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Sentenza

Gatti ed intrusioni nella proprietà altrui. Il reiterato accesso nella proprietà...
Gatti ed intrusioni nella proprietà altrui. Il reiterato accesso nella proprietà altrui, con produzione di deiezioni, imbrattamenti e conseguenze sulla salute del condomino attiguo integra il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e legittima l’adozione di misure coercitive per garantire l’effettività della tutela.
Giudice di Pace di Pescara, Sentenza n. 332/2025 del 12-04-2025
N.RG 401 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI PESCARA Sezione Unica Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente S E
N T E N Z A nella causa R.G. n.401/2024 posta in decisione all'udienza del 07.4.2025 vertente tra
### (CF ###) - Avv. ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) -RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni.
Conclusioni: ### da verbale di udienza del 07.4.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I Sigg. ### e ###
hanno convenuto in giudizio la ###ra ### esponendo di essere residenti nell'unità
immobiliareubicata al piano terzo dello stabile sito in ### alla ### n. 129, interno 14 (di proprietà,
unitamente all'interno 13, del sig. ###. Affermano che all'interno dello stesso edificio, ed
esattamente al piano quarto ###, abita la dott.ssa ### “la quale detiene all'interno
dell'appartamento diversi animali di affezione, nella specie felini, i quali, tuttavia, da diversi mesi,
stante l'assenza di barriere protettive e la omessa vigilanza della proprietaria, hanno l'abitudine di
accedere all'interno dei terrazzi del ricorrente, provocando reiteratamente danni mediante il
rilascio di escrementi e urina sul pavimento, sulle pareti e sulle piante ivi collocate, con
conseguente danneggiamento del verde, insalubrità dell'ambiente, specie durante il periodo
estivo, ed emissione di cattivo odore”.
Precisano che la sig.ra ### risulta affetta da “asma bronchiale con frequenti fasi di riacutizzazione
in atopia polisensibilizzata vs allergeni ### epitelio e forfora III classe in trattamento farmacologico
cronico.” E che in ragione della patologia di cui è portatrice la sig.ra ### l'ingresso e lo
stazionamento nell'immobile, ove la stessa risiede, di uno o più gatti “risultano fortemente
pregiudizievoli per la salute della predetta”. Rilevano che il ricorrente “rappresentava più volte per
le vie brevi alla dott.ssa ### l'increscioso fenomeno, invitandola ad adottare iniziative atte a
impedirne il ripetersi, purtuttavia, nonostante le vane rassicurazioni verbali ricevute” alcun
provvedimento risolutivo è stato adottato dalla stessa (e nonostante i solleciti anche
dell'amministratore del condominio). Sostengono la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta
per i danni (quantificati forfetariamente in €.1.500,00) conseguenti alla condotta illecita della
stessa e lesiva del pieno godimento dell'area esterna degli immobili, con danneggiamento del
verde e lesione non patrimoniale. Concludono chiedendo la condanna della convenuta all'adozione
di tutte le misure atte ad impedire l'accesso dei felini di proprietà all'interno dell'immobile dei
ricorrenti con espressa richiesta anche di quanto previsto dall'art. 614 bis c.p.c., nonché la
condanna della convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni tutti patiti
(danneggiamento del verde e danno alla salute e/o lesione non patrimoniale) quantificati in
€.1.500,00 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione
monetaria e con vittoria di spese. 2. La sig.ra ### non si è costituita in giudizio e pertanto è stat
dichiarata la contumacia della stessa. 3. ### attività istruttoria, concretizzatasi in prove
testimoniali e documentali, ha confermato quanto sostenuto dai ricorrenti. In particolare, la teste
### ha dichiarato di aver “visto personalmente in più occasioni i tre gatti della sig.ra ### all'interno
del terrazzo e del balcone dell'immobile di proprietà del dott. ### Preciso che uno dei gatti è di
colore bianco e nero, un altro è tipo siamese e del terzo non ricordo esattamente il colore. In
particolare il gatto bianco e nero e quello tipo siamese li ho visti più volte saltare sui vasi e scavalcare
i vasi del dott. ### facendo sia nei vasi che sul pavimento del terrazzo i loro bisogni per poi risalire a
casa della dottoressa ### Qualche volta i gatti in questione hanno urinato e/o lasciato le impronte
sui muri della proprietà del dott. ### e ciò in particolare quando risalgono per rientrare
nell'appartamento della dott.ssa ### Confermo che le deiezioni e l'urina hanno provocato danni al
verde del dott. ### e cattivo odore sul terrazzo. Ciò posso dire in quanto, quale persona di fiducia, in
assenza del dott. ### e della moglie mi reco nell'appartamento per innaffiare le piante e controllare
che sia tutto in ordine nel predetto appartamento. Preciso ulteriormente che in ogni caso mi capita
di frequentare la casa dei coniugi ### anche in loro presenza e di aver riscontrato le medesime
problematiche”. Tale teste ha confermato che i ricorrenti non hanno animali di alcun genere e di
aver scattato lei stessa, in più occasioni, le fotografie (in atti) comprovanti i danni arrecati dai gatti
della sig.ra ### Il teste ### ha confermato che in una occasione in cui ha fatto visita ai ricorrenti ha
avuto modo di notare “residui del metabolismo prodotti da uno o più gatti, tali residui erano su un
vaso di fiori sul terrazzo del dott. ### e della consorte”. E anche il teste ### amministratore del ###
ha confermato di aver sollecitato la sig.ra ### a conformarsi a quanto previsto dal regolamento
condominiale in merito agli animali di affezione, ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Infine, la
teste ### ha confermato, quale medico curante della sig.ra ### che quest'ultima “ha fatto test
allergologici ed è risultata positiva in classe terza al gatto e quindi di notevole importanza” e di
prescrivere a quest'ultima farmaci antiallergici (cfr. documentazione medica in atti). 4. ###. 2052
Cod. Civ. prevede espressamente che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in
cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia,
sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dunque, del danno cagionato da animale risponde, ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha
l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del
mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di
quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno
concretamente verificatosi, può interrompere, sicché (come affermato dalla Cassazione Sentenza n.
