Contratto per persona da nominare. Electio amici. Forma (c.c., articoli 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1411)
Il Tribunale di Milano precisa (tra l’altro) come, ex articoli 1402 e 1403 c.c., nel contratto per persona da nominare, l’electio amici deve avvenire nelle forme che le parti hanno usato per il contratto e deve essere accettata dalla persona nominata, salvo che esista una procura anteriore, e - ex articolo 1404 c.c. - solo dopo che la dichiarazione di nomina sia stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. E cioè a dire, il subingresso del terzo allo stipulante che l’ha designato può avvenire solo a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando, in mancanza, applicabile l’articolo 1405 c.c., a norma del quale, ove la nomina del terzo non sia stata validamente fatta nel termine stabilito dalla legge (tre giorni dalla stipulazione ex articolo 1402 c.c.) ovvero dalle parti, il contratto produce i suoi effetti nei confronti degli originari contraenti.
Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché, nel primo, la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può, pertanto, anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; mentre nel secondo la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti del terzo (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall’articolo 1411 c.c. deve essere sempre determinato o determinabile, mentre l’ipotesi di cui all’articolo 1401 c.c. dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto o, detto diversamente, ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo. E così, in un contratto preliminare di compravendita per sè o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, sia prevedendosi l’acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia mutamento delle originarie parti stipulanti.
Tribunale di Milano, Sentenza n. 2992/2025 del 08-04-2025
N. ###/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P
O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N
O -Sezione Quarta Civile
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della
dott.ssa ### ha pronunciato ha pronunciato ai sensi dell'art.
281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione pro tempore vigente il
###, la seguente: S E N T E N Z A nella causa di primo grado,
iscritta al n. ###/2021 R.G. giusta richiesta di iscrizione a ruolo
depositata il ###, promossa da: ### (C.F.: ###), ### (C.F.:
###), coniugi residenti in ###, via ### 2, di seguito, per brevità:
“### SALA”, rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### del foro di
### e con gli stessi elettivamente domiciliati in Cassano d'###,
piazza ### 6, presso e nello studio dei detti ### nonché agli indirizzo
digitali degli stessi, segnatamente ### e ###, giusta procura
speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione
telematico; -Attori contro: ### nato a ### il ###, C.F.: ###, e
### nata a ### il ###, C.F.: ###, entrambi residenti in ###, via
### 8, di seguito, per brevità: “### ###”, rappresentati e difesi
dagli avv. ### e ### del foro di ### e con gli stessi elettivamente
domiciliati in ### via ### 2, presso e nello studio dei detti ###
nonché all'indirizzo digitale ###, giusta procura speciale alle liti ed
elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta
telematica; -Convenuti * * *
TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica:
9.12.2024. * * *
OGGETTO: contratto preliminare di compravendita immobiliare -
risarcimento del danno. * * * CONCLUSIONI per gli ### “Voglia
l'###mo Tribunale adito, reiectis contrariis: nel merito: accertato e
dichiarato che i convenuti hanno receduto dal contratto
preliminare/definitivo derivato dalla accettazione del modulo di
proposta di acquisto costituente il doc. n. 1 in atti, violando le
obbligazioni in esso assunte, per l'effetto condannare gli stessi a
corrispondere ai ricorrenti la somma di € 45.552,00, così determinata:
a) € 8.052,00 per costo di agenzia in relazione all'acquisto di altro
immobile, come da doc. n. 13 sopra menzionato; b) € 2.500,00 per
costo di trasloco, al quale i ricorrenti non sarebbero stati costretti se
i resistenti fossero stati adempienti; c) per € 30.000,00 per il maggior
costo sostenuto con l'acquisto dell'abitazione di cui al doc. n. 14, date
le caratteristiche analoghe che le due abitazioni hanno, ovvero che
quella promessa in vendita dai convenuti avrebbe avuto se essi
avessero dato luogo al mutamento di destinazione d'uso; d) €
5.000,00 per il danno alla salute arrecato alla ricorrente, quale danno
