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Sentenza

Donazione. Esclusione della revoca della donazione (Cc, articoli 433, 435, 43...
Donazione. Esclusione della revoca della donazione (Cc, articoli 433, 435, 436 e 801)


Parte attrice aveva dedotto che la convenuta avesse denunciato falsamente il marito per violenza domestica, sessuale e lesioni chiamando a testimoniare gli stessi figli in merito alle presunte violenze, comunicandogli l’esistenza da tempo di una relazione extraconiugale poco dopo (due mesi) l’accettazione della donazione del 50% dell’usufrutto dell’immobile.

Il Giudice ha ritenuto che la conflittualità reciproca intervenuta tra i coniugi dopo la separazione, non fosse un elemento tale da integrare l’ingiuria grave verso il donante da legittimare l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 801 c.c.

Tribunale Civitavecchia, sentenza 26 marzo 2025 n. 382 - Giudice Vigorito
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. …R.G. dell'anno 2023
TRA
P1 nato a R. il (...) C.F.(...)) elettivamente domiciliato in Roma …presso lo studio dell'avv. …che la
rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
C1 nata a R. il (...)-c.f (...), elett.te dom.ta in Fiumicino (RM) alla Via …presso lo Studio dell'Avv….
((...)) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: Revocazione donazione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato P1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale C1
per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.
L'attore deduceva di aver ricevuto in eredità la quota del 50% dell'immobile in Via (...) n. 6, -
composto di due appartamenti (piano terra e primo piano) mentre con successivo atto notarile ne
aveva acquistato il restante 50% dal fratello, accendendo un mutuo della durata di 25 anni. Inoltre,
nel maggio del 2022 riferiva di aver donato al figlio C2 l'intera nuda proprietà dell'appartamento
posto al primo piano, distinto con int. 2, oltre al 50% dell'usufrutto sul bene, mentre il restante 50%
dell'usufrutto veniva donato alla moglie, C1.
Detto appartamento risultava essere concesso in locazione a terzi da parte dell'usufruttuario X2 ed i
proventi della locazione erano stati utilizzati per il pagamento delle rate di mutuo e delle relative
imposte e tasse. Lamentava l'attore che, nel luglio del 2022, la convivenza nella famiglia sarebbe
divenuta insopportabile a causa del comportamento "apertamente infedele" della moglie che
avrebbe determinato l'insanabile crisi della coppia nonché per il P1 "una serie di imbarazzanti
situazioni anche al di fuori delle mure domestiche che ne ledevano profondamente la dignità e il
decoro".
In particolare, riferiva che in occasione del compleanno della moglie, in data 19 luglio 2022, trascorso
in famiglia, la sig.ra C1 avrebbe reiteratamente scambiato messaggi con persona a lui ignota e l'attore
approfittando dell'allontanamento della moglie, si era impossessato del cellulare, leggendo il
contenuto dei messaggi. A seguito dell'episodio la convenuta non avrebbe negato l'esistenza di una
relazione extraconiugale, riferendogli la sua intenzione di lasciare la casa familiare, avendo già
informato i figli del fatto, e successivamente aveva preparato i bagagli e lasciato l'abitazione familiare
avvertendo i figli che nei giorni successivi sarebbe passata a prendere il resto delle sue cose.
Dopo qualche giorno, la convenuta era tornata nella abitazione familiare chiedendo al coniuge di
allontanarsene e poi a sua volta si era allontanata dalla abitazione familiare per un week end.
Nell'atto di citazione sono poi indicati una serie di successivi episodi dai quali emergeva la grave
situazione di conflitto protrattasi fino alla definizione giudiziale della separazione e venivano
illustrati gli effetti di tali vicende sulle condizioni di salute dell'attore che avevano determinato un
peggioramento delle sue condizioni economiche per l'impossibilità di svolere l'attività lavorativa
con l'impegno profuso in precedenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 50%
dell'usufrutto dell'immobile di via (…) n.6 int.2 avvenuta con atto a rogito Notaio Dott. X1 Rep. N.(...)
Racc. n.(...) registrato a Civitavecchia il (…) 2018 n.(...) serie (…).
Si costituiva in giudizio la Sig.ra C1 contestando l'assunto attoreo in fatto e in diritto e chiedendo al
Tribunale di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Depositate memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. alla udienza del 10 gennaio 2024, fissata per la
prima comparizione delle parti questo Giudice, rilevato il mancato svolgimento del procedimento
di mediazione obbligatoria, rinviava la causa alla udienza del 15 maggio 2024 per consentirne
l'espletamento.
All'esito della successiva udienza, preso atto dell'esito negativo della mediazione questo Giudice con
Provv. in data 17 maggio 2024 "ritenuto che le circostanze di fatto indicate nei capitoli di prova non
sono idonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c.", respingeva le istanze
istruttorie e rinviava la causa alla udienza del 12 marzo 2025 per la decisione, con termini di legge
per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; per il deposito delle
comparse conclusionali e per il deposito delle repliche, disponendo altresì che l'udienza fosse
sostituita ex art. 127 ter c.c. dal deposito di note scritte entro le ore 9,00 delle data di udienza.
In data 12 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. P1 ha chiesto, come si è visto, dichiararsi "la revocazione
per ingratitudine" dell'atto di donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile di via (...) n.6 int.2
avvenuta con atto a rogito Notaio Dott. X1 Rep. N.(...) Racc. n.(...) registrato a Civitavecchia il (...)
2018 n.(...) serie (…).
3. La revocazione per ingratitudine