17091 del 2014; Sentenza n.10402 del 20/05/2016 ) “all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà, provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso
causale”. 5. Nel caso di specie l'espletata attività istruttoria ha confermato quanto sostenuto dai
ricorrenti. Inoltre, risulta acclarato che parte convenuta, nonostante il verificarsi di reiterati episodi
lamentati dai ricorrenti non ha adottato alcuna misura (neppure minima) normalmente idonea a
gestire e/o controllare gli animali in questione in modo da evitare o limitare i disagi per i ricorrenti
(### anche nota dell'amministratore di condominio ### del 20.10.2023). Nulla ha provato la
convenuta circa l'adempimento dei relativi doveri di gestione e controllo degli animali. 6. I ricorrenti
hanno dato prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra i comportamenti degli animali della
convenuta e gli eventi lesivi provocati ai ricorrenti (deterioramento del verde, deiezioni, esalazioni
maleodoranti). Viceversa, la convenuta non ha dato alcuna prova circa l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. 7. Infine i fatti
sostenuti dai ricorrenti non sono stati contestati dalla convenuta ### la quale è rimasta contumace
e non ha reso l'interrogatorio formale deferitole con atto ritualmente notificato.
Pertanto, anche a norma dell'art. 232 c.p.c. quest'organo giudicante ritiene ammessi i fatti allegati
dai ricorrenti. 8. Alla luce di quanto sopra la sig.ra ### va condannata all'adozione di misure
idonee (quale rete anticaduta e/o reticolato da installare sui balconi, sulle finestre e/o porte
finestre dell'abitazione della stessa) atte ad impedire l'accesso dei felini di sua proprietà all'interno
dell'immobile dei ricorrenti, il tutto da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione della
presente sentenza. E, ai sensi dell'art 614 bis cpc, la sig.ra ### dovrà corrispondere ai ricorrenti la
somma di €.10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o installazione della predetta rete
anticaduta e/o reticolato (tenuto conto della spesa media necessaria per un'ora di lavoro di una
collaboratrice domestica che proceda a ripulire il terrazzo dei ricorrenti). 9. Inoltre va riconosciuto
il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni dagli stessi subiti e per i quali la sig.ra ### deve
ritenersi responsabile. 9.1. Infatti, l'espletata istruttoria ha acclarato il danneggiamento del verde e
l'impossibilità dei ricorrenti di godere pienamente del proprio immobile nonché il conseguente
disagio subito dagli stessi (in ragione delle deiezioni dei gatti ed esalazioni maleodoranti) e che si
protrae da diverso tempo, nonchè il pregiudizio per la salute della ###ra ### A tal proposito va
ricordato che le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona sono
operanti anche nei rapporti tra privati, e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti fa sorgere
in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla
circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato (Cass. Sent. n.15742 del 15/06/2018).
Pertanto, tali danni vengono (ex art. 1226 Cod. Civ) equitativamente liquidati nella complessiva
somma di €.1.500,00. 10. Alla luce di quanto sopra la ###ra ### va condannata al pagamento in
favore dei ricorrenti della somma pari a €.1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo
conto di quanto previsto dal D.M. n.55/2014 come aggiornato. P.Q.M. Il Giudice di ### di ###
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così
provvede: - Dichiara la sig.ra ### responsabile dei fatti oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la
convenuta all'adozione di misure idonee (quale rete anticaduta e/o reticolato da installare sui
balconi, sulle finestre e/o porte finestre dell'abitazione della stessa) atte ad impedire l'accesso dei
felini di sua proprietà all'interno dell'immobile dei ricorrenti, il tutto da effettuarsi entro trenta
giorni dalla notificazione della presente sentenza. E, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la sig.ra ### dovrà
corrispondere ai ricorrenti la somma di €.10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o
installazione della predetta rete anticaduta e/o reticolato. - ### inoltre, la sig.ra ### a
corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti, la somma di
€.1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. - ### altresì la ###ra ### al pagamento
delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in complessive €.1.396,80 (di cui
€.1.265,00 per compensi professionali ed €.131,80 per spese) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge. ### 12.4.2025
Il Giudice di Pace ### (Dott.ssa ##
Avv. Antonino Sugamele

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