non patrimoniale, alla luce della documentazione medica indicata in
narrativa di fatto; oppure quelle altre somme, maggiori o minori, sia
per il totale sia con riguardo ai singoli addendi, che siano accertate e
provate in corso di causa e, comunque, che siano ritenute eque e di
giustizia anche ex artt. 2056-1226 c.c., per i titoli descritti, con
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Costi di
CTP e di ### spese e compensi professionali ex DM 55/2014 ed ex
DM 37/2018 in toto rifusi. in istruttoria: si richiamano i documenti da
n. 1 a n. 23 di cui in narrativa del ricorso introduttivo e le memorie ex
art. 183 VI C.p.c.” * * * CONCLUSIONI per i ### “Voglia
l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel
merito: In via principale: accertato e dichiarato lo scioglimento del
rapporto contrattuale tra le parti per cause non imputabili ai
resistenti/convenuti, respingere integralmente tutte le domande ed
eccezioni dei ricorrenti/attori in quanto infondate in fatto e diritto per
tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi; accertata e
dichiarata l'infondatezza delle pretese risarcitorie dei ricorrenti/attori
sia nell'an che nel quantum, respingere integralmente tutte le
domande ed eccezioni dei ricorrenti/attori medesimi in quanto
infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nei precedenti
scritti difensivi; in ogni caso, accertato e dichiarato il difetto di
legittimazione attiva in capo alla ###ra ### respingere
integralmente la domanda risarcitoria relativa agli asseriti danni non
patrimoniali dalla stessa subiti.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento anche parziale delle domande ed eccezioni dei
ricorrenti/attori, ridurre equitativamente gli importi dovuti a titolo di
risarcimento del danno.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per
testi sui seguenti capitoli da intendersi come preceduti dal “### che”:
1) Nel corso dell'anno 2020 tra i ###ri ### ed il ### intercorrevano
trattative finalizzate alla compravendita degli immobili (appartamento
ad uso ufficio ed autorimessa) di proprietà dei ###ri ### e ### siti
in ###, via ### n. 8; 2) Tali trattative portavano alla sottoscrizione,
in data ###/11.12.2020, per il tramite del mediatore immobiliare
### della proposta di acquisto immobiliare di cui al documento 1)
che si rammostra al teste; 3) Nelle trattative relative all'acquisto degli
immobili di proprietà dei ###ri ### e ### nonché nei contatti
intercorsi successivamente alla sottoscrizione della proposta di
acquisto immobiliare del 05.11.2020/11.12.2020 faceva da tramite il
### figlio dei medesimi, il quale interloquiva con la ###ra ###
moglie del ### 4) Nel corso dei contatti intercorsi tra il ### e la
###ra ### quest'ultima, in data ###, chiedeva al ### di indicare
quale proponente per l'acquisto degli immobili di proprietà dei ###ri
### e ### unicamente il marito ### indicando i relativi dati
anagrafici; 5) Per l'acquisto della nuova abitazione, il ### aveva a
disposizione un budget di spesa massimo di circa € 230.000,00; 6)
Nel corso delle trattative per l'acquisto degli immobili di proprietà dei
###ri ### e ### durante le conversazioni intercorse tra il ### e il
### da un lato e il ### e la ###ra ### dall'altro, emergeva il fatto
che, qualora l'affare fosse stato concluso, il ### avrebbe dovuto
effettuare opere e lavori di ristrutturazione e di adeguamento
finalizzati alla trasformazione dell'appartamento da ufficio ad
abitazione per un valore complessivo di circa € 30.000,00; 7) Nel
corso delle trattative, il ### e il ### informavano il ### e la ###ra
### del fatto che, per poter vendere il proprio immobile di ###, via
### n. 8, i ###ri ### e ### avevano necessità di effettuare alcuni
interventi presso altro immobile situato in ###, via ### n. 22, ove
trasferire i propri uffici; 8) I ###ri ### e ### al fine di eseguire le
pratiche amministrative volte al trasferimento dei propri uffici
nell'immobile situato in ###, via ### n. 22, incaricavano il ### 9)
In data ### il ### informava il ### che detta pratica
amministrativa relativa all'immobile posto in ###, via ### 22, aveva
ottenuto il parere favorevole dal ### di ### e ### 10) ###
otteneva la preliminare valutazione positiva relativa al mutuo richiesto
per l'acquisto degli immobili di proprietà dei ###ri ### e ### in
data ###; 11) I ###ri ### ed il ### prendevano atto dello
scioglimento del rapporto contrattuale e concordavano la restituzione,
avvenuta in data ###, dell'acconto prezzo ricevuto originariamente
dai primi pari ad € 19.000,00.
