Minori. Fatti illeciti.Responsabilità dei genitori e degli insegnanti (Cc, articoli 147, 1176, 2047, 2048).
Citando la previsione dell’articolo 2048, I e II, c.c. il Tribunale di Torino precisa come la responsabilità dei genitori, per i danni cagionati dai fatti illeciti posti in essere da figli minori, sia correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’articolo 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
Al tempo stesso i precettori rispondono dei fatti illeciti del minore limitatamente al periodo in cui questi si trovano sotto la loro sorveglianza, fondandosi la loro responsabilità su una culpa in vigilando. Precisamente, fondamento della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale (per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza), o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori.
Inoltre, per superare la presunzione di responsabilità ex articolo 2048 c.c., non è sufficiente ai maestri e ai precettori la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, qualora sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ne deriva che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (con il conseguente onere a carico del precettore o maestro d’arte di provare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del danno correlate al criterio della diligenza ex articolo 1176, II, c.c.).
Tribunale di Torino, sezione IV, sentenza 8 aprile 2024 n. 2106
Per parte attrice: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
previa ammissione dei capitoli di prova non ammessi già dedotti nella
memoria istruttoria di parte attrice e che qui andiamo a ritrascrivere
con la numerazione originaria, nonché previa ammissione della CTU
medico legale/psichiatrica anch'essa già dedotta nella medesima
memoria per i motivi che andiamo qui a ritrascrivere, In via
preliminare ### inammissibile l'intervento in causa spiegato
dall'### Nel merito dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare i
sigg.ri ### e ### nonché il Ministero dell'### in persona del ###
pro tempore, in solido tra loro e/o pro quota per le percentuali
ritenute, a risarcire ai signori ### e ### in proprio e nella loro
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio
minore, ### tutti i danni materiali e morali patiti dal minore nella
misura ritenuta di giustizia anche a seguito di ### comprese le spese
sostenute dagli attori e consequenziali ai fatti illeciti dedotti in causa
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite.
In via istruttoria chiediamo ammettersi la prova testimoniale sui
seguenti capitoli di prova sulle circostanze dedotte nella memoria ex
art. 183, VI° comma, n. 2 cpc: 1) vero che ### nel primo semestre
della prima elementare, in diverse occasioni ha aggredito verbalmente
e fisicamente le maestre, ha rovesciato banchi, ha rubato ai compagni
materiale didattico, ha malmenato compagni di scuola, si alzava dal
banco senza motivo e usciva dalla classe, urlava durante le lezioni; 2)
vero che il ### i sig.ri ### ritiravano i figli dalla scuola primaria ###
di ### e li iscrivevano presso alla ### elementare “###” sita in
### ###; 3) vero che attualmente ### frequenta tale scuola; 4)
vero che nella prima elementare della scuola “### di ###” di ###
frequentata da ### nell'anno scolastico 2016 -2017 erano utilizzati i
libri di religione “### un fiore nel campo”, di italiano e matematica
“### di classe prima” e di inglese “### to carrymore”; 5) vero che
i genitori di ### avevano acquistato tali libri; 6) vero che nella prima
elementare della scuola “###” di ### frequentata da ### nell'anno
scolastico 2016- 2017, venivano utilizzati i libri “Now I can”, “###
nella ### plus 1 2 3” e “Ci vuole un sorriso”; 7) vero che i genitori di
### hanno acquistato tali libri; 31) vero che i sig.ri ### all'epoca
dei fatti e ancora oggi, abitavano a ### strada ### 19; 32) vero che
la scuola “### di ###” è sita in ### via ### n. 54; 33) vero che
la scuola “###” è sita in ### via ### n. 2; A testi: ###### dott.
### dott. ### dott. ### dott. M. ###; dott.ssa #### dirigente
scolastico / preside della scuola elementare “###” di ### sig.ri ###
e ### soci della libreria il ### di #### Si chiede disporsi CTU
medico legale / psichiatrica idonea a descrivere le lesioni subite dal
sig. ### a seguito dei fatti indicati nella narrativa dell'atto di citazione
(19.10.16, 23.11.16 e 13.12.16), la durata della malattia e la
percentuale di danno biologico, esistenziale e psicologico reliquato in
conseguenze delle condotte dal sig. ### tenuto conto del danno alla
vita di relazione”.
Per parte convenuta ### e ### “Voglia l'###mo Giudice adito,
reiectis contrariis, per quanto dedotto in narrativa e/o quant'altro
deducendo, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione
perché risulta del tutto incerto il requisito stabilito dall'art. 163 comma
3 n. 3 e n. 4 c.p.c e, per l'effetto, fissare un termine perentorio per
integrare la domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, IV e
V comma, c.p.c.; nel merito in via principale: respingere ogni
avversaria domanda siccome infondata sia in fatto che in diritto,
mandando assolta la convenuta da ogni e qualsivoglia pretesa
attorea; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, della domanda formulata dagli attori nei confronti della
conchiudente: dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la ###
S.p.A. con Sede ###### 18 - 20149 Milano, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e/o comunque
tenere indenne i conchiudenti da ogni e qualsivoglia pretesa degli
attori e, più in generale, dal pagamento di qualsiasi somma gli
esponenti dovessero vedersi condannati a versare agli attori a
qualsivoglia titolo. In via istruttoria: senz'animo alcuno di invertire
oneri probatori rigorosamente incombenti su controparte, ammettere
le prove dedotte nelle memorie istruttorie versate in atti. Si chiede
inoltre sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di
prova ex adverso dedotti e/o deducendi che verranno ammessi, con i
medesimi testi indicandi in materia diretta. In ogni caso: con vittoria
di spese e compensi professionali, anche in relazione alla fase svoltasi
presso il Tribunale di Asti, oltre IVA e ### I conchiudenti insistono
altresì per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nelle memorie ex
art. 183, VI c. n. 2 in atti, dal capito 3) al capitolo 25), in quanto
finalizzati a fornire la prova liberatoria di avere impartito una
adeguata educazione al minore.” Per parte convenuta ### 2:
“Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2, con vittoria
di spese anche relative al giudizio innanzi il Tribunale di Asti.” Per
parte convenuta ### E ### “… respingersi le domande attoree
perché infondate. Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, di dette domande, dichiararsi la ### s.p.a. … tenuta a
manlevare il ### per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo
di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di ### In ogni caso,
con vittoria di diritti, onorari e spese.” Per la terza chiamata ###
S.P.A.: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione: Nel merito In via principale:
respingere la domanda dei ###ri ### e ### in proprio e quali
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ### nei confronti
dei convenuti ### e ### in quanto infondata in fatto e in diritto per
le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, assolvere ### s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni pretesa
avversa. Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre
rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. di legge, spese di CTU e di ###
e successive occorrende. In via subordinata: ### denegata e non
creduta ipotesi in cui venisse dichiarata fondata, anche solo in parte,
la domanda attorea, previa graduazione della responsabilità secondo
le risultanze di causa, rapportare l'onere risarcitorio dei convenuti
### e ### al relativo grado di responsabilità agli stessi
eventualmente ascrivibile sulla base del giusto e del provato,
contenendo quindi l'onere di manleva della ### s.p.a. entro lo stesso
grado, con applicazione delle condizioni, franchigie, scoperti e limiti di
contratto e di polizza. Con il favore delle spese di lite”.
Per la terza chiamata ### S.P.A.: “Voglia l'###mo Tribunale di ###
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via
preliminare sulla domanda di garanzia proposta dal ### dell'### nei
confronti della ### S.p.A. dichiarare la prescrizione dei diritti
derivanti dal contratto di assicurazione a norma dell'art. 2952 c.c. con
ogni conseguente decisione. Nel merito sulla domanda proposta dai
signori ### e ### respingere la domanda attorea perché infondata
in fatto ed in diritto. In ogni caso con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta, innanzi
al Tribunale di Asti, da ### e ### in proprio e quali esercenti la
responsabilità genitoriale sul figlio minore ### al fine di ottenere
l'accertamento della responsabilità di ### e ### genitori del minore
### nonché della ### didattica ### di ### per la ### di ### di
### per i danni materiali e morali asseritamente patiti da ### e dai
suoi genitori, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento
dei danni e alla refusione delle spese sostenute.
Gli attori hanno riferito che i loro figli, ### e ### nell'anno scolastico
2016/2017 frequentavano la ### “### di ###” di ### ed in
particolare il più piccolo, ### fino al 23.12.2016 era iscritto alla prima
elementare; hanno affermato che sin dall'inizio dell'anno scolastico il
bambino era stato vittima degli atteggiamenti aggressivi del
compagno ### senza che le maestre ponessero in essere le misure
idonee ad arginarne l'esuberanza, rendendo necessario, per ben due
volte, l'accesso al ### in particolare, il ###, durante la lezione di
educazione fisica, senza motivo ### aveva colpito con alcuni calci
alla schiena ### sdraiato a terra, ma gli insegnanti non avevano
ritenuto necessario avvisare dell'accaduto i genitori, i quali il giorno
successivo si accorgevano della presenza di sangue nelle urine del
figlio ### e lo portavano al ### per accertamenti; il ###, poi,
sempre durante l'orario scolastico ### aveva assalito ###
afferrandolo per il collo e tentando di strozzarlo, al che i genitori
presentavano denuncia ai ### e segnalavano l'accaduto alle maestre
e al preside i quali, tuttavia, non intervenivano; infine, il ###,
durante le lezioni, ### si era scagliato su ### ferendolo alla gamba
sinistra, con violenti calci.
