) per spese di traino
del camion in avaria presso l'officina di ### Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
la convenuta ### e ### s.r.l. (inde cit. ### o convenuta) eccependo, in via (pregiudiziale di rito,
ma in realtà) preliminare di merito, la decadenza dell'attrice dal diritto alla garanzia per i vizi del
bene venduto e### art. 1495 c.c., in quanto il rifornimento di carburante è avvenuto il ### e la
denuncia dei vizi è stata effettuata il ###, vale a dire oltre il termine decadenziale di otto giorni
dalla scoperta, che assume essere coincidente con il giorno del rifornimento, momento nel quale
il camion ha presentato l'asserita avaria del motore.
La convenuta ha, in ogni caso, contestato la riconducibilità dell'avaria del camion lamentata
dall'attrice a contaminazioni di sorta del carburante, riconoscendo di essere gestore della stazione
di ### di ### ma controdeducendo che, a seguito della denuncia dei vizi inoltrata da ### ha
proceduto ad effettuare indagini ### sull'approvvigionamento di carburante dal 20.12.2021 al
23.12.2021 presso il punto vendita in questione, con esito positivo sulla idoneità del carburante,
nonché indagini sui filtri posti sulle colonnine di erogazione, riscontrandoli “perfettamente
funzionanti e presenti sulle stesse”, di talché “alcuna sedimentazione o contaminazione solida
sarebbe potuta transitare durante l'erogazione di carburante ai clienti”, né alcuna denuncia di vizi
del carburante è mai pervenuta da altri clienti del punto vendita. ### ha quindi concluso
chiedendo che il Tribunale voglia: “1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta
decadenza della domanda attorea in quanto in forza del combinato disposto e### artt. 1490 e
1495 c.c. e conseguentemente rigettare la domanda attrice in quanto tardiva; 2. Nel merito
rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata,
essendo assolutamente carente della prova certa del nesso causale tra il rifornimento del
21/12/2020 ed il preventivo lavori del 4/1/2022 e conseguentemente i danni lamentati, stante il
lasso temporale intercorso tra i due suddetti circa 12 giorni ed infine, rigettare la domanda attrice,
in quanto assolutamente carente del nesso tra la condotta dell'odierna convenuta ed i danni
asseriti. 3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del
sottoscritto avvocato anticipatario”.
All'esito dell'istruttoria l'attrice ha precisato le conclusioni, chiedendo che il Tribunale voglia
“accertare la sussistenza dei vizi del carburante venduto da ### & ### S.r.l. (P.Iva ###) a ###
S.r.l. in data ### e per l'effetto risolvere il suddetto contratto di vendita di carburante e per l'effetto
condannare ### & ### S.r.l. a restituire in favore di ### il prezzo pagato pari ad euro 654,92
(###) nonché al risarcimento di tutti i danni subiti pari ad euro 11.121,18 (Iva escl.) o nella
maggiore o minor somma che risulterà dovuta. Condannare altresì parte convenuta al pagamento
delle spese di CTU e alla refusione in favore di parte attrice delle spese sostenute per i consulenti
in corso di causa pari ad euro 527,00 per anticipo spese di ### Ind. ### ed euro 1.435,20 (Iva
escl.) per spese di ### Leonello Benedetti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni nelle note conclusive, ribadendo quelle già formulate
in comparsa di costituzione.
Motivi della decisione § 1. - Sull'an delle pretese risarcitorie La domanda attorea è fondata e
merita accoglimento.
La causa è stata istruita con i documenti in atti e con prova orale, nonché mediante consulenza
tecnica demandata al P.I. ### volta ad accertare le cause dei danni lamentati dall'attrice e la loro
entità.