Si indicano a testi: 1) Sig. ### via ### d'### n. 12, ###; 2) Sig.
### piazza ### n. 17, Cassano d'###; 3) ### via ### n. 94/2,
Cassano d'###.” FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti I ###
con ricorso ex art. 702 e ss cpc depositato il ###, hanno convenuto
in giudizio i ### svolgendo la domanda sopra riportata, a sostegno
deducendo, in fatto: - ### ha sottoscritto il ### un modulo di
proposta di acquisto immobiliare predisposto dall'agente ### avente
ad oggetto l'ufficio sito in ### via ### 8, al prezzo di € 190.000,00
e con pagamento di acconto di € 19.000,00 l'11.12.2020 e il saldo al
rogito, da stipularsi entro 60 giorni dal cambio di destinazione d'uso
dell'immobile da ufficio ad abitazione, con termine del 31.05.2021 per
la consegna; - la proposta, accettata l'11.12.2020, era condizionata
risolutivamente alla concessione del mutuo a favore del promissario
acquirente entro il ### e al cambio di destinazione di uso entro e non
oltre il ###, in difetto con previsione di restituzione dell'acconto
versato; - il ### il promittente venditore ha inviato documenti relativi
all'immobile promettendo di dare corso al cambio di destinazione di
uso entro gennaio 2021; - il ### i promittenti venditori hanno inviato
ai promissari acquirenti il preventivo del notaio ### - il ### i
promittenti venditori hanno dichiarato di non voler più vendere l'ufficio
e il 1^.02.2021 hanno restituito l'acconto ricevuto; - con diffida del
4.02.2021 gli ### hanno contestato la scorrettezza della condotta
dei promittenti venditori, che non si erano attivati per eseguire il
cambio di destinazione di uso mentre il mutuo era erogabile,
denunciando le conseguenze pregiudizievoli del recesso, anche
personali, su ### che soffre di sindrome autoimmunitaria con
reazioni cutanee ed edematose accentuate da stati di stress; inoltre,
i ### nel frattempo avevano promesso in vendita e poi venduto la
loro abitazione e quindi hanno dovuto reperire altra abitazione
sostenere costi di agenzia per € 8.052,00, di trasloco per € 2.500,00,
maggiori costi di acquisto per € 30.000,00, oltre ai danni alla salute
di ### che s quantificano in € 5.000,00, pari a complessivi €
45.552,00.
