Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Mutamento di sesso come diritto inviolabile della persona (legge 164/1982; Cpc a...
Mutamento di sesso come diritto inviolabile della persona (legge 164/1982; Cpc articoli 473- bis e ss.)
Il diritto al cambiamento di sesso rientra fra i diritti inviolabili della persona e che, come riconosciuto dalla sentenza n. 161/1985 della Corte Costituzionale, “la L. n. 164 del 1982 si colloca nell’alveo di una civiltà giuridica in continua evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.”

    Tribunale Cuneo, sentenza 23 febbraio 2024 n. 203 
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa (...) dott.ssa
(...) dott.ssa (...) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. (...)/(...) promossa da: (...) nata a (...) il (...), rappresentata
e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. (...) presso la quale ha eletto domicilio, PARTE
RICORRENTE
contro
(...) nato a (...) l'(...), in qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale su (...) nata a (...) il (...),
e su (...) nata a (...) il (...), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. (...) e (...)
INTERVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
(...) attrice ha precisato come da ricorso.
(...) convenuta ha precisato come da memoria di costituzione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso e(...) art. 281 decies c.p.c., (...) nata a (...) il (...), ha rappresentato come la propria identità
di genere fosse andata definendosi sin dall'infanzia in senso maschile, conducendola, dopo aver
ottenuto il divorzio dal marito (...) padre delle figlie minori (...) e (...) ad iniziare nel (...) il programma
per la riassegnazione di genere con sottoposizione alla terapia ormonale.
Essendo il percorso proseguito con successo, la ricorrente si è rivolta a questo Tribunale per ottenere
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri
sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione del sesso
femminile con quello maschile e del nome (...) con il nome (...)
Le figlie della ricorrente, evocate in giudizio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011, si sono
costituite con la rappresentanza del padre (...) dando atto di non avere nulla da opporre
all'accoglimento della domanda.
All'esito dell'udienza del 21.11.2023, il Tribunale ha disposto la trasformazione della procedura da
procedimento semplificato di cognizione a procedimento in materia di persone, minorenni e
famiglia, vertendo la controversia in materia di stato delle persone. Alla successiva udienza del
24.1.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c. 4 c.p.c. Il
Pubblico Ministero, in data (...), ha concluso nulla opponendo.
Le domande di cui al ricorso sono fondate e devono trovare accoglimento.
È infatti agli atti relazione clinica conclusiva del (...) ((...) di (...) datata (...) che attesta che la ricorrente
presenta una disforia di genere, manifestatasi sin dall'infanzia e presumibilmente irreversibile, e che
vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali. (...) curante ritiene
pertanto che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere
contestualmente al cambio del nome e del genere, essendo il paziente consapevole dei vantaggi e
degli svantaggi derivanti dagli interventi chirurgici ed avendo lo stesso come prospettiva un
notevole miglioramento della qualità della propria vita. È stata altresì prodotta relazione
endocrinologica da cui risulta che (...) è in trattamento ormonale di affermazione di genere sotto il
controllo medico e che ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti
adeguati e conformi al suo sentirsi uomo.
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che la ricorrente presenta un disturbo di identità di
genere da donna a uomo e che si trova attualmente in stadio di transizione verso l'altro sesso, ma
altresì che la stessa conduce da tempo una vita corrispondente al suo sentirsi uomo e che è
pienamente consapevole dell'irreversibilità e dei rischi del percorso intrapreso.
Ritenendosi non necessari ulteriori accertamenti, in virtù della completa documentazione in atti, il
Collegio rileva la coerenza dell'intervento di modificazione dei caratteri sessuali primari con il
percorso di adeguamento del corpo di (...) al sesso maschile nel quale, da tempo, si identifica,
venendo anche riconosciuta come uomo nel contesto familiare, amicale e lavorativo, come
confermato anche nella memoria di costituzione delle figlie.
Vanno altresì ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere l'ulteriore domanda di immediata
rettificazione dei dati anagrafici, in applicazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15).
E' stato in particolare affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della (...) dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché de l successivo
art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011,
per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non
ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza
dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertament o tecnico in sede giudiziale").
Ciò significa che la Cassazione ha ritenuto non necessaria, ai sensi degli artt. 1 e 3 L. n. 162 del 1984,
la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, essendo
l'identità di genere un diritto inviolabile che compone il profilo personale e relazionale di un
individuo e dovendosi così necessariamente operare un bilanciamento tra l'interesse pubblicistico
alla chiarezza dell'identificazione anagrafica e quello personale a non sottoporsi a trattamenti
chirurgici ingiustificati e discriminatori.
A sua volta, la Corte Costituzionale ha chiarito che la mancanza di un riferimento testuale alle
modalità con le quali debba realizzarsi la modificazione dei caratteri sessuali escluda la necessità
dell'intervento chirurgico per ottenere l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica, dovendosi
rimettere al singolo la scelta su come realizzare il proprio percorso di transizione.
Nel caso di specie, gli elementi raccolti costituiscono sufficiente prova della serietà e della definitività
della scelta di parte ricorrente di cambiare il proprio genere da femminile a maschile, a prescindere
dalla sottoposizione della stessa al trattamento chirurgico al quale ha comunque chiesto di essere
autorizzata.
Sussistono dunque i presupposti di cui alla L. n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione
anagrafica del sesso maschile e del nome (...) in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e
psicologiche del soggetto.
Le spese di giudizio vengono compensate, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e della mancanza
di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, vista la L. n. 164 del 1982, così provvede:
AUTORIZZA (...) nata a (...) il (...), a sottoporsi a trattamento medicochirurgico di adeguamento dei
propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili; DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di
nascita di (...) nata a (...) il (...), nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece
intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato in "(...) il nome del nato debba
invece intendersi scritto e leggersi il nome "(...); DISPONE che l'(...) dello Stato Civile del Comune di
(...) provveda alle conseguenti annotazioni;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Conclusione
Così deciso in Cuneo, il 23 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza