Beni immobili - Rovina e difetti - Responsabilità. (Cc, articolo 1669)
Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 294/2025 del 27-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, ### civile in persona del giudice
monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ###/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
risarcimento danni da gravi difetti dell'edificio (art. 1669 c.c.)
TRA ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### come da
procura in atti; ATTORI
E ### rappresentata e difesa dall'avv. ### , come da procura in
atti; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del
5/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti
i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate,
insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data ### ### e ### esponevano
di essere comproprietari dell'immobile sito alla ### n. 60 in ### e
che in data ###stipularono contratto di appalto con l'### al fine di
realizzare lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento del tetto
di copertura e sostituzione degli stessi solai di legno e che i lavori
terminarono in data ###.
Allegavano che l'edificio suindicato da aprile 2018 cominciò a
presentare nell'intero immobile fessurazioni lungo le pareti portanti e
nei solai, fenomeno di affossamento e disconnessione della
pavimentazione, lesione dell'intonaco, cedimento e distacco delle
lamiere poste a copertura dell'edificio, il tutto corredato da vibrazioni
e rumori provenienti dalle strutture portanti, delle lamiere poste a
copertura e dell'edificio tutto tali da denotare una situazione di
pericolo.
Da novembre 2017 invece si riscontrarono vistosi fenomeni di
infiltrazione acqua e umidità provenienti dal tetto/lamiere di
copertura. Deducevano che con missiva raccomandata A/R del
18/04/2018 denunziarono il vizio dell'opera e la rovina di edificio ex
art. 1669 c.c. all'impresa, invitandola a corrispondere la somma per
il rispristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità e abitabilità dello
stesso, senza ricevere esito. Per tali motivi, ritenendo sussistere la
responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. anche in caso di
rovina, pericolo di rovina o gravi difetti a seguito di opere di
ristrutturazione edilizia e interventi di manutenzione su immobili
preesistenti, e non solo in presenza di vizi riguardanti la costruzione
ex novo di un edificio, chiedevano al giudice di accertare e dichiarare
la responsabilità della convenuta ### e condannarla a corrispondere
la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi nella misura di euro
26.000,00 oltre al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nella
misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella ritenuta di
giustizia secondo equità.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, l'impresa edile ###
esponeva che a seguito di presentazione della DIA al Comune di ###
in data ### - prot. n. 20908, con i relativi elaborati, in data ### gli
attori e la convenuta impresa edile sottoscrissero un contratto
d'appalto, con allegato computo metrico relativo al preventivo dei
lavori di manutenzione straordinaria a farsi, che prevedeva l'importo
di €. 27.603,85, al netto dell'I.V.A. al 10%, pari ad €. 2.760,39 (art.
4), e quindi l'importo finale di €. 30.364,24. Nel contratto di appalto
stipulato, fu espressamente previsto all'art. 5 che “… il corrispettivo
del presente contratto, presumibilmente, si aggira intorno ad euro
27.600/00… al netto dell'imposta sul valore aggiunto, salvo
conguaglio che verrà determinato nel corso dei lavori e secondo gli
stati di avanzamento e contabilità finale” e all'art. 7 che “I
committenti, durante l'esecuzione dei lavori appaltati, hanno la facoltà
di ordinare alle stesse condizioni di contratto, un aumento o una
diminuzione di opere, fino alla concorrenza di 1/5 in più, o in meno,
dell'importo contrattuale”, facoltà utilizzata dagli attori, che
ordinarono, nei limiti di cui innanzi (1/5) altri lavori, per l'ulteriore
importo di €. 3.944,69, oltre I.V.A. al 10%, pari ad €. 394,47, in totale
€. 4.339,16, come risulta dal computo metrico analitico, redatto a
consuntivo dei lavori eseguiti, prodotto in atti e già inviato in forma
sintetica agli attori. Infine all'art. 14 era previsto che il pagamento
delle spese tecniche occorrenti (sicurezza, progetto architettonico,
direzione dei lavori, autorizzazione sismica, collaudo statico, ecc.) era
a carico dei committenti. I lavori furono ultimati a febbraio del 2012,
come risulta dal certificato di collaudo statico rilasciato dal ### Civile
il ### - prot. n. ###, al quale sono allegati i verbali di sopralluogo,
la relazione a strutture ultimate, le richieste autorizzazioni e
certificazioni, nonché il giornale dei lavori. Aggiungeva che per i lavori
eseguiti era stata da tempo redatta anche la contabilità finale
regolarmente sottoscritta, dalla quale risulta l'importo di €.