La parte attrice ha chiarito, in comparsa conclusionale, di essere conscia l'insufficienza di un singolo
"comportamento adulterino" ad integrare la grave ingiuria che legittima la revoca di una donazione
essendo necessario individuare nel beneficiario un perdurante comportamento lesivo della dignità
della persona del donante, in termini di una profonda disistima, tale appunto da manifestare un
segno di profonda ingratitudine ma ha affermato di aver dedotto e documentato un comportamento
doloso della beneficiaria della donazione la quale, volutamente e consapevolmente, ha posto in
essere un perdurante atteggiamento lesivo nei confronti del coniuge oltre che denigratorio nei
confronti dei figli della coppia. Secondo la prospettazione della parte attrice si tratterebbe di una
vicenda caratterizzata da lunga sequenza di comportamenti gravemente ingiuriosi, messi in atto
dalla convenuta ai danni dell'attore, successivamente alla scoperta della relazione extraconiugale,
avvenuta in data 18 luglio 2022, comportamenti che "sono andati ben oltre" la vicenda del tradimento
in se per il grado di offesa alla dignità e all'onore del signor P1 costituiti, tra l'altro, dalle diverse
denunce, conclusesi con procedimenti di archiviazione, presentate dalla signora C1 nei confronti del
signor P1.
La domanda deve ritenersi infondata sulla base delle stesse prospettazioni di parte attrice.
L'art. 801c.c. prevede che la donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario qualora
questi abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri l, 2 e 3 dell'art. 463c.c., ovvero si sia reso
colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al
patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e
436 c.c. I fatti posti dalla parte attrice a fondamento della richiesta di revoca sono la relazione
extraconiugale e i comportamenti successivi della convenuta sfociati anche in denunce penali.
La parte convenuta ha dedotto su quest'ultimo punto che le denunce tra la C1 e il P1 sono state
reciproche ed anche quelle del marito sono state tutte archiviate.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 31 ottobre 2016 n. 22013) l'ingiuria grave
richiesta, ex art. 801c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per
ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della
persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il
comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di
irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la
coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula
aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
A parere di questo Giudice deve escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801c.c.
quando il comportamento rientri nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione che non
sono di per sè indicativi di un comportamento durevole di disistima.
Nel caso in esame la parte attrice ha dedotto che la convenuta ha denunciato falsamente il marito
per violenza domestica, sessuale e lesioni chiamando a testimoniare gli stessi figli in merito alle
presunte violenze, che ha rivolto al marito minacce di farlo uccidere dal compagno che ha proferito
insulti nei confronti dei figli, che ha aggredito il marito (come da certificazione medica allegata al n.
17 all'atto di citazione), che ha comunicato al marito l'esistenza da tempo della relazione
extraconiugale poco dopo (due mesi) l'accettazione della donazione del 50% dell'usufrutto
dell'immobile sito al primo piano di via (...).
Rispetto a quest'ultima circostanza non vi è prova di una iniziativa di comunicazione da parte della
convenuta poiché la stessa narrazione dei fatti riportata in atto di citazione evidenzia la stessa
convenuta aveva ammesso l'esistenza della relazione a seguito della lettura del telefonino da parte
del marito.
Come emerge dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si sono ripetuti per vari mesi
litigi e scontri che hanno portato alla presentazione di reciproche denunce, talvolta accompagnate
da certificazioni mediche, e le circostanze di fatto sopra indicate sono state oggetto degli
accertamenti posti in essere dal Pubblico Ministero.
Tuttavia, lo stesso Pubblico Ministero nel chiedere l'archiviazione delle denunce della convenuta,
all'esito di una ampia indagine nella quale sono stati sentiti i familiari più stretti, ha rilevato che le
vicende si inseriscono in "un rapporto caratterizzato da elevata conflittualità che determinava
sovente scontri accesi alimentati da entrambe le parti" e che si è trattato di "aggressioni reciproche"
cosicché difettava "lo stato di soggezione di uno dei due membri della coppia".
Queste conclusioni del Pubblico Ministero portano per un verso ad escludere la pretestuosità delle
denunce della convenuta e, per altro verso, che si tosse realizzato un comportamento da parte della
convenuta tale da esorbitare dai litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione.
Non sembra a questo giudice che la conflittualità reciproca intervenuta tra i coniugi dopo la
separazione sia un elemento tale da integrare l'ingiuria grave verso il donante che legittima
l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801c.c.
4. Spese
Poiché anche l'introduzione di questo giudizio rientra nella particolarità della vicenda che ha visto
ripetuti e reciproci ricorsi all'autorità giudiziaria per la definizione di una controversia familiare che
poteva e doveva definirsi in sede di separazione si ritiene opportuna la compensazione tra le parti
delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, cosi decide:
rigetta la domanda attrice;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Conclusione
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2025
Avv. Antonino Sugamele

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