Gli attori hanno sottolineato che le loro ripetute richieste di chiarimenti
e provvedimenti al ### erano rimaste ignorate, hanno aggiunto di
avere anche cercato di contattare i genitori di ### per trovare una
soluzione, senza però ricevere alcun riscontro; hanno riferito che, a
causa dello stato d'ansia e paura patito da ### in seguito ai continui
episodi di violenza subiti, nella difficoltà a convincerlo ad andare a
scuola, si erano visti costretti a ritirarlo dalla scuola primaria ### di
### previo rilascio del nulla osta per motivi di sicurezza, e ad
iscriverlo presso la ### elementare “###” di ####.
Gli attori hanno ritenuto responsabili in solido i genitori di ### ai
sensi dell'art. 2048 comma 1 c.c., nonché la scuola primaria ### di
### e la ### didattica statale di ### ai sensi dell'art. 2048 comma
2 c.c. oltre che per responsabilità contrattuale; hanno pertanto
chiesto il risarcimento di tutti i danni sofferti in proprio dal figlio ###
e da loro stessi a titolo di danni morali ed esborsi per spese mediche
sostenute per il minore, il quale, in conseguenza delle molteplici
aggressioni subite da parte di ### durante l'orario scolastico, era
stato costretto ad intraprendere un ciclo di psicoterapie e arteterapia;
hanno in particolare allegato di aver sostenuto le seguenti spese: €
96,85 per spese mediche documentate; € 17,53 per acquisto farmaci
per ispezione urine; € 782,00 per un ciclo di arteterapia prescritto per
il recupero psicologico del ragazzo; € 856,80 per un ciclo di colloqui
psicologici; € 116,85 per l'acquisto d i nuovi libri di testo; i costi e il
disagio per l'allungamento del tragitto per accompagnare a scuola il
figlio in quanto (...) e ### distano 4,4 chilometri e il tratto stradale
in questione si trova sul tragitto casa lavoro del padre, mentre (...) e
### fraz. ### distano 9 chilometri, con un percorso giornaliero
maggiore di almeno 10 Km da ripetere per 5 anni.
I sig. ### hanno, pertanto, concluso chiedendo di accertare la
responsabilità dei convenuti per i fatti sopra descritti e per l'effetto di
condannarli, in solido tra loro a titolo di responsabilità ex art. 2048 e
2043 c.c. e di responsabilità contrattuale, al risarcimento in loro
favore, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di
tutti i danni materiali e morali patiti dal figlio, da liquidare a seguito
di apposita ### e dei danni morali e materiali patiti dai genitori,
nonché delle spese sostenute dai medesimi a seguito delle aggressioni
a ### perpetrate da ### danni da quantificarsi in corso di causa,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La domanda attorea è stata contestata da ### e ### i quali
costituendosi hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di
citazione per essere incerti i requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 3
e n. 4 c.p.c., avendo gli attori omesso di quantificare il risarcimento
richiesto e mancando la chiara esposizione dei fatti, oltre ad essere le
somme richieste a titolo di risarcimento danni, indicate in atto di
citazione, carenti di documentazione giustificativa e determinate in
misura tale da rendere incompetente per valore l'adito Tribunale.
I convenuti hanno poi rilevato il mancato esperimento del
procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 L. 162/2014
chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda; hanno
inoltre riferito che ### aveva stipulato polizza per l'assicurazione
della responsabilità civile verso terzi con la ### s.p.a, e pertanto
hanno formulato istanza per la chiamata in causa della compagnia
assicuratrice, incorporata, per effetto di fusione, in ### S.p.A., al fine
di essere manlevati, in caso di soccombenza, in ragione del contratto
assicurativo pendente - polizza n. ### con decorrenza dal
05.08.2009.
Nel merito, i convenuti hanno sostenuto che gli attori non avevano
fornito alcuna prova della reale verificazione dei fatti, invero
fermamente contestati dall'### sin dalla fase stragiudiziale; hanno
evidenziato che dalla documentazione in atti non era possibile
evincere la verificazione di alcun sinistro, né la riconducibilità dei
malori asseritamente sofferti dal minore ### a comportamenti
ascrivibili ad ### hanno, dunque, contestato che il figlio ### avesse
palesato atteggiamenti aggressivi nel corso della prima elementare,
a.s. 2016/2017, che ### avesse preso a calci qualcuno nel corso di
tale anno scolastico, che ### avesse afferrato per il collo e tentato
di strozzare qualcuno nel corso del medesimo scolastico, ed anche di
essere stati contattati dagli attori.
I convenuti hanno altresì evidenziato che nell'elenco dei documenti
allegati alla citazione, al n. 2 era stato indicato il doc. “Referti del ###
del 23.11.2016”, ma tale documento non risultava rinvenibile nel
fascicolo degli attori, e che il doc. n. 2) allegato al ### documenti,
definito “### carabinieri”, non era affatto una ‘denuncia'
giuridicamente intesa, come evincibile dalla lettura della stessa:
hanno quindi ritenuto insussistente alcun profilo di responsabilità a
loro carico ex artt. 2043 e 2048 c.c. allegando di aver messo in atto
una costante opera educativa impartendo al figlio un'educazione
sufficiente per una corretta vita di relazione in rapporto al suo
ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità; hanno, poi,
sottolineato che dalla disamina della documentazione medica in atti
era possibile evincere come nessuno dei disturbi lamentati dal minore
### durante la visita al ### del 20.10.2016 trovasse causa certa
nel sinistro asseritamente occorsogli nelle circostanze riferite in atto
di citazione, evidenziando piuttosto l'anamnesi del minore una
situazione medica delicata e del tutto svincolata dai fatti di causa.
I convenuti hanno specificamente contestato le spese quantificate in
atto di citazione, sottolineando che non era stato allegato alcun
documento per dimostrare la richiesta della somma di € 96,85 a titolo
di “spese mediche documentate”, non erano prodotti documenti che
attestassero l'esigenza di cicli di arte-terapia né la necessità di un ciclo
di colloqui psicologici; hanno poi contestato l'esigenza di acquisto
farmaci per ispezione urine nonchè la necessità di acquisto di nuovi
libri di testo, le voci di danno relative ai maggiori costi per
l'allungamento del tragitto per accompagnare ### a scuola nonché i
danni morali e materiali di cui era richiesta la liquidazione; hanno,
infine, rilevato che nessuno dei documenti fiscali in atti riportava il
codice fiscale del minore, né conteneva elementi che potessero
attestare che le relative spese fossero state fatte nell'interesse del
bambino.
I sig.ri ### hanno quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto,
fissare un termine perentorio per integrare la domanda, e sempre in
via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda a causa del
mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione
assistita, con conseguente assegnazione del termine per l'inizio del
procedimento suddetto ex art. 2, comma 3, L. 162/2014; nel merito,
previa autorizzazione alla chiamata in causa di ### S.p.A., hanno
chiesto il rigetto delle domande attoree e, per l'ipotesi di accoglimento
anche solo parziale delle stesse, la condanna di ### S.p.A. a
manlevarli e tenerli indenni.
La domanda attorea è stata, altresì, contestata dall'### 2 il quale
costituendosi ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Asti
indicando come foro competente il Tribunale di ### Giudice del luogo
dove ha sede l'### distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, a norma
dell'art. 25 c.p.c.; ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione
passiva dell'### 2, essendo legittimato il ### dell'### dell'### e
della ### in persona del ### pro tempore: sul punto, ha precisato
che il personale scolastico, cui gli attori imputano la responsabilità
degli eventi per cui è causa, si trova in rapporto organico non tanto
con il singolo ### quanto, direttamente, con il ### ed ha quindi
concluso chiedendo preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale di Asti, per essere competente, ex art. 25 c.p.c., il Tribunale
di ### ed in subordine dichiararsi il difetto di legittimazione passiva
dell'### 2.