I ### si sono tempestivamente costituiti il ###, resistendo alle
domande attoree, di cui hanno chiesto il rigetto, deducendo, in fatto:
- il contratto preliminare è stato concluso solo da ### con
conseguente carenza di legittimazione attiva di ### - era noto alle
parti che i ### dovevano effettuare degli interventi presso un altro
immobile, sito ad ### via ### 22, ove trasferire l'ufficio già sito
nell'appartamento di causa e per le attività da svolgere è stata infatti
stabilita dalle parti nella proposta accettata una precisa tempistica,
nella specie sono state previste le condizioni risolutive
dell'ottenimento del mutuo entro il ### e del cambio di destinazione
di uso dell'appartamento entro il ###; - invece, il mutuo è stato
ottenuto dai ### solo il ###, mentre i ### sono riusciti ad ottenere
il parere favorevole al cambio di destinazione di uso dell'appartamento
di via ### solo a febbraio 2021; - i ### hanno quindi comunicato il
### il venire meno del contratto preliminare e il 1^.02.2021 hanno
restituito l'acconto; - il ### i promissari acquirenti hanno lamentato
gravi danni e invitato alla stipulazione di convenzione di negoziazione
assistita, svoltasi purtroppo con esito negativo; - il ### ha venduto
la sua abitazione e il ### ne ha acquistata un'altra; - la causa è
improcedibile, in quanto la proposta prevede il preventivo
esperimento di una mediazione avanti la ### di ### - nulla è dovuto
a titolo risarcitorio, in quanto alcun danno è stato provato; in
particolare, la casa acquistata il ### dai coniugi ### ha lo stesso
prezzo di quella di cui al compromesso con i coniugi ### manca prova
degli esborsi per agenzia immobiliare e per di più nel rogito le parti
attestano che non vi è stato ricorso all'agente, gli esborsi per trasloco
sarebbero stati comunque sostenuti e comunque manca la relativa
prova e, infine, ### non è stata parte del contratto ergo non ha diritto
al risarcimento del danno contrattuale; - manca altresì prova dell'an
debeatur, atteso che né l'assenso all'erogazione del mutuo, nè il
cambio di destinazione di uso sono intervenuta entro i termini
assegnati, per cause non imputabili alle parti, onde il contratto è
cessato per l'avveramento della condizione risolutiva. 2. Svolgimento
del processo Il Giudice, alla prima udienza, tenuta il ###, sentite le
parti, con ordinanza riservata in pari data, ha disposto il mutamento
del rito da sommario di cognizione a ordinario di cognizione e rinviato
all'udienza del 26.05.2022.
A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, il Giudice ha rigettato
l'eccezione dei ### di improcedibilità per omesso esperimento della
mediazione avanti alla ### di ### e assegnato alle parti i richiesti
termini istruttori ex art. 183, co. 6, cpc, regolarmente fruiti dalle
stesse.
Alla successiva udienza del 10.01.2023, questo Giudice, nelle more
subentrato nel ruolo del precedente assegnatario, ha rigettato le
istanze di prova orale svolte dalla parte attrice e rinviato la causa per
la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.01.2024, poi
rinviata per il carico del ruolo.
Alla successiva udienza del 18.07.2024, tenuta in trattazione scritta,
sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice con
ordinanza riservata del 17.09.2024, comunicata il ###, ha assegnato
alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni),
decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e spirati
rispettivamente il ### e il lunedì 9.12.2024, regolarmente fruiti dalle
parti e all'esito del secondo termine, pertanto dal 10.12.2024, ha
trattenuto la causa in decisione. 3. Thema decidendum ### hanno
svolto contro i ### una domanda di risarcimento del danno
contrattuale, segnatamente volta ad ottenere la condanna dei ### a
pagare la complessiva somma di € 45.552,00, oppure la diversa
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
a titolo di risarcimento del danno per la mancata stipulazione tra le
parti del contratto definitivo di compravendita, avente ad oggetto un
appartamento sito in ### via ### 8, che i ### avevano promesso
di vendere agli ### al prezzo di € 190.000,00, con condizione
risolutiva dell'ottenimento del mutuo entro il ### e del cambio di
destinazione di uso (da ufficio ad abitazione) entro il ###, con rogito
da stipulare entro 60 giorni dal cambio di destinazione di uso,
deducendo che i ### sono stati inerti e non hanno chiesto il cambio
di destinazione di uso, limitandosi a comunicare il ### di non volere
più stipulare e che il danno consiste: quanto a € 30.000,00 nel
maggior prezzo pagato per acquistare il ### una consimile
abitazione, quanto a € 2.500,00 nelle spese di trasloco, quanto a €
8.052,00 in spese di mediazione immobiliare e quanto a € 5.000,00
in risarcimento del danno non patrimoniale patito da ### per lo stress
e il riacutizzarsi della sua malattia.