31.548,54, al netto dell'I.V.A. al 10%, pari ad €. 3.154,85, e quindi
l'importo totale di €. 34.703,40: importo solo parzialmente
corrisposto dagli attori, avendo essi versato alla convenuta per il
lavoro svolto, in acconto sul maggior dare, solo la somma di €.
25.126,40 (€. 22.842,18 + €. 2.284,22 per I.V.A.), giusta fatture n.
5 del 3.06.10, n. 19 del 30.12.10, n. 5 del 13.07.11, n. 10 del
29.08.11 prodotte in atti, per cui risultava dovuta, in favore
dell'impresa, a saldo dei lavori edili, la somma di €. 8.706,36, oltre
I.V.A. al 10% pari ad €. 870,64, e quindi complessivamente €.
9.577,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di
ultimazione dei lavori (13.02.12) all'effettivo soddisfo. Precisava che
dopo aver più volte invitato, sia verbalmente sia telefonicamente, i
coniugi ### a definire la contabilità e a provvedere al saldo, li ha
formalmente diffidati ad adempiere con raccomandata A.R. del
19/24.06.2015 alla quale essi non ebbero a sollevare contestazioni,
non dando alcun seguito. Diffidati nuovamente con raccomandata A.R.
20/23.11.17 del legale, gli attori, con comunicazione del 29.11.2017,
per la prima volta, non solo eccepivano un'inesistente prescrizione
ma, dopo circa sei anni dalla loro conclusione e accettazione senza
riserva alcuna, contestavano sia alcune categorie di lavori, sia la
presunta non corretta esecuzioni degli stessi, adducendo presunti
danni. Ciò premesso l'impresa convenuta, nella persona del suo
titolare ### esponeva che l'appaltatore è responsabile per i vizi
derivanti dall'opera commissionatagli entro determinati limiti
temporali; in particolare, ai sensi dell'art. 1667 c.c., è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, sempre che il committente
non abbia accettato l'opera e se viene a conoscenza di vizi occulti, per
non decadere dalla garanzia è tenuto, a pena di decadenza, a
denunciarli all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta. ###
ex art. 1667 c.c. contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno
della consegna dell'opera. La convenuta eccepiva che entrambi i
termini erano ampiamente scaduti. Riguardo alla garanzia ex art.
1669 c.c., evidenziava che i difetti di costruzione derivanti da
un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, pur se non inerenti a parti
essenziali della stessa ma a elementi accessori o secondari che ne
consentono l'impiego duraturo cui è destinata, devono comunque
incidere negativamente e in modo considerevole sul godimento
dell'immobile; quindi, anche un difetto di costruzione che incida su
elementi accessori o secondari può rientrare nella previsione della
norma citata, purché determini un apprezzabile diminuzione del
valore del bene, una menomazione di esso, o incida sul godimento in
modo rilevante o addirittura ne impedisca l'impiego. In questo caso
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente purché
costui ne faccia denuncia entro un anno dalla scoperta, sempre che
questa sia avvenuta entro il decennio. Il diritto del committente si
prescrive in un anno dalla denuncia e incombe sul denunciante l'onere
di provare in giudizio di avervi provveduto entro la scadenza del
termine. Eccependo anche detta prescrizione, la convenuta in fatto
contestava che le opere da essa eseguite fossero viziate ai sensi delle
predetti articoli e rilevava l'inammissibilità dell'azione per non
integrità del contraddittorio, in quanto gli attori non avevano coinvolto
nel giudizio le figure professionali interessate che avevano cooperato
per la committenza e cioè il direttore dei lavori, geom. ### il
progettista architettonico, geom. ### il progettista strutturale, ing.
