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Sentenza

DIRITTO DI SUPERFICIE – Corte di appello di Napoli, 10 dicembre 2025 n. 5571...
DIRITTO DI SUPERFICIE – Corte di appello di Napoli, 10 dicembre 2025 n. 5571
 Nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita - il promittente venditore si sia obbligato a trasferire al promissario acquirente la proprietà piena di un immobile del quale abbia soltanto la proprietà superficiaria, ricorre la figura dell’aliud pro alio, che legittima l’azione per la risoluzione del contratto (articolo 1453 del Cc). Di conseguenza, in ambito demaniale, la concessione (anche in sanatoria) può dar luogo a diritto reale di proprietà superficiaria, da verificare caso per caso.
Corte di appello di Napoli, 10 dicembre 2025 n. 5571
che i sigg.ri ### di ### e ### di ### posseggono e/o
detengono illegittimamente il terrazzino di cui è causa per i motivi
e le ragioni esposte nel presente atto; 3) per l'effetto condannare
i sigg.ri ### di ### e ### di ### alla restituzione in favore
della sig.ra ### del terrazzino di cui è causa per i motivi e le
ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese, anche
generali, e competenze professionali”. ### precisava che il
giudizio traeva origine da un'articolata vicenda processuale,
iniziata nel lontano 1998, così ricostruita: -- con atto di
compravendita, per notar ### di Napoli del 23 aprile 1975,
trascritto presso la ### dei ### di Napoli il 10 maggio 1975,
### acquistava l'immobile sito in ### alla ### da ### n. 6,
comprensivo, tra le pertinenze, di un terrazzino, posto a livello
soprastante di circa un metro rispetto al piano di calpestio
dell'appartamento, abusivamente utilizzato, quale deposito di
legna da ardere, dai convenuti ### di ### e ### di ###
comproprietari di un immobile confinante, che, benché diffidati
(con racc. A/R del 21.10.1997) a sgomberare il terrazzo, non vi
avevano provveduto, contestando il diritto dell'attrice ad ottenere
la liberazione del bene; -- la ### pertanto, con atto di citazione
notificato in data ###, citava in giudizio ### di ### e ### di
### dinanzi al Tribunale di Napoli, ### distaccata di ###
proponendo domanda ex art. 949, commi 1 e 2, c.c., per sentir:
“1) accertare e dichiarare il diritto di proprietà della sig.ra ###
relativamente al terrazzo per cui è causa in forza di atto di
compravendita per notar ### del 23.04.1975 e trascritto presso
la ### dei ### di Napoli, il ### e che viceversa alcun diritto
hanno gli odierni convenuti; 2) per l'effetto ordinare ai sigg.ri ###
di ### e ### di ### la cessazione del loro comportamento
illegittimo mediante lo sgombero del terrazzo di proprietà
dell'istante dai materiali ivi depositati, da eseguire anche in danno
degli stessi; 3) condannare i convenuti al pagamento di tutti i
danni causati alla sig.ra ### con il loro comportamento
illegittimo; 4) condannare, altresì', i convenuti al pagamento delle
spese, diritti ed onorari del presente giudizio”; -- in detto giudizio
si costituivano i convenuti, contestando le avverse pretese,
assumendo di essere proprietari dell'edificio confinante a quello
attoreo, ricostruito ex novo nell'anno 1976, ivi compreso il lastrico
di copertura di cui farebbe parte il reclamato terrazzino,
concludendo, pertanto, in via principale, per il rigetto della
domanda attorea; in via subordinata, in riconvenzionale, perché
fosse dichiarato il loro diritto di proprietà sul detto terrazzino per
averlo acquistato in virtù di possesso ultraventennale ai sensi
dell'art. 1158 c.c.; -- raccolte le prove testimoniali ed espletata
c.t.u., il Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### definiva la lite
con sentenza n. 203/2002, depositata in data ###, così
statuendo: “a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per
l'effetto, dichiara che la ### è proprietaria, in virtù di atto di
compravendita per ### di Napoli in data ###, ### N. (...), Racc.
n. (...), del terrazzino indicato in detto atto, dell'estensione di circa
mq 22,50 e rappresentato planimetricamente, nell'allegato “C-3”
alla C.T.U. depositata agli atti, come “area oggetto di consulenza”;
condanna i convenuti alla rimozione, dal suddetto terrazzino, dei
materiali ivi depositati; b) rigetta la riconvenzionale; c) condanna
### di ### e ### di ### con vincolo di solidarietà, al
pagamento, in favore della ### delle spese di lite, che liquida in
complessivi € 3.997,85, di cui € 2.123,12 per esborsi, comprensivi
della spese di C.T.U., € 671,39 per diritti, € 1.032,91 per onorario
ed € 170,43, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”; -- interposto
appello dai soccombenti, la Corte di appello di Napoli, con sentenza
n. 332/2004, pubblicata in data ###, in totale riforma della
decisione del tribunale, qualificata la domanda attorea come
azione di rivendicazione, e non quale negatoria servitutis, così
decideva: “… dichiara che gli appellanti ### di ### e ### di
### sono proprietari del “terrazzino” lastrico solare per il quale è
causa e, per l'effetto, rigetta tutte le domande proposte in 1° grado
dall'odierna appellata ### compensa interamente tra le parti le
spese del doppio grado di giudizio; pone definitivamente a carico
di ### le spese di C.T.U. di 1° grado”; -- proponeva ricorso per
cassazione ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda proposta dall'attrice
ex art. 949 c.c. - Insufficiente e contraddittoria motivazione sul
punto decisivo della controversia riguardante la qualificazione
giuridica di detta domanda ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.;
2) violazione dell'art 24, 2° comma, e 111, 2° comma, ###
nonché dell'art. 101 c.p.c. in relazione alla prova dei presupposti
di applicabilità dell'art. 948 c.c. Nullità del procedimento e della
sentenza ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; 3) violazione e
falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla declaratoria
dell'acquisto per accessione ex art. 934 c.c. del terrazzino per cui
è causa. Nullità della sentenza su detto punto per violazione degli
artt. 24 comma 2,111 comma 2 ### e 101 c.p.c. ai sensi dell'art.
360 nn. 3 e 4 c.p.c.; 4) insufficiente motivazione circa il punto
decisivo della controversia riguardante l'acquisto del terrazzino per
accessione. Violazione degli artt. 952 e 954 c.c. ai sensi dell'art.
360 n. 3 e 5 c.p.c.; -- resistevano con controricorso ### di ###
e ### di ### proponendo ricorso incidentale ###, deducendo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c. -
Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia. Art. 360 n. 3 5 c.p.c. Omessa
pronuncia (art. 112) in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.
