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Sentenza

Agente postale. Notifica di atti. Relata (c.p.c., articolo 140; legge 890/1982)...
Agente postale. Notifica di atti. Relata (c.p.c., articolo 140; legge 890/1982)
Il Tribunale di Civitavecchia afferma il principio secondo cui la relata di notifica di un atto eseguita da parte dell’agente postale ha fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione della identità del destinatario trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica.

Non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della legge n. 890/1982 gode della medesima fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità.

Sul presupposto che gli adempimenti prescritti ex articolo 140 c.p.c. sono tre, e, precisamente: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito, emerge la necessità che sia prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica, in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

    Tribunale di Civitavecchia, sentenza 7 aprile 2025 n. 426
Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 426/2025 del 07-04-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15/2025 promossa
da: ### nato a ### il ### ed ivi residente ###, (C.F.: ###)
elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'Avv. ### (cf.
###) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -###
delle ### - ###, con sede in ### alla ### 14 - C.F. e P.I. ### -
il quale, a far data dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
### e assume la qualifica di Agente della ### con i poteri e secondo
le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del ### del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in forza del
disposto dell'art. 1, co. 3, del ### 22 ottobre 2016 n. 193, convertito
con modificazioni dalla ### n. 225/2016, in persona di ### in qualità
di ### del ### a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata
per atto ### - ### repertorio nr ### raccolta nr ### del
25/07/2024 elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in ###
al ### I n. 34 presso lo studio dell'Avv. ### del ### di Napoli, C.F.
### - P. IVA ###, che rappresenta e difende ### delle ### - ###
giusta procura rilasciata con documento informatico in atti ### -
Resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito
### la parte ricorrente: Nel merito accertare e dichiarare per tutti i
motivi in narrativa illegittimità procedimento di notificazione del titolo
esecutivo e sua conseguente caducazione; prescrizione del diritto
azionato e l'inesistenza del diritto di parte creditrice e
conseguentemente dichiararlo privo di efficacia per il ricorrente.
Per la parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, riservati ogni ragione, diritto
ed azione della concludente: • dichiarare inammissibile il ricorso per
tutti i motivi esposti in narrativa; • in via gradata, rigettare il ricorso
infondato in fatto e in diritto; • in ogni caso, dichiarare la legittimità e
la regolarità dell'operato di ### delle ### - ### nell'esecuzione dei
propri compiti di ### Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con
attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara distrattario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Premessa Con ricorso
depositato il ### e notificato, unitamente al decreto di fissazione
udienza, il ### ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
avverso l'intimazione di pagamento n. ###notificata da ### delle
### in data ### per la somma complessiva di € 12.965,88
concludendo come sopra riportato. ### eccepiva: 1) la nullità
dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti
prodromici; 2) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta
prescrizione; 3) la nullità della pretesa creditoria per intervenuta
decadenza.
Si è costituita l'### delle ### deducendo l'inammissibilità e
l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 2 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
###
2. Qualificazione della domanda In generale l'opposizione avverso
l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica
della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del
titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta
esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile
dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le contestazioni attinenti agli atti prodromici alla cartella, proposte sul
presupposto della mancata notifica della stessa, hanno una funzione
recuperatoria dei mezzi di impugnazione previsti per contestare il
contenuto di tali atti prodromici o i crediti portati da tali atti.
Infine le contestazioni riguardanti vizi formali dell'intimazione non
integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché l'intimazione di
pagamento non ha la natura di un atto esecutivo.
Nel caso in esame tutte le contestazioni si fondano sulla nullità della
notifica della cartella di pagamento a cui conseguirebbe la prescrizione
del credito e la decadenza dal diritto vantato dall'Agente della ### Si
tratta di contestazioni che attengono all'accertamento della
sussistenza del credito per la realizzazione del quale è stato intimato
il pagamento. 3. Accertamento negativo del credito e decadenza.
In primo luogo occorre rilevare che la cartella di pagamento n. ###di
