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Sentenza

DANNO NON PATRIMONIALE Danno biologico - Danno morale - Autonomia (Dlgs 7 ...
DANNO NON PATRIMONIALE Danno biologico - Danno morale - Autonomia (Dlgs 7 settembre 2005, n. 209, articolo 138)

Osserva il Tribunale di Cassino che, se è vero che all’accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, tuttavia la lesione dell’integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendosi ritenere normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale. Ed allora, posta l’autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l’autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento, consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il Giudice di merito dovrà:

1) accertare l’esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;

3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell’articolo 138, III, D.Lgs. n. 209/2005 (Cod. Ass.).

    Tribunale di Cassino, 22 luglio 2025, n. 1036
Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1036/2025 del 22-07-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
in persona del giudice unico dott. ### ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2618/2021 del
R.G.A.C., trattenuta in decisione il ### con concessione dei
termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da ### (c.f. ###),
nata a ### il ###, difesa dall'avv. ### contro il ### (c.f. ###),
in persona del ### pro tempore, difeso dall'avv. ### Con
citazione notificata il ### la signora ### ha agito nei confronti
del ### di ### per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non
patrimoniali asseritamente subiti in un incidente avvenuto il ###
nel perimetro urbano della cittadina.
A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle
07.40 era intenta a percorrere uno dei marciapiedi di ### quando
all'altezza civico n. 632 perse l'equilibrio e cadde a terra per il
pessimo stato di manutenzione della pavimentazione stradale,
connotata dalla presenza di un mattoncino in cemento malfermo.
### la prospettazione di parte attrice a provocare il sinistro
avevano contributo la collocazione nelle immediate vicinanze di un
grosso pino e l'assenza di cartelli o altri segnali di allerta; in
conseguenza dell'infortunio la signora ### riportò una frattura
sottocapitata del femore destro a cui fecero seguito il trasporto
immediato al ### dell'### di ### e un intervento chirurgico di
artroprotesi all'anca destra; accertamenti successivi avrebbero
evidenziato che la caduta aveva provocato, accanto a una
sofferenza transeunte suscettibile di riparazione in termini di
danno morale, vertendosi in ipotesi di lesioni colpose,
centodiciassette giorni di inabilità assoluta o parziale e una
riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura
dell'8%; a causa dell'evento sarebbero state affrontate, infine,
spese mediche per € 228,99. Sul rilievo della responsabilità
dell'ente convenuto in qualità di proprietario del tratto di strada
controverso la signora ### ha chiesto che il ### di ### venga
condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei
pregiudizi derivanti dall'incidente - stimati sulla scorta dei valori
tabellari adottati dal Tribunale di Milano, in € 23.962,99, con
interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma,
maggiore o minore, di giustizia, e alla rifusione di tutti gli oneri
processuali, da distrarre al difensore antistatario.
***
Costituito con comparsa dell'11/11/2021, il ### di ### ha dato
conto del carattere indiziario delle deduzioni dell'attrice inerenti
alla dinamica dell'incidente, tali a detta dell'amministrazione da far
presumere che gli eventi del 17/11/2020 si siano verificati per
effetto del caso fortuito o dell'atteggiamento disattento e
imprudente dell'infortunata. Per l'ente altrettanto prive di conforto
probatorio dovrebbero ritenersi le allegazioni dell'istante relative
ai danni connessi alla caduta, giudicati del tutto esorbitanti e tali,
in ogni caso, da dare luogo a un'indebita sovrapposizione di poste
risarcitorie; non ricorrerebbero, per i motivi anzidetti, i presupposti
per la condanna dell'amministrazione ai sensi sia dell'art. 2051
c.c. (anche ad ammetterne l'applicabilità ai fatti di causa), sia
dell'art. 2043 c.c.. In forza di quanto precede il ### di ### ha
concluso per l'integrale rigetto dell'azione aquiliana; in subordine,
per la riduzione del risarcimento spettante alla signora ###
all'importo effettivamente dovuto, tenuto conto della
compartecipazione della vittima nella verificazione dell'illecito;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali la dr.ssa ### è stata
nominata consulente tecnico d'ufficio per la valutazione medico-
legale delle lesioni occorse all'attrice.
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza
del 2/4/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con
concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il
Tribunale reputa che le richieste risarcitorie della signora ###
vadano accolte nei soli limiti di seguito individuati.
Occorre premettere, sull'inquadramento della fattispecie, che
dell'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali,
discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto
avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di cose o luoghi
potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in
questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli
in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di
responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n.
16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne
desume che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il
criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia
con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477).
Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che
individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica
amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose
in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di
pericolo rispetto a beni oggetto di fruizione generalizzata da parte
degli utenti.
Affinché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente
pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale certo
tra il bene in custodia e il danno, senza che rilevi l'osservanza o
meno, ad opera del custode, di eventuali oneri di diligenza.
In questa ottica è ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia
dimostrata dal proprietario nella manutenzione del tratto di strada
su cui si è verificato il sinistro.
In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità
può venire meno solo qualora il custode riesca a dimostrare la
sussistenza di fatti integranti il caso fortuito.
Nell'ambito di tale nozione, com'è noto, accanto a fattori naturali
imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi
comportamenti di terzi e finanche dello stesso infortunato, qualora
si sia reso protagonista di un comportamento imprudente,
negligente o imperito (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019,
n. 9315, in cui si sottolinea che “la condotta del danneggiato che
interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a
seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in
applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è
richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale
del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; da
ultimo cfr. Cass. 17/11/2021, n. ###).
***
### questa condivisibile impostazione l'onere di fornire la prova
delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come
detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del
gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo
il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la
situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti,
all'attrice compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia
rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico
sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai correlati
pregiudizi); per liberarsi dagli oneri risarcitori la parte convenuta
è tenuta alla prova del fortuito, inteso come fattore, estraneo alla
sua sfera soggettiva, in grado di interrompere siffatto
collegamento.
***
In applicazione dei principi appena passati in rassegna si deve
concludere che la signora ### abbia dimostrato l'ascrivibilità della
fattispecie illecita al ### di ### Sentito come testimone
all'udienza del 10/10/2022 il signor ### altro pedone presente in
### per acquistare il pane in un forno dal quale poco prima era
uscita l'attrice, ha riferito di aver visto quest'ultima cadere a terra
e procurarsi gravi lesioni a causa del ciottolato sconnesso. A suo
dire la signora ### perse l'equilibrio dopo aver appoggiato il piede
su una mattonella che si era girata sotto il suo peso. ###, inoltre,
non avrebbe potuto evitare l'insidia, comunque non segnalata,
poiché non visibile.
All'irregolarità del marciapiede, all'impossibilità, per l'attrice, di
rendersi conto del pericolo e all'inesistenza di segnali di allerta ha
fatto riferimento pure il testimone ### ugualmente presente in
### il ###. Al pari del signor ### l'uomo ha dichiarato di aver
visto l'attrice cadere e riportare gravi lesioni fisiche.
A fronte di un simile quadro probatorio non sembra residuare alcun
dubbio a proposito della veridicità della dinamica del sinistro
descritta dall'attrice nelle proprie difese e, in particolare, del nesso
causale esistente tra la conformazione del marciapiede e la caduta.
Nessun elemento lascia intendere, per converso, che la signora
### abbia posto in essere comportamenti negligenti, imprudenti
o imperiti idonei a integrare la nozione legale del caso fortuito o a
ridimensionare la responsabilità della controparte ex art. 1227
c.c..
E' pacifica l'appartenenza al patrimonio del ### di ### dei luoghi
di causa.
La presenza nelle immediate vicinanze di un pino, caratterizzato
per sua natura da radici in grado di danneggiare la pavimentazione
stradale, non vale a configurare la custodia del marciapiede in
termini di inesigibilità né tantomeno a rendere imprevedibili gli
eventi pregiudizievoli che ne sono derivati, tanto più ove si
consideri che il fatto è avvenuto non in zona campestre o isolata,
ma in una via, come detto, sita nel centro urbano di ### In
accordo con i richiamati indirizzi giurisprudenziale, se ne ricava che
l'amministrazione è chiamata a rispondere degli effetti
pregiudizievoli dell'incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
***
La relazione della dr.ssa ### attesta che la signora ### è affetta
da limitazioni funzionali dei movimenti dell'arto inferiore destro
associate a sintomatologia dolorosa. ### presenta, poi, esiti
cicatriziali riconducibili a un'operazione di tipo chirurgico.
Nella perizia si afferma che le patologie sono compatibili con
l'infortunio del 17/11/2020.
La dr.ssa ### ha verificato, più in dettaglio, che nell'ambito
dell'incidente l'istante ha riportato una frattura del femore destro
trattata con un intervento di osteosintesi all'anca.
La documentazione medica consultata dall'esperto in corso di
causa conforta tali assunti.
In base alle prove raccolte in sede ###vi è motivo di supporre che
le lesioni riscontrate dal consulente trovino origine in un evento
diverso da quello in contestazione. ***
Le conclusioni a cui è pervenuta la dr.ssa ### sono ben motivate
