Ticket della sosta a pagamento scaduto: ogni quanto può essere ripetuta la sanzione per la protrazione del divieto di sosta?
Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 4187 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 15/02/2024ORDINANZA
sul ricorso 20575-2022 proposto da:
M.L., rappresentato e difeso da se stesso, ex art.86 c.p.c.,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in MONTECATINI TERME,
VIA PALESTREO, N. 3;
- ricorrente -
contro
COMUNE MONTECATINI TERME, elettivamente domiciliato in
MONTECATINI TERME, VIALE VERDI, N. 46, presso lo studio
dell'avvocato ROSSANA PARLANTI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1080/2021 del TRIBUNALE di PISTOIA,
depositata il 01/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/09/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
RILEVATO CHE:
1. Tra il 19.06.2019 e il 25.01.2020, il Comune di Montecatini
Terme - Polizia Municipale contestava a L.M., con quattro
verbali, la violazione degli artt. 7, commi 1 e 15 d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (Codice della Strada, 'CdS'), adducendo che egli sostava con il
suo autoveicolo in zona di sosta regolamentata oltre il termine stabilito
dal periodo determinato dai tickets. L'opponente chiedeva
l'annullamento dei provvedimenti con quattro diversi ricorsi, riuniti dal
Giudice di Pace di Pistoia, il quale rigettava l'opposizione.
2. Il Tribunale di Pistoia, adíto da L.M. in sede di gravame,
rigettava l'appello e confermava la pronuncia di prime cure. In risposta
ai motivi di gravame, osservava il giudice che:
a) l'istituzione di area a parcheggio custodito è legittima in quanto
sorretta da ordinanza sindacale intervenuta ancor prima
dell'emanazione del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, dunque,
anteriormente all'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 7, comma
1, lett. f) CdS, che prevede per i comuni la possibilità di creare aree
destinate al parcheggio mediante ordinanza del Sindaco, preceduta da
delibera della Giunta Comunale: norma non applicabile, pertanto, al
caso di specie ratione temporis. Le successive delibere della Giunta
Comunale, n. 209/2006 e n. 220/2009, hanno rispettivamente esteso
la zona di sosta regolamentata ad aree esulanti questo giudizio, e
integrato la precedente delibera, conferendo la gestione della sosta a
pagamento a società privata;
b) la lettura fornita dall'appellante della sentenza Corte cost. n.
111/2018 sull'interpretazione dell'art. 7, comma 15, CdS (sulle
modalità di pagamento della sosta) è fuorviante e contraria a logica,
anche giuridica. In sostanza, l'appellante ritiene che a séguito della
citata pronuncia la disposizione in esame debba essere letta nel senso
per cui il verbale di contestazione per superamento dell'orario nella
sosta regolamentata possa essere elevato solo al termine del periodo
regolamentato, ossia nel caso de quo solo oltre le h20:00, laddove il
verbale notificato al ricorrente risultava emesso alle h18:57. In realtà,
il giudice delle leggi fornisce un'interpretazione di segno diverso:
nell'ambito di un medesimo periodo di sosta regolamentata può essere
elevata una sola sanzione per superamento dell'orario pagato, non già
una sanzione per ogni frazione temporale di sosta oltre l'orario
consentito. Pertanto, all'odierno appellante è stata correttamente
erogata una sola sanzione per violazione della sosta regolamentata
nell'arco di un medesimo periodo (h8:00-20:00);
c) quanto all'ultimo motivo di censura, violazione dell'art. 7, comma
8, CdS per mancata prova – gravante sull'amministrazione convenuta
- della riserva di adeguati spazi destinati al parcheggio libero nell'area
in cui è stato sanzionato il veicolo, è sufficiente rilevare che l'opponente
non ha contestato nel giudizio a quo la sussistenza della ragione
derogatoria di cui all'art. 7, comma 8, CdS, ossia l'essere il parcheggio
di cui trattasi situato in ZTL.
3. Ricorreva per la cassazione della suddetta pronuncia L.M.
affidando il ricorso a tre motivi, cui rispondeva il Comune di Montecatini
Terme depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 7, comma 1,
lett. f) CdS, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.,
per violazione del principio di legalità e violazione dell'art. 15 delle
preleggi, in relazione al CdS approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393,
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per non aver il
giudice di appello ritenuto abrogata l'ordinanza sindacale 6-bis/87
emanata dal Comune di Montecatini ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.
a) del CdS 1959. A giudizio del ricorrente, nel caso in esame
mancherebbe l'ordinanza dirigenziale imposta dall'art. 7, comma 1,
lett. f) CdS ai fini della legittima identificazione delle zone a parcheggio
regolamentato: infatti, la precedente ordinanza sindacale risalente al
1987, vigente il precedente codice della strada, deve ritenersi
abrogata, posto che il nuovo codice regola l'intera materia (v. art. 231
d.lgs. n. 285 del 1992). Né si condivide quanto argomentato dal giudice
dell'opposizione, secondo cui le deliberazioni di Giunta emanate
successivamente all'ordinanza sindacale del 1987 non dovrebbero
essere seguite da altrettante ordinanze, essendo provvedimenti
comunali con natura meramente applicativa/integrativa. Tale assunto
è in contrasto comunque con il dettato dell'art. 7, comma 1, lett. f)
CdS, con la ratio posta a fondamento della disciplina. La deliberazione
della Giunta è, infatti, un atto di indirizzo politico-amministrativo
interno al comune, mentre l'ordinanza del sindaco, o equipollente
ordinanza dirigenziale ex art. 107 TUEL, é provvedimento
amministrativo tipico per mezzo del quale viene imposto ai cittadini un
comportamento (nello specifico: l'obbligo di attivare il dispositivo di
controllo di durata della sosta).
