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Sentenza

Contratto di appalto – Committente - Dovere di cooperazione. (Cc, articolo 12...
Contratto di appalto – Committente - Dovere di cooperazione. (Cc, articolo 1206)
Osserva il Tribunale di Firenze come, nell’appalto, il committente sia tenuto a cooperare all’adempimento dell’appaltatore qualora tale cooperazione si riveli necessaria con riferimento alla particolare portata obiettiva dell’obbligazione pattuita. Con la precisazione che tale dovere discende da quelli più ampi di correttezza e buona fede oggettiva (che presiedono alla disciplina delle obbligazioni in generale e, quindi, anche dei contratti), i quali impongono all’appaltante di porre in essere quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto ed esigibile dall’appaltatore, che risultino necessarie affinché quest’ultimo possa realizzare e garantire il risultato al quale era stato preordinato il rapporto obbligatorio. In materia, opera poi il principio secondo il quale, in tema di risoluzione di contratto di appalto privato, qualora la risoluzione consegua all’inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all’impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell’obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito. Non solo. Occorre tenere presente che la preminenza della posizione riservata alla P.A. committente, derivante dall’essere l’opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche. Precisamente, anche nell’appalto pubblico è configurabile, in capo alla P.A. committente, creditrice dell’opus, un dovere - discendente dall’espresso riferimento contenuto nell’art. 1206 c.c. (nella parte in cui questa disposizione codicistica richiama il compimento, da parte del creditore, di quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione) e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto, con particolare riguardo al momento della sua esecuzione - di cooperare all’adempimento dell’appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, come detto distinte rispetto al comportamento dovuto dal debitore, necessarie affinchè quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, ossia la soddisfazione dell’interesse della stessa stazione appaltante.

    Tribunale di Firenze, sezione III, 16 giugno 2025 n. 2099
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott.
### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8538 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno 2022, vertente: TRA ### di via ###,
###, in persona dell'amministratore di condominio pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
### s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### come da
mandato in atti; Parte convenuta opposta
E
Ing. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da mandato
in atti; ### chiamato E ### S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ###
come da mandato in atti; Terza chiamata
###esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 16 aprile
2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da foglio di
precisazione delle conclusioni depositato in data 15 aprile 2025”;
per parte convenuta opposta: “conclude come da comparsa di
costituzione e risposta, nonché in via istruttoria per l'ammissione
delle prove richieste e non ammesse con la memoria ex art. 183,
comma 6, n.2 cpc. Con vittoria di spese del presente giudizio, del
subprocedimento di ATP e del procedimento di mediazione
obbligatoria secondo giustizia, con specificazione delle spese vive
in euro 286,00, come liquidate nel decreto ingiuntivo, ed euro
237,00, per costo contributo unificato della chiamata del terzo,
oltre alle spese di CTU e di CTP dell'### come da fatture n.4/2023
e n.27/2024”; per il terzo chiamato ### “conclude come da
comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art. 183 comma
6 nn.1 ne 2 cpc., insistendo nella richiesta di ammissione delle
prove come da memorie ex art. 183 comma 6, nn.1, 2, 3 cpc.”;
per la terza chiamata ### S.p.a.: “conclude come da comparsa di
costituzione e risposta e da memoria ex art. 183, comma 6, n.1
cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ### di via ###,
### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1948/2022, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze aveva
ordinato al medesimo il pagamento di euro 26.426,35, oltre
interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di
### s.r.l.s., in ragione del mancato saldo da parte dell'opponente
del corrispettivo dei lavori di “risanamento della copertura del
fabbricato”, oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti
in data ###, nonché dei lavori extracapitolato eseguiti. ### ha
rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'###mo Tribunale
adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti, accogliere la presente
opposizione con contestuale domanda riconvenzionale avverso il
decreto ingiuntivo n. 1948/2022 (R.G. 5383/2022) emesso dal
Tribunale di Firenze - su istanza della “### S.R.L.” (rectius, ###
S.R.L.S.) in persona del legale rappresentante pro tempore ###
[in seguito, ### , contro il ### DI VIA ### , ### in persona
dell'amministratore di condominio pro tempore ### [in seguito,
### - in data ###, depositato in pari data e notificato in data
### [in seguito, decreto ingiuntivo opposto]; e per l'effetto: I)
### a) in accoglimento delle eccezioni di cui al motivo A),
annullare o dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo
opposto per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito
ex art. 633 c. 1 c.p.c. e/o per difetto di prova dell'adempimento
della controprestazione ex art. 633 c. 2 c.p.c.; b) in accoglimento
dell'eccezione di cui al motivo B), annullare o dichiarare nullo e
revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta
ingiuntiva ex art. 633 c. 1 n. 1) e art. 634 c. 2 c.p.c.; II) NEL
MERITO, in accoglimento delle ragioni di cui ai motivi C) e/o D): c)
In via principale, annullare o dichiarare nullo e revocare il decreto
ingiuntivo opposto, siccome errato, ingiusto e illegittimo, data
anche la presenza di prova scritta che accerta sia il grave e
colpevole inadempimento (sotto molteplici profili) dell'opposta
appaltatrice ### sia i conseguenti danni dalla stessa causati, sia
la debenza tanto delle penali per il ritardo quanto della manleva
da parte della stessa per le ragioni di cui al motivo C), e data altresì
in ogni caso la non debenza degli interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 per le ragioni di cui al motivo D); e conseguentemente
accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto alla ### da parte
del ### anche a titolo di interessi, competenze e spese legali; d)
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice Ill.mo dovesse ritenere la somma ingiunta dovuta in tutto
o in parte alla ### da parte del ### dichiarare la responsabilità
della ### e compensare detta somma detraendo dalla stessa
l'importo complessivo che il Giudice riterrà dovuto dall'opposta
### all'opponente ### per le causali e gli importi di cui motivi C)
e/o D), o il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia
per le causali dette anche in base alle risultanze istruttorie e/o in
via equitativa. e) In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare
la risoluzione del contratto di appalto del 12.05.21 per grave e
colpevole inadempimento (sotto molteplici profili) dell'appaltatrice
### - condannare altresì la ### al risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi dal ### causati dalla ### quantificati ad oggi
nella complessiva somma di € 44.121,94 oltre IVA (di cui: €
19.400,00 oltre IVA per incremento dei costi di un nuovo e
maggiormente oneroso contratto di appalto con una ditta terza per
l'esecuzione dei lavori già oggetto del contratto di appalto con la
### ma dalla ### non ultimati, ed € 24.721,94 oltre IVA per il
costo di una ditta terza per l'esecuzione dei necessari lavori di
ripristino), o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di
giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via
equitativa; oltre, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione
monetaria e interessi di legge (moratori almeno dalla data della
presente domanda giudiziale); - qualora in corso di causa la ###
continui a non consegnare al ### il certificato di origine dei
profilati metallici (del rinforzo della trave lesionata) con allegato il
documento di trasporto, condannare altresì la ### al pagamento,
in favore del ### di quanto questi sarà tenuto a corrispondere a
una ditta terza a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei saggi e
delle prove necessari per farsi rilasciare dalla ditta terza la
suddetta certificazione, quantificato nella complessiva somma di
almeno € 1.000,00 oltre ### o nella maggior o minor somma che
sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie
e/o in via equitativa; oltre, dal dì del dovuto al saldo effettivo,
rivalutazione monetaria e interessi di legge (moratori almeno dalla
data della presente domanda giudiziale); - condannare altresì la
### al pagamento, in favore del ### delle penali per il ritardo,
pari almeno alla somma di € 27.000,00, o alla maggior o minor
somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze
istruttorie e/o in via equitativa; oltre, dal dì del dovuto al saldo
effettivo, rivalutazione monetaria e interessi di legge (moratori
almeno dalla data della presente domanda giudiziale); -
condannare altresì la ### a manlevare il ### da quanto questi
sarà tenuto a corrispondere e/o di quanto risulterà dovuto ai
condomini a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
dai condomini causati dalla ### quantificati ad oggi in € 9.130,00
oltre IVA per l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino, €
1.050,42 per spese tecniche IVA compresa ed € 3.106,40 per
mancato godimento dell'immobile di proprietà ### da settembre
2021 ad aprile 2022, o nella maggior o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie e/o in
via equitativa; oltre interessi, rivalutazione monetaria,
competenze e spese legali; f) in via riconvenzionale subordinata,
compensare i rispettivi debiti e crediti dell'opposta ### e
dell'opponente ### e condannare la ### al pagamento, in favore
del ### della differenza tra, da una parte, la somma complessiva
che il Giudice riterrà dovuta dalla ### al ### per le causali e gli
importi di cui motivi C) e/o D) e, dall'altra parte, la somma ingiunta
che in denegata e non creduta ipotesi il Giudice Ill.mo dovesse
ritenere dovuta in tutto o in parte alla ### da parte del ### o
del maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia per le
causali dette anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via
equitativa; oltre, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione
monetaria e interessi di legge (moratori almeno dalla data della
presente domanda giudiziale). In ogni caso, ci si oppone sin d'ora
alla eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova
scritta e di pronta soluzione, e stanti - tra l'altro - il difetto di
certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c. 1 c.p.c.,
il difetto di prova dell'adempimento della controprestazione ex art.
633 c. 2 c.p.c., e il difetto di prova scritta ingiuntiva e x art. 633
c. 1 n. 1) e art. 634 c. 2 c.p.c., nonché stante la presenza di prova
scritta che accerta sia il grave e colpevole inadempimento
contrattuale (sotto molteplici profili) della ### sia i conseguenti
danni dalla stessa causati, sia la debenza tanto delle penali per il
ritardo quanto della manleva da parte della stessa, e stante in ogni
caso la non debenza degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze (legali e tecniche,
sia del presente procedimento, sia del previo procedimento di
mediazione obbligatoria - ex art. 20, comma i del contratto di
appalto - 23/2022 davanti alla C.C.I.A.A. di Firenze), oltre
accessori come per legge”. ### di via ### , ### di ###, in
particolare, ha dedotto che: - in data ### aveva sottoscritto un
contratto di appalto con ### s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di
risanamento della copertura del fabbricato condominiale
(esecuzione di ponteggi di servizio su tutte le facciate, rimozione
completa della canala di gronda esistente e fornitura e posa in
opera di canale di gronda, smontaggio completo del manto di
copertura, rimozione del vecchio manto bitumoso della copertura
e del massetto, prodromica rasatura, rimontaggio del manto di
copertura, fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta,
fornitura e posa in opera di travi in profilati metallici per il
consolidamento della trave lesionata, fornitura e posa in opera di
scempianto per copertura in pianelle) (cfr. doc. 1 fascicolo
monitorio); - aveva provveduto a saldare un primo acconto di euro
9.603,00 di cui alla fattura n. 19/2021 (cfr. doc. 2 fascicolo
monitorio) e un secondo acconto di euro 5.361,05 di cui alla fattura
n. 29/2021 ( doc. 3 fascicolo monitorio); - in data ### l'assemblea
condominiale aveva approvato l'esecuzione dei lavori
extracapitolato di messa in sicurezza della “gronda sul lato
tergale”, per una spesa stimata di circa euro 2.150,00 oltre ###
- nel corso dell'appalto si erano manifestati plurimi inadempimenti
da parte dell'appaltatrice (mancata installazione del ponteggio
sulla facciata destra, arbitraria sospensione dei lavori, omessa
tenuta del giornale dei lavori, mancata apposizione del cartello dei
lavori, mancata installazione della linea vita, omessa consegna del
certificato di origine dei profilati metallici con allegato documento
di esecuzione del rinforzo della trave lesionata nella porzione di
tetto a copertura dell'unità immobiliare del sig. ### in modo
difforme dal progetto depositato); - nel settembre-ottobre 2021 i
condomini ###
Ondosi, ### e ### avevano lamentato una serie di ingenti danni
causati dall'appaltatrice (erronea esecuzione della rasatura,
nell'isolamento tecnico e nella impermeabilizzazione sulla
copertura del fabbricato, con danni da rottura di un numero
elevato di pianelle e da infiltrazioni dell'acqua piovana); - in data
### era stato effettuato un sopralluogo congiunto in cantiere, in
cui veniva dato atto dell'arbitraria sospensione dei lavori, della
necessità di eseguire i lavori extracapitolato di messa in sicurezza
della gronda e di rinforzo della trave lesionata nella porzione di
tetto a copertura dell'unità immobiliare di proprietà ### nonché
dei danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatrice (cfr. doc.
10 bis fascicolo di parte attrice opponente); - in data ### era
stato effettuato un sopralluogo congiunto in cantiere, in cui veniva
dato atto dello stato di criticità del tetto e della necessità di
procedere all'esecuzione della posa in opera delle pianelle rotte in
corrispondenza dell'appartamento di proprietà ### (cfr. doc. 11
fascicolo di parte attrice opponente); - il Direttore dei ### nel SAL
al 30-10-2021, aveva espresso riserve in ordine alla
quantificazione dei danni causati durante i lavori dall'appaltatrice
(cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice opponente); - con diffida ad
adempiere del 25-10-2021 l'appaltatrice aveva evidenziato
problematiche relative ai lavori (cfr. doc. 20 fascicolo di parte
attrice opponente), tutte puntualmente respinte dell'appaltante; -
nel novembre-dicembre 2021 il ### e alcuni condomini avevano
lamentato ingenti danni da infiltrazioni (cfr. doc. 22 fascicolo di
parte attrice opponente); - con diffida ad adempiere del 26-11-
2021 l'appaltatrice aveva evidenziato problematiche relative ai
lavori; - in data ### l'appaltatrice aveva definitivamente
abbandonato il cantiere, senza terminare i lavori commissionati; -
in data ### aveva chiesto la risoluzione del contratto di appalto e
il risarcimento del danno (cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice
opponente); - il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo
(cfr. doc. 24 fascicolo di parte attrice opponente); - in data ###
era stato riconsegnato il cantiere al ### ed era stata accertata la
mancata ultimazione dei lavori e la presenza di gravi vizi con
particolare riferimento all'impermeabilizzazione della copertura,
con la necessità di ricorrere ad un nuovo contratto di appalto per
il perfetto completamento dell'opera (cfr. doc. 6 fascicolo
monitorio); - il Direttore dei ### nel SAL finale al 26-4-2022,
aveva accertato la mancata ultimazione dei lavori e aveva
avanzato numerose riserve sull'esecuzione dei lavori non a regola
d'arte e sulla quantificazione dei danni causati dall'appaltatrice
(cfr. doc. 7 fascicolo monitorio). ### opponente ha, quindi,
eccepito: - il difetto delle condizioni di ammissibilità del
procedimento monitorio; - l'inesistenza del credito azionato in via
monitoria; - il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice
(arbitrarie interruzioni dei lavori, non ultimazione dei lavori,
mancato rispetto della durata dei lavori pattuita: cfr. CTP Ing. ###
doc. 25 fascicolo di parte attrice opponente), con conseguente
risoluzione del contratto, operatività delle penali per almeno euro
27.000,00, risarcibilità del danno patito (euro 19.400,00 oltre Iva
per l'incremento dei costi insito nel nuovo contratto di appalto, cfr.
doc. 25 fascicolo di parte attrice opponente; euro 24.721,94, oltre
### per i lavori di ripristino, cfr. doc. 25 fascicolo di parte attrice
opponente; euro 1.000,00, oltre ### quale costo per l'esecuzione
dei saggi e delle prove necessari per il rilascio del certificato di
origine dei profilati metallici) e manleva di tutti i danni subiti dai
singoli condomini (euro 9.130,00, oltre ### per i lavori di
ripristino; euro 1.050,42, Iva compresa, per le spese tecniche del
### Capanni, cfr. doc. 26 fascicolo di parte attrice opponente;
euro 3.106,40 per l'inutilizzabilità dell'unità immobiliare del sig.
### per il periodo da settembre 2021 ad aprile 2022). - in ogni
caso, la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/200
dalle singole scadenze delle fatture n. 33/2021 e 16/2022.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
### s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
deducendo: - la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del
procedimento monitorio; - la riconducibilità delle sospensioni dei
lavori alla committenza; - l'intervenuta risoluzione di diritto del
contratto in data ###; - l'esecuzione a regola d'arte del rinforzo
della trave lesionata e la produzione in atti del relativo certificato
di origine dei profilati metallici (cfr. doc. 66 bis fascicolo di parte
convenuta opposta); - l'assenza di alcun ritardo imputabile
nell'esecuzione dei lavori e la consequenziale inapplicabilità di
alcuna penale; - la riconducibilità della mancata integrale
installazione del ponteggio ai lavori di cui all'ecobonus (cfr. doc.
67 fascicolo di parte convenuta opposta) e, in ogni caso, l'assenza
di alcun danno riferibile a tale omissione; - la necessità degli
interventi effettuati sui camini e sulle canne fumarie; - l'assenza
di responsabilità dell'appaltatrice per la caduta e la rottura delle
pianelle, la responsabilità in tal senso dell'amministratore di
condominio ### e, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva
del ### a richiedere il relativo risarcimento; - l'immediata
segnalazione al ### dei ### circa l'andamento irregolare della
struttura delle falde e la messa a disposizione per procedere alle
necessarie opere di rettifica; - la mancata imputabilità delle
infiltrazioni avvenute negli appartamenti al primo piano e
successivamente al rilascio del cantiere, nonché dei i presunti
danni sulla facciata tergale e sul terrazzo proprietà ### -
l'impossibilità dei lavori relativi alle linee vita, visto l'errore
progettuale a monte; - il difetto di alcuna responsabilità
dell'appaltatrice nel ritardo nella riconsegna del cantiere (cfr. docc.
77-79 fascicolo di parte convenuta opposta); - la corretta
apposizione del cartello dei lavori (cfr. doc. 81 fascicolo di parte
convenuta opposta); - la responsabilità del ### dei ### in ordine
alla mancata tenuta del giornale dei lavori; - le plurime
inadempienze della committenza (cfr. CTP Ing. ### doc. 66 ter
fascicolo di parte convenuta opposta: mancata consegna delle aree
di lavoro libere di persone e di cose in tempo utile per l'inizio dei
lavori; mancato rispetto dei termini di pagamento come stabiliti
nell'art. 12 del contratto di appalto; mancato avviso ai condomini
della necessità di copertura sia del pavimento che della mobilia);
- le plurime inesattezze della perizia dell'### e le plurime carenze
progettuali (cfr. doc. 66 ter fascicolo di parte convenuta opposta:
mancata previsione di interventi a carico delle canne fumarie
esistenti pericolanti; mancata indicazione delle irregolarità
dell'appoggio delle pianelle sui travetti in legno; mancato
riferimento allo stato delle gronde e al cedimento della porzione
tergale lato piscina; erronea indicazione degli interventi per
sopperire alla forte non complanarità della copertura; refusi e
contraddizioni negli elaborati progettuali; erroneità della
consequenzialità dei lavori); - l'erronea quantificazione dei danni;
- le gravi carenze nel coordinamento della sicurezza.
Parte convenuta opposta, inoltre, ha domandato la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha
chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del direttore dei
lavori ### Si è costituito l'### evidenziando l'assenza di alcuna
responsabilità dello stesso in ordine ai vizi dell'opera realizzata
dell'appaltatrice, alla luce della corretta attività progettuale
esplicata dal medesimo (allegazione del ### di ### e ###
completezza progettuale, rottura delle pianelle cagionata dalla
imperizia di ### conoscenza della ### della mancata
complanarità del tetto, correttezza progettuale delle linee vita) e
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della ###
S.p.a.
Si è costituita, infine, ### S.p.a., eccependo l'inoperatività della
polizza assicurativa “### Professionista” per responsabilità civile
n.1/###/122/183627877 (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo ###, riferita
ai soli danni da cedimento strutturale ed eventi che possano
compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera,
e in ogni caso domandando di tenere in considerazione anche le
franchigie e i massimali.
