Condominio negli edifici. Condomini morosi. Dati personali. Riservatezza (Cc, articoli 1117, 1229; Regolamento UE, 679/2016)
Se l’art. 1129, IX, c.c., stabilisce che, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore di condominio è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati, tuttavia – osserva il Tribunale di Taranto – ciò che allo stesso non è consentito è la pubblicità indiscriminata dei dati dei condomini morosi, dovendo egli comunque osservare i principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti.
Grava cioè sull’amministratore il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di terzi e così, pur essendo tenuto ad indicare analiticamente i dati dei condomini morosi in rendiconto o a fornire l’elenco completo ai terzi creditori, non può procedere all’affissione dei suddetti dati nella bacheca dell’androne condominiale.
Infatti, in tale caso, l’affissione del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, si risolverebbe nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile.
I dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità previste dalla disciplina civilistica di cui agli artt. 1117 ss. c.c. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, tutelati dalla specifica disciplina di protezione e dal GDPR n. 679/2016.
L’elemento qualificante dell’informazione, perchè possa essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.
La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali, e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali e la loro tutela come dettata dallo stesso Legislatore.
Tribunale di Taranto, 7 aprile 2025, n. 826
Trbunale di Taranto, Sentenza n. 826/2025 del 07-04-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2049/2022 R.G.; tra ### rappresentato
e difeso dall'Avv. ### - appellante;
e ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - appellata;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1951/2021 del
Giudice di ### di ###
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 19 febbraio 2025)
è stata riservata la decisione con termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
### ha impugnato la sentenza n. 1951/2021, con cui il Giudice di
### di ### ha rigettato la domanda risarcitoria dal lui proposta per
i danni subiti a seguito della illecita diffusione della propria situazione
debitoria nei confronti del condominio di via ### n. 83/85, posta in
essere da ### amministratrice dello stesso, per il tramite
dell'affissione di un elenco di condomini morosi nelle due bacheche
condominiali, nel periodo compreso tra la fine di novembre 2016 ed il
marzo 2017. ### ha premesso che: -il deducente è un dottore
commercialista e revisore contabile ed è proprietario di due
appartamenti siti nel ### di via ### n.83, in ### rispettivamente
utilizzati come abitazione privata e studio professionale; -per un certo
periodo di tempo tale condominio è stato amministrato dalla dott.ssa
### -all'atto della nomina, la ### si proponeva di verificare il
percorso contabile/amministrativo seguito dalla precedente
amministrazione nel biennio precedente la sua nomina, chiedendo un
compenso di €800,00 per ciascuna annualità; -giudicando esoso e
ingiustificato il compenso richiesto, l'appellante si proponeva di
svolgere tali verifiche personalmente, coadiuvato da altri condomini
interessati, senza alcun costo per il condominio; -la ### negava
l'esibizione della documentazione contabile di cui appariva necessario
l'esame e affiggeva nelle due bacheche presenti nell'androne di
ingresso del condominio un elenco contenente i nominativi dei
condomini asseritamente non in regola con i pagamenti delle spese
condominiali, indicando a fianco di ogni nominativo la cifra dovuta; -
nonostante le ripetute richieste di rimozione, tale elenco rimaneva
esposto dalla fine del mese di novembre 2016 sino al mese di marzo
2017; -il deducente sporgeva querela nei confronti della ###
chiedendone la punizione per il delitto di diffamazione aggravata e la
condanna al risarcimento dei danni in suo favore; -veniva instaurato
il procedimento penale iscritto al n. ### R.G.N.R. Mod. 21/bis ma il
Pubblico Ministero ne chiedeva l'archiviazione osservando che «la
esposizione in bacheca dei condomini morosi non integra il delitto di
diffamazione ma mera violazione civilistica ai sensi dell'art. 15 del
Decreto in materia di protezione dei dati personali, in relazione all'art
11 del medesimo decreto»; -il deducente conveniva quindi in giudizio
la ### innanzi al Giudice di ### di ### per sentirla condannare al
risarcimento dei danni subiti dallo stesso a seguito della illecita
diffusione della propria situazione debitoria nei confronti del
condominio di via ### -il Giudice di ### rigettava le richieste
istruttorie formulate da parte attrice e rigettava la domanda
giudicandola infondata. ### ha quindi dedotto che: -il Giudice di
### ha violato il principio di indipendenza dell'azione penale e
dell'azione civile statuendo che l'intervento del giudice civile
resterebbe limitato solo al caso in cui venga pronunciata sentenza di
condanna; -il decreto di archiviazione emesso dalla ### della
Repubblica non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente
definito, valutato e qualificato dal giudice civile e tale decreto non può
essere equiparato a una sentenza irrevocabile; -l'attore ha proposto
una domanda fondata sull'illecito trattamento dei dati personali da
parte della ### derivante dai medesimi fatti sottoposti al vaglio della
