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Sentenza

Responsabilità sanitaria – Risarcimento danni – Onere della prova ...
Responsabilità sanitaria – Risarcimento danni – Onere della prova
RESPONSABILITÀ SANITARIA
(Cc, articoli 1218 e 1228)
Adita in materia di responsabilità professionale sanitaria la Corte d’Appello di Napoli sottolinea come la responsabilità dell’ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente abbia natura contrattuale e possa conseguire, oltre che all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale) (artt. 1218, 1228 c.c.).

Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente, che agisca in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, deve provare il contratto (o il “contatto sociale”) intercorso con la struttura e/o con il sanitario e allegare l’inadempimento del professionista rappresentato dall’aggravamento della situazione patologica (o dall’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’esecuzione della prestazione sanitaria), nonché il relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari.

Resta invece a carico dell’obbligato la prova dell’esatto adempimento, ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l’inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante.

Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle.

Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.

Precisamente, il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).

Corte di appello Napoli, sezione IX, 18 marzo 2024 n. 1200 
Avv. Antonino Sugamele

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