In corso di causa è stato aperto un sub-procedimento di ATP (RG
8538-1.2022), Il giudizio è stato istruito tramite la CTU espletata
in sede ###via documentale.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie
reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In tema, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria con la
quale si è ritenuto: l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto
da parte attrice opponente in sede di memoria ex art. 183, co. 6,
2, c.p.c.; l'irrilevanza della prova orale articolata da parte
convenuta opposta in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c.; la genericità e/o l'irrilevanza dei capitoli di prova orale
articolati dal terzo chiamato ### in sede di memoria ex art. 183,
co. 6, n. 2 c.p.c.
Va, inoltre, ribadito il rigetto delle richieste di rinnovo della CTU
dell'ing. ### esperita nel sub-procedimento in corso di causa RG
8538-1.2022 (cfr. doc. 27 fascicolo di parte attrice opponente) o
di chiamata a chiarimenti dello stesso.
Sul punto, mette conto innanzitutto osservare che il CTU
incaricato, ### Lensi, ha puntualmente replicato alle osservazioni
mosse dallo ### In particolare: - avuto riguardo al dedotto
sconfinamento dal quesito peritale da parte del ### ### (il quale
si sarebbe soffermato sulle criticità nella posa della barriera vapore
e dei pannelli di isolante, e non sulla dissaldatura della guaina
posta sull'estradosso dell'isolante per alcuni pannelli contigui: cfr.
memoria del terzo chiamato ### ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.,
p. 2), il CTU incaricato ha puntualmente argomentato anche in
ordine alla causa del distacco delle guaine (### p. 13: “il distacco
delle guaine è diretta conseguenza della cattiva posa in opera delle
stesse in virtù del fatto che la freccia che il tetto presenta non
permette di dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte”),
rispondendo a quanto richiestogli in sede di ### - avuto riguardo
alla contestazione del terzo chiamato ### secondo la quale il CTU
non avrebbe ben compreso la differenza tra rasatura e posa di un
massetto di riempimento, con la richiesta condominiale della prima
esclusivamente al fine di eliminare le asperità presenti fra i giunti
delle pianelle (e non di riempire i dislivelli, cfr. memoria del terzo
chiamato ### ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 3 e pp. 6-7), il
CTU ha rilevato la necessità della complanarità della copertura (a
prescindere dalla richiesta del ### per l'esecuzione a regola d'arte
del lavoro e la consgeunte esigenza di procedere ad interventi
sostanziali (quale, appunto, la posa di un massetto di
riempimento) per superare gli avvallamenti (talora anche di 9 cm)
tra pianella e pianella (### pp. 21-22); - avuto riguardo alla
assunta insostenibilità della soluzione peritale volta a porre in
opera uno strato di cemento alleggerito suscettibile di determinare
falde del tetto complanari (cfr. memoria del terzo chiamato ###
ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 4 e pp. 6-7), il CTU ha replicato
che tale soluzione dà per scontato che l'aumento di carico sulla
copertura esistente sia tollerata dalla struttura (in forza delle
pregresse verifiche teoricamente esplicate dal progettista) e, in
ogni caso, ha sottolineato che, nell'ipotesi di mancata percorribilità
della stessa, “dovranno essere prese altre strade come eliminare
lo strato isolante o optare per un manto di copertura più leggero
dell'attuale coppi e tegole” (### p. 25); - avuto riguardo alla
contestazione del terzo chiamato ### secondo la quale la
relazione di ATP non avrebbe tenuto conto che i danni conseguenti
alle rotture delle pianelle e alle infiltrazioni avvenuti in corso di
realizzazione dell'opera (cfr. memoria del terzo chiamato ### ex
art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 5), il CTU ha espressamente
confermato l'intervenuta verificazione di tali problematiche (###
p. 25: “Altre criticità dell'opera sono state rilevate nella rottura di
alcune pianelle e limitate porzioni di intonaco ammalorato dalle
infiltrazioni che si sono succedute in conseguenza delle piogge nel
periodo in cui è stato istallato il cantiere (ma erano presenti anche
prima dell'inizio dei lavori), che ad oggi sembrano essere state
risolte”; per l'insufficienza di tali problematiche ai fini della
risoluzione per inadempimento, cfr. infra); - avuto riguardo alla
contestazione del terzo chiamato ### in ordine ai dispositivi
anticaduta (linee vita) (cfr. memoria del terzo chiamato ### ex
art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 8), il CTU ha precisato che i progetti
riportati negli elaborati grafici dell'### non possono essere
considerati di per sé sbagliati o difformi dalle norme di legge, ma
non tengono conto della specifica copertura del condominio “###”
(### p. 15); - avuto riguardo ai ponteggi (cfr. memoria del terzo
chiamato ### ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 4 e pp. 11-12;
cfr. memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., p. 14), il CTU ha espressamente replicato che “i ritardi
sembrano essere dipesi da altre cause che poco hanno a che fare
con la mancanza di ponteggio in una zona del cantiere” (### p.
23). - avuto riguardo alla contestazione del terzo chiamato ###
in ordine al mancato incremento di carico fra la fase antecedente
e la fase successiva all'intervento previsto in contratto (cfr.
memoria del terzo chiamato ### ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.,
p. 8), il CTU ha evidenziato l'aumento di carico determinato dalla
presenza della guina e dei pannelli isolanti, implicanti un peso
aggiuntivo rispetto alla struttura di partenza (### pp. 23-24), e,
in ogni caso, ha rilevato la mancata effettuazione da parte del ###
dei lavori di una puntuale verifica dei carichi al momento della
realizzazione dei lavori, “contravvenendo quindi a quanto richiesto
alla normativa vigente” (### p. 10; si veda, nel dettaglio, il D.M.
17 gennaio 2018 in tema di “### delle ### tecniche per le
costruzioni”: art. 8.3: “La valutazione della sicurezza, argomentata
con apposita relazione, deve permettere di stabilire se: - l'uso della
costruzione possa continuare senza interventi; - l'uso debba
essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o
imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso); - sia necessario
aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi. La
valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche
una sola delle seguenti situazioni: - riduzione evidente della
capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue
parti dovuta a: (..) - esecuzione di interventi non dichiaratamente
strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con
elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne
riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza; - ogni
qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 (..)
Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni
limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà
essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli
con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel
complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non
incidano sostanzialmente sul comportamento globale della
struttura. Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual
volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o
adeguamento di cui al § 8.4, il progettista dovrà esplicitare in
un'apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra
capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all'intervento
e quelli raggiunti con esso”; art. 8.4.1: “Gli interventi di questo
tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. (..)
La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata
alle sole parti interessate dall'intervento e a quelle con esse
interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate,
risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti
limitazioni all'uso della costruzione. Nel caso di interventi di
rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche
meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di
meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l'incremento
del livello di sicurezza locale”).