I ### hanno resistendo eccependo: - l'improcedibilità della causa per
omesso esperimento del procedimento di mediazione convenzionale
concordato da tenersi avanti alla ### di ### - la carenza di
legittimazione attiva di ### la quale non ha stipulato il contratto
preliminare; - l'insussistenza della prova del danno, in quanto
l'appartamento comprato in seconda battuta il ### ha lo stesso
prezzo di quello a cui era stato promesso in vendita quello di causa;
nel rogito del 9.04.2021 i contraenti hanno dichiarato di non essersi
avvalsi di mediatori; le spese di trasloco sarebbero state sostenute
comunque e inoltre manca prova dell'esborso; - l'insussistenza di
inadempimento dei ### che si sono diligentemente attivati per
ottenere il cambio di destinazione di uso (da uso deposito a uso
ufficio) di un altro loro appartamento, in cui avrebbero dovuto
traslocare l'attività prima collocata presso l'appartamento promesso
in vendita ma per fatto non imputabile i tempi sin sono procrastinati
onde di comune accordo con i promissari acquirenti hanno comunicato
la cessazione del contratto e regolarmente restituito l'acconto
ricevuto. 4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i
documenti versati dalle parti, tra cui i seguenti documenti: - proposta
datata 5.11.2020, accettata l'11.12.2020, di acquisto di immobile sito
in ###, via ### 8, che reca, inter alia, le seguenti clausole: “4.3 Le
parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente
contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua
interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzioneal tentativo
di mediazione del servizio di conciliazione della ### di ### il cui
regolamento le parti espressamente dichiarano di conoscere e di
accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla
mediazione prima di iniziar qualsiasi procedimento arbitrale o
giudiziale….4.6 La presente proposta è risolutivamente condizionata
alla concessione del mutuo entro il ###, se la parte venditrice non
provvederà al cambio di destinazione d'uso entro e non oltre il ###
la presente proposta è da intendersi nulla, con conseguente
restituzione dell'acconto versato. 4.7 La parte venditrice si impegna a
eseguire i seguenti lavori indicati al punto 4.8…” (doc. 1 fasc. Att. e
doc. 1 fasc. Conv.); - messaggio di posta elettronica del 1^.02.2021
da ### a ### del seguente tenore: “### da accordi ti allego copia
del bonifico effettuato a vostro favore”, con allegata la contabile di
bonifico (docc. 5-6 fasc. Att.); - impegno datato 4.02.2021,
sottoscritto da ### di riconoscere al mediatore ### S.R.L. la
provvigione del 3% su € 220.000,00 al mediatore per acquisto
appartamento sito in ### via ### 18 (doc. 22 fasc. Att.); - rogito
del 9.04.2021 di acquisto da parte di ### che si dichiara coniugato
in regime di separazione dei beni, di appartamento sito a ###, via
### 18, al prezzo di € 190.000,00 oltre € 30.000,00 per arredi e
impianti (clausola 2); nella clausola 9, ultimo rigo, le parti dichiarano
“che non si sono avvalsi dell'intermediazione do agenzie immobiliari”
e alla clausola 12 si dichiarano edotte delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni false o mendaci (doc. 13 fasc. Att.); - quotazione
del vettore ad ### per costi di trasloco da via ### a via ### 18 di
###, per € 2.500,00, datato 5.05.2021 (doc. 23 fasc. Att.).
Il Giudice reputa che l'istruzione svolta sia sufficiente a decidere la
lite. 5. Eccezione di improcedibilità Il Tribunale osserva che
l'eccezione di improcedibilità svolta dai ### è infondata e da
disattendersi. Difatti, sul punto questo Giudice condivide
integralmente quanto sul punto scritto dal precedente Giudice
assegnatario della causa all'udienza del 26.05.2022, che per comodità
del lettore si riporta: “il presente giudizio ha ad oggetto una domanda
contrattuale che non rientra nel disposto del d.lgs 28/10; b) risulta
già esperito un tentativo di negoziazione assistita; c) la clausola di cui
al punto 4.3 della proposta d'acquisto, non introduce -né potrebbe
alcuna causa di improcedibilità del giudizio, essendo di natura
meramente convenzionale, e potrebbe avere al più una rilevanza, per
il caso di inosservanza, in termini di inadempimento, di cui resterebbe
comunque da valutare l'effettiva gravità o viceversa la sostanziale
irrilevanza”.