### il cui decreto di archiviazione ravvisa la violazione della
fattispecie di cui al presente giudizio; -il ### ha erroneamente
ricostruito i fatti posti a fondamento della propria decisione,
affermando che nulla emergerebbe circa la sottoscrizione dell'elenco
da parte dell'amministratrice e che non sarebbe provata la
riconducibilità dell'elenco alla convenuta; -in sede di costituzione la
### produceva il verbale dell'assemblea del 05.10.2016, con allegato
il riparto oggetto di illecita ostensione all'interno delle due bacheche
condominiali; -la circostanza che all'epoca dei fatti l'appellata fosse
amministratrice del condomino è pacifica, in quanto mai contestata; -
è pacifico che l'amministratore si trovi nel possesso e gestisca i dati
relativi alle delibere e ai piani di riparto approvati dall'assemblea; -
dalle foto prodotte dal deducente nel giudizio di primo grado emerge
che l'elenco fu timbrato e sottoscritto dall'amministratore dell'epoca
del condominio; -da tale elenco emerge chiaramente la posizione
debitoria dell'appellante, riportata attraverso l'indicazione delle cifre
dovute, precedute dal segno meno; -la medesima convenuta ha
confermato nella propria comparsa di costituzione che l'elenco
esposto si riferisce ai conguagli dell'anno 2015 e che per tale posizione
il condominio notificò all'odierno appellante apposito decreto
ingiuntivo; -la qualifica di moroso non è necessaria per la
configurazione dell'illecito previsto dagli artt. 11 e 15 del codice della
protezione dei dati personali e dall'art. 82 del Regolamento UE
279/2016, affermando tali norme la responsabilità per la sola
diffusione di tali dati; -il ### di ### ha deciso in palese contrasto
con le emergenze processuali, affermando che la bacheca in cui
veniva affisso l'elenco fosse posta in luogo appartato, defilato rispetto
all'ascensore e non visibile e accessibile agli estranei; -dalla foto
allegate dal deducente nel giudizio di primo grado si evince che
entrambe le bacheche si trovano a pochi metri dal portone di accesso
al condomino, la prima sulla sinistra, vicino alle cassette delle lettere,
la seconda esattamente di fronte all'uscita degli ascensori, vicino ad
altra cassetta delle lettere; -il ### ha erroneamente statuito che
l'attore non abbia mai intimato per iscritto all'amministratrice la
rimozione dell'elenco; -ha valorizzato giuridicamente tale circostanza
in modo errato; -il deducente ha chiesto ripetutamente alla ### di
rimuovere l'elenco lesivo della propria privacy dalle bacheche
condominiali ed ha chiesto di provare tale circostanza per testi; -
l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato
personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va
al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti
interessati nell'ambito della compagine condominiale; -tale affissione
si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie
indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita
diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi
degli artt. 11 e 15 del codice della protezione dei dati, responsabilità
che risulta aggravata dalle modifiche apportate dall'art. 82 del
Regolamento UE 679/2016; -a fronte dell'illecito commesso
dall'amministratrice, non era richiesta all'attore alcuna intimazione
per iscritto.
Rispetto alla quantificazione del danno, l'appellante ha inoltre
evidenziato che: -l'esposizione al pubblico della propria situazione
debitoria ha gettato discredito sul deducente e sulla sua attività
professionale di dottore commercialista, svolta proprio in quello
stabile; -la ### ha causato il danno derivante dalla illecita diffusione
di dati personali dell'appellante, messi a conoscenza da parte di coloro
che hanno potuto acquisirli a seguito del suo comportamento, danno
che consiste quindi nella violazione dell'intimità del danneggiato e
nell'apprendimento di dati riservati da parte di terzi estranei. ###
ha quindi concluso nei seguenti termini: -per l'accoglimento
dell'appello con riforma della sentenza impugnata e condanna
dell'appellata al risarcimento del danno, quantificato nella somma di
€5.000,00, o nell'altra ritenuta di giustizia, con il danno da
svalutazione e gli interessi come per legge, procedendo ove occorra
con liquidazione equitativa; -in ogni caso, per la condanna
dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio
grado di giudizio. ### ha contestato la fondatezza del gravame
deducendo che: -il ### di ### ha correttamente ritenuto la condotta
asseritamente imputata alla deducente non antigiuridica e non lesiva
di alcun bene giuridico; -il ### dopo aver asserito l'indipendenza
dell'azione civile da quella penale, ha statuito l'infondatezza della
prima e il non potersi pronunciare sulla seconda stante l'inesistenza
di un procedimento penale; -ha correttamente evidenziato che il
documento prodotto dall'attore nel giudizio di primo grado non reca
alcuna dizione di “moroso” in capo all'appellante, ma riporta
esclusivamente i conguagli e le rate da pagare in capo ai condomini
indicati per future scadenze; -l'appellante non ha provato o richiesto
di provare che persone estranee abbiano avuto conoscenza dei dati,
ovvero che gli stessi abbiano collegato il documento asseritamente
affisso per ordine della deducente alla persona dell'appellante; -
l'appellante nel giudizio di primo grado non ha dedotto nulla sulla
gravità della lesione e sulla serietà del danno subito. ### ha concluso
per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata,
con vittoria di compensi e spese di lite.