Applicazione dell'art. 384 n. 2 e 3 comma c.p.c.; -- la Suprema
Corte definiva il giudizio di legittimità con sentenza n. 14907/2011,
pubblicata in data ###, così statuendo: “riuniti i ricorsi, rigetta i
primi tre motivi di quello principale, accoglie, nei limiti di cui in
motivazione, il quarto motivo di tale ricorso ed il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure
accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra
sezione della Corte d'Appello di Napoli”; -- la Cassazione
argomentava il rigetto dei primi tre motivi a base del ricorso della
### ritenendo: 1) in relazione ai primi due motivi, che era
pienamente corretta la diversa qualificazione giuridica della
domanda quale rivendica ex art. 948 c.c., in luogo di quella ex art.
949 c.c., effettuata dal giudice del gravame nel rispetto del
principio iura novit curia e senza introduzione di alcuna sostanziale
immutazione del thema decidendum; 2) in relazione al terzo
motivo, parimenti corretto il ragionamento giuridico effettuato dal
medesimo giudice, avendo i convenuti opposto un titolo
rivendicativo ancora più radicale di quello acquisitivo ex art. 1158
c.c., che il giudice di merito, nell'esercizio dei suoi poteri di
interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, ben
poteva porre a fondamento della decisione. -- parzialmente
fondati venivano ritenuti il quarto motivo del ricorso principale ed
il ricorso incidentale condizionato sulla base del seguente
ragionamento. ### i ### la Corte di appello non aveva
adeguatamente valutato il materiale probatorio perché, risultando
la provenienza degli immobili coinvolti nella controversia da
comuni danti causa, dai quali l'attrice aveva acquistato, nel 1975,
il proprio compendio comprensivo del terrazzino, riservandosi gli
alienanti, ex art. 952 comma 2 c.c., la proprietà del suolo
sottostante, poi pervenuta ai convenuti che vi avrebbero edificato,
nel 1976, il fabbricato di loro proprietà, la cui copertura, secondo
i predetti, comprenderebbe anche il bene ex adverso rivendicato,
in tale ipotesi doveva applicarsi il principio, consolidato in sede di
legittimità, secondo cui il rivendicante non è soggetto al rigoroso
onere della cd. probatio diabolica, potendosi limitare a provare la
sussistenza di un idoneo titolo derivativo di acquisto. Analoga
attenuazione, precisava la Suprema Corte, subiva il rigore
probatorio regolante la domanda ex art. 948 c.c. nei casi, come
quello in esame, in cui la parte convenuta avesse opposto alla
rivendicazione dell'attore il proprio acquisto della proprietà per
usucapione; -- in definitiva, secondo la Suprema Corte, i giudici di
merito avrebbero dovuto accertare: 1) se il terrazzino di cui all'atto
di acquisto del 1975 prodotto dalla ### si identificasse o meno,
in tutto o in parte, con il lastrico di copertura del fabbricato
edificato nel 1976 dai convenuti, essendone coperto o incorporato;
2) in caso positivo se e quale delle parti avesse, a partire da tale
epoca e fino a quella dell'instaurazione del giudizio, esercitato, in
via esclusiva o concorrente, il possesso sulla relativa area,
traendone le relative conclusioni agli effetti della domanda
principale e di quella riconvenzionale; -- nessuna delle parti
riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli nei
termini di legge, con conseguente estinzione dello stesso ex art.
393 cpc; -- pertanto, l'attrice, ### avendo interesse ad ottenere
una pronuncia sulle questioni di fatto e di diritto oggetto del
giudizio estinto per mancata riassunzione, dopo aver espletato con
esito negativo la mediazione, aveva incardinato il presente
giudizio, per sentir accogliere le su ritrascritte conclusioni.
Radicata la lite, con comparsa del 9.9.2015, si costituivano
tempestivamente in giudizio, con unica difesa, i convenuti ### di
### e ### di ### eccependo la nullità parziale del titolo
d'acquisto della ### ovvero il rogito ### del 23.4.1975, per
indeterminatezza dell'oggetto, non essendo ben identificato il
terrazzino oggetto del diritto.
Assumevano, poi, che unico effetto residuale della sentenza
14907/2011 della Suprema Corte, dopo la mancata riassunzione e
l'estinzione dell'intero processo, era la qualificazione della
domanda proposta dalla ### come “rivendicazione”, ovvero come
domanda finalizzata al recupero del bene (il presunto terrazzino)
di cui l'attrice ### non aveva mai avuto il possesso.
Contestavano, altresì, la fondatezza dell'avversa pretesa, per
inesistenza del terrazzino, quanto meno dal 1976, anno in cui il
fabbricato nel quale, a dire dell'attrice, era ricompreso il terrazzo,
era stato interamente demolito e ricostruito ex novo, come da
pratica di condono del 9.11.1985, qualificando, in ogni caso, il
diritto reclamato dalla ### come diritto di servitù, estinto per
prescrizione ex art. 1073 c.c.; in subordine, in caso di accertata
esistenza del diritto dell'attrice, scaturente dall'atto per notar ###
del 23.4.1975, chiedevano, in via riconvenzionale, accertarsi
l'intervenuta usucapione del lastrico solare per possesso esercitato
per oltre un decennio dall'acquisto o, in via ancora più gradata, per
oltre un ventennio.
Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “1) accertare e
dichiarare in accoglimento della riconvenzionale, ove necessario,
la nullità dell'atto per ### di Napoli del 23.4.1975 Rep. (...), Racc.
(...), trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli il
### limitatamente alla pattuizione relativa al “terrazzino”, e per
l'effetto rigettare la domanda siccome inammissibile e comunque
infondata; 2) in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento
della preesistenza del piccolo terrazzino, e dell'esistenza del diritto
dell'attrice su detto terrazzino, accertato il non uso per oltre un
ventennio, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 1073 c.c.,
e che l'attrice non ha alcun diritto sul lastrico d copertura
attualmente esistente in proprietà dei convenuti, e rigettare la
domanda; 3) in subordine, in accoglimento della riconvenzionale,
accertare e dichiarare nei confronti di ### … che il lastrico solare
di copertura del fabbricato ubicato in ### alla (...) e riportato in
catasto al foglio (...), p.lla (...), è di esclusiva proprietà dei
convenuti ### di ### … e ### di ### …, libero da vincoli, oneri
e servitù di qualsiasi genere, per l'intervenuta usucapione per
effetto del possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto esercitato
dai convenuti sul citato lastrico solare dalla data dell'acquisto per
oltre un decennio; in estremo subordine, in accoglimento della
riconvenzionale accertare e dichiarare nei confronti di ### … che
il lastrico solare di copertura del fabbricato ubicato in ### alla via
(...), … è di proprietà esclusiva dei convenuti ### di ### … e
### di ### … libero da vincoli, oneri o servitù di qualsiasi genere,
per l'intervenuta usucapione per effetto del possesso pieno,
pacifico ed ininterrotto esercitato dai citati convenuti sul citato
lastrico solare dal 1976 e per oltre un ventennio”.
Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e raccolta prova
testimoniale, la lite veniva definita con sentenza n. 8530/2020,
pubblicata in data ###, con cui il tribunale adito, premesso che
l'intera attività espletata nei precedenti giudizi risulta caducata e
individuati i principi di diritto affermati dalla Corte tutt'ora
vincolanti ai fini della valutazione delle domande delle parti
riproposte in questa sede, così statuiva: “- accoglie la domanda
principale di ### e, per l'effetto, dichiara che la stessa è unica e
legittima proprietaria, in virtù di atto di compravendita per notar
### di Napoli in data ###, rep. (...), racc. (...), trascritto presso
la ### dei ### di Napoli il ### del lastrico solare, dell'estensione
di 22.50 mq e meglio rappresentato nella CTU depositata in atti,
soprastante l'immobile sito in ### alla via S. ### da ### n. 6
riportato in catasto al foglio n. (...), p.lla (...); - dichiara
l'illegittimo possesso e/o detenzione del predetto immobile da
parte dei convenuti e, per l'effetto, condanna ### di ### e ###
di ### alla restituzione del predetto bene a ### - dichiara
inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti di nullità,
parziale, dell'atto per notar ### del 23.04.1975; - rigetta tutte le
domande riconvenzionali dei convenuti; - condanna ### di ###
e di ### alla rifusione delle spese di costituzione e di
rappresentanza in favore di ### spese liquidate in euro 3.972,00
oltre ad euro 545,00 per spese vive documentate ed al 15% a
titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA”.
i Il giudizio di secondo grado ### tale sentenza, notificata in data
###, ### di ### e ### di ### interponevano gravame con
atto di citazione notificato il ###, lamentando: 1) “### di
giudicato formatosi con la ### 3326/2004 della Corte di Appello
di Napoli”, assumendo che il tribunale non avrebbe tenuto conto
del giudicato formatosi sul capo dell'anzidetta sentenza
3326/2004, che aveva riconosciuto la proprietà del fabbricato
esistente e della copertura in capo ai sigg. ### e ### per effetto
dell'accessione, essendo questi proprietari del suolo su cui il corpo
di fabbrica è stato ricostruito; 2) “Nullità del contratto per ### del
27.4.1975 per indeterminatezza”, deducendo l'errore in cui
sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere inammissibile, in
quanto coperta da giudicato implicito interno, la domanda
riconvenzionale di nullità parziale del predetto rogito, trattandosi,
invece, di questione che avrebbe dovuto essere esaminata dal
giudice di merito; 3) “### del diritto di proprietà superficiaria -
### - Prescrizione”, contestando la qualificazione del diritto
acquistato dalla ### come proprietà superficiaria, trattandosi, a
dire degli appellanti, di costituzione di servitù, prescritta per non
uso ventennale; 4) “### - ### dopo la demolizione -### di
qualsiasi diritto della ### sul terrazzo/lastrico nella sua attuale
consistenza”, confutando la decisione del tribunale nella parte in
cui non aveva tenuto conto che la proprietà separata del bene
controverso si era comunque estinta per effetto della demolizione
del terrazzino originario; 5) “### del bene oggetto della domanda
di rivendica - ### corrispondenza della copertura attuale del
fabbricato degli appellanti con il "terrazzino" originariamente
esistente”, con cui, premessa l'inesistenza del bene di cui all'atto
di acquisto della ### per essere stato demolito e ricostruito ex
novo, e sul rilievo che la copertura del nuovo fabbricato non si
identificava nemmeno in parte con l'originario terrazzino, si
contesta la decisione del primo giudice di accoglimento della
domanda principale di rivendica, ritenendola, peraltro, viziata da
ultrapetizione, per aver il tribunale attribuito alla ### una
porzione (22,50 mq) dell'attuale lastrico solare, e dunque un bene
diverso e non identificato rispetto a quello domandato; 6) “###
del bene”, deducendo l'erroneo rigetto della riconvenzionale di
usucapione spiegata in prime cure.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa
sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, di
voler così provvedere: “1) revocare la sentenza impugnata; 2)
rigettare tutte le domande della sig.ra ### 3) accertare e
dichiarare in accoglimento della riconvenzionale, ove necessario,
la nullità dell'atto per ### di Napoli del 23.4.1975 Rep. (...), Racc.
(...), trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli il
### limitatamente alle pattuizioni relative al “terrazzino”, e per
l'effetto rigettare tutte le domande della ### siccome
inammissibili e comunque infondate; 4) in subordine, nella
denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza del diritto
dell'attrice sul terrazzino, accertato il non uso per oltre un
ventennio, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 1073 c.c.,
e che l'attrice non ha alcun diritto sul lastrico di copertura
attualmente esistente di proprietà dei convenuti, e rigettare la
domanda; 5) in subordine, in accoglimento della riconvenzionale,
accertare e dichiarare, nei confronti di ### (..) che il lastrico
solare di copertura del fabbricato ubicato in ### alla via (...), e
riportato in catasto al foglio (...), p.lla (...), è di esclusiva proprietà
dei convenuti ### (..) e ### (...), libero da vincoli, oneri o servitù
di qualsiasi genere, per l'intervenuta usucapione per effetto del
possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto esercitato dai convenuti
sul citato lastrico solare dalla data dell'acquisto per oltre un
decennio; 6) in estremo subordine, in accoglimento della
riconvenzionale, accertare e dichiarare nei confronti di ### (…)
che il lastrico solare di copertura del fabbricato ubicato in ### alla
via (...), e riportato in catasto al foglio (...), p.lla (...), è di
esclusiva proprietà dei convenuti ### (…) e ### (…), libero da
vincoli, oneri o servitù di qualsiasi genere, per l'intervenuta
usucapione per effetto del possesso esclusivo, pacifico ed
ininterrotto esercitato dai citati convenuti sul citato lastrico solare
dal 1976, e per oltre un ventennio”. Con vittoria delle spese del
doppio grado di giudizio.
che sia instaurato con la riproposizione della domanda. ( 3, ###
n. 2100 del 12/07/1974, Rv. ### - 01). Detta pronuncia vincola
anche il giudice di un diverso processo introdotto in data anteriore,
a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo
oggetto. (Sez. 1, ### n. 13974 del 19/06/2014, Rv. 631394 -
01). Tuttavia, in tal caso, nel nuovo processo instaurato con la
riproposizione della domanda, l'effetto vincolante del principio di
diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione non
preclude alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto
a quelle del giudizio estinto, non operando la preclusione, stabilita
invece dall'art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento
in sede di rinvio, di prendere conclusioni diverse da quelle prese
nel processo in cui fu pronunciata la sentenza cassata. (Sez. 2,
### 14723 del 30/08/2012, Rv. 623811 - 01)” (cfr., in
motivazione, 26970/2023).