In relazione alle osservazioni del CTP dell'opponente ###
Grisostomi (cfr. doc. 32 fascicolo di parte attrice opponente;
memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.,
pp. 11-13), si deve, invece, evidenziare, da un lato, come siano
condividibili taluni dei rilievi sollevati sugli errori di calcolo
rinvenibili nella relazione tecnica (cfr. infra), e, dall'altro lato,
l'irrilevanza (adeguatezza dell'isolante, calcolo dei costi necessari
per l'aumento dei carichi) o la puntuale risposta peritale (calcolo
del valore delle opere di ripristino, calcolo del valore delle opere
da ultimare secondo il valore di mercato, calcolo del valore dei
lavori per il completamento dell'opera) in ordine alle ulteriori
osservazioni avanzate da parte attrice opponente.
Alla luce di quanto argomentato sino a questo punto, viste le
puntuali repliche alle osservazioni dei CTP (cfr. sopra), l'elaborato
dell'### ### può essere posto a fondamento della presente
decisione.
In definitiva le conclusioni peritali meritano di essere condivise (v.
infra), in quanto ad esse il consulente è pervenuto con
ragionamento coerente e immune da vizi logici o di altra natura,
oltre che tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
In proposito mette conto ricordare che, alla stregua di un
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il
giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei
rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione
con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi
necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei
consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al
riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che
non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art.
360 n. 5 cod. proc. civ.. (cfr. Cass. 8355-2007).
3. Tanto premesso, in primo luogo deve essere rigettata la
domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto
avanzata da parte attrice opponente (cfr. atto di citazione in
opposizione, p. 21: “Si eccepiscono il gravissimo inadempimento
contrattuale dell'appaltatore ### sotto molteplici profili (rispetto
a molteplici obbligazioni contrattuali)”).
Al riguardo occorre rilevare che nessuno dei gravi inadempimenti
allegati dal ### può essere ascritto alla società appaltatrice.
In particolare: - in relazione alla mancata installazione dei
ponteggi (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 7: “(...) non ha
mai installato integralmente il ponteggio (e in particolare, non ha
mai montato il ponteggio sulla facciata destra)”), il CTU ha rilevato
che la relativa problematica non è dipesa direttamente da una
negligenza della ### (ma da fatti contingenti) e che, in ogni caso,
il mancato completamento di una parte dei ponteggi non ha
causato ritardi nell'inizio e nel proseguimento dei lavori (### p.
36); - in relazione alle plurime sospensioni e interruzioni dei lavori
( atto di citazione in opposizione, p. 7: “più volte la ### ha
arbitrariamente sospeso i lavori e abbandonato il cantiere, con
conseguente ingiustificata dilatazione della durata dei lavori (v.
docc. 2 bis, 2 ter, 2 quater, 10 bis e 22)”), il CTU ha evidenziato
che gli stessi sono stati determinati da fattori non riconducibili alla
appaltatrice (cfr. CTU, pp. 36-37: “i ritardi che ci sono stati nel
portarli avanti sono dipesi più da motivazioni come la difficoltà di
reperimento del materiali isolanti (vedi ecobonus 110%), che
hanno avuto bisogno di trovare soluzioni diverse le quali a quel
punto dovevano essere accettati e deliberati dalla ### nonché dal
### da problemi riscontrati in fase esecutiva come la gronda
pericolante dove la ditta ### chiedeva di sapere come procedere
per la messa in sicurezza, stesso discorso dicasi per una canna
fumaria pericolante, come mettere in sicurezza le pianelle
pericolanti del solaio di copertura, l'approvazione del progetto delle
"### (vedi dispositivi anticaduta). Chiaramente questa serie di
problematiche, le quali dovevano essere portate alla visione sia del
### che della ### hanno portato a ritardi derivanti più ai tempi
tecnici”); - in relazione alla mancata tenuta del giornale dei lavori
(cfr. atto di citazione in opposizione, p. 8), l'eventuale negligenza
in tal senso dell'appaltatore (cfr. art. 7 contratto di appalto) è da
ascriversi solidalmente a quella del ### dei ### stante
l'imposizione del relativo obbligo in capo a quest'ultimo in forza di
quanto prescritto dall'art. 14 D.M. 49/2018 (“### delle ### sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del ### dei ### e del ###
dell'esecuzione”); - in relazione alla mancata apposizione del
cartello dei lavori ( atto di citazione in opposizione, p. 8), lo stesso
è stato correttamente apposto nel corso del cantiere (cfr. doc. 81
fascicolo di parte convenuta opposta); - in relazione alla mancata
installazione della linea vita (cfr. atto di citazione in opposizione,
p. 8), il CTU ha sottolineato che l'impossibilità della relativa attività
è da ricondursi ad un errore progettuale del ### dei ### (cfr.
CTU, p. 9: “Quindi in merito al progetto delle "linee vita" e in
conseguenza del fatto che non fosse possibile verificare prima le
strutture, ritengo che le scelte adottate non fossero adeguate allo
stato dei luoghi e che come può succedere in edilizia tale
adeguatezza venisse trovata in fase esecutiva”), tempestivamente
denunciato dalla stessa appaltatrice (cfr. doc. 20, 21, 49 bis
fascicolo di parte convenuta opposta); - in relazione alla mancata
consegna del certificato di origine dei profilati metallici (cfr. atto di
citazione in opposizione, p. 8: “(...) non ha mai consegnato al ###
il certificato di origine dei profilati metallici (del suddetto rinforzo
della trave lesionata) con allegato il documento di trasporto
(certificazione indispensabile per poter depositare all'### del
Genio Civile di ### la fine dei lavori)”), il CTU ha confermato che
il certificato in questione è stato prodotto in atti (cfr. CTU, p. 37:
“In merito ad "accerti altresì se il certificato prodotto dalla
convenuta opposta sub doc.66 bis integri effettivamente il
certificato d'origine dei profilati metallici, con allegato il documento
di trasporto, richiesto dalla normativa di settore e dal contratto di
appalto, ciò ai fini del deposito della fine lavori" posso asserire che,
dopo essermi confrontato con due colleghi ingegneri, il documento
66 bis può essere considerato integrativo al certificato d'origine e
utile ai fini del deposito della fine lavori”); - in relazione alla rottura
di un numero elevato di pianelle e dei danni da infiltrazioni di acqua
piovana (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 9), gli stessi, pur
effettivamente verificatisi, non integrano una gravità tale da
determinare la risoluzione del contratto per inadempimento, alla
luce della limitata portata delle infiltrazioni, della mancata
riconducibilità delle stesse all'operato dell'appaltatrice, nonché
dell'intervenuto superamento del problema della rottura delle
pianelle e delle plurime segnalazioni (non replicate) da parte
dell'appaltatrice in ordine ai vizi delle pianelle fornite (### p. 25:
“Altre criticità dell'opera sono state rilevate nella rottura di alcune
pianelle e limitate porzioni di intonaco ammalorato dalle
infiltrazioni che si sono succedute in conseguenza delle piogge nel
periodo in cui è stato istallato il cantiere (ma erano presenti anche
prima dell'inizio dei lavori), che ad oggi sembrano essere state
risolte”; cfr. docc. 68, 69, 29, 36, 71 fascicolo di parte convenuta
opposta); - in relazione all'abbandono arbitrario del cantiere senza
ultimazione dei lavori (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 14:
“(...) arbitrariamente e definitivamente abbandonava il cantiere
interrompendo i lavori. Pertanto, la ### non ha mai ultimato i
lavori oggetto del contratto di appalto e allegato capitolato”),
questo è da ricondursi all'intervenuta risoluzione di diritto del
contratto di appalto (cfr. infra); - in relazione alle rotture
intervenute in corrispondenza delle guaine (cfr. memoria di parte
attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., p.3), le stessi
sono da ricondurre causalmente agli errori progettuali e alla
decisione del ### dei ### di non procedere con gli interventi
extra suggeriti dall'appaltatrice (cfr. CTU, pp. 24- 25: “Il distacco
delle guaine di alcuni pannelli, lamentato dal condominio, è diretta
conseguenza degli avvallamenti della copertura. Proprio per
questo motivo che nel computo metrico delle opere, allegato al
contratto di appalto, alla voce n°15 veniva prevista la
"realizzazione di rasatura con un massetto cementizio alleggerito
sull'estradosso della copertura per l'eliminazione degli
avvallamenti….." per ritrovare la complanarità delle falde, utile alla
realizzazione delle successive lavorazioni e dare quindi il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Quanto previsto dalla voce 15, era
propedeutico alla posa sia della barriera vapore, sia dei pannelli
isolanti, i quali essendo rigidi non potevano certo adattarsi agli
avvallamenti. Tale situazione non ha fatto altro che accentuare le
problematiche dei lavori eseguiti in copertura, non permettendo
quindi alla ### che più volte ha segnalato la problematica in fase
esecutiva, di dare un lavoro privo di difetti”).