e del tutto condivisibili anche in relazione alla valutazione medico-
legale dei postumi dell'incidente. In accordo con le indicazioni del
perito alla signora ### possono essere riconosciuti un periodo di
inabilità temporanea assoluta di venti giorni, un periodo di inabilità
temporanea parziale al 50 % di quaranta giorni e un residuo di
invalidità permanente stimabile in misura del 16%.
***
Ai fini della liquidazione si osserva che per gli ultimi indirizzi
giurisprudenziali le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate
dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento
tuttora affidabile (cfr. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass.
22/3/2024, n. 7892).
In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha
precisato che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico
non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno
morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva
compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire
rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul
piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente
danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui
deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più
basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo
ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità,
salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano
psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno
morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444;
sulla risarcibilità del danno morale come voce autonoma di
pregiudizio si rimanda, tra le altre, anche a Cass. 22/3/2024,
7892).
In questa ottica bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle
tabelle per il 2024.
Con riferimento a lesioni assimilabili a quelle subite dalla signora
### i relativi parametri indicano in € 3.330,81 l'ammontare del
punto base di invalidità. ### relativo a ogni giorno di inabilità
temporanea assoluta viene liquidato nella misura forfetaria di €
115,00.
Tenuto conto dei postumi riscontrati dalla dr.ssa ### dell'età
dell'infortunata alla data del fatto illecito (sessantaquattro anni) e
del valore del citato punto di invalidità, il danno alla salute di
carattere permanente può quantificarsi, ai valori minimi, in €
36.506,00.
A titolo di inabilità temporanea totale e parziale deve essere
liquidata, invece la somma omnicomprensiva di € 4.600,00 [(€
115,00 x 20 giorni) + (€ 115,00 x 40 giorni x 50%)].
***
### della fattispecie delittuosa delle lesioni colpose, tale da far
presumere l'insorgenza di una più accentuata sensazione di dolore
in occasione dell'infortunio, giustifica l'aumento del 30% delle
poste risarcitorie appena considerate.
Complessivamente il danno di natura non patrimoniale subito dalla
signora ### equivale, in termini monetari, a € 53.437,80 [(€
36.506,00 + € 4.600,00) x 130%].
***
### ha diritto a ricevere anche il rimborso delle spese mediche
sostenute in conseguenza degli eventi del 17/11/2020, giudicate
congrue dalla dr.ssa ### in misura di € 228,99 (€ 272,27 per
effetto della rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito).
***
In forza delle statuizioni che precedono i pregiudizi patrimoniali e
non patrimoniali patiti dalla signora ### equivalgono ai valori
attuali a € 53.710,07(€ 53.437,80 + € 272,27).
***
Il riferimento, presente già nell'ambito della citazione, a danni
eventualmente superiori a quelli oggetto di quantificazione
espressa sulla base della perizia di parte allegata all'atto implica
che il riconoscimento di tale somma all'attrice non violi il principio
della domanda.
***
### delle obbligazioni di risarcimento insoddisfatte alla categoria
dei debiti di valore comporta che sulla posta creditoria vadano
applicati gli interessi legali dalla data di verificazione dell'illecito
(coincidente con quella dell'infortunio) secondo il sistema di calcolo
indicato dalle ### della Corte di Cassazione nella sentenza n.
1712/1995.
Sulla cifra risultante maturano altri interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza.
***
### soccombenza, il ### di ### è tenuto al pagamento degli
oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M.
n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata
complessità in € 5.464,00 (€ 264,00 per esborsi, € 1.200,00 per
la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00
per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre
a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in
misura di legge. Restano a carico dell'amministrazione anche le
spettanze dovute al consulente tecnico d'ufficio, già liquidate in
corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando
nella causa n. 2618/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria
domanda, eccezione o deduzione, così provvede: - dichiara la
responsabilità del ### di ### per i danni subiti da ### in
conseguenza dell'incidente verificatosi il ### a ### in ### -
condanna il ### di ### a corrispondere a ### la somma di €
53.710,07 (oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella
misura indicata in motivazione) a titolo di risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro oggetto delle
statuizioni che precedono; - condanna il ### di ### al
pagamento in favore di ### degli oneri di giudizio, stimabili in
complessivi € 5.464,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e
contributi previdenziali in misura di legge; - pone definitivamente
a carico del ### di ### il pagamento di tutte le spese di
consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa Cassino
Avv. Antonino Sugamele

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