Con la stessa pronuncia, la Suprema Corte ha ulteriormente
chiarito che: “La disciplina, sottesa ai due principi che precedono,
risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al
disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento (###
3, ### 6188 del 18/03/2014, Rv. 629888 - 01), e fa sì che le
uniche sentenze di merito che possano sopravvivere all'estinzione
del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una
cassazione con rinvio della sentenza d'appello siano quelle già
coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso
per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del
giudicato (### 2, ### n. 21469 del 31/08/2018, Rv. 650311 -
01; ### 3, ### 1680 del 07/02/2012, Rv. 621666 - 01; ### 2,
### n. 1403 del 21/03/1989, Rv.462233- 01; ### L, ### n.
5279 del 29/09/1988, Rv.459952- 01; ### 2, ### n.
465del18/01/1983, Rv.425262 01; Sez.3, ### n. 3421 del
17/12/1973, Rv. ### - 01). In definitiva, nel sistema vigente, nel
caso in cui il giudizio di rinvio (di merito) si estingue, essendo
quest'ultimo prosecuzione del giudizio precedente (di legittimità),
alla luce di una generale esigenza di economia processuale, da un
lato, è prevista l'estinzione dell'intero processo per effetto
dell'estinzione del giudizio di rinvio; e, dall'altro, è mantenuto il
carattere vincolante del principio di diritto emesso dal giudice di
legittimità, che farà stato anche in caso di proposizione ex novo
del giudizio”.
Ebbene, a tali principi si è ispirato il giudice di prime cure nel
delimitare il thema decidendum del presente giudizio (“sulla base
dei principi posti dall'art. 393 c.p.c. in relazione all'art. 324
c.p.c.”), ritenendo, in sostanza, che, per effetto dell'estinzione,
non si era formato il giudicato sui capi della sentenza della corte
territoriale che erano stati cassati, laddove, di contro, erano
passati in giudicato i capi non espressamente annullati e che non
dipendevano dai primi.
§. Tanto opportunamente chiarito, va disatteso il primo motivo di
gravame, con cui gli appellanti assumono che il tribunale non
avrebbe tenuto conto del giudicato formatosi - per effetto del
rigetto del terzo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla
### - sul capo della sentenza della Corte di appello di Napoli n.
3326/2004, che accertava la proprietà del terrazzino per
accessione, ex art. 934 c.c., in capo a ### di ### e ### di ###
Contrariamente a quanto dedotto da questi ultimi, infatti, proprio
dall'esame comparato dell'anzidetta sentenza n. 3326/2004, del
ricorso per cassazione della ### e della sentenza della Suprema
Corte n. 14907/2011, emerge l'infondatezza della doglianza, non
potendosi ritenere formato - come già correttamente rilevato dal
tribunale - alcun giudicato sull'acquisto per accessione, in capo agli
appellanti, della proprietà del terrazzino, risultando tale statuizione
cassata dal giudice di legittimità con l'accoglimento parziale del
quarto motivo del ricorso della ### Riprova ne è che ### con il
terzo motivo del ricorso principale (disatteso dalla Suprema
Corte), lamentava esclusivamente: “violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla declaratoria dell'acquisto per
accessione ex art. 934 c.c. del terrazzino per cui è causa. Nullità
della sentenza su detto punto per violazione degli artt. 24 comma
2,111 comma 2 ### e 101 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4
c.p.c.”, dolendosi del fatto che i giudici di appello, in violazione
dell'art. 112 cpc, avevano introdotto un tema d'indagine diverso
da quello proposto dalle parti, mutando la qualificazione giuridica
della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti,
sostituendo d'ufficio la causa petendi costituita dall'acquisto per
usucapione, con la diversa causa petendi costituita dall'acquisto
della proprietà del terrazzino per accessione.
Con il quarto motivo, invece, la ### lamentava: “insufficiente
motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante
l'acquisto del terrazzino per accessione. Violazione degli artt. 952
e 954 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”, contestando la
sussistenza dei presupposti dell'acquisto per accessione della
proprietà del terrazzino (sull'assunto - così sintetizzato nella
sentenza della Suprema Corte n. 14907/2011, pag. 3 - di aver
comunque dimostrato documentalmente, con apposito clausola
contenuta nel proprio titolo del 23.4.1975, su cui la Corte di merito
non avrebbe posto la propria attenzione, l'acquisto della proprietà
superficiaria del terrazzino medesimo, essendosi la parte alienante
riservata la proprietà del suolo sottostante, poi pervenuta alla ###
di ### in forza di sentenza del 1991, sicché la costruzione
successivamente edificata ed il sovrastante e preesistente
terrazzino sarebbero rimaste due proprietà distinte), impugnando,
dunque, nel merito la statuizione del giudice di secondo grado, poi
cassata dalla Suprema Corte con l'accoglimento parziale del quarto
motivo.
In definitiva, dunque, il giudice di legittimità, respingendo il terzo
motivo del ricorso, lungi dal confermare la statuizione dell'acquisto
per accessione della proprietà del terrazzino, riteneva
esclusivamente che il giudice del gravame avesse correttamente
esercitato il poteredovere di qualificazione della domanda, senza
incorrere nella violazione dell'art. 112 cpc.
Rilevava, infatti, la Suprema Corte: <<…### è anche il terzo
motivo, anzitutto perché, [..omissis], i convenuti non si erano
limitati a invocare l'usucapione del terrazzino ma avevano anche
dedotto che quest'ultimo costituiva, in realtà, parte integrante
della copertura del loro sottostante fabbricato, così a loro volta, e
sostanzialmente, opponendo un titolo rivendicativo ancora più
radicale di quello acquisitivo ex art. 1158 c.c., che il giudice di
merito, in base ai poteri officiosi di interpretazione e qualificazione
giuridica in precedenza richiamati, ben avrebbe potuto porre a
fondamento della decisione. A ciò aggiungasi che, alla luce del
consolidato principio secondo cui la proprietà, come ogni altro
diritto reale, appartiene al novero di quelli cd. “autodeterminati”,
e come tale integra essa stessa e di per sé il titolo della domanda
rivendicativa (omissis…) il giudice ben avrebbe potuto porre a base
del relativo accoglimento un modo di acquisto, risultante ex actis,
diverso da quello segnatamente invocato.