### e il collaudatore statico delle strutture, ing. ### dovendosi
accertare alle condotte di chi siano ascrivibili i presunti gravi difetti di
costruzione. Pertanto chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in
via riconvenzionale chiedeva al giudice di accertare e dichiarare
ancora dovuta, in suo favore, a saldo dei lavori edili eseguiti su
incarico degli attori, la somma di €. 8.706,36, oltre I.V.A. al 10%, pari
ad €. 870,64 e quindi condannare essi attori, in solido tra loro, al
pagamento dell'importo complessivo di €. 9.577,00, oltre interessi ex
D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ultimazione dei lavori (13.02.2012)
all'effettivo soddisfo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una
ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale della convenuta.
Gli attori hanno dedotto in giudizio un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ex art. 1669 c.c.. Tale norma prevede che “### si
tratta di edifici o di atre cose immobili destinate per loro natura a
lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per
vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi
aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla
denunzia”. La giurisprudenza ha cercato di estendere la portata della
norma, chiarendo che “configurano gravi difetti dell'edificio a norma
dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da
intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o
menomano in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità della
medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali
inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi
secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione,
rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché tali da
compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con
lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o
che mediante opere che integrano o mantengano in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti” (cfr. 04/8140, Cass. 95/1164).
Orbene la ctu svolta dall'ing. ### ha accertato che “l'immobile non
presenta apparenti difetti strutturali che possano pregiudicare o
menomare in modo grave il normale godimento, la funzionalità e
l'abitabilità dell' immobile stesso, dove gli attori attualmente vivono.
Né sembra, dalle ispezioni effettuate nel corso degli accessi sui luoghi
di causa, che le lesioni e fessurazioni riscontrate, data la loro entità,
possano provocare pericolo per la durata e la conservazione
dell'immobile oggetto di causa. Lo scrivente C.T.U., a seguito dei
sopralluoghi effettuati, ha effettivamente riscontrato lievi fessurazioni
in alcune pareti (### - ### n° 7 - ### da n° 1 a n° 9) ed infiltrazioni
d'acqua in una zona della copertura in lamiera (### - ### n° 7 -
### da n° 10 a n° 20). Non sono stati rilevati cedimenti e distacchi
delle lamiere poste a copertura dell'edificio, né tantomeno vibrazioni
e rumori provenienti dalle strutture portanti. Non sono stati riscontrati
fenomeni di affossamento e disconnessione della pavimentazione.
Non è stata riscontrata, al momento delle ispezioni peritali, alcuna
situazione di pericolo. ### il primo sopralluogo, avvenuto al primo
accesso sui luoghi di causa del 20/02/2020, è stata lamentata da
parte attrice un difetto ad una vecchia piattabanda in legno sulla
finestra della camera da letto (### - ### n° 7 - ### n° 21 e ###
n° 22). La suddetta piattabanda risulta anche riportata sulle fotografie
allegate agli atti di aausa dall'### (### n° 8). Lo scrivente
Consulente Tecnico d'### in riferimento alle lievi fessurazioni
riscontrate, non ritiene di poter addebitare errori od omissioni alla
### appaltatrice. La stessa, come si legge nel ### di ### con
allegato ### (### allegato n° 9) e nel ### ### o finale dei lavori
(### n° 10), allegati agli ### di Causa, ha eseguito solamente opere
strutturali e non anche di rifinitura.
Da quanto dichiarato dalla ### convenuta e da quanto riportato nella
suddetta contabilità finale risulta che l'### non ha eseguito il
tramezzo della camera da letto, che alla sommità presenta una lieve
lesione. Al momento, da quanto verificato in loco, le lievi lesioni, dopo
circa otto anni dalla loro esecuzione, potrebbero essere dovute a
fenomeni di cattiva esecuzione dell'intonaco non realizzato dall'###
e/o più probabilmente da un lieve e fisiologico assestamento
dell'immobile. In particolare quelle del bagno possono, inoltre, anche
essere dovute alla presenza di umidità ed alle escursioni termiche
tipiche di questi luoghi. Non a caso sono state riscontrate in loco
macchie di condensa sulla doccia (### fotografico ‐ ### n° 7 - ###
n° 6).