Autorizzati dal Giudice alla chiamata in causa della loro compagnia
assicurativa, i signori ### hanno chiamato in causa la ### S.P.A. la
quale ha preliminarmente eccepito la violazione dell'art. 165 c.p.c. per
tardiva iscrizione a ruolo della causa rilevando che la stessa era stata
iscritta a ruolo il ###, oltre il termine di dieci giorni dalla prima
notifica del 25.10.2017, ed ha, inoltre, eccepito la carenza di
legittimazione passiva della convenuta ### di #### ponendo in
evidenza la circostanza per cui in caso di domanda volta
all'accertamento della responsabilità di un istituto scolastico occorre
necessariamente citare in giudizio il ### dell'### dell'### e della
### Nel merito, la compagnia assicurativa si è riportata alle
allegazioni e contestazioni dei sig.ri ### sottolineando la carenza di
prove in ordine alla ricostruzione fattuale attorea e ritenendo
quest'ultima anzi sconfessata dai documenti prodotti: in particolare,
ha riferito che dal doc. 6 era possibile evincere che il #### aveva
subito le provocazioni di ### e gli insegnanti avevano adottato
adeguata vigilanza sugli stessi, tanto che le lezioni proseguivano
regolarmente sino al termine; facendo riferimento al referto medico
del 20.10.2016, ha evidenziato che, all'esito degli esami obiettivi e
clinici eseguiti su ### non venivano riscontrate dai sanitari le lesioni
descritte dal bambino all'accesso al ### ha poi fatto riferimento alla
anamnesi patologica familiare e a quella di ### La convenuta ha
contestato il contenuto dei docc. 2,3 e 4 di parte attrice ritenendoli
privi di riconducibilità soggettiva e temporale e perché riportanti mere
asserzioni attoree non formatesi in contraddittorio; ha ritenuto priva
di giustificazione la richiesta di rimborso delle spese mediche per
colloqui di psicoterapia e per incontri di arteterapia, ed ogni altra
richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale sia per il minore che
per i suoi genitori; ha ribadito l'onere probatorio in capo all'attore con
riguardo alla prova dei fatti descritti in citazione ed al nesso di causa
Si è costituito in giudizio l'### 2 richiamando e ribadendo le
argomentazioni e le conclusioni proposte con la comparsa di
costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Asti.
Si sono costituiti nel giudizio riassunto ### e ### i quali dopo essersi
riportati a tutte le deduzioni eccezioni, contestazioni, domande e
istanze istruttorie già formulate nel giudizio avanti il Tribunale di Asti
hanno formulato istanza affinché fosse dichiarata la contumacia del
### dell'### e ### in particolare, hanno allegato che con la
comparsa in riassunzione notificata il ### gli attori avevano evocato
in giudizio il ### dell'### ma con atto del 20.03.2020 si era
costituita nel giudizio riassunto l'### 2, non già il ### hanno
pertanto concluso chiedendo in via pregiudiziale di dare atto che
l'### 2 non era stato evocato nel giudizio in riassunzione, di
dichiararne il difetto di legittimazione passiva e, accertato che il ###
dell'### e ### non risulta costituito, di dichiararne la contumacia;
in via preliminare hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità
dell'atto di citazione per incertezza dei requisiti di cui all'art. 163
comma 3 n. 3 e n. 4 c.p.c e, per l'effetto, fissare un termine perentorio
per integrare la domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, IV
e V comma, c.p.c.; nel merito in via principale hanno chiesto il rigetto
delle domande attoree e in subordine, per l'ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle stesse dichiarare tenuta e, per l'effetto,
condannare la ### S.p.A. a manlevare i sig.ri ### dalle pretese
attoree. ### si è costituito nel giudizio riassunto, eccependo
preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva: a tal
proposito ha sottolineato che la riassunzione del giudizio comporta la
prosecuzione del contenzioso erroneamente incardinato presso un
Giudice dichiaratosi incompetente, dunque il giudizio riassunto deve
proseguire tra le stesse parti e non è possibile citare nuovi soggetti
senza una preventiva autorizzazione; ha osservato che innanzi il
Tribunale di Asti era stato citato unicamente l'### comprensivo (...)
2, ma non era mai stato chiamato in causa il ### dell'### ha dato
atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di
riassunzione potrebbe contenere la citazione di un soggetto nuovo,
ma in tal caso varrebbe quale autonomo atto di citazione e dovrebbe
contenerne tutti gli elementi, circostanza da escludersi secondo il
### nel caso di specie.
In subordine, sempre in via preliminare, il ### ha eccepito la nullità
della citazione contenuta nell'atto “comparsa in riassunzione ex art.
125 disp. att. cpc” rilevando che l'unico atto notificato al ### non
conteneva alcuna esposizione dei fatti a fondamento della richiesta
risarcitoria: ha pertanto chiesto dichiararsi la nullità della citazione
con assegnazione di un termine per l'integrazione della domanda e
conseguente rimessione in termini per tutte le relative eccezioni in
senso stretto ed eventuale chiamata di terzi in causa; ha inoltre
eccepito il mancato esperimento della convenzione di negoziazione
assistita non essendo mai pervenuto al ### un invito alla stipula della
suddetta procedura; ha precisato che nella scelta se aderire o meno
alla negoziazione, si sarebbe rimesso alle scelte della compagnia
assicurativa per la responsabilità civile che avrebbe chiamato ad
intervenire nella presente controversia per manlevare il #### ha,
infine, ribadito di non poter formulare alcuna difesa nel merito non
essendo a conoscenza dei fatti qualificati dagli attori come “gravi atti
di bullismo” o “aggressioni” che si sarebbero consumati durante
l'orario scolastico; ha sottolineato che non risultava agli atti dell'###
che si fosse mai verificato alcun episodio che avesse provocato lesioni
o infortuni, ed infatti non era mai stata aperta alcuna pratica di
sinistro; ha concluso chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto
di legittimazione passiva del ### o, in subordine, la nullità della
citazione; in ulteriore subordine, dichiararsi improcedibile l'azione per
il mancato invito a stipulare la negoziazione assistita.
Si è costituita in giudizio la ### S.P.A. la quale ha contestato la
narrazione attorea richiamando le difese tutte già svolte innanzi al
Tribunale di Asti: ha in particolare ritenuto censurabile il contegno
tenuto dagli attori, i quali avevano promosso azione giudiziale senza
documentare e allegare nulla in merito al fatto posto a fondamento
della domanda, rendendo di fatto impossibile ai convenuti e alla terza
chiamata una adeguata difesa ed addossando ad ### e alle
insegnanti della scuola elementare di ### la “facile affaticabilità” di
### condizione quest'ultima presumibilmente estranea alla
frequentazione scolastica; ha inoltre precisato che, per contratto, la
compagnia non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali
o tecnici che non siano da questa designati ed ha concluso chiedendo
il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, per l'ipotesi in
cui queste ultime fossero accolte, anche solo parzialmente, ha chiesto
di rapportare l'onere risarcitorio dei convenuti ### e ### al relativo
grado di responsabilità, contenendo quindi l'onere di manleva della
### s.p.a. entro lo stesso grado, con applicazione delle condizioni,
franchigie, scoperti e limiti di contratto e di polizza.
In corso di causa, dichiarata la nullità della comparsa in riassunzione
notificata al ### dell'### è stato assegnato termine agli attori per
integrare la domanda mediante il deposito di memoria integrativa, e
ulteriore termine al ### convenuto per il deposito di nuova comparsa
di costituzione e risposta.