cui si contesta la regolarità della notifica appare, invece,
correttamente notificata in quanto l'### delle ### ha depositato
l'avviso di ricevimento in data ### nel quale l'agente postale attesta
che l'avviso è stato sottoscritto dal debitore.
La relata di notifica di un atto eseguita da parte dell'agente postale ha
fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che
riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità
del destinatario trattandosi di circostanza frutto della diretta
percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del
soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014).
La parte opponente all'udienza del 2 aprile 2025 si è limitata a far
rilevare che non era stata prodotta la cartolina prevista nel caso di
notifica a persona convivente ma non ha proposto querela di falso
avverso l'attestazione dell'ufficiale postale di aver notificato al
destinatario.
Pertanto la notifica deve ritenersi perfezionata poiché l'art. 26 D.P.R.
602/73 espressamente prevede che “… la notifica può essere eseguita
anche mediante invio di raccomandata con ### avviso di
ricevimento; in tal caso la cartella di pagamento è notificata in plico
chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata
nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste
dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda” e la giurisprudenza di legittimità in tema di notifica
della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio
non richiede la produzione in giudizio dell'originale o della copia
autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della
matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica
(tra le altre da ultimo Cass. 21 luglio 2021 n. 20769).
Peraltro in questa decisione la Corte di cassazione ha chiarito come
sia sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della
riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica con 'estratto
di ruolo - equipollente della matrice - che conteneva tutti gli elementi
essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e
l'ammontare della pretesa creditoria.
Ciò detto deve anche considerarsi che l'eccezione di prescrizione del
credito sollevata dalla parte opponente è infondata in quanto, a
prescindere dalla regolarità della notifica della cartella di pagamento,
sono stati notificati prima del decorso del termine decennale
decorrente dal 2012 una serie di atti interruttivi della prescrizione:
l'avviso di intimazione n. ### 9053 ### notificato in data ### con
consegna, in assenza del destinatario, a familiare convivente e
comunicazione successiva al ### dell'avvenuta notifica a mezzo
raccomandata n. ###9 spedita il ### (cfr. allegato 3 alla comparsa
di risposta); l'avviso di intimazione n. ### 9097 914360000,
notificato in data ### con consegna, in assenza del destinatario, a
familiare convivente e comunicazione successiva dell'avvenuta
notifica a mezzo raccomandata n. ###7 spedita il ### ( allegato 5
alla comparsa di risposta).
Va per altro verso osservato che, come la Corte di cassazione ha avuto
modo di affermare, in tema di procedimento di riscossione coattiva
per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla ###
delle ammende D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 227-ter la formazione
del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono
essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui
sorge il credito, essendo sufficiente la notificazione della detta
cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire
all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel
merito (v. Cass., 30/1/2019, n. 2553, che ha enunziato il suindicato
principio con riferimento a fattispecie in termini). ###
Quanto alla eccezione di decadenza deve osservarsi che, secondo
l'orientamento della Corte di cassazione dal quale non vi è ragione di
discostarsi (Cass. 10 maggio 2023 n. 12614) in tema di riscossione di
spese processuali penali e delle somme statuite in favore della ###
delle ammende, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui
all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto
a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di
una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno
spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella
riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
Pertanto la domanda deve essere rigettata anche con riferimento a
tale motivo. 4. Spese del giudizio Le spese vanno liquidate, come in
dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e al
d.m. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della
quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri
stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore
del giudizio (scaglione da euro 5.201 a euro 26.000 parametro minimo
in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni di diritto
sollevate).
P.Q.M.
### di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di primo
grado iscritta al n. 15/2025 disattese ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: a) rigetta la domanda proposta
da ### d) condanna ### al pagamento delle spese del giudizio
sostenute dalla ### delle ### che si liquidano in euro 2.540,00 oltre
rimborso spese generali, Iva e CPA da distrarsi a favore dell'Avv.to
Avv. Antonino Sugamele

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