In ragione di quanto argomentato, non può, quindi, trovare
accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento
avanzata dall'opponente.
Dal mancato accoglimento della domanda di accertamento
dell'inadempimento dell'appaltatrice e di risoluzione del contratto
di appalto ex art. 1453 c.c. discende il rigetto delle ulteriori
domande avanzate da parte attrice opponente nei confronti di
parte convenuta opposta (risarcimento del danno; pagamento
delle penali; manleva nei confronti dei condomini).
3. Al contrario, merita di essere accolta la domanda di parte
convenuta opposta volta ad ottenere l'accertamento e la
dichiarazione dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto
del 12-5-2021 per la mancata ottemperanza della committente a
quanto indicato nella diffida ad adempiere inviata dall'appaltatrice
in data ### all'amministratore di condominio ed al direttore dei
lavori (cfr. doc. 57 fascicolo di parte convenuta opposta).
In particolare, il ### nonostante la diffida ricevuta, non ha dato
seguito entro il termine ivi indicato (quindici giorni) alle
segnalazioni rinvenibili nella stessa (impossibilità di effettuare la
doccia in rame a regola d'arte a causa dello stato pericolante della
gronda in laterizio con probabile rischio di cedimento della stessa;
impossibilità di saldare la guaina delle mantelline in quanto ciò
determinerebbe sicure infiltrazioni di acqua, con la necessaria
installazione di due canne fumarie; presenza di canna fumaria in
laterizio pericolante e in dissesto alla base della copertura della
proprietà del sig. ### presenza di pianelle pericolanti nel solaio di
copertura; mancata approvazione del progetto linea vita, in
ragione dell'impossibilità di realizzare il progetto dell'### e della
mancata approvazione del progetto alternativo proposto dalla
appaltatrice; irregolarità del solaio di copertura; mancato
pagamento della fattura n. 33/2021 per euro 7.426,00), non
consentendo alla ### s.r.l.s. di completare a regola d'arte le
opere alla stessa commissionate.
In ragione di ciò, stante la tempestiva segnalazione dei vizi
progettuali da parte dell'appaltatore (cfr. docc. 19, 19 bis, 21, 26,
27, 31, 34, 35, 36, 37, 37 bis, 47, 48, 57 fascicolo di parte
convenuta opposta; cfr. CTI, p. 17: “La (...) proprio per questo più
volte ha segnalato tali problematiche tramite PEC le quali però non
sembra abbiano avuto seguito od ascolto”; cfr. Cassazione civile
sez. II, 15/12/2022, n.###: “###, dovendo assolvere al proprio
dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al
particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti
delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni
impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate,
può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere
manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad
eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente
ed a rischio di quest'ultimo”), le sospensioni e l'interruzione dei
lavori poste in essere dalla convenuta si devono reputare
adeguatamente giustificate in forza dei mancati adeguamenti della
committente ai vizi progettuali rilevati.
A tal proposito, è, invero, consolidato l'orientamento della
Suprema Corte secondo il quale, anche in tema di appalto, il
committente è tenuto a cooperare all'adempimento
dell'appaltatore qualora tale cooperazione di riveli necessaria con
riferimento alla particolare portata obiettiva dell'obbligazione
pattuita, precisandosi che tale dovere discende da quelli più ampi
di correttezza e buona fede oggettiva (che presiedono alla
disciplina delle obbligazioni in generale e, quindi, anche dei
contratti), i quali impongono all'appaltante di porre in essere quelle
attività, distinte rispetto al comportamento dovuto ed esigibile
dall'appaltatore, che risultino necessarie affinché quest'ultimo
possa realizzare e garantire il risultato al quale era stato
preordinato il rapporto obbligatorio ( Cassazione civile sez. II,
22/11/2013, n.26260).
Ebbene, nell'ipotesi di specie, alla luce di quanto sopra esposto,
non si può ritenere che la parte committente si sia conformata
all'obbligo di collaborazione che, a norma del principio di buona
fede, permea i rapporti tra le parti del contratto.
Da ciò discende la piena legittimità della diffida ad adempiere
inviata dall'appaltatrice in data ### e, al cospetto della mancata
conformazione alla stessa nel termine ivi stabilito, della
conseguente dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto del
contratto di appalto.
4. All'accertamento dello scioglimento del contratto di appalto per
causa imputabile al ### opponente, e non alla ### s.r.l.s.,
consegue altresì il riconoscimento del diritto di quest'ultima ad
ottenere il pagamento del corrispettivo della parte dei lavori
realizzata in forza del contratto di appalto.
In materia, mette conto richiamare il principio secondo il quale, in
tema di risoluzione di contratto di appalto privato, qualora la
risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia
configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della
costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo
restitutorio a carico della parte committente deve essere
determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo
originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era
determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo
dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte
del corrispettivo pattuito (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/07/2023, n.20460).
Del resto, è necessario osservare che la dichiarazione o la
domanda giudiziale di risoluzione comporta la rinuncia allo
scambio delle prestazioni, ma non la rinuncia al lucro sperato dalle
parti sulla base del contratto poi risolto per inadempimento
imputabile ad una delle due parti (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/07/2023, n.20460, cit.).