Si evidenzia che l'eccipiente non ha confutato in alcun modo i motivi
posti dal precedente Giudice a sostegno del rigetto dell'eccezione.
Nel caso di specie, la causa è soggetta alla condizione di procedibilità
del preventivo invito alla stipulazione della convenzione di
negoziazione assistita, procedimento che è stato espletato, come è
pacifico tra le parti, con esito negativo.
A fronte di tale previsione normativa, il patto convenzionale sulla
necessità della mediazione risulta recessivo, e comunque inidoneo a
comportare l'effetto dell'improcedibilità, al più l'inadempimento,
peraltro del tutto irrilevante, posto che il procedimento conciliativo
pre-processuale previsto dalla legge è stato svolto, con esito negativo,
onde la mediazione convenzionale, quand'anche espletata, non
avrebbe avuto alcuna chance di successo. ### di improcedibilità è
dunque infondata e deve rigettarsi anche in questa fase decisoria. 6.
Diritto In diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere
di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno
contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e
dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi
agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o
convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o
parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il
nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò
fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto
esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non
imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (
civ., SS.UU., 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013 n.
18125; Cass. civ., 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n.
18315).
Ai sensi dell'art. 1223 cc il danneggiato ha diritto al risarcimento dei
danni che siano conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto
del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita
o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al
giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella
che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” ( civ.,
sez. 2, 26.09.2016 n. 18832).
In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 cc stabilisce che, ove il
danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha chiarito
che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento
dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante
difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità
non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova; ciò
poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 cc non può risolversi in
uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova
di cui all'art. 2697 cc: “### del potere discrezionale di liquidare il
danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056
c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che
risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il
danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata
l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento,
ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche
ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui
possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà,
sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di
liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le
lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno
stesso.” (Cass. civ., sez. 1, 14.05.2018 11698).
Giova infine evidenziare che in ipotesi di lamentata mancata
stipulazione del contratto definitivo in asserito inadempimento del
contratto preliminare, la Corte di legittimità ha sancito che la
fattispecie va ascritta alla responsabilità contrattuale tout court e non
già a quella precontrattuale: “Ove alla stipulazione del contratto
preliminare non segua la conclusione del definitivo, la parte non
inadempiente (nella specie, il promittente alienante) può agire nei
confronti di quella inadempiente (nella specie, il promissario
acquirente) facendone valere esclusivamente la responsabilità
contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nella
fase precontrattuale e non anche, in via alternativa, la responsabilità
precontrattuale da supposta malafede durante le trattative, giacché
queste ultime, cristallizzate con la stipula del preliminare, perdono
ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura
contrattuale che rappresenta la sola fonte di responsabilità
risarcitoria.” (Cass. civ., sez. 2, n. 7545 del 15.04.2016). 7. Decisione
Il Tribunale rileva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla
decisione e delle emergenze di causa la domanda contrattuale
risarcitoria svolta dagli attori contro i convenuti è infondata per
carenza di prova di un danno risarcibile causalmente direttamente
derivante dall'inadempimento lamentato e ascritto ai ### Nella
specie, quanto alla pretesa attorea di ottenere il risarcimento di €
30.000,00, pari all'asserito maggior prezzo versato per acquistare il
### un'abitazione consimile a quella promessa in vendita dai ### il
Tribunale rileva che manca allegazione, prima che prova, che
l'abitazione acquistata dall'### il ### avesse caratteristiche (per
dimensioni, per caratteristiche architettoniche e delle rifiniture, per il
tipo d stabile in cui è inserita, per il quartiere in cui si trova) consimili
a quella dell'appartamento promesso in vendita. In aggiunta, dal
rogito del 9.04.2021 si evidenzia che il prezzo di acquisto
dell'appartamento sito in ### via ### 18, è pari ad € 190.000,00
ed è pertanto del tutto identico al prezzo di acquisto
dell'appartamento di causa (docc. 1 e 13 fasc. Att.), dal che discende
che non solo ### non ha provato di avere patito un danno da maggior
prezzo, ma ha persino fornito prova positiva di non avere patito alcun
danno da maggior prezzo.
