Consenso informato. Il consenso può essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una specifica documentazione a supporto della sua espressione da parte del paziente, tanto emergendo dalla lettura del disposto di cui all’articolo 35, II, Codice di deontologia medica.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2989/2025 del 24-03-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli ottava sezione civile in composizione
monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunziato la
seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 20601/2020
TRA ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### presso il cui studio elett.te
domicilia in ### alla via ### n. ###, giusta procura a margine al
ricorso ATTORE
E ### rapp.to e difeso dall' Avv. ### e domiciliat ###, ###, giusta
procura a margine della costituzione CONVENUTO
### spa, in persona del rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa
dagli Avv. ### ed ### presso il cui studio elett.te domicilia in ###
di ### Via ###, giusta procura a margine alla costituzione TERZA
CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medicochirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato
conveniva in giudizio il Dott. ### esponendo principalmente quanto
segue: 1. che dal 17/3/2015 al 10/07/2017, era in cura dal dr. ###
per correggere la corretta posizione dei denti; 2. che, il giorno
16/11/2016, in sede di controllo subiva un'errata registrazione
dell'apparecchio forte tanto da provocargli un forte dolore all'incisivo
superiore sinistro; 3. che a causa della sintomatologia dolorosa, il
dottore prescriveva al paziente una cura antibiotica ed antidolorifica,
nonostante la quale l'incisivo cominciava a scurirsi; 4. che nel mese
di luglio 2017 il dr. ### rimuoveva l'apparecchio, ma il dente aveva
perso la sua sensibilità e soprattutto il suo colore originario; 5. che il
dr. ### aveva omesso informare il sig. ### e/o ai suoi genitori sulla
possibilità che potesse manifestarsi un fenomeno necrotico durante il
trattamento.
Sulla scorta di quanto allegato, previo accertamento della
responsabilità esclusiva del medico convenuto ne chiedeva la
condanna al risarcimento di tutti i danni subiti oltre alla risoluzione del
contratto tra le parti intercorso con condanna alla restituzione dei
compensi professionali.
Si costituiva il Dott. ### il quale chiedeva il rigetto della domanda
evidenziando la correttezza dei trattamenti eseguiti. Chiedeva di
chiamare in causa l'### con la quale al tempo intercorreva un
rapporto assicurativo ed in via riconvenzionale la condanna al
pagamento a titolo di saldo di pagamento, della somma complessiva
di € 1.300,00.
Si costituiva l'### spa la quale evidenziava la correttezza dell'operato
del ### e di accertare l'inoperatività della polizza per il caso di
inesistenza o inidoneità del consenso informato sottoscritto dalla
paziente.
Nel corso del giudizio veniva formulata proposta ex art. 185 bis cpc
rifiutata da parte convenuta e terza chiamata.
Disposta ed espletata prova testimoniale e ### la causa veniva
riservata in decisione all'udienza del 30.12.2024 con la concessione
dei termini ex art. 190 cpc.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le
conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano
inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione
proposta è indicata come di natura contrattuale.
Giova al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della
responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse
ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo,
al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In verità
se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile
inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si
sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del
medico curante, soprattutto qualora lo stesso sia inserito all'interno
della struttura pubblica e perciò non “scelto” dal paziente.
Non essendo questa la situazione in cui si colloca la presente vertenza
si deve ritenere che, sino alla recentissima innovazione legislativa, al
caso di specie andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza
in tema di attività sanitaria che deponevano per una responsabilità
contrattuale del medico.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale
il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto
meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non
qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art.
2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. ###. 2236 cc
difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del
professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel
caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà
o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza
della Cassazione SU 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato
che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento
dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o
anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del
sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o
nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto
dell'intervento stesso ### posto, nel caso di specie deve di certo
essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta da un collegio
peritale, il quale dall'analisi del caso per cui è causa e della
documentazione depositata, muoveva censure all'attività dei sanitari
convenuti.
I consulenti nominati Dott.ri ### e ### ponevano in essere una
disamina dettagliata dell'operato dei sanitari che ebbero in cura lo
### durante le varie tappe della sua vicenda. In particolare, in ordine
all'indicazione del trattamento ortodontico in considerazione all'età del
paziente, alle sue condizioni cliniche eh al grado di malocclusione,
sussisteva ampiamente indicazione al trattamento ortodontico
correttivo consigliato dal ### Sull'esecuzione della procedura
ortodontica, evidenziavano come fosse altamente improbabile che il
carico ortodontico potesse determinarne la necrosi della polpa
dentaria. Precisavano, difatti come “I movimenti ortodontici volti al
riallineamento dell'arcata dentaria inducono aumento della larghezza
del legamento parodontale, dunque un aumento della mobilità relativa
del dente in toto. In questa fase l'elemento dentario è più vulnerabile
e qualsiasi trauma anche di entità minima, ad esempio mangiare
unghie e/o pellicine, può provocare l'interruzione del fascio
vascolo/nervoso”.
Pertanto, concludevano affermando “non ricorrono profili di condotta
commissiva censurabile da parte del sanitario ### che operava con
tutta la dovuta perizia, che il caso imponeva”, ritenendo, dunque, non
sussistente il nesso di causalità tra la necrosi pulpare dell'elemento
dentario 1.1 e le compressioni ortodontiche volte al riallineamento
delle arcate dentarie.
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in
ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi
espressi, in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza
depositate dal consulente di parte attrice. In particolare, il collegio
ribadiva come nel caso esaminato la perdita di vitalità non potesse
ascriversi ad uso improprio di forze eccessive, precisando come le
cause di interruzione più frequenti del fascio vascolo nervoso fossero
da ascriversi ad un trauma diretto di intensità variabile in rapporto
alla stabilità dell'elemento dentario, oppure un microtrauma reiterato.
