Del cane aggressivo, ne risponde il proprietario anche se quando ha morso una persona era affidato altri.
Così affermando di fatto la sentenza n.12916/2025 del Tribunale di Roma, XIII sezione civile, segna un’importante svolta nella disciplina della responsabilità per danni causati dagli animali domestici.
Il giudice ha stabilito con chiarezza che la responsabilità del proprietario o custode dell’animale è di natura oggettiva e sorge indipendentemente da qualsiasi colpa o negligenza.
Ciò che rileva non è chi materialmente abbia il controllo dell’animale al momento dei fatti fonte di responsabilità, ma il legame giuridico che lega il proprietario all’animale stesso. E la sentenza esclude espressamente che ci si possa sottrarre a questa responsabilità invocando la condotta di terzi, persino se - come nella vicenda - questi siano minorenni.
Il fatto storico sub iudice
Siamo in una mattina di fine estate, in un parco cittadino dove i rumori della città sembrano attenuarsi per lasciare spazio a passi lenti e latrati lontani di cani. Una donna stava camminando tranquilla con il suo cagnolino al guinzaglio. Improvvisamente la quiete veniva spezzata da un’aggressione improvvisa e inaspettata. Un cane di grossa taglia, un pastore tedesco, sfuggiva al controllo della giovane ragazza che lo teneva al guinzaglio. Libero, senza museruola, ignorava completamente i richiami con cui la ragazza tentava di calmarlo. Il cane si avventava sulla donna, la mordeva all’anca, provocandole una ferita che lasciava tracce evidenti e un forte turbamento psicologico. La proprietaria dell’animale, madre della ragazza, sceglieva di non presentarsi in giudizio. Tuttavia, le testimonianze raccolte e i referti medici non lasciavano spazio a dubbi. Il Tribunale riconosceva la responsabilità della proprietaria quale custode effettiva dell’animale e la condannava al risarcimento del danno subito dalla vittima.
Il giudizio espresso
Ciò che rende questa pronuncia particolarmente innovativa è l’interpretazione rigorosa che il Tribunale di Roma dà al concetto di responsabilità: non rileva chi temporaneamente abbia il controllo (e l’abbia perso) sull’animale e cosa possa averne potuto provocare la reazione improvvisa: la responsabilità per i danni provocati a terzi resta in capo al proprietario.
Il valore di rottura di questa sentenza risiede quindi nella netta affermazione della responsabilità oggettiva del custode dell’animale, che non richiede la prova di una condotta colposa. La responsabilità scatta per il solo fatto di detenere o avere la custodia dell’animale, intesa come un rapporto materiale e giuridico che comporta il potere di sorveglianza sull’animale, anche se solo potenziale. Di conseguenza, anche se il cane è affidato temporaneamente a un terzo, persino se minore, tale circostanza non è idonea a escludere o limitare la responsabilità del proprietario. Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto a interpretazioni che tendevano a modulare la responsabilità sulla base del comportamento soggettivo del custode, introducendo elementi di colpa o diligenza come possibili cause di esclusione. Invece, il Tribunale romano afferma con decisione che la responsabilità è incondizionata: il proprietario del cane risponde dei danni che esso provoca, senza possibilità di deroghe fondate sulla buona fede o sull’assenza di colpa.
Principi chiari rafforzano l’efficacia e la portata della pronuncia in un contesto sociale e giuridico che ha visto una diluizione del concetto di custodia.
Questo orientamento comporta che il danno non è più da intendersi come conseguenza di una scelta sbagliata o di una condotta negligente, ma come effetto naturale e giuridico della relazione di custodia stessa. Il proprietario dell’animale si assume quindi una responsabilità piena e diretta, che non può essere limitata o annullata da eventi esterni o comportamenti di terzi.
Il danno non patrimoniale
Altro elemento di rilievo riguarda la valutazione del danno non patrimoniale. Anche su questo fronte il Tribunale assume una posizione innovativa, rifiutando ogni quantificazione automatica e generica. Il giudice procede a una valutazione approfondita e personalizzata del danno morale, considerando non solo la lesione fisica, ma anche il turbamento emotivo e psicologico subito dalla vittima. Viene preso in esame l’impatto del danno sulla vita quotidiana, la durata delle conseguenze e l’intensità del disagio, con una prospettiva che privilegia l’individualità del caso concreto rispetto a formule tabellari o standardizzate. L’insieme di questi elementi dà vita a un’applicazione della normativa che coniuga rigore e concretezza, imponendo una responsabilità che non ammette attenuanti e promuovendo al contempo un risarcimento equo e commisurato al reale danno subito.
L’insegnamento
Si tratta di un messaggio chiaro per chiunque decida di prendere un cane: la responsabilità per i suoi comportamenti è piena e inderogabile. In definitiva la sentenza del Tribunale capitolino rappresenta un importante riferimento per cittadini e operatori del diritto, esprimendo un principio semplice, ma fondamentale: il proprietario o custode di un cane risponde per i danni da esso causati, sempre. Una interpretazione giurisprudenziale nuova, chiara, inequivocabile.
Tribunale di Roma - sent.n.12916/2025 – N.R.G. 777 2023 – pubbl. 22 09 2025
- OMISSIS-
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la per sentire accogliere le
seguenti conclusioni: ‘accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra ex art. 2052 c.c. per tutti i danni
subiti dalla sig.ra XXX cagionati dal morso del cane di sua proprietà di nome con microchip e, per l’effetto
condannare la sig.ra XXX al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall’attrice da
quantificarsi nella complessiva somma di € 12.878,70 ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse
essere accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
giorno dell’evento fino all’effettivo soddisfo ed entro i limiti di valore dello scaglione da 5.201 a 26.000. Con
vittoria di spese e onorari di causa, oltre accessori di legge.’ (cfr. atto di citazione). A sostegno della propria
pretesa la parte attrice deduceva quanto di seguito si riporta;
In data 13.09.2021 alle ore 7,30 circa mentre si trovava nel parco suddetto per la consueta passeggiata con il
suo cagnolino al guinzaglio, veniva aggredita da un pastore tedesco di taglia media color nero focato di nome
(microchip) di proprietà della sig.ra XXX come risulta dalla certificazione dell’anagrafe canina;
Più specificatamente, nell’occasione il predetto pastore tedesco si trovava al parco condotto dalla figlia minore
della convenuta che lo aveva lasciato libero di correre e senza museruola;
Il pastore tedesco correva precipitosamente verso il cagnolino dell’attrice e poi si avventava su quest’ultima
mordendola al fianco destro;
A seguito dell’aggressione da parte del suddetto cane la sig.ra XXX si recava presso il Pronto Soccorso
dell’Ospedale ove le veniva diagnosticata ‘ ferita da morso di cane regione lombare ‘ ed all’esito della visita le
venivano prescritte medicazioni ambulatoriali con prognosi giorni 10 s.c.;
Il giorno dell’evento l’odierna attrice provvedeva a sporgere denuncia presso gli Uffici competenti con
successiva integrazione del 22 settembre 2021 ed a seguito di quanto accaduto veniva aperto un
procedimento penale attualmente pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;
(doc. 6 -denuncia e sua integrazione) Concluse le indagini, il Pubblico Ministero ha notificato alla minore
l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. quale indagata per il reato di cui all’art. 590 c.p. ‘……. in quanto ometteva di
vigilare e mantenere costante controllo visivo del predetto animale…omissis…’;
Anche nei confronti della sig.ra XXX proprietaria del cane, veniva incardinato separato procedimento penale;
Lamentava danni permanenti per lesioni, delle quali chiedeva il risarcimento, quantificato nella ‘complessiva
somma di € 12.878,70 ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di
causa e ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento fino
all’effettivo soddisfo , sulla base di una consulenza di parte che riconosceva ‘ incapacità temporanea assoluta
gg. 20, incapacità temporanea parziale al 50% gg. 20, invalidità permanente 6%. Fondava la propria domanda
in diritto sul disposto dell’art.2052 c.c.
Sceglieva la contumacia la convenuta non costituendosi in giudizio.