In merito alle infiltrazioni presenti nel sottotetto e provenienti dalla
copertura in lamiera del tetto, a seguito della prova idraulica
effettuata dal C.T.U., è stato possibile verificare che il gocciolamento
è dovuto molto probabilmente all'allentamento e/o al fissaggio male
eseguito di alcuni bulloni ed al cattivo posizionamento della parte
finale della gronda che risulta in contropendenza. Questi ultimi difetti
potrebbero essere ascritti ad un difetto di esecuzione e pertanto
essere attribuibili all'### esecutrice, l'### anche se non è possibile
escludere con certezza cause esterne come ad esempio il
camminamento sul tetto di persone senza l'utilizzo di apposti
accorgimenti. I danni lamentati riferiti ad una vecchia piattabanda in
legno sulla finestra della camera da letto, a parere dello scrivente, non
possono essere ascrivibili all'### esecutrice: dalla documentazione
contabile, infatti, non risulta che essa sia stata oggetto di intervento
dell' ###” Appare evidente che trattasi di vizi di lieve entità che non
costituiscono un pericolo di rovina dell'immobile, né gravi difetti che
pregiudicano la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile degli attori.
Lo stesso ctu non ha valutato come strutturali i vizi accertati, né ha
accertato la sussistenza di danni gravi al fabbricato che incidono sulla
sua funzionalità, sottolineando come per gli interventi di riparazione
alla copertura, che comunque non ha attribuito a cattiva esecuzione
da parte dell'impresa convenuta, ammontano monetariamente a soli
euro 1.850,00 oltre Iva, somma del tutto modesta e incompatibile con
l'ipotesi di rovina di edificio.
Sul punto la S.C. ha chiarito che "Le disposizioni dell'art. 1669 cod.
tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei
vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli
elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo
sulla sua solidi\tà, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667
cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle
caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata
eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica" (cfr. Cass. Civ., n.
3002/2001). Anche questo giudice, quale peritus peritorum, ritiene
che i vizi rilevati, anche fotograficamente, afferiscono tutti ad
elementi secondari ed accessori, non tali da incidere negativamente,
pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e
sul godimento dell'immobile, sì che non può dirsi integrata la
fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. (Cass. n. 22093/2019).
Trattasi di inconvenienti, insorti a distanza di ben cinque anni, dovuti
più che altro a cattivo uso e manutenzione di alcuni elementi
dell'immobile, che richiedono cura e riparazione ordinaria da parte dei
proprietari dell'immobile.
Riguardo alla domanda riconvenzionale, dalla contabilità finale dei
lavori eseguiti risulta l'importo di €. 31.548,54, al netto dell'I.V.A. al
10% pari ad €. 3.154,85, e quindi l'importo finale di €. 34.703,40:
importo solo parzialmente corrisposto dagli attori, atteso che essi non
hanno provato in giudizio l'adempimento. Gli attori, per ammissione
della convenuta, hanno versato ad essa per il lavoro svolto, la somma
di €. 25.126,40 (€. 22.842,18 + €. 2.284,22 per I.V.A.), giusta
fatture prodotte in atti. ### totale dei lavori è relativo per la maggior
parte a lavori previsti nel contratto di appalto, sottoscritto tra le parti
il ### in uno all'allegato computo metrico - preventivo e per una
minima parte a lavori extracontrattuali, comunque commissionati
dagli attori e risultanti non solo dal computo metrico redatto a
consuntivo, ma anche dal giornale dei lavori allegato al certificato di
collaudo statico, documenti prodotti in atti e non contestati o
disconosciuti dagli attori.
Anche il ctu ha accertato e confermato l'esecuzione di lavori extra-
capitolato da parte della impresa e il relativo valore, in conformità alla
contabilità finale a firma del ### dei ### che è il rappresentante
tecnico degli attori committenti, da essi nominato. Gli attori vanno
quindi condannati al pagamento alla convenuta la somma ancora
dovuta di euro 9.577,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla
data di diffida al pagamento del 24/6/2015 all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad
un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe
medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa,
eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la
domanda attorea 2) ### la domanda riconvenzionale e per l'effetto
condanna in solido gli attori al pagamento in favore della convenuta
della somma di euro 9.577,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002
dal 24/6/2015 all'effettivo soddisfo 3) ### in solido gli attori al
pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro
5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato,
rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per
legge, con distrazione al difensore antistatario.
12-02-2025 08:18
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