Tanto premesso, deve essere disposta la condanna del ### di via
### , ### di ###, al pagamento in favore di ### di euro
26.426,35, come determinato nel decreto ingiuntivo opposto.
Tale importo, individuato sulla base delle fatture n. 33/2021 (euro
8.168,60, cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e n. 16/2022 (euro
18.257,75, cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), corrisponde al residuo
da avere dall'appaltante per i lavori da questa esplicati, come
risultanti da SAL finale redatto dal DDL in data ### (euro
37.627,64, cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), al netto degli acconti
già versati dalla committente (per complessivi euro 14.964,05).
In senso contrario rispetto al riconoscimento di detto importo non
possono venire in rilievo le riserve apposte dal ### dei ### al
surrichiamato SAL (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio: riserve sulla
quantificazione dei danni causati durante la lavorazione come da
perizia del ### Capanni, sulla quantificazione relativa
all'infiltrazione del 25-4-2022, sull'adeguamento dell'isolante
posto in opera sulla copertura), a fronte della riconducibilità agli
errori progettuali dello stesso ### delle problematiche ivi rilevate
(cfr. sopra).
All'opposto, risulta fondato l'ulteriore rilievo di parte attrice
opponente a mente del quale il decreto ingiuntivo dovrebbe essere
oggetto di revoca in ragione dell'erronea individuazione del
momento di decorrenza degli interessi di mora (cfr. Atto di
citazione in opposizione, pp. 22-23).
Sul punto, deve essere condivisa la ricostruzione attorea secondo
il quale, essendo il ### qualificabile quale consumatore (
Cassazione civile sez. III, 23/05/2024, n.14410: “Al contratto
concluso con un professionista da un amministratore di
condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica
distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di
tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come
mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali
devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche
operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o
professionale”), a questo non può essere applicata la decorrenza
automatica degli interessi di mora sancita dal d. lgs. 231/2002.
Ciò posto, se, da un lato, deve, quindi, essere revocato il decreto
ingiuntivo opposto, dall'altro, deve essere condannato il ### di
via ### , ### di ###, al pagamento in favore di ### s.r.l.s.
della somma di euro 26.426,35, oltre interessi legali ex art. 1284,
comma 1, c.c. a partire dal 9-5-2022 (data di deposito del ricorso
monitorio).
5. Deve, inoltre, essere accertato l'inadempimento contrattuale
dell'### Direttore dei ### Plurime sono state le negligenze da
questo perpetuate nell'esperimento dell'incarico di opera
intellettuale a questo affidato.
Il CTU Lensi, in particolare, ha rilevato che: - il progetto redatto
dal terzo chiamato, per quanto conforme alla volontà del ### di
non alterare le strutture di copertura, è risultato carente sotto il
profilo delle necessarie verifiche strutturali (necessarie anche
soltanto sotto il profilo della sicurezza), tenuto conto del
sovraccarico determinato dallo stesso a causa della previsione
della apposizione di un cemento alleggerito per appianare gli
avvallamenti (voce n°15 del capitolato), di una barriera vapore e
di pannelli isolanti con accoppiata membrana bituminosa (### p.
33); - le tre soluzioni progettuali relative ai dispositivi anticaduta
(linee vita), pur corrette e a norma di legge, si sono rivelate
irrealizzabili da un punto di vista esecutivo in quanto inadeguate
allo stato dei luoghi (### pp. 34-35: “le soluzioni adottate dal
l'ing. ### non erano realizzabili ed eseguibili a regola d'arte. Ne
è una evidenza la seppur parziale messa in opera dei pannelli
isolanti (vedi foto allegate). Anche in questo caso va comunque
precisato che la ### vista la presenza degli avvallamenti delle
falde di copertura, ha optato per la voce 15 del capitolato in luogo
della voce 14, sostenendo però che non andassero riempiti con il
cemento alleggerito, decidendo di fatto che restassero tali. La
scelta fatta non ha fatto altro che porre le basi per le problematiche
che sono state riscontrate in fase esecutiva. Questa voce infatti
recita testualmente "realizzazione di rasatura con materiale
cementizio alleggerito sull'estradosso della copertura per
l'eliminazione degli avvallamenti per rendere la superficie atta alla
posa in opera dell'isolante". Quindi a quanto si legge il progettista,
tramite la posa in opera di detto cemento alleggerito, voleva
rendere la superficie delle falde complanari, riempiendo con tale
cemento le zone più avvallate e poter quindi porre in opera la
barriera vapore e i pannelli isolanti senza le criticità riscontrate in
sede di sopralluogo. Il riempimento di detti avvallamenti era
l'unico modo per poter dare il lavoro eseguito a regola d'arte. È
strano che la D.L. vedendo che tale voce di capitolato non venisse
realizzata come indicato, non sia intervenuta per correggere
l'errore soprattutto di fronte all'evidenza di come stava venendo il
lavoro. Va ribadito che la ### pur seguendo le indicazioni della
### anche in questo caso ha sollevato la problematica senza però
essere a quanto pare ascoltata.
Nell'ottica di dare il lavoro finito a regola d'arte, a parere dello
scrivente, non era possibile continuare il lavoro vista la
problematica della copertura”); - il Direttore dei lavori ha omesso
di effettuare la necessaria verifica di sicurezza determinata
dall'aumento dei carichi (### p. 35: “Facendo però riferimento in
particolar modo all'aspetto della sicurezza, alle frecce rilevanti e
all'aumento di carico, va detto (36) che la normativa impone la
verifica delle strutture visto appunto l'aumento dei carichi che
gravano su di essa (eventualmente anche seppur minimo). La
verifica si rendeva indispensabile anche in virtù dell'evidente
freccia e vetustà che la copertura presentava. Tale verifica non è
stata fatta da parte del progettista. All'interno delle pratiche
depositate di tali calcoli di verifica non ve ne è traccia quindi non
può essere considerato rispondente alla normativa”).
Le inesattezze progettuali rinvenibili negli elaborati del ###
adeguatamente e tempestivamente contestate dalla società
appaltatrice, fondano, dunque, l'inadempimento rispetto
all'obbligo, sullo gravante sul professionista, di accertare la
conformità dell'esecuzione dell'opera rispetto alle regole della
tecnica e dell'arte, senza difetti costruttivi, se del caso anche
mediante l'impartizione delle opportune disposizioni al riguardo e
delle tempestive segnalazioni al committente (cfr. Cassazione
civile II, 18/10/2024, n.27045).
Da tanto discende la responsabilità contrattuale di quest'ultimo e
il consequenziale obbligo per lo stesso di risarcire il danno patito
dal ### opponente.