Quanto poi alla pretesa attorea di ottenere la refusione delle spese di
mediazione immobiliare in tesi sostenute per l'acquisto dell'abitazione
di ### via ### 18, spese che in tesi non avrebbero sostenuto se i
### fossero stati adempienti, in quanto la proposta accettata
dell'11.12.2020 non prevedeva alcun pagamento a favore del
mediatore, il Tribunale rileva che nel rogito del 9.04.2021 l'odierno
### ha dichiarato, nel pieno della consapevolezza delle sanzioni
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di non essersi avvalso di
mediatore (doc. 13 fasc. Att.).
Orbene, tale circostanza documentale -unita al fatto che gli ###
hanno fornito a sostegno dell'esborso a favore del mediatore non già
la contabile di bonifico, ma solo una dichiarazione di impegno,
sottoscritta dal medesimo ### di questa causa e, cioè, un documento
di formazione unilaterale ex latere actoris, onde si tratta di un
documento avente valenza probatoria pari a zero comporta che anche
la pretesa attorea di ottenere il risarcimento della somma di €
8.052,00 è infondata, non solo per carenza di prova ma anche perché
è stata fornita prova positiva dell'insussistenza della voce di danno
lamentata.
Quanto alla pretesa attorea di ottenere il rimborso di € 2.500,00, in
tesi versati per pagare il vettore per il trasloco da via ### a via ###
18 in ### il Tribunale rileva che manca la prova dell'esborso, posto
che l'### ha versato in causa solo una quotazione del servizio di
trasloco e non già la contabile d bonifico e neanche la semplice fattura
del vettore; in aggiunta, comunque non sussiste evidenza del nesso
causale tra inadempimento ed esborso atteso che, quand'anche i ###
fossero stati adempienti, e avessero venduto l'appartamento di via
### all'### comunque questi avrebbe dovuto compiere un trasloco,
sia pure tra appartamenti siti nella stessa strada.
Quanto, infine, alla pretesa attorea diretta ad ottenere la refusione di
€ 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale patito in tesi da ###
per l'asserito riacutizzarsi della sua malattia conseguente all'asserito
inadempimento dei ### il Tribunale evidenzia che ### non ha
stipulato alcun preliminare con i ### di tal che non è legittimata
attiva a pretendere alcunchè a titolo contrattuale.
Per completezza, si evidenzia che l'argomento difensivo di ###
fondato sul fatto che il contratto preliminare è stato stipulato da ###
anche per persona da nominare e che lei sarebbe stata nominata e
divenuta acquirente, è privo di pregio in fatto ed in diritto. In
particolare, è infondato in fatto, atteso che nel rogito del 9.04.2021
l'### ha acquistato da solo, ed ha dichiarato di essere coniugato in
regime di separazione dei beni (doc. 13 fasc. Att.), onde non vi sono
elementi per reputare che avrebbe acquistato l'appartamento di causa
unitamente alla moglie, essendo del tutto irrilevante che quest'ultima
abbia tenuto la corrispondenza con i promittenti venditori. ### è
comunque anche infondato in diritto, atteso che ai sensi degli artt.
1402 e 1403 cc l'electio amici deve avvenire nelle forme che le parti
hanno usato per il contratto e deve essere accettata dalla persona
nominata, salvo che esista una procura anteriore e - ex art. 1404
ccsolo dopo che la dichiarazione d nomina è stata validamente fatta,
la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti
dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. Nel
caso di specie, nel contratto preliminare ### non è stata menzionata,
né l'ha stipulato, il contratto definitivo non è stato mai stipulato da
alcuno ed alcuna dichiarazione di nomina vi è stata, onde ### non è
legittimata attiva a vantar diritti risarcitori in tesi nascenti da
inadempimento di contratto preliminare da essa non stipulato.
22-04-2025 15:11
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