Il fondamento parziale del quarto motivo va, invece, ravvisato
nell'inadeguata valutazione, agli effetti del corretto regime
probatorio nella specie applicabile, delle particolari vicende
acquisitive e traslative, specificamente dedotte, con adeguato
supporto documentale, da parte attrice, evidenzianti la
provenienza degli immobili coinvolti nella controversia da comuni
danti causa, dai quali essa ### aveva acquistato nel 1975 il
proprio compendio, comprensivo di un terrazzino, riservandosi ex
art. 952 co. 2 c.c., gli alienanti la proprietà del suolo sottostante,
poi pervenuta ai convenuti che vi avrebbero edificato, nel 1976, il
fabbricato di loro proprietà, la cui copertura essi assumono
comprendere anche il bene ex adverso rivendicato.
In siffatte ipotesi, di derivazione dei beni da un originario unico
proprietario, costituisce principio costantemente affermato da
questa Corte quello, secondo cui il rivendicante non è soggetto al
rigoroso onere della cd. probatio diabolica, potendo limitarsi a
provare la sussistenza di un idoneo titolo derivativo (…). Analoga
attenuazione subisce il rigore probatorio regolante la domanda ex
articolo 948 c.c. nei casi in cui, come nella specie, la parte
convenuta abbia opposto alla rivendicazione dell'attore, il proprio
acquisto della proprietà del bene per usucapione.
In siffatto contesto, i giudici di merito avrebbero dovuto anzitutto
accertare se il terrazzino, di cui all'atto di acquisto del 1975
prodotto dalla ### si identificasse o meno, in tutto o in parte, con
il lastrico di copertura del fabbricato edificato nel 1976 dai
convenuti, essendone coperto o incorporato, e, in caso positivo, se
e quale delle parti avesse, a partire da tale epoca e fino a quello
dell'instaurazione del giudizio, esercitato, in via esclusiva o
concorrente, il possesso sulla relativa area, traendone le relative
conclusioni agli effetti della domanda principale e di quella
riconvenzionale>>.
Restano così definitivamente superate le obiezioni sollevate al
riguardo dagli appellanti.
§. Con il secondo motivo di doglianza, si denuncia l'errore in cui
sarebbe incorso il tribunale nel ritenere inammissibile, in quanto
coperta da giudicato implicito interno, la domanda riconvenzionale
di nullità parziale del contratto di compravendita per notar ###
del 27.4.1975, limitatamente alle pattuizioni relative al
“terrazzino”, non meglio individuato con riferimenti catastali o c.d.
confini perimetrali, trattandosi, a dire di parte appellante, di
questione rimessa al giudice di merito, stante l'accoglimento del
quarto motivo del ricorso della ### con conseguente
annullamento del capo della sentenza della Corte di appello di
Napoli in punto di accertamento della titolarità del bene conteso.
Assumono, in particolare, gli appellanti che “il capo della sentenza
n° 3326/2004 della Corte di Appello che fa riferimento al presunto
acquisto a titolo derivativo in forza del contratto per notar ### è
l'unico capo della sentenza che è stato invece cassato per effetto
dell'accoglimento del 4° motivo del ricorso della ### e, quindi,
per effetto della mancata riassunzione l'intero processo si è estinto
travolgendo così la parte della sentenza di appello, quella investita
dal 4° motivo del ricorso della ### che è stata cassata dalla
Suprema Corte, e, quindi, su tale capo non si è evidentemente
formato il giudicato implicito”.
Per l'effetto, gli appellanti insistono perché la Corte riesamini la
questione, accertando la nullità parziale del rogito per notar ###
e, quindi, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per
l'inesistenza di un valido titolo anche derivativo di acquisto in capo
all'attrice.
La censura è infondata.
Giova precisare che il tribunale, premesso che l'intera attività
espletata nei precedenti giudizi risulta caducata, così individuava i
principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (nella sentenza
14907/2011) ancora vincolanti ai fini della valutazione delle
domande riproposte dalle parti: <<### che, sulla base delle
deduzioni delle parti e della corretta qualificazione giuridica data
all'azione proposta dai giudici di secondo grado, ### ha proposto
azione di rivendica del “terrazzino” nei confronti degli odierni
convenuti sulla base di un titolo di acquisto (atto per notar ###
del 1975) e che, in base a tale titolo, gli alienanti si sono riservati,
ai sensi dell'art. 952 comma 2 c.c., la proprietà del suolo
sottostante, poi pervenuta ai convenuti che vi avrebbero edificato,
nel 1976, il fabbricato di loro proprietà, la cui copertura
comprenderebbe, anche, il bene ex adverso rivendicato, ricorrendo
la fattispecie di acquisto derivativo da un unico originario
proprietario ed avendo parte convenuta opposto alla
rivendicazione dell'attore il proprio acquisto della proprietà del
bene per usucapione, il rivendicante non è soggetto al rigoroso
onere della cd. probatio diabolica, potendosi limitare a provare la
sussistenza di un idoneo titolo derivativo di acquisto. Inoltre la
Corte si è soffermata anche su quello che i giudici di merito
avrebbero dovuto accertare. In primo luogo se il “terrazzino” di cui
all'atto di acquisto prodotto dalla ### si identificasse o meno, in
tutto o in parte, con il lastrico di copertura del fabbricato edificato
nel 1976 dai convenuti, essendone coperto o incorporato ed, in
caso positivo, se e quale delle parti avesse, a partire da tale epoca
e fino a quella dell'instaurazione del giudizio, esercitato, in via
esclusiva o concorrente, il possesso sulla relativa area, traendone
le relative conclusioni agli effetti della domanda principale e di
quella riconvenzionale.
Orbene, considerato che, nel presente giudizio, l'attrice ha
riproposto la domanda di rivendica negli stessi termini del primo
giudizio, ha assolto l'onere probatorio a suo carico con la
produzione dell'atto di acquisto ( doc. all. 2 in produzione di parte).
### e la validità di tale atto notarile, mai contestata tra le parti
né nel corso del primo giudizio né in sede di appello, costituisce,
ad avviso della scrivente, l'antecedente logicogiuridico del punto
della motivazione della sentenza di appello n. 3326/2004 nella
quale si sostiene che l'attore non avrebbe assolto l'onere
probatorio (c.d. probatio diabolica), essendosi limitato a produrre
il rogito notarile (in riferimento al quale è evidenziato solo
l'equivocità dell'individuazione ed ubicazione del bene ma non
anche l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto) piuttosto che
provare il diritto di proprietà del dante causa fino ad un acquisto
originario oppure entro il periodo occorrente per l'usucapione.