Avvenuta l'integrazione dell'atto con cui gli attori avevano riassunto il
giudizio innanzi al Tribunale di ### il ### ha integrato la propria
comparsa di costituzione contestando le domande attoree: in
particolare, ha riferito che ### aveva frequentato nell'anno scolastico
2016/17 la scuola primaria di ### dipendente dalla ### del 2° ###
di ### dal 1° settembre 2017 confluita nell'###, e che durante le
prime settimane di frequenza gli attori avevano lamentato
verbalmente alle insegnanti e al dirigente scolastico alcuni episodi di
cui sarebbe stato vittima a scuola il proprio figlio; ha osservato che a
tali doglianze veniva dato adeguato seguito evidenziando che,
tuttavia, quanto avveniva a scuola non rivestiva le caratteristiche di
gravità rappresentate dalla famiglia, ma si trattava di normali
difficoltà di relazione tra bambini di quella età, sulle quali le insegnanti
stavano assicurando la necessaria attenzione; ha aggiunto che negli
episodi di litigio tra i bambini non erano state osservate conseguenze
fisiche degne di nota; ha poi dato atto della segnalazione fatta dal
padre il ### in ordine ad un presunto grave episodio ed ha aggiunto
che in tale occasione il dirigente scolastico, dopo avere acquisito una
relazione da parte delle insegnanti, aveva risposto con comunicazione
(prodotta quale allegato 2) dalla quale emergeva che i fatti avvenuti
il ### si erano svolti in modo molto differente rispetto a quanto
lamentato dal genitore del bambino, che non vi era stata alcuna
conseguenza evidente del litigio e che l'assenza di ### per il giorno
successivo era già stata preventivata per una diversa visita. ### ha
riferito che i signori ### avevano mosso altre contestazioni informali
alle quali l'### scolastica aveva risposto riportando quanto
direttamente osservato dal personale scolastico, senza che i genitori
formalizzassero ulteriori segnalazioni, né presentassero denunce o
certificati medici riferiti a conseguenze di episodi verificatisi durante
l'orario scolastico; ha poi dato atto del nulla osta al trasferimento in
altra scuola, chiesto ed ottenuto dai genitori, nonchè della
comunicazione del 27.01.2017 con cui i sigg. ### tramite il proprio
legale, segnalavano che il figlio aveva subito “vari episodi di bullismo
e violenza” che avevano provocato “gravi lesioni” richiedendo il
“risarcimento dei danni fisici, psichici e morali patiti dal bambino”:
richiesta a cui il Dirigente aveva risposto senza che vi fossero ulteriori
contatti. ### convenuto ha ritenuto che la circostanza per cui gli
attori avevano deciso di portare ### in ### - dopo aver notato la
presenza di sangue nelle urine del piccolo - fosse una mera asserzione
priva di riscontro nel referto del PS; ha ritenuto non veritiera la
circostanza secondo cui dopo l'aggressione del 23.11.2016 i genitori
“intervenivano con denuncia rilasciata ai carabinieri”, in quanto dalla
disamina del documento in atti emergeva la frase “al momento non
ho intenzione di sporgere denuncia querela”; ha rilevato, inoltre, che
nessun sinistro coinvolgente il minore ### risultava avvenuto nei
giorni indicati dagli attori ed ha, dunque, contestato la sussistenza di
una qualunque forma di responsabilità dell'### convenuta: ha
contestato la circostanza secondo cui il minore sarebbe stato vittima
di atti di bullismo e nessuna maestra sarebbe mai intervenuta per
evitare i pregiudizi asseritamente subiti dal minore, ribadendo l'onere
della prova a carico degli attori ed aggiungendo che già il Dirigente
Scolastico aveva chiesto alla famiglia di documentare le lesioni
asseritamente patite dal minore, richiesta rimasta inevasa; a tal
proposito ha aggiunto che il comportamento attoreo aveva impedito
di attivare prima l'assicurazione e, contestata la quantificazione
attorea ritenendola eccessiva anche alla luce dell'effettiva entità delle
lesioni lamentate, ha chiesto di poter chiamare in causa la ### s.p.a,
compagnia assicurativa con cui la ### del 2° ### di ### confluita
nell'### 2, aveva stipulato polizza per la responsabilità civile; ha
concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e per il caso di
accoglimento, anche solo parziale, delle stesse dichiararsi la ###
s.p.a. tenuta a manlevare il ### per quanto da corrispondere agli
attori.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio ####
S.P.A. la quale ha eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c. dei diritti
derivanti dal contratto di assicurazione sul quale è stata fondata la
domanda di garanzia; ha contestato la fondatezza della domanda
attorea associandosi, pertanto, alle difese svolte dal ### convenuto
ed in merito all'eccezione di prescrizione ha richiamato il dettato
dell'art. 2952 comma 2 c.c., osservando che i signori ### il ###
avevano inviato formale richiesta di risarcimento del danno all'istituto
scolastico ### di ### al relativo Dirigente Scolastico, alla ### di
### ed al ### dell'### richiesta di cui tuttavia la terza chiamata
non era mai stata informata né la compagnia era stata resa edotta
dell'azione promossa dagli attori nei confronti dell'### 2 (allora ###
di ###, avendo avuto contezza del sinistro solo a seguito della
notifica da parte del ### dell'atto di citazione per la chiamata di terzo
(in data ###).
La compagnia ha poi sottolineato che tale circostanza era stata
confermata dallo stesso ### il quale nel proprio atto di costituzione
aveva dichiarato di non aver attivato, prima di quel momento,
l'assicurazione, giustificando tale omessa denuncia con il contegno
tenuto dai sig.ri ### che non avevano permesso di valutare il
sinistro: argomentazione ritenuta dalla terza chiamata priva di
fondamento, giacchè il termine iniziale di decorrenza della
prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui
per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il
danneggiato propone la sua richiesta, donde l'intervenuta prescrizione
biennale ex art. 2952 c.c.
Nel merito ### ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree,
ribadendo che i signori ### non avevano fornito alcun elemento
probatorio atto a dimostrare la sussistenza di un'effettiva correlazione
causale tra le condotte oggetto di doglianza e i pregiudizi
asseritamente subiti; con specifico riguardo alla documentazione in
atti ha osservato che il doc. attoreo n. 2, qualificato come denuncia,
era un mero scritto, privo di valore giuridico, dal quale emerge la
volontà di non denunciare i fatti in esso descritti, che inoltre - come
risultante dalla disamina del referto del ### del 26.10.2016 - non
erano state riscontrate problematiche compatibili con la descritta
aggressione, asseritamente perpetrata mediante plurimi calci sul
dorso di ### ancora che la visita ortopedica effettuata escludeva la
necessità di eventuali provvedimenti e l'analisi delle urine risultava
negativa per ematuria, cioè per presenza di sangue; ha sottolineato
la non rimborsabilità delle spese relative all'esame delle urine,
ritenendo altresì infondata la pretesa riguardante i maggiori
spostamenti legati al cambio di scuola nonché la richiesta di rimborso
della somma di euro 96,85 per spese di cura, in quanto non
documentate.
Per ciò che attiene al danno psicologico asseritamente patito dal
minore e dai suoi genitori, la compagnia assicurativa ha specificato
che gli attori si erano limitati a produrre una prescrizione medica,
relativa ad alcuni cicli di psicoterapia, documento che tuttavia non
specificava le ragioni giustificatrici della terapia, facendo
genericamente riferimento a “motivi di salute”; ha, infine, sottolineato
come gli attori non potevano ricorrere alla CTU medico legale per
sopperire alle proprie carenze probatorie ed ha concluso chiedendo in
via preliminare dichiararsi la prescrizione dei diritti derivanti dal
contratto di assicurazione a norma dell'art. 2952 c.c., nel merito il
rigetto delle domande attoree.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.,
sono stati escussi i testi intimati sui capitoli ammessi ed è stata
dichiarata l'insussistenza dei presupposti per disporre la CTU medico
legale richiesta da parte attrice; quindi, è stata fissata udienza di
precisazione delle conclusioni: sulle conclusioni in epigrafe riportate
la causa è stata trattenuta a decisione, con la concessione dei termini
di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
Preliminarmente, devono ritenersi superate sia l'eccezione di nullità
della citazione sia l'eccezione di improcedibilità della domanda,
sollevate dalle parti convenute innanzi al Tribunale di Asti e richiamate
nel presente giudizio: sulla seconda, come noto, deve provvedersi
entro l'udienza di prima comparizione ex art. 183, 6° comma c.p.c.
(cfr. decreto 23.2.2018); quanto alla prima il Giudice ha ritenuta
evidentemente insussistente la dedotta violazione dell'art. 163, n. 3 e
4 c.p.c. avendo concesso alle parti i termini ex art. 183, 6° comma
c.p.c.
Del resto, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4°
comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce solo
laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della
domanda ### o l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni
(causa petendi) sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente
incerta; inoltre, “### di quantificazione della domanda è da ritenere
assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa,
purché il convenuto sia posto in condizione di esercitare il suo diritto
di difesa” (cfr. Cass. n. 12567/09 e Cass. n. 26873/17), altra
questione essendo quella relativa all'assolvimento dell'onere
probatorio a carico del danneggiato. A fondamento della propria
domanda, gli attori hanno allegato la responsabilità ex art. 2048, 2°
comma c.c. oltre che contrattuale dell'istituto scolastico presso il quale
il minore frequentava all'epoca la scuola elementare e dove sarebbe
stato vittima dei descritti atteggiamenti aggressivi del compagno di
classe, nonchè la responsabilità ex art. 2048, 1° comma c.c. dei
genitori di quest'ultimo.
Ora, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “Nel caso
di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura
extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto
scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione
di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui
questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni,
anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che
- quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra
insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto
giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del
complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico
obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri
da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie
instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti
dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime
probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore
deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento
del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che
l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla
scuola nè all'insegnante” (cfr. Cass. n. 24456/05, nonché Cass. n.
5067/10, Cass. n. 3612/14 e Cass. n. 3695/16).
Nel caso di specie, non si tratta di ipotesi di autolesione: come peraltro
ritenuto dalla Suprema Corte, “### una responsabilità da regolare
ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia
autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a
difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. ###
dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale
dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla
sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della
prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti
necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione
alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età
degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione
dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità
di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola
e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare
liberamente per il compimento della loro attività” (cfr. Cass. n.
###/21).
Con specifico riferimento alla previsione dell'art. 2048, 1° e 2° comma
c.c. - in forza del quale i genitori, i tutori e i precettori rispondono dei
danni cagionati dai fatti illeciti posti in essere da minori soggetti alla
loro sorveglianza, “La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti
commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod.
civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147
cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera
educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a
realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità
della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui
persona da ogni accadimento consapevolmente illecito” (cfr. Cass.