Tale pregiudizio patrimoniale, nello specifico, deve essere
quantificato in euro 46.621,75, risultanti dalla somma di: - euro
25.245,05, oltre ### per il costo delle opere di ripristino ( CTU,
p. 27, dove, per mero errore di calcolo, si indica la diversa cifra di
euro 23.811,15); - euro 21.376,70, oltre ### quale differenza tra
il costo dei lavori da ultimare secondo gli attuali prezzi di mercato
(euro 85.569,11, CTU, p. 32, dove, per mero errore di calcolo si
indica la diversa cifra di euro 68.864,41) e il costo dei lavori da
ultimare previsto contrattualmente (euro 64.192,65, risultante
dall'applicazione dello sconto del 6,784% pattuito ex art. 9,
comma 2, del contratto di appalto, sulla cifra di euro 68.864,41,
individuata in ### p. 30), per le maggiori spese da sostenere
dall'opponente per la realizzazione dei lavori già oggetto del
contratto di appalto risolto.
In definitiva, l'### deve, pertanto, essere condannato al
risarcimento del danno in favore del ### nella misura di euro
46.621,75, oltre ### Trattandosi di un debito di valore, in ordine
all'importo di euro 46.621,75 vanno computati la rivalutazione
monetaria e gli interessi compensativi, calcolati nella misura legale
secondo i criteri di cui a Cass. SU 1712-1995, a decorrere dall'8
maggio 2024, data dell'udienza in cui il condominio ha dichiarato
di estendere le proprie domande nei confronti del terzo chiamato
(cfr. Cass. 20883/2019: “In tema di obbligazioni risarcitorie
derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da
inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi
sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della
domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il
debitore e non già dal momento dell'evento dannoso”). 5. Infine,
merita di essere rigettata la domanda di manleva avanzata
dall'### nei confronti di ### S.p.a., in forza della polizza per
responsabilità civile n.1/###/122/183627877 tra questi
sottoscritta (cfr. doc. 2 fascicolo ###, volta ad essere rilevata
indenne da ogni conseguenza pregiudizievole (risarcimento de
danno) derivante dalla presente pronuncia.
In tema, merita di essere accolta l'eccezione di inoperatività della
polizza sollevata dalla compagnia assicurativa Si legge, infatti,
nell'art. 2.1.3 (“Danni cagionati o subiti dalle opere”) delle ### di
### (cfr. doc. 3 fascicolo ###: “La garanzia comprende i ###
cagionati o subiti dalle opere per le quali l'### ha svolto l'attività
di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, verificatisi sia
durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia
entro 10 anni dalla data del loro ### a condizione che la richiesta
di risarcimento sia stata presentata per la prima volta all'### nel
corso del periodo di vigenza della presente ### o, nel caso di
successiva sostituzione senza soluzione di continuità, di altro
contratto con la ### sempreché sia operante la presente
garanzia.
Limitatamente ai ### subiti dalle opere in costruzione e/o
costruite, la garanzia è operante se i ### siano conseguenti a: •
rovina totale o parziale delle opere; • ### difetti di ### delle
opere destinate a lunga durata, che compromettono in maniera
certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera”.
Ebbene, nella fattispecie in esame mette conto rilevare che
l'inadempimento professionale del ### dei ### non è tale da
incidere sulla stabilità, sulla durata e sulla solidità dell'immobile,
determinando pericolo di rovina totale, né consiste nel distacco con
conseguente caduta di elementi costruttivi o nella disintegrazione
delle strutture essenziali dell'opera, cioè in situazioni riconducibili
alle definizioni dei concetti di “grave difetto che incide sulla
stabilità dell'opera” e di rovina parziale o totale dell'opera riportate
nelle condizioni generali (cfr. Corte appello ### 2940/2024).
Si tratta, del resto, di difetti emendabili, che limitano il godimento
del bene per il tempo necessario agli interventi di ripristino.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di manleva. 6. Avuto
riguardo alle spese di lite del giudizio (compresa la fase di
mediazione ed il subprocedimento di ### in ordine al rapporto tra
attore opponente e convenuto opposto, queste, liquidate come in
dispositivo con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 - con
applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-
istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di
attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali
nella fase decisoria, nonché in relazione al procedimento di ATP in
corso di causa (trattandosi di attività difensiva che in gran parte
ricalca quella espletata nel giudizio di merito) - devono essere
poste a carico dell'attore opponente, avuto riguardo alle sua
soccombenza prevalente (in ragione della sostanziale conferma del
decreto ingiuntivo opposto, revocato esclusivamente in relazione
al profilo della decorrenza degli interessi, e dell'accoglimento della
domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta di
accertamento della risoluzione di diritto del contratto di appalto).
Del pari, per le medesime ragioni devono essere poste a carico di
parte convenuta opposta le spese del giudizio monitorio.
Quanto al rapporto tra attore opponente e il terzo chiamato ###
le spese, liquidate in applicazione dei suesposti criteri, devono
essere poste a carico del professionista, in ragione della
soccombenza.
In applicazione del medesimo principio, devono essere poste a
carico dell'### le spese della ### come liquidate con decreto del
26-6-2024, nonché le spese del CTP di parte attrice opponente
### Grisostomi (euro 5.758,21 oltre IVA e INARCASSA, cfr. doc.
31 fascicolo di parte attrice opponente).
Del pari, in ragione del rigetto della domanda di manleva, devono
essere poste a carico dell'### le spese di lite sostenute da ###
S.p.a., liquidate con applicazione degli importi minimi, stante la
circoscritta complessità della questione inerente al rapporto
processuale tra i due terzi chiamati.
PQM
Il Tribunale di ### decidendo in via definitiva, respinta ogni altra
domanda, istanza ed eccezione, 1. revoca il decreto ingiuntivo
opposto; 2. accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto
di appalto del 12-5-2021; 3. condanna il ### di via ### , ###
di ###, al pagamento in favore di ### s.r.l.s. della somma di
euro 26.426,35, oltre interessi al tasso di legge a partire dal 9-5-
2022; 4. condanna l'### al pagamento in favore del ### di via
### , ### di ###, della somma di euro 46.621,75, oltre ###
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte
motiva; 5. condanna ### di via ### , ### di ### al pagamento
in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in euro
8.875,00 per compensi, euro 237,00 per spese, oltre rimborso
spese al 15 %, Iva e ### come per legge; 6. condanna ### di
via ### , ### di ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle
spese del giudizio monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo
opposto; 7. condanna ### al pagamento in favore di ### di via
### , ### di ### delle spese di lite, che si liquidano in euro
8.875,00 per compensi, euro 1.072,00 per spese, oltre rimborso
spese al 15 %, Iva e ### come per legge, oltre alle spese del
### Grisostomi, pari ad euro 5.758,21 oltre IVA e INARCASSA;
9. pone a carico dell'### le spese di ### come già liquidate; 10.
condanna ### alla refusione in favore di ### S.p.a. delle spese
di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre
rimborso spese al 15 %, Iva e ### come per legge.

Avv. Antonino Sugamele

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