In altri termini la Corte di Appello ha valutato l'esistenza e,
dunque, necessariamente, anche la validità del titolo di acquisto
derivativo, pur non ritenendolo sufficiente a fini probatori. Da ciò
consegue che la statuizione in esame risulta coperta dal giudicato
implicito interno, essendo stata la sentenza di secondo grado -
come già detto - oggetto solo di parziale e non totale
annullamento. Ne consegue l'inammissibilità della domanda di
nullità ### dell'atto notarile del 23.4.1975 proposta, in via
riconvenzionale, dagli odierni convenuti>>.
Motivazione che va qui confermata, avendo il tribunale
correttamente ritenuto che l'esistenza e la validità del titolo di
acquisto derivativo della ### fossero coperte da giudicato
implicito interno, non risultando l'anzidetta questione
minimamente dipendente da quella (concernente l'acquisto della
proprietà del terrazzino per accessione) cassata dalla Suprema
Corte, che, difatti, ritenendo parzialmente fondato il quarto motivo
del ricorso principale, rilevando l'errore in cui era incorso il giudice
di appello nel valutare, sotto il profilo probatorio, “le particolari
vicende, acquisitive e traslative, specificamente dedotte, con
adeguato supporto documentale, da parte attrice, evidenzianti la
provenienza degli immobili coinvolti nella controversia da comuni
danti causa, dai quali essa ### aveva acquistato nel 1975 il
proprio compendio, comprensivo di un terrazzino, riservandosi gli
alienanti, ex art. 952 co. 2 c.c., la proprietà del suolo sottostante,
poi pervenuta ai convenuti, che vi avrebbero edificato, nel 1976, il
fabbricato di loro proprietà, la cui copertura gli essi assumono
comprendere anche il bene ex adverso rivendicato”, considerava
come dato ormai certo (perché non specificamente impugnato) la
derivazione dei beni da un originario unico proprietario, dando così
per pacifica l'esistenza e la validità dell'acquisto della ### dal
comune dante causa (in virtù del rogito ### del 1975), ritenendo
di conseguenza attenuato il rigoroso onere della cd. probatio
diabolica gravante sulla rivendicante, che poteva pertanto limitarsi
a provare la sussistenza di un idoneo titolo d'acquisto.
Restano dunque superate le contrarie ### obiezioni degli
appellanti, con conseguente conferma in parte qua della pronuncia
gravata.
§. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di doglianza, da trattare
congiuntamente perché strettamente connessi, gli appellanti
assumono che il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione
del principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
In particolare, con il terzo motivo, contestano la qualificazione del
diritto di ### come "proprietà superficiaria", assumendo, in
contrario, che dalla lettura dell'atto per notar ### del 1975
sembra escluso che sia stata ceduta la proprietà superficiaria,
potendosi piuttosto configurare la costituzione di una servitù in
favore dell'immobile ceduto (il fabbricato trasferito) ed a carico
dell'immobile rimasto in proprietà al venditore (il vano rurale).
### che, a dire degli appellanti, si sarebbe comunque estinta per
prescrizione, ex art. 1073 c.c., per non uso ventennale, non
avendo la ### mai esercitato alcuna attività sul bene dal 1976
(epoca della demolizione e ricostruzione ex novo del fabbricato).
Con il quarto motivo, assumono che, contrariamente a quanto
rilevato dal tribunale, a tutto voler concedere, con l'atto ###
sarebbe stata trasferita alla ### (non la proprietà superficiaria,
bensì) la cd. “proprietà separata” del terrazzino, che non
comprende il diritto di ricostruire l'immobile, di tal che, dopo la
demolizione del terrazzino originario e del sottostante fabbricato
rurale, la proprietà separata si sarebbe estinta, non essendo
applicabile l'art. 954, comma 3° c.c., e pertanto la ### non
potrebbe legittimamente reclamare alcun diritto sul lastrico solare
che copre attualmente il fabbricato successivamente ricostruito
che è interamente di proprietà per accessione dei sigg. ### di
### e ### di ### Ancora, con il quinto motivo di doglianza, nel
ribadire l'inesistenza del bene rivendicato dalla ### (per essere
stato demolito l'originario terrazzino), gli appellanti lamentano
l'erroneo accoglimento della domanda di rivendica, contestando
altresì al primo giudice di essere incorso nel vizio di ultrapetizione,
per aver attribuito alla ### con la sentenza gravata, una porzione
dell'attuale lastrico (pari a 22,50 mq), e dunque un bene diverso
da quello domandato e risultante dal rogito ### Le censure, con
cui si ripropongono le medesime argomentazioni svolte in prime
cure, già diffusamente vagliate dal tribunale, sono tutte infondate,
ove sol si consideri l'univoco tenore del rogito ### del 1975, con
reali di godimento su cosa altrui (Cass., Sez. 2, n. 3409 del
13/10/1976; ### 2 Ordinanza n. 23547 del 09/10/2017) e non è
soggetta a prescrizione per non uso ventennale (del resto l'ultimo
comma dell'art. 954 c.c. circoscrive questo effetto al diritto di
“fare” senza coinvolgere quello di “mantenere”). Ulteriore
corollario dell'inquadramento del diritto della ### sul “terrazzino”
come proprietà superficiaria di cui all'art. 952 comma 2 c.c. è la
sopravvivenza di tale diritto anche in caso di perimento e/o
demolizione della res oggetto dello stesso con la conseguente
facoltà del titolare dello stesso di ripristinare l'esistenza ed il
godimento di detto bene.