L‘istruttoria si è svolta con l’acquisizione della documentazione prodotta dalla parte attrice, le prove orali (due
testi della parte attrice) e la CTU medico legale sulla persona della parte attrice.
Medio termine avveniva surroga del presente giudicante sul precedente. Il CTU depositava la propria
Relazione confermando il nesso causale tra le lesioni riportate dalla ed un morso di un cane. La causa, dopo
l’esame della ctu era rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del poi differita al 7.04.2025, ex
art. 281 sexies cpc, da tenersi nelle forme della trattazione scritta. A tale udienza la parte precisava le proprie
conclusioni come meglio indicato in epigrafe e la causa viene decisa con sentenza contestuale da udienza
tenuta ai sensi dell’art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Va premesso il quadro normativo di riferimento in relazione alla domanda principale della parte attrice nei
confronti del convenuto, 2 c.c., il quale Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha
in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che il fatto per
cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all’art. 205 recita: fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il
caso fortuito.
La domanda è fondata e deve essere accolta seppure sulla base delle considerazioni che seguono: I fatti come
esposti sono stati confermati dalle dichiarazioni testimoniali dei testi che hanno assistito all’accaduto,
entrambe già interrogate anche in fase di indagini dalla P.G.
Il teste ha dichiarato: ‘ sentii un urlo e vidi la XXX che tirava in alto il cane ed il pastore tedesco che si avventava
su di lei; ‘
Il teste ha dichiarato in udienza: ‘Dopo vari richiami. La era al cellulare e lo richiamava con troppa calma
mentre il pastore tedesco stava aggredendo la XXX‘. Orbene, il cane di razza pastore tedesco di proprietà di
XXX era condotto dalla figlia minorenne di questa. Ciò risulta dalle dichiarazioni testimoniali e dagli atti di P.G.
depositati dalla parte attrice.
Peraltro da questi ultimi atti risulta anche che la si rifiutò in numerose occasioni di rendere la propria
dichiarazione e venne stilato verbale di vane ricerche dopo aver cercato di rintracciarla e che si procedette
con avviso ex art. 415 bis cpp. Non è dato sapere l ‘esito del procedimento penale, ma è sufficiente alla prova
la documentazione prodotta,
le dichiarazioni testimoniali e la consulenza che ha accertato il nesso causale delle riferite lesioni con un morso
di cane.
È in atti altresì, nell’allegato 1 della citazione, certificato di proprietà del pastore tedesco in capo alla
convenuta.
È chiaro che seppure non era la a portare a spasso il cane, e quindi tenuta direttamente ed in prima persona
alla sua vigilanza sul comportamento del cane, lo era la di lei figlia minorenne, della quale la stessa era
responsabile.
La ad ogni buon conto è da ritenersi responsabile dei danni provocati dal proprio cane sulla base della regola
di cui all’art. 2052 c.c., in quanto proprietaria e custode dell’animale.
L’istruttoria espletata ha provato sia l’aggressione subita dall’ attrice sia il nesso eziologico tra il fatto
dell’animale e le lesioni riportate mentre la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova in
merito all’eventuale caso fortuito che comunque deve essere escluso nel caso in specie.
La stessa CTU ha accertato che le lesioni patite dalla sono riconducibili al morso di un cane: ‘A seguito
dell’aggressione da parte di un cane, occorsa in data 13.9.2021, la Sig.ra XXX ha riportato lesioni consistenti
essenzialmente in una ferita lacero-contusa a carico del fianco destro. ‘
Tali essendo gli elementi probatori acquisiti in ordine al fatto storico, la domanda deve ritenersi fondata,
ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2052 c.c.
Come noto, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2052 c.c., è condizione necessaria e
sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con l ‘animale che ha dato luogo all’evento lesivo – rapporto
che postula l’effettiva disponibilità giuridica e materiale sullo stesso ed il potere-dovere di intervento su di
esso al fine di controllarlo, di evitare le situazioni di pericolo ed i danni – che compete al proprietario o anche
al possessore o detentore.