9556/09), laddove i precettori rispondono dei fatti illeciti del minore
limitatamente al periodo in cui questi si trovano sotto la loro
aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, elementi da
contestualizzare rispetto a condizioni sociali, familiari, età, carattere
ed indole del minore. Le modalità del fatto illecito possono essere
utilizzate solo come presunzione di inadeguatezza di educazione e
vigilanza, ma non anche per provare l'assolvimento dei detti obblighi
genitoriali” (cfr. Cass. n. 24475/14).
Certo, presupposto per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. è la prova
della condotta illecita tenuta dal minore nei confronti di un altro
minore.
Devono quindi esaminarsi le prove testimoniali assunte in corso di
causa, con riferimento ai tre episodi descritti in atto di citazione:
quello del 19.10.2016, allorquando “durante la lezione di educazione
fisica senza motivo il ### colpiva con alcuni calci alla schiena il ###
il quale era sdraiato a terra”, quello del 23.11.2016, quando “sempre
durante l'orario scolastico ### assaliva ### afferrandolo per il collo
e tentando di strozzarlo”, e quello del 13.12.2016 quanto “durante le
lezioni ### si scagliava su ### ferendolo alla gamba sinistra”;
episodi da valutare senza dimenticare che ### ed ### all'epoca
frequentavano la prima elementare, ribadendosi inoltre
l'inammissibilità dei documenti allegati da parte attrice nella memoria
ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. in quanto non prodotti nella fase
innanzi al Tribunale di Asti (“nella memoria ex art. 183, 6° comma n.
3 c.p.c. depositata nel procedimento 'originario' è articolato il capo di
prova in questione, si premette la produzione dei 16 fotogrammi ma
alla memoria risultano allegate quali doc. 1 e 2 le sentenza della Corte
d'Appello di ### citate a pag. 2” - cfr. ordinanza 23.7.2021).
Ora, la prova testimoniale è iniziata con l'escussione delle insegnanti
(una delle due ora in pensione) della ### di ### di ### e del
reggente della ### da cui dipende la scuola.
La teste ### insegnante di ### primaria nella ### di ### di ###
ora in pensione, ha dichiarato: “nell'anno scolastico 2016/2017 io
insegnavo a #### e ### erano miei alunni, della prima elementare;
io ero presente durante la lezione di educazione motoria, stavamo
cambiando le scarpine, io stavo aiutando i bambini e ### ha
provocato con degli atteggiamenti il compagno ### ovvero io stavo
aiutando una bimba, ### mi dice che anche lui non era capace al che
gli ho detto di aspettare un attimo e sarei andata da lui, intanto ###
lo ha deriso; io ero chinata e nel frattempo, questione di pochi
secondi, ### è partito e gli ha dato due pugni all'altezza delle
scapole. ### non si è verificato durante gli esercizi, come ho detto i
bambini si stavano cambiando le scarpe; io come ho detto ero chinata
e sono subito intervenuta nel senso che gli ho fatto alzare le braccia
e ho visto la cute che era leggermente rossa; aggiungo che ### non
piangeva”.
In merito alla presenza di sangue nelle urine e all'accesso al PS, la
teste ha riferito di non essere informata, ma ha precisato “che il giorno
dopo ### non è venuto a scuola perché aveva una visita
odontoiatrica che era già stata fissata e segnalata sul diario una
settimana prima circa”; ha poi riferito di non ricordare l'episodio del
23.11.2016 (“non ricordo l'episodio in questo momento, io non ero
presente, non ricordo se me ne abbia parlato la mia collega; preciso
che il team era composto da quattro maestre, io, ### l'insegnante di
inglese di cui non ricordo più il nome e ### insegnante di religione”)
e neppure l'episodio del 13.12.2016; ha poi dichiarato: “posso solo
dire di ricordare che i genitori non hanno portato a scuola nessuna
certificazione; aggiungo che di solito quando succedono incidenti a
scuola si fa denuncia, i genitori portano la certificazione e si coinvolge
l'assicurazione”.
Richiesta di chiarimenti, la teste ha affermato: “Con riferimento
all'episodio di ottobre come ho detto il giorno dopo ### non è venuto
a scuola e neppure il giorno successivo; preciso che la lezione di
educazione motoria si è tenuta dalle 10.30 alle 11.30, ### dopo
l'episodio ha ripreso l'attività ed ha giocato con i compagni, poi è stato
ancora un'ora con la collega ### e il bambino non si è lamentato;
era un martedì, quindi c'era il rientro pomeridiano, ### ha proseguito
la sua attività, non con me ma con un'altra maestra, e poi la collega
l'ha consegnato all'adulto di riferimento. I genitori hanno poi iniziato
telefonicamente a conferire con la scuola, generalmente lo facevano
durante l'orario di lezione e io ho chiesto di dire loro di chiamare finita
la lezione, quindi ho parlato con loro alle 12.30 ed ho spiegato loro
l'accaduto; so che poi hanno telefonato diverse volte alla collega di
riferimento, la sig.ra ### ed anche al dirigente scolastico, al che
abbiamo ritenuto idoneo avere un colloquio ma i genitori non hanno
accettato”.
La maestra ### ha ribadito che dopo l'episodio del 19.10.2016 ###
aveva tra le scapole un lieve rossore, “non piangeva, non si è
lamentato, la lezione è proseguita normalmente, ### e ### hanno
giocato insieme”; ha poi aggiunto: “l'ultima ora della mattinata io ero
in quinta, sono andata a chiedere alla collega se tutto andava bene e
la collega mi aveva risposto benissimo. Avevo il pomeriggio libero, ma
alle 16.30 ho chiamato la collega ### per sapere come andava e lei
mi ha detto che il bambino era stato bene e che lo aveva consegnato
all'adulto di riferimento, la mamma o il papà di solito”… “al pomeriggio
all'uscita da scuola ### non piangeva, me lo ha detto la mia collega”.
Il teste ### Dirigente Scolastico nel 2016/2017 titolare nell'###
comprensivo di ### e reggente presso la ### del ### di ### da
cui dipende la scuola primaria di ### ha dichiarato: “sono stato
informato dalle insegnanti di problematiche relazionali fra i due
bambini, mi sono state descritte come normali litigi fra questi due
bambini, che in particolare in qualche caso sono anche sfociati in
episodi tra di loro come normali interazioni, non ideali ma che possono
capitare tra bambini di prima elementare. In particolare quando è
successo un episodio ho chiesto alle insegnanti di descrivermi i fatti
specifici e mi riferirono che c'era stato un litigio prima dell'inizio della
lezione di educazione motoria: c'era stato un bisticcio tra i due
ragazzini, l'insegnante presente ha assistito ma per la rapidità della
cosa non ha potuto impedire il fatto, è subito intervenuta e li ha
separati, cercando anche di farli riflettere sul loro comportamento in
quanto pareva che uno avesse provocato verbalmente l'altro che
aveva reagito dandogli un colpo o due sulla schiena. Ricordo questo
episodio perché ne sono venuto a conoscenza due giorni dopo quando
le insegnanti mi avevano telefonato dicendo che la famiglia aveva più
volte telefonato a scuola; nella mattinata, sempre due giorni dopo
l'episodio, avevo ricevuto una mail, credo una pec, da parte del padre
che lamentava il fatto che il bambino fosse stato oggetto di violenza
e che la scuola non avesse né avvisato la famiglia né prestato le
dovute cure al bambino, al che ho chiesto una relazione alle
insegnanti; io ho scritto al padre, la stessa mail chiedeva un riscontro,
quando ho avuto la relazione delle insegnanti ho mandato una lettera
ufficiale in cui rispondevo sulla base di quanto riferito dalle insegnanti.
Ricordo che nell'ora successiva alla lezione di educazione motoria
c'era un'altra insegnante la quale mi aveva riferito che il bambino
aveva partecipato normalmente alla lezione per cui non avevano alcun
motivo di allarme e mi hanno riferito che anche all'uscita da scuola,
quando il bambino era stato prelevato non dai genitori ma da un loro
delegato, il bambino non aveva lamentato nulla né l'adulto aveva
segnalato alcunchè. So che il giorno dopo il bambino era assente per
una visita, una assenza già preventivata e segnata sul diario: in quella
giornata non abbiamo ricevuto segnalazioni dalla famiglia, ma come
ho detto solo il giorno successivo. Da allora ho seguito più
direttamente e sono stato più in contatto con le insegnanti che nelle
settimane successive mi avevano riferito che questo rapporto un po'
conflittuale tra i due bambini rimaneva, che c'era stato ancora qualche
piccolo episodio ma non così grave da attivare interventi tipo chiamare
il 118 e che stavano cercando di lavorarci da un punto di vista
educativo sia con i due bambini che con le rispettive famiglie”; ha,
altresì, dichiarato: “posso dire che ### era allora un bambino
particolarmente vivace, a volte aveva comportamenti conflittuali con
altri bambini e le insegnanti hanno agito attraverso le normali attività
educative trattandosi di bambini di prima elementare, non sono stati
adottati provvedimenti particolari; mi risulta che il comportamento di
### è stato segnalato alla famiglia e ci sono stati frequenti contatti
telefonici o al momento in cui i genitori venivano a prendere il
bambino ed anche incontri specifici con i genitori, questo nel corso di
tutto l'anno scolastico”.