*** *** ***
### può essere accolto. ### nella posizione di residente in una
unità immobiliare del ### di via ### n.83 in ### e di professionista
### con studio nello stesso stabile condominiale, aveva lamentato -
in primo grado - il vulnus alla privacy, all'onore, al decoro,
all'immagine, in conseguenza dell'affissione in bacheca da parte
dell'amministratore p.t. del ### di un elenco di condomini morosi,
comprensivo del suo nominativo.
La convenuta, Dott.ssa ### aveva contestato la domanda
sostenendo che: -l'affissione indicata dal condomino viene
disconosciuta; -in nessuna parte del documento, il condomino viene
definito moroso; -la bacheca in cui sarebbe stato affisso il documento
non è visibile agli estranei; -il condomino non ha proposto alcuna
istanza tesa ad ottenere la rimozione dell'avviso; -l'asserito danno non
risulta provato. ### di ### ha rigettato la domanda ritenendo
insussistente il reato di diffamazione in ragione dell'archiviazione
disposta su richiesta del PM per il reato di diffamazione aggravata e
ritenendo non provata la condotta lesiva della “privacy”.
*** ** ***
Come noto, l'art. 1129, comma 9, c.c., modificato dalla ### 220-
2012, stabilisce che, salvo che sia stato espressamente dispensato
dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire - e
quindi ad attivarsi - per la riscossione forzosa delle somme dovute
dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il
credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63, comma 1,
disp. att. ### è tenuto a comunicare ai creditori non ancora
soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, fornendo
generalità complete ed esaustive.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., i creditori non ancora soddisfatti
dovranno procedere alla preventiva escussione dei condomini morosi,
sulla base dei dati forniti dall'amministratore, potendo agire nei
confronti degli altri condomini, in regola con i pagamenti, e pretendere
l'eventuale residuo insoddisfatto soltanto nell'ipotesi in cui
l'escussione sia rimasta infruttuosa. È dunque necessario
l'esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno
del condomino moroso, prima di poter agire.
Sussiste dunque, in capo all'amministratore, un obbligo di cooperare
con il terzo creditore: si tratta propriamente di un dovere legale di
salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti
derivanti dalla gestione condominiale.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'amministratore, tenuto a
comunicare ai creditori i dati dei condomini morosi, si rifiuti di farlo o
sia inerte, precludendo immotivatamente il soddisfacimento della
pretesa creditoria, il suo comportamento diventerà sanzionabile, in
quanto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva,
dovendosi a tale riguardo intendere un autonomo dovere giuridico,
espressione di un generale principio di solidarietà sociale che impone
di mantenere un comportamento leale nonché volto alla salvaguardia
dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Questo assetto è scaturito dalla sentenza dell'8 aprile 2008 n. 9148,
con cui le ### della Suprema Corte hanno mutato orientamento in
materia di condominio e di solidarietà fra condomini. La Cassazione,
infatti, ha statuito che le obbligazioni contratte dall'amministratore di
condominio nell'interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà
passiva degli stessi condomini, atteso che ciascuno deve rispondere
solo ed esclusivamente per la propria quota.
Il legislatore ha recepito l'arresto giurisprudenziale attuando una
modifica delle disposizioni di attuazione del codice mediante la L. n.
220 del 2012 che ha novellato l'art. 63 disp. att. stabilendo che: 'i
creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con
i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini'.
Ciò che, invece, all'amministratore non è consentito è la pubblicità
indiscriminata dei dati dei condomini ###, dovendo egli comunque
osservare i principi di proporzionalità, di pertinenza e di non
eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti.
Grava sull'amministratore il dovere di adottare le opportune cautele
per evitare l'accesso a quei dati da parte di terzi.
