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Sentenza

Cancellazione della trascrizione. Giudice. Poteri (c.c., artt. 2652, 2653, 2668)...
Cancellazione della trascrizione. Giudice. Poteri (c.c., artt. 2652, 2653, 2668)
Precisamente la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli articoli 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal Giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell’aricolo 2668 c.c.); qualora il Giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata, e la parte non si sia doluta davanti al Giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di Cassazione la deduzione di simile questione non essendo stata proposta nel giudizio di secondo grado.

Tale cancellazione può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia o inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità. Si ritiene la cancellazione de qua una forma di pubblicità negativa, con la quale si rende pubblico che una precedente trascrizione deve considerarsi giuridicamente inesistente.

In concreto, la cancellazione consiste in una iscrizione a margine della trascrizione analoga all’annotazione. Tuttavia, l’annotazione ha una funzione positiva, in quanto completa il quadro della vicenda resa pubblica mediante la trascrizione (che non viene intaccata), laddove la cancellazione elimina radicalmente la trascrizione.

In base poi all’articolo 2668, I, c.c. la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni si esegue, innanzitutto, quando è debitamente consentita dalle parti interessate. Per quanto venga usato il plurale, è da ritenere sufficiente il consenso del solo attore. Non si comprenderebbe, infatti, la necessità del consenso anche del convenuto.

    Corte di Appello di Venezia, sentenza 8 aprile 2025, n. 1033

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 1033/2025 del 08-04-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di Venezia
La Corte d’Appello di Venezia in persona dei magistrati: Dott. ###
Passarelli Presidente Dott. ### ### relatore Dott. ###
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
### (C.F. ###), assistita e difesa dall'Avv. ### appellante
E
### (C.F. ###), assistita e difesa dall'Avv. ### appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ### proponeva
tempestivo appello avverso la sentenza n.191/2022 con cui il
Tribunale di Rovigo aveva rigettato le domande da lei proposte di
riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la
defunta madre ### poteva disporre e di scioglimento della
comunione sui beni ereditari siti in ### e in ### di ###.
Tali beni facevano parte dell'asse ereditario della madre ###
(deceduta a ### il ###) e venivano ereditati dalla sorella ### in
virtù di testamento olografo del 23.10.2014 che l'aveva istituita erede
universale.
Parte appellante impugnava la sentenza citata, ritenendo che il
giudice di prime cure avesse errato nel ritenere non provata la lesione
dei propri diritti quale legittimario.
Si costituiva in questo giudizio di appello ### chiedendo il rigetto del
gravame, ritenendolo inammissibile ed infondato.
Nelle more del processo i procuratori delle parti, muniti dei relativi
poteri in forza della procura speciale loro conferita, hanno depositato
dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione delle
rinunce, a spese compensate.
Questa Corte prende atto della concorde volontà espressa dalle parti
e per l'effetto dichiara ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio di
appello a spese compensate.
Visto l'art.2668, secondo comma, codice civile secondo cui la
cancellazione della trascrizione “### essere giudizialmente ordinata,
qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia
o per inattività delle parti”.
Vista la richiesta concorde di cancellazione della domanda giudiziale;
Rinvenuta in atti la ispezione ipotecaria (documento n.9 in allegato
alla ### d'### disposta dalla Corte d'Appello) da cui risulta che la
domanda giudiziale è stata trascritta a carico di ### sugli immobili
siti in ###, ###, con le seguenti indicazioni: eseguita in data ###
presso l'### del ### - ### provinciale di ### - ### di ### di
### ai seguenti numeri: Registro Particolare ### Registro Generale
### TRIBUNALE Repertorio ### /2017 del ### /2017 DOMANDA
GIUDIZIALE - ###
Rilevato che le spese di CTU sono state liquidate con separato decreto
e poste a carico delle parti provvisoriamente in via solidale e che
dovranno ritenersi anch'esse compensate fra le parti
P. Q. M.
La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando, contrariis
rejectis: I. Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello; II. Ordina al
### dei ### territorialmente competente la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data ### presso il
### di ### di ### ai seguenti numeri: Registro Particolare ###
Registro Generale ###; III. Spese del grado compensate.
Avv. Antonino Sugamele

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