La teste ### insegnante presso la ### di ### di ### maestra di
### ed ### nell'anno scolastico 2016/2017, in prima elementare,
ha premesso di non essere stata presente durante la lezione di
educazione motoria “in quanto c'era un'altra insegnante, la sig.ra
### che è stata sentita prima di me come teste”; ha quindi
dichiarato: “So che c'è stato un richiamo da parte dell'insegnante ai
bambini, ma non ricordo ora i dettagli. ### ho detto io non ero
presente, ero in un'altra classe … ho terminato io la mattinata con la
classe prima, non ero invece presente al pomeriggio; non ricordo
assolutamente che il bambino ### si fosse lamentato, preciso che se
un bambino lamenta qualcosa, noi o telefoniamo ai genitori se si tratta
di qualcosa di urgente altrimenti alla mezza all'uscita parliamo con i
genitori, se è successo un piccolo fatto lo comunichiamo ai genitori
all'uscita: ### ha concluso la mattinata in modo sereno, come
sempre, in modo non anomalo…### di avere consegnato il bambino
alle 12.30, ricordo che c'era un genitore, sempre veniva un genitore,
il bambino non piangeva, era tranquillo e sereno, se ne è andato via
normalmente; preciso che alcuni bambini pur avendo il rientro
pomeridiano non si fermano a scuola, ma vengono riaccompagnati il
pomeriggio”.
La teste ha poi dichiarato: “il giorno dopo ### era assente perché
come dalla relazione che avevo fatto e che ho rivisto per oggi doveva
sottoporsi a visita specialistica odontoiatrica come già segnalato dalla
famiglia preventivamente per iscritto, sul diario”; “non ricordo
l'episodio del 23.11.2016, peraltro se fosse stata una aggressione
importante noi avremmo segnalato, ma come ho detto non ricordo
quanto capitolato. Per aggressione importante intendo ad esempio
dare uno schiaffo, se invece inavvertitamente urto un compagno
senza provocare ferite o lesioni o rossori o lividi non ritengo si tratti
di un'aggressione. ### ho detto non ricordo in ogni caso l'episodio
descritto nel capo”.
La maestra ### ha poi affermato di non ricordare l'episodio del
13.12.2016 aggiungendo: “posso dire che non è mai pervenuta
documentazione medica relativa ai giorni specifici indicati e neppure
in ### noi eravamo sempre in collegamento col dirigente che era al
corrente di tutte le telefonate dei genitori e di quanto successo”; ha
quindi concluso dichiarando: “Non ricordo altri episodi, non vi ho
assistito e neppure me ne hanno parlato per quello che ricordo”.
La prova è proseguita con l'escussione del teste ### collaboratrice
scolastica presso la scuola elementare di ### la quale ha dichiarato:
“sono in servizio presso la scuola elementare di ### dal 2005; mi
ricordo che anni fa erano arrivati a scuola i due fratellini ### preciso
che all'epoca io facevo un orario spezzato, non ero in servizio tutto il
giorno, ero l'unica collaboratrice scolastica. Non ricordo l'episodio in
particolare, io non ero in classe, le insegnanti mi chiamavano se c'era
necessità, ad esempio per un bambino che si era fatto male, non
ricordo di essere mai stata chiamata per ### e (...)”; ancora, “non
ricordo episodi che abbiano coinvolto i due bambini, non ne ho
conoscenza, del resto io non sono a contatto con i bambini, io sono la
bidella” ... “ho conosciuto i sigg. ### come genitori di bambini che
frequentavano la scuola, li vedevo a volte all'ingresso quando mi
portavano i bambini prima dell'orario”.
E' stato sentito il dott. ### medico pediatra, il quale ha dichiarato:
“### è stato mio paziente dalla nascita, non l'ho più visto di recente
essendo ormai cresciuto. ### che ### aveva avuto dei problemi a
scuola, non so dire quali, ma ricordo di avere consigliato, come
normalmente faccio, il cambio della scuola.
Non ricordo, nello specifico, altro”.
Al teste è stato esibito il certificato medico da lui rilasciato in data
### (cfr. doc. 4 fasc. attoreo), nel quale “Si certifica che ### n. il
### necessita di cicli di psicoterapia per motivi di salute”: il medico
ha riferito che “si tratta dei consigli che normalmente dò come
pediatra”, ha aggiunto di non ricordare “nello specifico, come ho già
detto, quali problemi ci fossero a scuola, mi pare di ricordare che
fossero problemi più coi compagni e non con gli insegnanti, ma non
ricordo nello specifico, non so essere più preciso”, ha affermato di
avere “suggerito un consulto psicologico per queste difficoltà a scuola,
ma non ricordo altro, è trascorso troppo tempo”, ed ha dichiarato: “io
non ho consigliato lo specialista, come ho detto ho consigliato colloqui
psicologici ma non so dire sullo scopo e la finalità della terapia; la mia
prescrizione (doc. 4) è quella che normalmente i genitori mi
richiedono, ad esempio per uso rimborso da parte dell'assicurazione,
oppure perché non erano residenti lì, mentre quando facciamo
l'impegnativa con il SSN mettiamo la motivazione che invece nella
prescrizione (doc. 4) è generica. ### peraltro, che in un certo periodo
i fratelli ### risiedevano non a ### dove io esercito, e può essere
che abbia fatto una prescrizione libera”; infine, “non sono stato io a
consigliare cicli di arte terapia”.
E' stata poi escussa la sig.ra ### all'epoca collaboratrice domestica
dei sig.ri ### la quale ha dichiarato di ricordare l'episodio dell'ottobre
2016: “nell'ottobre 2016 lavoravo per i signori ### ero a casa quando
### è tornato da scuola, ricordo questo episodio perché dopo il
bambino ha cambiato a scuola e ricordo di essere andata a prenderlo
anche io alla nuova scuola. So che il bambino è stato in ospedale, non
so se una o due volte. ### questo episodio, ossia un pomeriggio ###
è tornato a casa da scuola piangendo dicendo che un bambino gli
aveva dato un calcio nella schiena. Io ricordo che quel giorno ### è
tornato, io ero presente e c'era anche la mamma, ricordo che ### si
è alzato la felpa e ha fatto vedere la schiena che era rossaviola”.
La teste ha poi affermato: “il bambino era agitato, diceva che non
voleva andare a scuola, io sono tornata il giorno dopo al pomeriggio,
c'era la mamma e la mamma mi ha detto che aveva portato ### non
mi ricordo se dal dottore o al PS. Non mi ricordo se lo aveva portato
già al pomeriggio o il giorno dopo, so solo che il giorno dopo, quando
sono arrivata, ### mi ha detto che aveva ancora mal di schiena e
che aveva fatto la pipì con il sangue”.
Richiesta di chiarimenti, la signora ha riferito: “### arrivava da
scuola intorno alle quattro, anzi lui non faceva l'orario lungo ma, di
solito, arrivava intorno alle 12.30- 13.00; ogni tanto faceva un rientro
pomeridiano, ma non credo nella scuola che frequentava a ### anzi
ricordo che di solito ### mangiava a casa e poi faceva i compiti”; “io
iniziavo il mio lavoro intorno a mezzogiorno, massimo l'una, fino alle
sei. Non sono sicura dell'orario in cui ### tornato da scuola, piangeva
come ho detto, forse intorno all'una perché io intorno a mezzogiorno,
di solito, ero già da loro. Il giorno dopo quando sono arrivata mi pare
che ### fosse già a casa”; “non so dire dove fosse ### il giorno in
cui è tornato a casa, quando io sono andata via, non sono sicura se la
mamma lo aveva già portato all'ospedale o se sono andati il giorno
dopo, per questo non sono sicura”; “### mi aveva detto di aver fatto
la pipì col sangue, poi è andato di nuovo in bagno, io gli ho detto di
farmi vedere e di chiamarmi quando andava a fare pipì, mi ha
chiamato e c'era anche sua mamma e ho visto la pipì colorata di
sangue. Questo è successo il primo giorno, io ho visto la pipì rossa,
non so dire se la mamma lo ha portato il giorno stesso o il giorno dopo
in ospedale. Io ho visto la pipì con delle tracce di sangue, la pipì era
rosso-rosa”.
Su richiesta di chiarimenti da parte della difesa dei convenuti ### la
quale contestava alla teste che, come riferito dalle maestre escusse,
il bambino quel giorno aveva il rientro pomeridiano, la signora ha
dichiarato: “io ho visto ### quando è tornato a casa, preciso però
che non so che ora era; io so che normalmente andavo dai signori
### verso mezzogiorno e che a pranzo il bambino di solito c'era, però
sono trascorsi quattro anni da quando non lavoro più dai sig. ### e
non so essere precisa, però ricordo benissimo che quando è arrivato
da scuola piangeva e che un ragazzino gli aveva dato un calcio nella
schiena e che gli faceva male, come ho detto mi ha fatto vedere la
schiena e ricordo la pipì come ho detto, sono frammenti perché è
passato del tempo e perché comunque ero lì a fare il mio lavoro … non
so dire dopo quanti giorni ### è tornato a scuola, so che è stato a
casa, ma non so dire per quanto tempo”.