1.1 Il motivo è infondato. L'ordinanza del 1987, istitutiva dell'area
di sosta regolamentata, non è abrogata per ius superveniens, e la
successiva delibera di Giunta 209/2006, seguita da ordinanza 524/06,
ha specificato che la sosta in Piazza D'Azeglio era a pagamento, con
n.17 posti.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 7, comma
15, CdS ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nella
ricostruzione del ricorrente, alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 111/2018 e dell'orientamento della Corte di
legittimità, l'art. 7, comma 15, CdS andrebbe applicato solo
allorquando la sosta si protrae oltre la fascia di vigenza giornaliera:
infatti, a giudizio della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 2, n. 7839 del
10.03.2022; Cass. n. 16258/2016; Cass. n. 22036/2008), la sosta del
veicolo con ticket di pagamento esposto, scaduto per decorso del
tempo, ha natura di illecito amministrativo; secondo il ricorrente, per
poter rispettare quanto previsto dalla lettera della legge in virtù del
principio di legalità, all'interno della fascia oraria della sosta a
pagamento (nel caso di specie: h08:00-20:00) si instaurerebbe, tra
utenti e amministrazione, un rapporto contrattuale e, pertanto, la
protrazione della sosta oltre l'orario consentito si configurerebbe come
inadempimento contrattuale, non già come illecito amministrativo:
pertanto, l'utente sarà tenuto al versamento della differenza tariffaria
non corrisposta, non essendoci alcuna violazione dell'art. 7, comma 15,
CdS.
2.1. Il motivo è infondato. Il comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285
del 1992, oggetto di censura, prevede che «nei casi di sosta vietata, in
cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro
ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione». La durata del periodo
della sosta limitata (nel tempo) o regolamentata (soggetta a regime
tariffario) è stabilita dai regolamenti comunali. La questione di
legittimità costituzionale affrontata dalla pronuncia in questione muove
da un'interpretazione della norma secondo la quale la nozione di
«periodo», in base al quale può essere reiterata la sanzione,
coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato
dall'utente tramite il pagamento della tariffa o con l'esposizione del
disco orario: con il risultato di moltiplicare l'importo della sanzione
prevista per il numero di ore eccedenti la durata della tariffa pagata
tramite ticket; nel caso da cui era originato l'intervento della Corte
costituzionale, infatti, la sosta era limitata ad un'ora, si era protratta
per tre ore e all'utente era stata irrogata la sanzione prevista, di euro
25, per tre volte. La Consulta ha scartato tale interpretazione,
ritenendo invece che il periodo di protrazione della violazione, che
consente la reiterazione della sanzione, non si riferisce alla sosta
autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato
dall'utente o indicato nel disco orario esposto, bensì alla protrazione
della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera - o infragiornaliera -
della sosta, non del disco orario né della regolamentazione tariffaria
selezionata dall'utente. Con il risultato che la sanzione per la
protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni
ventiquattro ore; quella relativa alla sosta limitata o regolamentata –
come nel caso di cui discuteva la Consulta - è irrogabile alla fine di ogni
fascia oraria, come in effetti è accaduto nel caso che ci occupa. Del
resto, la diversa interpretazione mossa dal ricorrente si risolverebbe in
una trasformazione della natura amministrativa della sanzione in
inadempimento contrattuale, di certo in contrasto con il CdS (art. 7,
comma 1, lett. f), in combinato disposto con l'art. 194, comma 1: «In
tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si
applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe
previste dalle norme del presente capo»), nonché con quanto
affermato da questa Corte nelle pronunce riportate dallo stesso
ricorrente.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione della regola dell'onere
della prova di cui all'art. 2697, cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente aveva allegato, sia in primo grado
che con motivo di appello, tanto la mancanza di spazi liberi per il
parcheggio nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuta l'asserita
violazione, quanto l'assenza della delibera comunale che qualificasse
l'area in questione come rientrante nella zona a traffico limitato (ZTL).
Pertanto, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (Cass.
n. 18575/2014), spettava all'amministrazione comunale dare prova
dell'esistenza della delibera che escluda la sussistenza dell'obbligo di
predisporre parcheggi liberi nelle vicinanze della zona regolamentata,
ai sensi dell'art. 7, comma 8, CdS. Il giudice d'appello, invece, ha
rimarcato l'assenza di contestazioni specifiche avverso le difese
dell'Amministrazione relative alla deroga di cui al comma 8 dell'art. 7
CdS, così rovesciando l'onere probatorio a carico dell'appellante.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge alla ratio
decidendi della pronuncia impugnata. Il Tribunale ha rilevato la
mancata contestazione in prime cure, da parte del M. ex art. 115
cod. proc. civ., in ordine all'operatività della deroga di cui al comma 8
dell'art. 7 CdS, per trovarsi il parcheggio in zona ZTL, nonostante detta
ubicazione del parcheggio fosse stata tempestivamente eccepita
dall'Amministrazione convenuta nella comparsa di risposta dinanzi al
Giudice di Pace.
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo
soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la
parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in
favore del controricorrente, che liquida in €510,00 per compensi, oltre
ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del
2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
18-02-2024 16:39
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