Sentenza civile. Nullità
Corte di Cassazione|Sezione 3 Civile Ordinanza 16 maggio 2024 n. 13599
Data udienza 11 dicembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Consigliere - Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26164/2021 R.G. proposto da:
Da.Ar., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Da.Ar. (CF: (Omissis))
- Ricorrente -
Contro
COMUNE DI MONZA
- Intimato -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MONZA n. 948/2021 depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.
Ritenuto che
1. Con ricorso in appello depositato il 6/09/2019, l'Avv. Da.Ar. convenne in giudizio il Comune di Monza per sentir riformare la sentenza n. 99/2019 emessa dal Giudice di Pace di Monza nel procedimento R.G. 6108/2018 di opposizione al verbale n. 123700/A/18 elevato dalla Polizia Locale di Monza in data 18/06/2018.
2. Si costituì il Comune di Monza, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto tardivo e chiedendo nel merito la conferma del giudicato impugnato.
3. La prima udienza del 14/01/2020 venne rinviata dapprima per la mancanza del fascicolo di primo grado e successivamente per le misure di emergenza sanitaria Covid-19.
4. La causa venne quindi chiamata all'udienza del 4/02/2020 e poi rinviata per la discussione all'11/03/2021.
5. All'udienza dell'11/03/2021 il Giudice del Tribunale di Monza dava lettura del dispositivo della sentenza n. 948/2021, riservandosi di depositare la motivazione in 15 giorni. Ad oggi alcuna motivazione è stata depositata.
6. Avverso detta sentenza Da.Ar. propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.
8. L'intimato non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
Considerato che
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia "Nullità della sentenza per omessa motivazione", lamentando che la sentenza impugnata si presenta assolutamente priva della motivazione che il Tribunale di Monza in veste di Giudice d'Appello si era riservato di depositare nel termine di 15 giorni. In realtà dalla lettura del dispositivo all'udienza dell'11/03/2021 e depositato lo stesso in data 5/05/2021, il giudice ha completamente omesso di motivare la propria decisione. A detta della ricorrente, non vi è dubbio alcuno che la sentenza qui impugnata si presenta senza motivazione. La mera lettura del dispositivo rende manifesta la completa assenza della narrazione del percorso logico e giuridico seguito dal giudice e che avrebbe dovuto costituire il valido fondamento di una corretta pronuncia. In ragione di quanto sopra, la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per vizio di omessa motivazione ex art. 132, 2° comma, n. 3 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
2. Sull'unico motivo di ricorso. Il Collegio rileva che il ricorso è da ritenere inammissibile.
Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "nel rito del lavoro, il principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della stessa, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, soffre la sola deroga eccezionalmente prevista dall'art. 433 c.p.c.(appello con riserva di motivi), per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza; è, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo tale lettura e prima del compimento del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso" (così Cass., sez. lav. ord. 20/06/2022, n. 19775; conformi Cass., sez. lav., sent. 16/09/2015, n. 18162: "Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali, tra cui è essenziale la motivazione, e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c. Ne consegue che la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro il solo dispositivo della sentenza di appello letto in udienza, non comporta l'irreparabile consunzione del diritto d'impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempreché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c."; Cass. Sez. 3 ord. 10/11/2006, n. 24100: "Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 cod. proc. civ. Ne consegue che la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, erroneamente proposto (prima che la sentenza acquisti con il deposito giuridica esistenza) contro il dispositivo della sentenza di appello letto in udienza non comporta l'irreparabile consunzione del diritto d'impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempreché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (principio nella specie applicato dalla S.C. al rito locativo)". Si deve ancora rilevare che Cass., Sez. Un., sent. n. 16399 del 2007 ebbe ad affermare principi analoghi a proposito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative. I ricordarti principi debbono estendersi, stante la ricorrenza dell'eadem ratio, alla fattispecie di cui è processo: l'impugnazione è stata proposta contro un atto che non aveva assunto il valore e l'efficacia di sentenza impugnabile.
2. Non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, nulla è dovuto a titolo di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2023, nella camera di consiglio della Terza sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2024.
03-07-2024 12:45
Richiedi una Consulenza