La teste, poi, ha dichiarato di non ricordare “che ### si sia lamentato
di dolore alla gamba, non so dire”, ha ricordato che “a ### non
piaceva più la scuola, mi diceva che non voleva andare a scuola, che
c'erano ragazzini cattivi, che non gli piaceva più”, ha affermato di non
ricordare “se ### abbia detto il nome di qualche ragazzino in
particolare, il giorno in cui si è lamentato del calcio alla schiena ha
detto il nome di chi lo aveva picchiato, ma io non me lo ricordo” e di
non ricordare “che classe frequentasse ### all'epoca, ricordo che era
alle elementari, forse era in seconda elementare ma non sono sicura”;
ha affermato che “### era un bambino sereno e giocava con il
fratello, non so dire se aveva problemi a dormire perché di notte non
ero lì, non so se ### abbia perso peso. Ribadisco che andavo lì a fare
i lavori di casa e stavo poco con i bambini”, ed ancora “so che ### è
stato sottoposto a colloqui psicologici, lo so perché l'ho accompagnato
anche io alcune volte, non ricordo il nome della dottoressa, ma ricordo
di averlo accompagnato a (...) in ### non ricordo il periodo”.
Infine, è stata sentita ### collaboratrice didattica presso il ### di
### ed arte-terapeuta, la quale ha dichiarato di ricordare “### tra
il 2017 e il 2018 aveva seguito dei cicli di arteterapia, lo avevo seguito
io, la mamma lo aveva portato da me, preciso che io lavoro in uno
studio che condivido con una psicologa, la dott.ssa ### a cui penso
uno dei genitori di ### avesse chiesto indicazioni”.
La teste ha narrato di avere “incontrato prima la mamma per chiedere
il motivo per cui voleva fare intraprendere questo percorso al bambino
e la mamma mi aveva raccontato che in quel momento ### stava
vivendo un periodo difficile perché aveva cambiato scuola in quanto
si erano verificati episodi con un compagno di classe dal quale ###
era stato in qualche modo bullizzato, preso in giro e quindi la mamma
aveva deciso di togliere entrambi i figli e fargli cambiare scuola, la
mamma voleva quindi trovare un sostegno per il figlio e dargli la
possibilità di rielaborare quanto accaduto.
Questo è quanto mi ha riferito la mamma durante il primo incontro;
### ha fatto riferimento a quegli episodi nei primi incontri, comunque
all'inizio del percorso anche perché io ho spiegato al bambino il motivo
per cui veniva da me nel senso che la mamma mi aveva detto che
aveva dovuto cambiare scuola perché era successo qualcosa
all'interno della scuola e lui mi aveva detto sì è vero, in particolare
che era vero che aveva avuto problemi con un bambino, in particolare
che un bambino lo aveva picchiato; io non sono andata oltre nel
chiedere a ### altri particolari”.
La teste ha poi aggiunto: “Io ho spiegato al bambino che veniva da
me in quanto la mamma era preoccupata per lui perchè aveva dovuto
cambiare scuola in quanto si erano verificati episodi all'interno di
quella scuola per i quali probabilmente aveva sofferto; ### mi ha
detto che era vero ed è stato l'unica volta in cui mi ha raccontato
brevemente questa cosa, ossia che un bambino lo aveva picchiato.
Sempre all'inizio aveva fatto un disegno con una faccina triste, io gli
avevo chiesto perché era triste e mi aveva risposto che non era triste,
ma arrabbiato perché c'è un altro bimbo ed ha disegnato una faccina
che ride ed è arrabbiata perché questo bimbo mi sta prendendo in
giro. ### consiste nell'offrire un ambiente accogliente, non
giudicante, si mettono a disposizione delle persone i materiali artistici
con i quali possono lavorare, scegliere quali e come usarli, raccontare
se vogliono o anche solo disegnare: è un modo per riuscire ad
esprimere le proprie emozioni e al tempo stesso contenerle”.
La dottoressa ha inoltre precisato: “### mattina ho riaperto la mia
documentazione perché non ricordavo dettagli come quello appena
riferito, nella documentazione ci sono i miei appunti ed anche alcune
foto di disegni, quelli che mi sembravano significativi, sono andata a
rivedere la documentazione proprio dopo avere ricevuto l'intimazione
per oggi. Preciso che i primi incontri in genere me li trascrivo un po'
di più, per tale motivo ho ricordato i dettagli che ho riferito”; “Mi pare
che complessivamente siano state fatte 15 sedute, più o meno una
volta alla settimana”; “### le prime sedute ### non ha più parlato
dell'episodio che mi aveva raccontato e non ha neppure fatto disegni
come quello che ho descritto, si è invece concentrato sulla nuova
scuola, i racconti che mi riportava riguardavano la nuova scuola e i
nuovi compagni”.
Dunque, dalle prove testimoniali assunte è emerso il riscontro di uno
solo degli episodi riferiti dagli attori: quello del 19 ottobre 2016,
quando più precisamente - come riferito dalla maestra presente, della
cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare - ### ha dato due
pugni sulla schiena a ### il quale peraltro lo aveva provocato,
deridendolo per non essere il primo capace a cambiarsi da solo le
scarpine (si trattava, come già detto, di due bambini in prima
elementare, all'inizio dell'anno scolastico).
Ora, nessuna delle maestre ha riferito di pianti o lamenti da parte di
### solo la collaboratrice domestica ha riferito del pianto di ### una
volta rientrato a casa, della “schiena che era rosso-viola” ed anche
della pipì “rosso-rosa”. ### sopra visto, la deposizione della sig.ra
### è stata caratterizzata da diversi 'non ricordo' o 'non so'.
In particolare, la signora ha affermato “Non mi ricordo se lo aveva
portato già al pomeriggio o il giorno dopo, so solo che il giorno dopo,
quando sono arrivata, ### mi ha detto che aveva ancora mal di
schiena e che aveva fatto la pipì con il sangue”.
Ora, al di là del fatto che la teste lavorava dai signori ### “due giorni
la settimana, al pomeriggio, non erano giorni fissi” (e dunque deve
ritenersi che quella settimana fosse andata due giorni consecutivi), in
ogni caso ben diverse sono le indicazioni che si ricavano dal certificato
del ### prodotto dagli attori.
Da tale documento risulta che ### è stato condotto al ### in data
### alle 13.31 (e la teste ha dichiarato che iniziava a lavorava intorno
a mezzogiorno, quindi avrebbe in teoria essere presente quando il
bambino è uscito di casa per andare al ###, nella parte relativa al
### si legge “ieri alla ### elementare di ### il bimbo è stato
picchiato alla schiena da persona nota” ed ancora nella parte
anamnestica: “### il bambino appena uscito dalla ### (### di
#### lamentava dolore lombare, piangeva e raccontava che un
compagno l'aveva preso a calci sulla colonna vertebrale”.
Vi è subito da osservare come tale descrizione dell'evento,
evidentemente riferita dalla mamma del bambino ai sanitari, non
corrisponde a quanto riferito dalla maestra presente (la quale ha
parlato di due pugni nella schiena) e neppure a quanto narrato dalla
maestra che al termine della mattinata aveva consegnato il bambino
all'adulto di riferimento, la quale (come sopra riportato) ha riferito che
in quel momento ### non piangeva, era tranquillo e sereno.
Ancora, nel certificato rilasciato dal ### si legge: “A livello della
colonna vertebrale: non dolore alla compressione dei corpi vertebrali,
a nessun livello, non limitazioni di nessun tipo alla mobilizzazione della
colonna vertebrale: ### ecchimosi di circa 1 cm, paravertebrale
lombare destro, lievemente dolente alla palpazione.
Deambulazione su punte e talloni senza problemi. Colonna vertebrale
ben allineata.
Esame neurologico nella norma … ### stick urine: negativo per
ematuria” (ossia per presenza di sangue); ancora, “### da visita
ortopedica: nessuno provvedimento necessario. Vivace, gioca nel
corridoio. Stabile, si dimette”.
Dunque, all'esame da parte dei sanitari la schiena di ### non
risultava rosso viola, essendo stata invece riscontrata una “minima
ecchimosi di circa 1 cm”; ancora all'esame delle urine non è stata
riscontrata presenza di sangue, il bambino non piangeva, anzi era
“vigile, reattivo, collaborante, sorridente”.
Le annotazioni appena riferite, unitamente ai diversi 'non ricordo' e
'non so' di cui alla deposizione sopra riportata, conducono ad una
valutazione di inattendibilità del teste ### di parte attrice.