### parte la teste ### ha dichiarato che “all'appuntamento di
febbraio 2017 ( successivo a quello in cui sarebbe occorso il danno
ndr) non vi era alcuno scurimento dell'incisivo dell'arcata, né io ho
mai sentito di questo problema neanche successivamente; io ho
continuato a visitare sino alla data del termine del trattamento del
luglio 2017 l'attore ma non ho mai registrato alcun fenomeno
necrotico del dente”; di contro la teste ### ha dichiarato “ la
registrazione ( di novembre 216 nrd) venne fatta dalla figlia del
dottore e ero presente quanto , all'uscita dalla sala, mio fratello
riferiva al convenuto del dolore che avvertiva , diceva di avere sentito
dolore e di avere poi una forte sensibilità al dente, la registrazione
venne effettuata all'arcata superiore”. Ora, indipendentemente dal
contrasto emerso tra le due deposizioni riportate vale ribadire quanto
emerso in sede di ctu ossia che “Va da se' che, alla luce della integrita'
vascolare dei denti attigui all'elemento 1.1, per lo stesso principio,
anche essi avrebbero potuto subire analogo stress da inappropriata
forza iatrogena” .
Parte attrice si duole del danno per lesione del consenso informato,
suo dire inadeguato e del tutto inidoneo a consentire al paziente la
libera e consapevole scelta; motivo per il quale va comunque posto
l'accento sulla adeguata informazione resa alla paziente ritenuta
deficitaria dalla stessa per come allegato in citazione. Si osserva che
"In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve
basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena
conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento
medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle
possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la
sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico,
né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la
qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità
dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un
linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il
grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" ( n. 2177/2016 così
massimata). ### posto in sede di costituzione parte convenuta
depositava modulo di consenso informato firmato dalla madre
dell'allora minorenne ### ritenuto dagli stessi ctu “completo ed
esaustivo, in merito all'indicazione ed alla programmazione
terapeutica, con dettagliamento di tutte le sue fasi, e in particolare
sono state menzionate le complicanze che il trattamento presentava,
con riferimento esplicito alla “possibile contemplata perdita di vitalità
dentaria”.
A seguito del deposito del documento, nelle note di trattazione scritta
depositate in vista dell'udienza del 29/04/2021 e dunque nella prima
difesa utile l'attore impugnava e contestava “ l'avversa
documentazione prodotta in atti, in particolare disconosce quella
depositata in copia fotostatica ex art. 2719 c.c.”. ###. 2719 c.c., che
esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle
copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di
disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto
a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di
sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve
procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215
c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha
per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella
scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale
e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla
sua produzione.
Al riguardo, è principio consolidato, in giurisprudenza, che “In tema
di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c.,
della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica,
prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura
privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto,
mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c.
non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia
all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le
presunzioni (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022). Inoltre, la
Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il
disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in
giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di
forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale
venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che
evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende
contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto
all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di
stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno
2019 e Cass 26200/24).
In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della
conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della
sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi
il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere
espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto
alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità
di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla
produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto
### la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la
verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di
aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex
art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” ( Cass
24607/24).
Nel caso di specie la mera contestazione della conformità del
documento all'originale è stata eseguita senza indicare particolari
difformità tra la scrittura prodotta in fotocopia e quella originale, né si
è provveduto a disconoscere la firma limitandosi a ritenere quel
documento non conforme ad un eventuale originale. “Il
disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti
il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale;
oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le
parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà
anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il
documento presenta nella versione originale “ ( Cass n. 27633/18),
elementi questi ultimi del tutto carenti nel caso di specie.
Solo in sede di memorie ex art. 183 comma 1 cpc ( ratione temporis
vigente) l'attore affermava che il modulo “era prestampato riempito
abusivamente solo in seguito alla sottoscrizione, ossia compilato in un
momento successivo alla sottoscrizione avvenuta in bianco”
integrante una alterazione absque pactis necessitante di querela di
falso non proposta in quanto “il riempimento non pattuito della
scrittura privata, successivo alla sua sottoscrizione e consegna,
richiede la proposizione della querela di falso” ( Cass n. 22087/13) Da
quanto sino ad ora detto ne discende l'infondatezza della domanda
attorea e la necessità di valutare la riconvenzionale proposta volta ad
ottenere la condanna al pagamento del credito vantato per il
trattamento ortodontico effettuato al paziente istante e mai saldato
per € 1.300,00.
Manca agli atti il contratto sottoscritto tra le parti ragione per la quale
non vi è prova di quale fosse stata la cifra pattuita a titolo di compenso
per il trattamento ortodontico; in citazione l'attore chiede la condanna
alla restituzione dell'importo di € 2.750,00, “versato dall'istante a
titolo di compensi professionali” senza che nessuna delle parti abbia
precisato e provato quale era stato il compenso pattuito.
Allegato alla citazione vi è un documento con annotati versamenti
eseguiti e, al termine dell'elenco, un timbro del convenuto con
l'annotazione “saldato” che consente di ritenere provati i pagamenti
ex art. 2724 cc anche alla luce delle testimonianze rese che affermano
come i pagamenti venissero fatti in contanti ed a volte registrate dalla
figlia del convenuto ed altre volte dalla segretaria.
Le spese di lite , in regione della reciproca soccombenza si ritiene equo
compensarle.
Dal rigetto della domanda principale deriva l'assorbimento della
domanda di manleva avanzata nei confronti della terza chiamata da
parte del convenuto, motivo per il quale si ritiene equo compensare
le spese.
PQM
a) Rigetta la domanda attorea; b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio d) ### le
spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
08-04-2025 14:23
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