La relativa responsabilità si fonda dunque non su un comportamento o un’attività del custode/proprietario
del cane, ma su una relazione intercorrente tra questi e l ‘animale in custodia, cui corrisponde un effettivo
potere fisico al quale si connette il dovere di custodirlo, di vigilarvi e mantenervi il controllo in modo da
impedire che produca danni a terzi.
Il custode, pertanto, è liberato dalla responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con
la più diligente attività, tali da imporre di qualificare come fortuito il fattore esterno, avendo esso esplicato la
sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento del custode/proprietario.
La giurisprudenza è infatti unitaria nell’affermare: ‘la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un
animale, di cui all’art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività commissiva o omissiva -ma
su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale
a carico del convenuto -può avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di
imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità’ (Cass. Civ., Sez. 3^, sent. n. 10402/2016;
conformemente a Cass. Civ., Sez. 6454/2007). Ancora la Cassazione ha sancito come ‘del danno cagionato da
animale risponde ex art 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per
condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del
nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore
esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull’attore
l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito e a
carico del convenuto’ (Cass. Civ., Sez. 3^, sent. n. 17091/2014). E poi, ‘la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,
prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso
fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri
dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all’attore compete
solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre
il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella
custodia dell’animale’ (Cass. Civ. Sez. n. 3^, sent. n. 15895/2011; in senso conforme Cass. Civ., Sez. 3^, sent.
n. 9037/2010). Nel caso di specie la convenuta, scegliendo la contumacia, non ha assolto al proprio onere
eventuale di provare il caso fortuito, esimente della fattispecie di responsabilità riconosciuta a suo carico,
caso fortuito che, peraltro non è apparso neppure raffigurabile nei fatti così come provati. L’affermazione della
responsabilità comporta la condanna di al risarcimento dei danni subiti dal cosi come di seguito si procede a
quantificare.
Quantum; Liquidazione del danno.
Quanto all’entità del danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità psicofisica in sé e per sé
considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, nel caso di
specie può farsi integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell’espletata CTU medico legale, dott.ssa XXX
che il Tribunale reputa di condividere, in quanto appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e
di una accurata disamina dei fatti in contestazione, all’esito di una procedura immune da vizi e secondo un
iter logico ineccepibile, nonché sulla base di diagnosi e valutazioni medico-legali. Va rilevato che la CTU ha
ridimensionando però il quantum preteso: postumi residuati all’evento traumatico in oggetto sono
essenzialmente rappresentati da un esito cicatriziale lineare a carico del fianco destro, visibile ictu oculi e sede
di attendibili disestesie pericicatriziali, configurante un lieve pregiudizio fisiognomico.
Anche se l’esperienza dell’aggressione da parte del cane, come riferito dalla paziente in sede di visita, ha
prodotto nell’immediato un comprensibile un turbamento emotivo, non risultano documentati, nell’ampio
lasso di tempo trascorso dal trauma, disturbi della sfera psichica ovvero controlli, accertamenti o terapie a
carattere specialistico.
D’altra parte, dal colloquio clinico eseguito in sede di operazioni peritali, non sono emersi elementi di rilievo
psicopatolgico, causalmente correlabili all’occorso traumatico. ‘
Il danno biologico permanente residuato alla Sig.ra XXX si sostanzia esclusivamente nel pregiudizio
fisiognomico derivante dall’esito cicatriziale sussistente a carico del fianco destro, descritto nella sopra
dettagliata obiettività clinica, (ascrivibile ad una Ia classe secondo la guida valutativa della Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni) e medico-legalmente valutabile nella misura del 3,5% (tre-virgola
cinque per cento).
L’invalidità temporanea assoluta è stata di giorni 10 (dieci), con successivi giorni 10 (dieci) di invalidità
temporanea parziale al 50%.
Spese mediche ritenute congrue: € 27,48
Per la liquidazione del danno biologico, si fa riferimento alle tabelle in uso ed approvate da questo Tribunale,
aggiornate al 2025, rinviando al documento di approvazione delle stesse, rinvenibile sul sito web del Tribunale
di Roma, per le motivazioni, ivi riportate, che ampiamente chiariscono le ragioni del discostamento dalle
Tabelle elaborate dall’Osservatorio di Milano e giustificano la scelta di questo giudice di adottare tali criteri
tabellari.