§ 1.1 Preliminarmente va respinta, poiché infondata, l'eccezione sollevata dalla convenuta di
decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi del carburante venduto e### art. 1495 c.c., in
quanto dall'espletata istruttoria è emerso inequivocabilmente che ### ha appreso che l'avaria al
motore del camion di sua proprietà era stata causata dalla presenza di acqua nel carburante in
data ###, vale a dire quando il veicolo le è stato riconsegnato dall'officina ### presso la quale era
stato portato a seguito dell'avaria per effettuare le opportune verifiche e riparazioni (cfr.
testimonianze ### e ### della cui attendibilità non sussistono in atti motivi di dubitare). Ne
discende, pertanto, la tempestività della denuncia dei vizi effettuata dall'attrice in data ###,
pacificamente ricevuta dalla convenuta (v. doc. 6 fascicolo attoreo).
§ 1.2 Ciò posto, la sussistenza del difetto di conformità del carburante oggetto di rifornimento in
data ### e il suo nesso di causalità con i danni lamentati dall'attrice per l'avaria al motore del
camion di sua proprietà hanno trovato puntuale riscontro nell'espletata istruttoria.
Al riguardo appare, innanzitutto, opportuno fare chiarezza sui principi giuridici afferenti
all'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità civile, attese le difese di parte
convenuta secondo cui non sussisterebbe prova del nesso di causalità, “al di là di ogni ragionevole
dubbio”, tra il rifornimento di carburante del 21.12.2021 e “i danni lamentati e manifestatisi solo
il ###”.
Premesso che i danni allegati dall'attrice sono quelli manifestatisi il ### subito dopo il
rifornimento di carburante di cui trattasi, i quali si sono ripresentati il ###, dopo la riconsegna
del veicolo in data ### da parte dell'officina ### per la prova su strada, occorre osservare che,
mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo
civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la
diversità dei valori in gioco nel processo penale e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo
civile tra le due parti contendenti.
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza in tema di accertamento del nesso
causale nella responsabilità civile, “qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a
una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più
probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle
ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi
alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori
probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra
esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di
conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di
probabilità prevalente” (Cass. n. 25884 del 2.9.2022).
Nel caso di specie non vi sono concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i
danni lamentati dall'attrice siano riconducibili - come sostenuto da parte convenuta - ad una
omessa manutenzione del veicolo, che al momento del verificarsi dell'avaria aveva poco più di
anno (immatricolazione del 2020, v. doc. 2 fascicolo attoreo), né che il camion in questione
avesse fatto rifornimento di carburante presso altri distributori (v. doc. 3 fascicolo attoreo
proveniente dalla stessa , di cui la convenuta gestisce il distributore e v. anche testimonianza ###.
Viceversa, vi sono plurimi elementi di prova (di cui infra), tra loro convergenti, precisi e
attendibili, dai quali è possibile desumere con un elevato grado di probabilità idoneo al
raggiungimento della prova che l'avaria in contestazione sia riconducibile al rifornimento di
carburante effettuato dal camion attoreo in data ### presso la stazione di ### di ### gestita dalla
### In particolare, risulta per tabulas che in data ### il camion attoreo targato ### ## ha effettuato
rifornimento di gasolio presso la stazione di ### di ### gestita dalla ### (v. doc. 3 fascicolo
attoreo cit.) e dall'istruttoria orale emerge che, dopo tale rifornimento, il camion si è diretto verso
la città di ### in prossimità della quale si è accesa la spia di avaria ed il motore ha iniziato a
vibrare e a diminuire bruscamente di potenza, riuscendo comunque a giungere a destinazione e
fare ritorno in ### il giorno successivo (22.12.2021), allorquando il veicolo è stato portato presso
l'officina ### per effettuare le verifiche e riparazioni (v. testimonianze ### e ### della cui
attendibilità non sussistono in atti motivi di dubitare).