Così inquadrata la vicenda va, in primo, stabilito se parte attrice
abbia o meno assolto all'onere probatorio a suo carico, nei termini
tracciati dalla sentenza della Cassazione e cioè se il terrazzino di
cui all'atto di acquisto del 1975, prodotto dalla ### si identifichi o
meno, in tutto o in parte, con il lastrico di copertura del fabbricato
edificato nel 1976, essendone coperto o incorporato. Sul punto le
parti, nelle rispettive memorie primo termine ex art. 183 comma
VI c.p.c., hanno così dedotto. Ed invero, secondo l'attrice, la
proprietà del suolo sottostante il terrazzino è stata, dapprima,
trasferita ai sigg.ri ### ed ### per atto del notaio ### del
12.02.1976 e, poi, trasferita a ### di ### in forza della sentenza
- agli atti - n. 1002/1991, emessa ex art. 2932 c.c. dalla Pretura
Circondariale di Napoli### di ### del 9.07.1991 e, dunque,
anche se la costruzione attualmente esistente e sottostante al
terrazzino per cui è causa, è stata interamente ricostruita, in
sostituzione dei vani rurali, dai danti causa di ### di ###
(ricostruzione che ha modificato il dislivello tra la proprietà
dell'attrice ed il terrazzino) la titolarità delle due proprietà sarebbe,
comunque, rimasta distinta. ### la difesa dei convenuti
l'immobile di proprietà degli stessi sarebbe stato interamente
ricostruito, con il consenso dell'attrice, ex novo nell'anno 1976 e
per tale attività edilizia ### di ### ha depositato pratica di
condono in data ### (doc. affol. n.3 in allegato alla memoria di
parte). ### lastrico di copertura della proprietà dei convenuti,
attualmente esistente, risulta eseguito con le stesse modalità
costruttive del fabbricato, privo di pavimentazione ed a quota
diversa (più alta) rispetto a quella del presunto terrazzino ed anche
rispetto alla proprietà confinante dell'attrice che non ha accesso
diretto al lastrico di cui si discute>>.
Precisava, ancora, il Tribunale: <<### alla stregua delle
contrapposte deduzioni delle parti, l'unica spiegazione logica del
dedotto mutamento del dislivello del terrazzino preesistente
rispetto all'abitazione della ### e conseguente alla costruzione di
un nuovo immobile in luogo dei due vani rurali presenti nel 1975
è costituita dalla demolizione del “terrazzino” e la ricostruzione
dello stesso, ad un'altezza maggiore, e con funzioni, in parte, di
lastrico solare dell'edificio realizzato nel 1976. Oltre a tale
argomentazione di ordine logico, ai fini dell'esatta determinazione
dello stato dei luoghi, utili elementi di prova si traggono dalla CTU
espletata dall'ing. ### nel corso del giudizio di primo grado inter
partes R.G. n. 1475/1998. [omissis…] considerato che la CTU
sopra indicata è stata espletata nel pieno contraddittorio delle parti
ed è stata ritualmente prodotta dai convenuti - ricorrenti in
riconvenzionale - unitamente alla seconda memoria istruttoria, le
risultanze dell'indagine peritale vanno poste a base della presente
decisione. [..omissis] ### alla luce degli esiti della CTU conclusasi
a maggio del 2001, non essendo contestata l'assenza di successive
modifiche alla stato dei luoghi, risulta adeguatamente dimostrata,
per i principi già esposti, in capo alla ### la proprietà superficiaria
del terrazzino - nella misura di 22,50 mq ed oggi parte del lastrico
solare dell'immobile sito a ### alla via (...) di proprietà di ### di
### (unica persona risultante sulla base degli atti proprietaria
dello stesso in virtù della già menzionata sentenza del ### di ###
del 9.07.1991)>>.
Motivazione che, all'esito del rinnovato esame delle risultanze in
atti, va integralmente confermata, restando esclusa sia la
costituzione di una servitù in favore dell'immobile ceduto (il
fabbricato trasferito) ed a carico dell'immobile rimasto in proprietà
al venditore (il vano rurale), sia il trasferimento della sola proprietà
separata del terrazzino, prospettate in via gradata (con il terzo ed
il quarto motivo di gravame) dagli appellanti, dovendosi qui
ribadire che: -- come emerge dall'univoco tenore dell'atto per
notar ### del 1975, all'acquirente ### veniva trasferita la
proprietà superficiaria del terrazzino di cui si discute, con ogni
diritto conseguenziale, espressamente compreso anche il diritto di
sopraelevazione, riservandosi gli alienanti/fratelli ### ex art. 952,
comma 2, c.c., la proprietà dell'area (all'epoca costituta da vani
rurali) e del suolo sottostante il predetto terrazzino (nel rogito si
legge che gli alienanti “…ovviamente permangono pieni proprietari
della superficie sottostante il terrazzino suddetto con ogni
conseguenziale diritto di utilizzazione con precisazione che allo
stato tale superficie è costituita da vani rurali); -- proprietà,
quest'ultima, dapprima ceduta, con atto per notar ### del
12.2.1976, dai germani ### (comuni danti causa delle parti) a
### ed ### e poi trasferita alla sola ### di ### in forza della
sentenza n. 1002/1991 del 9.7.1991, emessa ex art. 2932 c.c.,
dalla Pretura Circondariale di Napoli - ### Distaccata di ### --
non può allora dubitarsi che il terrazzino e l'area ad esso
sottostante (occupata, all'epoca del rogito del 1975, da vani rurali,
poi demoliti, con successiva ricostruzione ex novo, nel 1976, del
fabbricato di proprietà degli appellanti), appartengano a due
diversi proprietari, in perfetta coerenza con il disposto dell'art.
952, comma 2, c.c., che consente al proprietario di alienare la
proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla
proprietà del suolo, come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte
nella sentenza n. 14907/2011; -- consegue, pertanto, come
correttamente rilevato dal primo giudice, l'inoperatività dell'istituto
dell'accessione, ostacolato dall'avvenuta costituzione della
proprietà superficiaria del terrazzino (cfr., in argomento, in
aggiunta a Cass. 23547/2017, richiamata nella sentenza gravata,
Cass. 24679/2006, Cass. 9769/2016 e Cass. 1750/2018).
E, com'è noto, a differenza del diritto di superficie in senso stretto
(ossia di “fare” la costruzione sul suolo altrui), che si prescrive per
non uso ventennale (ex artt. 952, comma 1, e 954, comma 4, cc),
la proprietà superficiaria è imprescrittibile e sopravvive in caso di
perimento e/o distruzione della costruzione originaria, con
conseguente facoltà del proprietario superficiario di ricostruirla e
goderne (salvo patto contrario; cfr. art. 954, comma 3, c.c.).