Quelle medesime annotazioni dimostrano inoltre che da quell'episodio
non sono derivate al minore lesioni di natura fisica, suscettibili di
valutazione medico legale.
Vi è da dire che parte attrice ha descritto, in atto di citazione (ed ha
allegato a sostegno della propria domanda), tre episodi “di violenza
continua” che “generavano in ### un costante stato d'ansia e paura
che influivano sulla sua salute fisica e psichica”.
Ora, quanto alla salute fisica agli atti risulta unicamente il ### di
### datato 20.10.2016 e non anche i referti indicati in citazione quale
doc. 2.
Quest'ultimo documento dovrebbe essere, in base a quanto indicato
in narrativa (pag. 2 atto di citazione) ed anche nel cd. 'Indice
documenti allegati atto di citazione' (depositato nel fascicolo
telematico), la denuncia rilasciata dai genitori ai ### in realtà
contiene le dichiarazioni rilasciate da uno dei genitori, in calce alle
quali si legge “Al momento non ho intenzione di sporgere denuncia
querela ma me ne riservo il diritto qualora la situazione non migliori
...”.
Quanto ai problemi psicologici di ### è stato prodotto il certificato
medico del pediatra, di cui sopra già si è detto, ovvero un certificato
del tutto generico, rispetto al quale il pediatra, sentito come teste, ha
riferito di non ricordare il motivo della prescrizione.
Con riferimento poi al ciclo di arteterapia, la dottoressa che ha seguito
il bambino ha riferito che ### aveva ricordato l'episodio, ossia un
bambino che lo aveva picchiato: questo all'inizio delle sedute,
evidentemente su sollecitazione dell'arteterapista la quale aveva
dovuto spiegargli il motivo di quegli incontri, e che, nel corso
dell'escussione, ha riferito che “### le prime sedute ### non ha più
parlato dell'episodio che mi aveva raccontato e non ha neppure fatto
disegni come quello che ho descritto, si è invece concentrato sulla
nuova scuola, i racconti che mi riportava riguardavano la nuova scuola
e i nuovi compagni”.
Ancora, non è stata prodotta alcuna relazione medico-legale o
comunque alcun parere rilasciato da psichiatra o neuropsichiatra
infantile o altra documentazione medica, a dimostrazione del fatto che
il minore abbia sviluppato un disturbo dell'adattamento a seguito di
quell'unico episodio di cui è risultato un riscontro probatorio (peraltro
nei termini sopra riportati).
Ricordato l'onere probatorio in capo agli attori ex art. 2048 c.c., deve
qui ribadirsi come non sia stata fornita la prova “delle molteplici
aggressioni effettuate da ### durante l'orario scolastico” (così in atto
di citazione), avendo invece riferito i testi di un unico episodio, quello
del 19.10.2016, di cui si è ampiamente sopra riferito e nel quale ###
ha reagito ad una provocazione di ### episodio che come
correttamente riferito dal Dirigente dell'istituto ha costituito un litigio,
un bisticcio tra i due bambini, litigio che l'insegnante presente non ha
potuto evitare attesa la rapidità della reazione di ### alla
provocazione di ### né è emerso che prima di quel momento vi
fossero stati reiterati e gravi episodi, tali da dover richiedere alle
insegnanti una diversa vigilanza.
In definitiva, il danneggiato che agisce invocando l'art. 2048 c.c. è
onerato della prova dell'illecito del minore, del danno subito e del
relativo nesso di causa: tale onere non è stato assolto da parte attrice,
per le considerazioni tutte sopra svolte, e pertanto la domanda attorea
deve essere respinta in quanto infondata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza e sono poste a carico degli attori in favore delle parti
convenute, ovvero dei coniugi ### dell'### di ### e del ###
dell'### Per questi ultimi si ritiene opportuno precisare quanto
segue: . l'### di ### non è intervenuto volontariamente in giudizio,
ma è stato convenuto dagli attori; . nel giudizio innanzi al Tribunale
di Asti, il ### ha rilevato la nullità della notifica nei confronti dell'ente
indicato in atto di citazione (ovvero la ### di ### per la ### di
### di ###, disponendo quindi con ordinanza 12.2.2019 la
rinnovazione della notifica “alla convenuta ### (leggasi ###
dell'###” e tuttavia, nonostante tale chiara indicazione, gli attori
hanno nuovamente citato (nella fase innanzi al Tribunale di Asti) la
### di ### (cfr. atto di citazione in rinnovazione), la quale si è quindi
costituita in giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale di Asti e
la propria carenza di legittimazione passiva; . come noto, “### agli
istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta
dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia
gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di
organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per
difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a
rispondere, ai sensi degli art. 28 Cost. e 2049 c.c., il ###
dell'istruzione” (cfr. Cass. n. 19158/12); . quanto poi al ### dell'###
convenuto nel presente giudizio innanzi al Tribunale di ### non
possono che richiamarsi le considerazioni tutte già svolte in corso di
causa (cfr. ordinanza 12.10.2020).
Per l'ente scolastico ed il ### si provvede, in ogni caso, ad una
liquidazione unitaria e complessiva delle spese di lite, considerato che
- sulla base di quanto risultante dal fascicolo telematico - fatta
eccezione per le rispettive comparse di costituzione, le memorie ex
art. 183, 6° comma c.p.c. ed anche le note scritte depositate sono
state redatte dall'Avvocatura dello Stato unitariamente per i due
soggetti.
Per quanto riguarda i terzi chiamati, ### e ### per giurisprudenza
costante “In linea di principio, una volta rigettata la domanda
principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia
impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha
provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore
soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del
terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del
chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non
necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza
della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei
terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato
tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della
soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta
soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto
chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche
in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora
l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata
ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato
in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo” (cfr. Cass.
n. ###/23).
Nel caso di specie, gli attori devono rimborsare le spese di lite ad ###
non anche ad ### la quale ha fondatamente eccepito l'intervenuta
prescrizione ex art. 2952 c.c.
A fronte della richiesta risarcitoria formalmente avanzata dai genitori
di ### nel febbraio 2017 (anche al ### dell'### oltre che alla ###
alla ### e al Dirigente Scolastico - cfr. doc. 5 fasc. attoreo), la
compagnia è stata notiziata dei fatti di causa e dell'azione promossa
nei confronti dell'istituto (innanzi al Tribunale di Asti, per l'udienza del
25.2.2018) solo a seguito della costituzione, nel giudizio riassunto,
del ### dell'### e della conseguente chiamata in causa della
compagnia (con atto notificato nel novembre 2020):
“###assicurazione della responsabilità civile, il termine di
prescrizione del diritto all'indennizzo decorre - ai sensi dell'art. 2952,
comma 3, c.c. - dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Nessuna
rilevanza può essere conferita all'accertamento della riconducibilità
del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa. Il solo fatto che
venga avanzata una richiesta risarcitoria con cui si fa valere una
responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate, onera
l'assicurato/responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta
- di conseguenza - la decorrenza del termine prescrizionale,
assumendo rilievo non il fatto che l'evento indiscutibilmente rientri fra
quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente
rientrarvi” (cfr. Cass. n. 25430/17).
Ne deriva pertanto che le spese di lite della terza chiamata ###
devono essere poste a carico del chiamante.
Alla liquidazione delle spese si procede in applicazione dei parametri
di cui al DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 giusta la
previsione dell'art. 6 di detto decreto, tenuto conto - oltre che delle
sole spese documentate - del valore della causa ###, delle questioni
trattate e dell'attività svolta (compresa la fase innanzi al Tribunale di
Asti), così applicandosi i valori medi, ridotti in misura diversa per
ciascuna delle parti in considerazione dell'attività effettivamente
svolta da ciascuna e della natura e non particolare complessità delle
questioni trattate.
Deve inoltre darsi atto che solo la terza chiamata ### risulta avere
depositato la propria nota spese.
Nulla si dispone ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giacchè come ritenuto dalla
Suprema Corte “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di
malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in
giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta
rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del
correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua
interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla
sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost.” (cfr. Cass. n. 19948/23).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa: - respinge la domanda attorea, in quanto infondata; -
condanna ### e ### a rimborsare ### e ### le spese di lite, che
liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre 15% ### IVA e CPA come
per legge; - condanna ### e ### a rimborsare all'### 2 e al ###
dell'### le spese di lite, che liquida in € 4.850,00 per compensi, oltre
15% ### IVA e CPA come per legge; - condanna ### e ### a
rimborsare a ### S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per
compensi, oltre 15% ### IVA e CPA come per legge; - condanna il
### dell'### a rimborsare a ### S.p.A. le spese di lite, che liquida
in € 4.250,00 per compensi, oltre 15% ### IVA e CPA come per
legge.
Così deciso in ### in data ### Il Giudice dott.ssa ### l'art. 52
comma 2 del D. LGS. 196/2003 il Giudice dispone che sia apposto a
cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli
interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione
della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge,
a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
23-04-2024 20:10
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