Così, ad esempio, pur essendo tenuto ad indicare analiticamente i dati
dei condomini morosi in rendiconto o a fornire l'elenco completo ai
terzi creditori, non può procedere all'affissione dei suddetti dati nella
bacheca dell'androne condominiale.
Infatti, in tale caso, l'affissione del dato personale concernente le
posizioni di debito del singolo condomino, avvenendo in uno spazio
accessibile al pubblico, si risolverebbe nella messa a disposizione di
quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e,
quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di
responsabilità civile (Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186).
I dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati
per le finalità previste dalla disciplina civilistica di cui agli artt. 1117 e
ss. c.c. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi
alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività
condominiale, costituiscono dati personali, tutelati dalla specifica
disciplina di protezione e dal ### 679-2016.
Infatti, l'elemento qualificante dell'informazione, perchè possa essere
considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto
che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.
La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese
condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi,
hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della
gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati
personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del ### di protezione
e alle regole generali per il trattamento che esso delinea.
Affinchè questa disciplina sia applicabile, non occorre che il dato sia
anche sensibile (ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale), giacchè l'appartenenza
dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la
previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i
rischi della circolazione, in considerazione della intrinseca attitudine
di questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.
In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese,
all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento
degli oneri pregressi possono senz' altro essere oggetto di
trattamento, anche senza il consenso dell'interessato.
Le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano
che l'amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione,
conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni
concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al
condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza
giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non
solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o
di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche
trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato
ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi
investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione
delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo legittima a
domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla
situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano
eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti. ### nella
bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le
posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata
comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito
della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in
uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini
dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa
a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di
persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale
illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del
codice.
La Suprema Corte (II^ Sezione Civile), nella decisione n.186 del 4
gennaio 2011, ha ritenuto errata la sentenza impugnata che aveva
ritenuto prevalenti sul "diritto alla riservatezza" dei condomini le
"esigenze di efficienza" della gestione condominiale. ### la Corte,
“tale bilanciamento non tiene conto del rango di diritto fondamentale
assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall'art.
2 della Costituzione italiana e dall'art. 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell'### un diritto a mantenere il controllo sulle proprie
informazioni che, spettando non solo alle persone in vista ma a
"chiunque" (art. 1 del codice) e ad "ogni persona" (art. 8 della Carta)
nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto
di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di
eguaglianza”.
Nella indicata sentenza è stato enunciato il seguente principio di
diritto: "La disciplina del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che
il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi
di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi
per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi
condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio,
possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali
riferibili al singolo condomino; pertanto - fermo il diritto di ciascun
condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli
inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale -
l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte
dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di
debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella
messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata
di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale
illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del
codice". ### di condominio deve, quindi, garantire la tutela della
protezione dei dati personali dei condomini con riferimento ai
pagamenti delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in
ragione del suo mandato professionale, omettendo di esporre avvisi
di mora o sollecitazioni al pagamento negli spazi condominiali
accessibili a terzi.
Le informazioni divulgate tramite la bacheca condominiale devono
essere di carattere generale, ovvero avere ad oggetto informazioni e
comunicazioni inerenti i beni e i servizi comuni; la bacheca non può
essere utilizzata per comunicazioni riferite a singoli condomini e ciò
sia per i dati personali, sia per i beni ad essi riferibili.
Nel caso di comunicazioni affisse in bacheca riguardanti la morosità di
un condomino o di più condomini, la dimostrazione del danno-
conseguenza prodotto nella sfera personale del soggetto interessato,
può derivare da testimonianze, da documenti e da presunzioni ###
fattispecie, all'esito dell'attività istruttoria svolta in secondo grado,
ritenuta - invece - non necessaria dal ### di ### devono essere
valutati i seguenti elementi: 1) la dott.ssa ### in sede di
interrogatorio formale, ha negato il dato fattuale dell'affissione in
bacheca del documento da parte sua come amministratrice del
condominio, ma ha ammesso che, per la ricostruzione della gestione
contabile precedente alla sua nomina (avvenuta nel dicembre 2014),
l'assemblea aveva deliberato di conferire a lei l'incarico a titolo
oneroso non aderendo alla proposta del condomino ### di redigere
il bilancio della gestione pregressa a titolo gratuito; 2) la stessa, a
proposito dell'elenco affisso in bacheca, ha dichiarato testualmente
che “sembra essere il riparto approvato in assemblea nell'ottobre
2016”; 3) il testimone ### nella posizione di portiere dello stabile,
ha dichiarato che: “ più volte ho assistito a discussioni tra i condomini
sulla questione riguardante il diniego dell'amministratrice di
consentire l'esame della documentazione contabile presso lo stabile
condominiale; molti condomini si lamentavano di questo diniego;
ricordo che (…) la ### mi chiese di consegnarle le chiavi della
bacheca poiché le stesse dovevano essere gestite solo da lei; dopo
qualche giorno vidi che era stato inserito nelle due bacheche l'elenco
dei condomini con indicato accanto l'importo di cui erano debitori nei
confronti del condominio; preciso che le chiavi delle bacheche erano
nella disponibilità esclusiva dell'amministratrice e che le bacheche non
erano in uso di altri (…) più volte il ### chiese a me di togliere l'elenco
ma io non potevo perché non avevo le chiavi; 4) il ### ha
riconosciuto le fotografie prodotte dall'appellante ritraenti lo stato dei
luoghi, le bacheche, il documento affisso; 5) i dati riferiti dal ###
hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali dei condomini
### e ### Il quadro probatorio consente, quindi, di ritenere che
l'amministratrice, dopo l'incarico conferitole dall'assemblea, abbia
ricostruito la pregressa gestione contabile ed abbia individuato le
posizioni debitorie verso il condominio redigendo il documento poi
affisso in bacheca.