Né può ritenersi, come pure prospettato dagli appellanti (con il
quinto motivo di doglianza), che il terrazzino indicato nel rogito
### del 1975 non coincida con il lastrico di copertura del
fabbricato edificato nel 1976, essendone coperto o incorporato,
risultando al fine risolutivi gli accertamenti svolti con la CTU
espletata dall'ing. ### nel corso del giudizio di primo grado inter
partes R.G. n. 1475/1998, ritualmente acquisita agli atti del
presente giudizio e legittimamente valorizzata dal tribunale, che la
poneva a fondamento della decisione, richiamando i rilievi
effettuati dal tecnico d'ufficio (cfr. pag. 22-25 della sentenza
gravata), che (chiamato ad accertare “a) le caratteristiche
fotografiche e planimetriche del terrazzino per cui è causa e b)
l'incorporazione del terrazzino nella maggiore estensione del
lastrico di copertura dell'immobile dei convenuti, tenendo conto
delle risultanze dei rilievi aerofotogrammetrici eseguiti dalla ###
di ### nel 1974 e nell'aprile del 1986, e c) in caso di esito positivo
dell'accertamento, circa l'esatta estensione del terrazzino”),
appurava, in estrema sintesi, che il terrazzino di cui alla citazione
altro non è che parte dei lastrici solari del fabbricato detenuto dai
sig. ### Conclusioni minimamente scalfite, sotto il profilo tecnico,
dagli appellanti, in virtù delle quali, peraltro, risultando l'originario
terrazzino ricompreso nella maggiore estensione del lastrico solare
del fabbricato edificato nel 1976, di proprietà di ### di ### va
escluso che il tribunale sia incorso nel contestato vizio di
ultrapetizione, per aver attribuito alla ### un bene diverso (parte
del lastrico solare pari a mq. 22,50) da quello domandato ###.
Profilo anch'esso esaminato dal primo giudice, che, con
argomentazioni condivise da questa Corte, evidenziava: <>.
Restano, pertanto, prive di pregio le contrarie argomentazioni degli
appellanti, con conseguente conferma ### in parte qua della
sentenza impugnata.
§. Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, si contesta, infine, il
rigetto delle domande riconvenzionali di usucapione abbreviata
decennale ex art. 1159 c.c. (formulata in via principale), e di
usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. (formulata in via gradata)
dell'anzidetta porzione di lastrico rivendicata e riconosciuta in
proprietà esclusiva della ### Assumono, al riguardo, gli appellanti
che il tribunale avrebbe sovvertito le risultanze istruttorie, dalle
quali emergeva, in modo incontrovertibile, che dal 1976 gli
appellanti avevano ininterrottamente di fatto occupato ed
utilizzato in via esclusiva l'intero fabbricato ed il lastrico solare che
lo copre, curandone sempre la manutenzione ordinaria e
straordinaria, laddove, di contro, nulla era emerso in contrario,
men che meno che l'attrice avesse mai esercitato il possesso sul
lastrico solare ricostruito nel 1976.
Deducono, in particolare, che il tribunale avrebbe errato sia nel
ritenere che i convenuti/odierni appellanti fossero entrati nella
disponibilità del bene solo nel 1991, sia nel valorizzare le
dichiarazioni (a sé favorevoli) rese dalla ### in sede in interpello,
immotivatamente screditando i testi indotti dai convenuti, solo a
causa del rapporto di parentela, che invece giustificava la
conoscenza di fatti così risalenti nel tempo, deponendo a favore
della loro attendibilità.
Invocano, pertanto, il riconoscimento della proprietà esclusiva del
terrazzino (oggi parte del lastrico solare) per acquisto fattone per
usucapione decennale ex art. 1159 c.c., e, in subordine, per
usucapione ventennale, stante il possesso esclusivo, pacifico e
ininterrotto dell'intero lastrico solare fin dal 1976, oppure in
subordine dal 1991, cumulando in tal caso al loro periodo di
possesso quello del loro dante causa ### esercitato tramite gli
appellanti dal 1976, essendo quindi maturato il termine per
l'usucapione sia decennale dalla data dell'acquisto astrattamente
###, che il termine ventennale, tenuto conto che solo nel 1997
per la prima volta con la comunicazione del suo difensore la ###
ha reclamato un diritto sul lastrico, e nel 1998 ha promosso
l'azione giudiziaria di rivendica.
La doglianza va disattesa.
Osserva, innanzitutto, la Corte che, con riguardo alla domanda di
acquisto per usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., il tribunale
legittimamente riteneva, con motivazione minimamente
contrastata dagli appellanti, che la stessa andasse disattesa per
carenza del requisito dell'acquisto a non domino, così difatti
argomentando: <<…risulta dagli atti di causa che ### di ### ha
acquistato la proprietà del suolo, sul quale è stato edificato
l'immobile del cui lastrico solare si discute, dai precedenti
proprietari ### ed ### in virtù della sentenza ex art. 2932 c.c.
del ### di ### del 9.07.1991. Parimenti è documentato
l'acquisto del suolo in oggetto da ### ed ### in data ### (doc.
11 prod. parte convenuta) dai precedenti comproprietari germani
### E', dunque, evidente che, avendo la convenuta acquistato il
suolo dai legittimi proprietari, non ricorre nel caso in esame il
presupposto normativo dell'acquisto in buona fede a non domino,
per invocare la fattispecie di cui all'art. 1159 c.c. Pertanto s'impone
il rigetto di detta domanda riconvenzionale>>.
Quanto, invece, alla domanda di acquisto per usucapione ordinaria
ex art. 1158 c.c., formulata in via gradata, il tribunale,
contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, lungi dal
sovvertire le risultanze istruttorie, premessa la necessità di
utilizzare, in tema di usucapione, un particolare rigore
nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza
dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale, evidenziava come,
nella specie, le risultanze acquisite non fossero convergenti con le
stesse allegazioni difensive dei convenuti, pervenendo dunque alla
conclusione che non vi fosse adeguata prova dei presupposti per
l'invocata declaratoria di acquisto della porzione di lastrico in
contestazione per maturata usucapione ventennale.
Rilevava, infatti, il primo giudice: <>.
Motivazione che, all'esito del rinnovato esame delle risultanze
istruttorie acquisite, complessivamente valutate, va integralmente
confermata, restando prive di pregio e comunque indimostrate le
contrarie deduzioni degli appellanti, al fine precisandosi che, per
consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice di merito, nel
porre a fondamento della propria decisione una argomentazione,
tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre “non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275
del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass.
n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il
controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta
tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee
alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile,
in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze
rispetto ad altre” (cfr., in motivazione, 21187/2019, nonché Cass.
9786/2022 e Cass. 2252/2024).
§. All'integrale rigetto dell'appello segue la conferma della
pronuncia impugnata.
§. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e
si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei
parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto
conto della natura e del valore ### dell'affare, delle questioni
trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli
appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex
art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art.
1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente
pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 129
R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8530/2020, pubblicata in
data ###, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la
pronuncia impugnata; 2. condanna gli appellanti ### di ### e
### di ### al pagamento, in favore degli appellati ### e ###
quali eredi di ### delle spese del grado, che si liquidano in €
8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario
per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA
come per legge; 3. da atto della sussistenza dei presupposti di
legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato.
Avv. Antonino Sugamele

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