Nei concorsi pubblici il concorrente idoneo non vincitore non ha un diritto soggettivo allo scorrimento, che rimane una scelta discrezionale della pubblica amministrazione.
Corte di Cassazione Sezione L Civile Ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26824
Data udienza 24 settembre 2024
Pubblico impiego - Scorrimento della graduatoria - Rinuncia all’assunzione - Candidato idoneo successivo - Diritto all’assunzione - Esclusione - Art. 5, D.L. n. 207/2008 - Artt. 115 e 116, cpc
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia - Presidente
Dott. DI POALANTONIO Annalisa - Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere Rel.
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9368/2019 R.G. proposto da So.Re., elettivamente domiciliato in R, via Ci n. (omissis), presso lo studio dell'avv. Cr.Sp., rappresentato e difeso dall'avv. Cl.Ne.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 183/2018 della Corte d'Appello di Campobasso, depositata il 13.9.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, già in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, partecipò al concorso per il conferimento di 162 posti di dirigente del Ministero delle Finanze bandito con d.m. 2.7.1997, risultando idoneo, ma non vincitore. Essendosi nel tempo rese vacanti altre posizioni dirigenziali, dopo avere inutilmente invitato il Ministero ad avvalersi della scorrimento e a non bandire nuovi concorsi, il ricorrente si rivolse al Tribunale di Campobasso per chiedere l'accertamento del proprio diritto all'assunzione con inquadramento nella qualifica dirigenziale.
Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo non più efficace la graduatoria del concorso bandito nel 1997.
Il lavoratore si rivolse allora alla Corte d'Appello, che rilevò però il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, con sentenza che, prontamente impugnata, venne cassata con rinvio da questa Corte di Cassazione con ordinanza 1041/2018.
Riassunto il processo davanti alla Corte d'Appello di Campobasso, la domanda venne respinta nel merito, avendo il giudice del rinvio negato che il partecipante risultato idoneo, ma non vincitore, a un concorso per l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego possa vantare un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria.
Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il Ministero e l'Agenzia delle Entrate si sono difesi con controricorso.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all'art. 5 D.L. 207/2007 (recte: 2008) convertito con legge n. 14/2008 (recte: 2009)".
La Corte d'Appello di Campobasso ha statuito che il concorrente idoneo non vincitore non ha un diritto soggettivo allo scorrimento, il quale rimane una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, e che l'indizione di nuovi concorsi -peraltro in questo caso annullati dal giudice amministrativo -non dimostra e non surroga la volontà di coprire i nuovi posti resisi vacanti mediante lo scorrimento.
Il ricorrente ravvisa in tale decisione una violazione della norma che prorogò fino al 31.12.2010 le graduatorie per le assunzione approvate dopo il 1.1.1999 (art. 5 del D.L. 207 del 2008) e denuncia una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale "ignorato la prova ... che per la copertura dei posti vacanti nell'organico delle Amministrazioni interessate, queste avevano bandito appositi concorsi".
1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
1.1.1. L'inefficacia sopravvenuta della graduatoria era stata erroneamente ritenuta, e posta alla base della sua decisione, dal Tribunale di Campobasso nella sentenza di primo grado. Viceversa la Corte d'Appello non ha ribadito tale impostazione, alla quale infatti la motivazione della sentenza qui impugnata non fa alcun cenno, ma ha negato il diritto del concorrente idoneo non vincitore allo scorrimento della graduatoria, proprio sul presupposto (e nonostante) che quest'ultima fosse ancora efficace.
È evidente che non può essere preso in considerazione un motivo di ricorso contro la sentenza d'appello incentrato su una censura mossa alla (del tutto diversa) motivazione della sentenza di primo grado.
1.1.2. Anche la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è priva di attinenza alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, perché la Corte d'Appello non ha affatto "ignorato la prova" che erano stati banditi due nuovi concorsi per la copertura di posti dirigenziali, avendo invece preso in considerazione tale fatto pacifico (insieme al fatto che i due concorsi erano stati annullati dal giudice amministrativo) e lo ha tuttavia ritenuto inidoneo a supportare la pretesa del ricorrente di avere diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria in cui egli era inserito.
1.1.3. L'inammissibilità del motivo di ricorso rende superfluo evidenziare che la decisione della Corte territoriale è in linea con l'orientamento espresso sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, che riconosce al concorrente idoneo non vincitore il diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l'intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine (Cass. S.U. n. 10404/2013, indicata quale precedente di riferimento nell'ordinanza di rinvio n. 1041/2018 e riportata per stralcio nella motivazione della sentenza qui impugnata; conf. l'ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Più di recente è stato affermato che nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all'assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all'assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta (Cass. n. 31427/2021).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia "nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per inesistenza della motivazione (violazione degli artt. 111 Cost., 161, 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 115 c.p.c.)".
Il ricorrente ravvisa una palese illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d'Appello, da un lato, dato atto che il bandi di concorso successivi erano stati annullati dal giudice amministrativo; dall'altro lato, ravvisato un ulteriore motivo di rigetto della domanda nella circostanza che l'appellante non aveva impugnato quei bandi di concorso.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché - pur essendo condivisibile la critica mossa a questa parte della motivazione della sentenza - essa è del tutto superflua, perché nulla aggiunge e nulla toglie alla ratio decidendi già espressa con le considerazioni della Corte territoriale in merito al fatto che il Ministero non aveva deciso di ricorrere allo scorrimento della graduatoria e che, quindi, in mancanza di tale decisione, il ricorrente non poteva vantare un diritto soggettivo all'assunzione.
3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4.Si dà atto che, in base all'esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 24 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2024.
01-11-2024 00:01
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