Più di recente, i ### di legittimità (cfr. Cass. Sez.I 7 ottobre 2022
n.29323) hanno ribadito il precedente orientamento affermando che:
“Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la disciplina del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.
196 del 2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali
avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza
e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono
raccolti (v. Cass. Sez. 1 n. 18443-13), non consente che gli ### zi
condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al
condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati
personali riferibili al singolo condomino; ne consegue che - fermo
restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria
iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali
l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte
dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di
debito del singolo condomino costituisce un'indebita diffusione di dati
personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt.
11 e 15 del citato codice (v. Cass. Sez. 2 n. 186-11). Il principio si
coniuga con la precisazione che, ai sensi di legge, "dato personale",
oggetto di tutela, è "qualunque informazione" relativa a persona
fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente (Cass. Sez. 2 n. 17665-18, Cass. Sez. 1 n. 15161- 21).
Nell'art. 15 del codice in materia di dati personali il legislatore ha
ritenuto opportuno estendere la tutela anche ai danni non
patrimoniali, a mezzo di uno strumento risarcitorio di grande
ampiezza teso a garantire l'effettiva operatività della corrispondente
sanzione a carico del responsabile dell'illecito e la conseguente
maggiore incisività alla norma afferente. In tema di danno non
patrimoniale il danneggiato può ricorrere e anzi normalmente ricorre
- alla prova presuntiva, tenuto conto ella natura immateriale del bene
della vita concretamente leso (v. la fondamentale Cass. Sez. U n.
26972-08). Donde una volta stabilita la lesione degli interessi protetti,
salvo che non sia appurata in modo plausibile e congruente la natura
bagatellare del pregiudizio allegato, il danno va liquidato su base
equitativa, mediante un modello di stima prudenziale che è
connaturato alla natura del diritto leso”.
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
196 del 2003 (codice della privacy) è determinato da una lesione del
diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli
artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU.
Esso non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della
"serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il
bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello
di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato ( v. Cass.
Sez. 6-1- n. 17383-20, Cass. Sez. 3 n. 16133-14).
Ciò posto, è ragionevole presumere che dall'affissione nella bacheca
dell'androne condominiale - ovvero in un luogo potenzialmente
accessibile a chiunque - di un documento attestante una condizione
soggettiva di inadempimento degli obblighi di pagamento verso la
compagine condominiale sia derivato per il condomino esercente
l'attività professionale di commercialista un danno non patrimoniale.
Il Tribunale, considerando i tempi di durata dell'affissione (tre mesi)
ed il fatto che il ### non ha tempestivamente chiesto
all'amministratrice la rimozione del documento affisso, decidendo di
proporre querela il 23 febbraio 2017, determina equitativamente il
danno da risarcire nella misura di €1.000,00, già rivalutata. ### del
gravame e della domanda risarcitoria implica la condanna della
convenuta-soccombente al pagamento delle spese del doppio grado
di giudizio, liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nel giudizio d'appello n.2049-2022 RG, fra le parti
indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.1951/2021 del ### di
### di ### così provvede: -in accoglimento dell'appello, con
integrale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta fondata la
domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale proposta
dall'attore-appellante, condanna la convenuta-appellata al
pagamento della somma di €1.000,00 oltre interessi legali dalla data
della domanda al saldo; -condanna la convenuta-appellata al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate negli
esborsi per le iscrizioni a ruolo e nell'importo di € 1.500,00 per
compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva
22-04-2025 14:56
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