Ciò detto, in applicazione di tali criteri nel caso di specie si liquida pertanto, in via meramente equitativa,
l’importo di € 4.610,50 al valore attuale per l’invalidità permanente, sulla base della natura della malattia e
della consistenza dei postumi (3,5 %), dell’età della danneggiata al momento del fatto (38 anni) e del valore
del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Quanto all’inabilità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati,
l’ulteriore somma di € 1.953,75.
Per un totale di danno biologico di € 6.564,25 già aggiornato alle tabelle 2025.
Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un
risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo
anche dei pregiudizi che integrano il danno morale -senz’altro dovuto al danneggiato ai sensi degli artt. 2059
c.c. e 185 c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti
costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute – inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti
d’animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell’integrità fisica ed adeguato all’effettivo grado di
afflittività del danno nel caso concreto, quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dall’età del
danneggiato, dalla natura degli esiti, e tenendo conto altresì del range applicabile di morale in ragione degli
scaglioni di danno biologico riconosciuto, sempre in Tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale,
citate, e tenuto conto dell’esiguità del danno, si liquida in via meramente equitativa la ulteriore somma di €
500,00.
In totale per i titoli su indicati si liquidano, in via equitativa ed al valore attuale € 7.064,25 comprensivi di
danno biologico e morale.
Danno patrimoniale
A tale somma vanno aggiunte le spese riconosciute congrue dal CTU pari ad € 27,40 a titolo di danno
patrimoniale.
Lucro cessante
Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno
riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, interessi che vanno liquidati in conformità al consolidato
orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la
sentenza n. 1712/95. Tale sentenza, da un lato, ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al
danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata
tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l’attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia
determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non
necessariamente coincidente con quello legale; dall’altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo
di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della
pronuncia. Ha rilievo significativo la svalutazione monetaria medio tempore intercorsa nel periodo di tempo
in considerazione.
In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2° c.c., si ritiene di
determinare l’ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento – in assenza di elementi
che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma – al
tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo
in questione, ed applicando così un ulteriore 2,37 % annuo, calcolato dalla data dell’evento
dannoso (13.09.2021) sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499).
In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori
attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data
dell’illecito (settembre 2021) -semisomma provvedendo ad adeguare il valore del capitale – utilizzando il
coefficiente del costo della vita relativo al periodo in questione (1,161) elaborato dall’ISTAT per le famiglie di
impiegati ed operai.
Totale dovuto
Per quanto detto precedentemente, sono dovuti alla parte attrice dalla convenuta complessivamente €
7.091,73, a cui vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante calcolati come indicato al punto precedente, per
il ritardato pagamento.
Su detta somma sono dovuti poi gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al pagamento.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 e seguono la soccombenza, pur
essendo compensate per il 30% in ragione del ridimensionamento del quantum richiesto, che nella domanda
attrice è risultato sostanzialmente raddoppiato rispetto a quanto accertato in giudizio.
Spese di CTU, sono liquidate in € 800,00, oltre Iva se dovuta e sono poste a carico di parte convenuta
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei
confronti di così provvede:
condanna a risarcire alla parte attrice i danni di cui in motivazione, liquidati in complessivi € € 7.091,73, oltre
agli interessi da ritardato pagamento da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione, ed oltre agli
interessi legali ex art. 1284 c.c. da riconoscersi sulla somma (sorte + interessi da lucro cessante) dalla data
della sentenza al saldo; condanna a rifondere alla parte attrice le spese processuali, liquidate in € 3.553,90
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, ed €
20,00 per le notifiche oltre all’importo del Contributo unificato pari ad € 237,00 , per esborsi, oltre ad €
800,00, oltre Iva se pagata, per spese di espletamento di CTU medico-legale.
Così deciso in Roma, il 22.09. 2025
07-10-2025 17:03
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