Dalle testimonianze rese in giudizio - dettagliate, univoche e coerenti - emerge inoltre che: nel
corso delle verifiche effettuate dal 22.12.2021 al 30.12.2021 presso l'officina ### è stato svuotato
il serbatoio del carburante del camion e messo in una cisterna pulita e poi campionato per far
effettuare le verifiche tecniche ad un laboratorio specialistico, dalle quali è risultata la presenza
di acqua nel carburante, che ha comportato il difetto di funzionamento del veicolo (teste ###; il
camion è stato riconsegnato all'attrice in data ### e in tale occasione è stato comunicato ad ###
che l'avaria è stata causata dalla presenza di acqua nel carburante (testi ### e ###; al momento
della riconsegna del 30.12.2021 ### è stata invitata a fare una prova su strada del veicolo previo
rifornimento, avvenuto presso la stazione di servizio di ### (testi ### e ###; in data ### il
camion, mentre percorreva in ### il ### ha improvvisamente arrestato la marcia ed è stato
trainato con il carroattrezzi presso l'officina ### per le ulteriori verifiche e riparazioni (testi ###
### e ###; il difetto di funzionamento del veicolo, causato dalla presenza di acqua nel carburante,
ha comportato un doppio intervento di riparazione da parte dell'officina ### il primo consistito
nello svuotare il serbatoio e nel sostituire i filtri carburante, il secondo consistito nella
sostituzione degli iniettori e del flauto e nella pulizia dei serbatori, interventi tutti inseriti in
un'unica fattura, la n. 158 del 27.1.2022 (testi ### e ###.
La contaminazione del carburante e la conseguente avaria del camion sono ulteriormente
suffragate dall'esito delle analisi chimico-fisiche fatte effettuare dalla ### sui campioni di
carburante prelevato dal serbatoio del veicolo attoreo al momento del primo ricovero presso
l'officina (del 22.12.2021), dal quale risulta che il carburante recava una carica microbiotica di
14520 UFC, indicante una “contaminazione grave, condizione di prossimo blocco dei filtri” (v.
pag. 2 del rapporto di analisi, doc. 8 fascicolo attoreo).
Tale accertamento peritale, sebbene non si sia svolto nel contraddittorio delle parti, assume un
alto valore indiziario, sia perché richiesto da un soggetto terzo, la ### sia perché fondato su
indagini di laboratorio basate su criteri scientifici, nei confronti delle quali parte convenuta si è
limitata ad una generica contestazione di mancato contraddittorio, senza svolgere puntuali
contestazioni sul piano tecnico-scientifico.
Né le su esposte emergenze istruttorie risultano in alcun modo contraddette dalle bolle di
consegna del carburante presso la stazione di servizio di ### dal 20.12.2021 al 25.1.2022,
prodotte dalla convenuta a confutazione delle allegazioni attoree, trattandosi di documentazione
unilateralmente formata e del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della idoneità del
carburante venduto.
In via istruttoria è stata disposta anche una consulenza tecnica d'ufficio affidata al P.I. ### il
quale, a seguito di un'indagine approfondita fondata su criteri metodologicamente corretti, ha
accertato che: “il serbatoio del carburante presentava al suo interno evidenti tracce di fanghi ###
e relative impurità, che una volta entrate nel modulo di alimentazione del carburante ###
bypassando il filtro a reticella ormai saturo di sporco si depositano sul fondo, causando il
malfunzionamento della pompa di alimentazione del carburante e di tutti i componenti relativi
all'impianto di alimentazione quali: rail ### […], iniettori e relative tubazioni. Gli iniettori del
gasolio, i relativi nebulizzatori e le tubazioni non sono stati analizzati in quanto, non sono più
disponibili e non risulta alcuna documentazione fotografica presente in atti raffigurante tali
componenti, comunque visto lo stato degli altri componenti, si presume che risultino non
funzionanti a causa dei fanghi ### rinvenuti all'interno del serbatoio come risulta dalle foto
allegate agli atti di causa. Nelle foto in atti si può ancora vedere il carburante inquinato rimasto
nel serbatoio del carburante. Viene fatto presente che a causa dell'inquinamento dell'intero
impianto di alimentazione da parte del carburante contaminato, i suddetti componenti non sono
in grado di funzionare e pertanto necessitano di essere sostituiti. Per quanto sopra esposto e dagli
accertamenti effettuati, si evince che i danni rilevati sono senz'altro riconducibili ad un
inquinamento da carburante in quanto: all'interno dell'impianto di alimentazione sono stati
rinvenuti esclusivamente fanghi e impurità lasciate dalla miscela di acqua e gasolio
(caratterizzata da una notevole percentuale di impurità) rinvenuta all'interno del carburante
certificata anche dalla perizia effettuata su carburante presente in atti” (v. pagg. 7 e 8 relazione
###.
Le conclusioni del consulente contenute nella relazione peritale sono prive di omissioni, esenti
da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione
aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini
ordinate, per cui ritiene questo giudice non doversene discostare.
Non ostano a tale approdo i rilievi critici sollevati dalla difesa della convenuta, analiticamente
riscontrati dal C.T.U. con condivisibili argomenti in replica che qui si richiamano integralmente.
Pertanto, alla luce delle su esposte risultanze la società convenuta deve ritenersi responsabile per
i vizi del carburante e per i conseguenti danni subiti dal camion attoreo, da ciò discendendo che
la stessa è tenuta alla restituzione dell'importo versato dall'attrice per il rifornimento del
carburante viziato e al risarcimento dei danni dubiti da quest'ultima.
§ 2. - Sul quantum debeatur ### per tabulas che ### per il rifornimento del carburante viziato,
effettuato in data ### presso la stazione di ### di ### dal camion targato ### ## ha versato
l'importo di € 654,92 al netto di IVA (v. doc. 3 fascicolo attoreo, cit.). ### parimenti per tabulas
e ha trovato conferma nell'istruttoria orale, che l'attrice per le riparazioni del veicolo resesi
necessarie in conseguenza dei danni arrecati dal carburante viziato ha sostenuto spese per
complessivi € 10.029,38 al netto di IVA (v. fattura n. 158/2022 di ### doc. 7 fascicolo attoreo,
nonché testimonianze ### e ###, riparazioni ritenute corrette e spesa stimata congrua dal C.T.U.
all'esito dell'accertamento peritale (v. pagg. 9 - 11 relazione peritale).
Il consulente ha, inoltre, stimato in € 491,80 al netto di IVA il fermo tecnico e ritenuto congrua
la spesa di € 600,00 al netto di ### sostenuta dall'attrice per il traino del camion presso l'officina
### (v. pag. 14 relazione peritale e doc. 5 fascicolo attoreo).
Conseguentemente, il credito spettante all'attrice ammonta a complessivi € 11.121,18.
Per il mancato godimento e### tunc di tale somma spetta all'attrice la rivalutazione monetaria
secondo gli indici ### e gli interessi annui al tasso legale dal fatto alla presente decisione, da
computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31 dicembre di
ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come
risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n. 1712/1995).
§ 3. - Le spese di lite Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui fanno carico
alla convenuta ### e ### s.r.l.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M.
n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale media,
tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'opera
prestata (trattasi di causa che ha avuto ampia istruttoria) e della media complessità delle questioni
giuridiche dedotte.
Per il principio della soccombenza vanno rimborsate all'attrice anche le spese sostenute per il
consulente di parte, pari ad € 1.435,20 al netto di IVA (v. fattura n. 82/2023 di ### srls) e le spese
della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta, con
obbligo di rimborso in favore dell'attrice che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione respinta: 1) condanna la convenuta ### e ### s.r.l., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice ### s.r.l., per i titoli di cui in
parte motiva, la somma di € 11.121,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come
specificati in motivazione; 2) condanna la convenuta ### e ### s.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attrice la somma di € 1.435,20 a titolo di
rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte; 3) condanna la convenuta ### e ### s.r.l., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attrice le spese di lite,
liquidandole in complessivi € 6.102,55, di cui € 5.077,00 per compenso di avvocato, € 761,55
per rimborso spese generali ed € 264,00 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge; 4)
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta, con
obbligo di rimborso in favore dell'attrice che le ha anticipate.
Avv. Antonino Sugamele

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