L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata
L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Nel caso di specie, ritenuta fondata l’eccezione di arbitrato sollevata dalla condomina opponente, in ragione della natura di clausola compromissoria attribuita alla disposizione del regolamento di condominio che impegnava espressamente le parti, prima di adire le autorità giudiziarie, a devolvere ad un arbitro la bonaria composizione in via preventiva di eventuali vertenze e dissidi insorti fra i condomini o tra questi e l’amministratore, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha dichiarato improponibile la domanda monitoria e nullo il decreto ingiuntivo, che era stato emesso su ricorso del Condominio per ottenere la condanna dell’opponente medesima al pagamento di oneri condominiali non corrisposti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 marzo 2011, n. 5265).
Tribunale di Paola, Sezione civile, sentenza 12 luglio 2025, n. 673 – Giudice Varrecchione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1369/2023 vertente
TRA
C.F. P.Iva , in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Diamante (CS) C. rso –
elettivamente domiciliata in Praia a Mare (CS), via C.
presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e
difende, in virtù di mandato steso in calce all’atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
e
C.F.: , in
persona dell’amministratore pro tempore, corrente in Diamante, via
n. rappresentato e difeso dagli avv.ti ed
elettivamente domiciliato in Diamante (CS), C.da , km 274 + 300, presso
lo studio dell’avv. in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di
costituzione.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Parte_1 P.IVA_1
Controparte_1 P.IVA_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull’eccezione di incompetenza del Tribunale di Paola a favore del giudizio
arbitrale, spiegata dalla parte opponente.
La parte opponente ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del
Tribunale di Paola a favore del giudizio arbitrale e, conseguentemente, la declaratoria
di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
L’eccezione relativa alla devoluzione della controversia al giudizio arbitrale è fondata
e merita accoglimento.
Come è noto, in materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al
giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri,
pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza,
in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione
del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria
consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne
consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una
eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una
eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il
processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione
preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del
compromesso o della clausola compromissoria (Cass., sez. II, sentenza n. 26696 del
24.11.2020, Rv. 659723).
Orbene, nel caso di specie l’art. 39 del Regolamento di Condominio, stabilisce che
“Qualora insorgessero vertenze e dissidi fra i condomini o tra questi e
l’amministratore, le parti interessate, prima di adire le autorità giudiziarie dovranno
tentare un bonario componimento della controversia attraverso un arbitro.”
La parte opposta ritiene che l’articolo in questione non integri l’esistenza di una
clausola compromissoria, in quanto con esso, “le parti non abbiano inteso derogare
alla competenza del Giudice Ordinario deferendo ad uno o più arbitri la decisione
della controversia.” (comparsa di costituzione e risposta).
Invero, la clausola compromissoria è un istituto attraverso il quale le parti devolvono,
le eventuali controversie che potranno insorgere, relative al contratto cui la clausola si
riferisce, al giudizio degli arbitri sottraendo la lite alla cognizione del giudice
ordinario (art. 808 c.p.c.).
Risulta evidente che, nel caso di specie, le parti si siano impegnate a devolvere ad un
arbitro la risoluzione preventiva di eventuali vertenze e dissidi prima di adire le
autorità giudiziarie (c.d. clausola compromissoria).
Pertanto, la presente controversia, relativa all’ingiunzione alla
del pagamento, in favore del della somma di
euro 10.522,48 attinente al mancato pagamento degli oneri condominiali è da
ritenersi ricompresa tra quelle oggetto della clausola compromissoria, essendo una
controversia sorta tra la quale proprietaria di diverse unità
immobiliari del Condominio, e il Condominio.
Né trattasi di controversia vertente su diritti indisponibili o di causa nella quale è
previsto l’intervento obbligatorio del P.M.
Pertanto, la presente controversia è da ritenersi devoluta al giudizio arbitrale.
Non sussistono, infine, motivi di nullità della clausola compromissoria in esame.
Alla luce di quanto esposto va dichiarata l’improponibilità della domanda e la nullità
del decreto ingiuntivo n. 232/2023, emesso dal Tribunale di Paola in data 31.08.2023
(come è noto, “L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una
clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo
su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla
conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato
eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed
ottenerne la relativa declaratoria”, Cass., sez. II, sentenza n. 5265 del 04.03.2011, Rv.
617191; “L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del
giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del
procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera
parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata
sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la
contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”, Cass., sez. I,
sentenza n. 8166 del 28.07.1999, Rv. 529041).
Superfluo appare, quindi, l’esame delle altre questioni di merito sollevate dalla parte
attrice in quanto assorbite nell’accoglimento della questione pregiudiziale di rito.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
secondo i valori minimi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo
Parte_1
Controparte_1
Parte_1
2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 37/2018), tenuto conto dell’attività difensiva
prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare
complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono
liquidate sulla base del D.M. 55/14, considerato il valore medio - ridotto del 50% con
riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione allo scaglione
fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente
pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara improponibile la domanda, essendo la controversia devoluta alla
cognizione arbitrale, e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.
232/2023, emesso dal Tribunale di Paola in data 31.08.2023;
2. condanna il , in persona
dell’amministratore pro tempore, al rimborso in favore di
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle
spese di lite, liquidate in complessivi € 1.817,00, di cui € 1.698,50 per
compenso ed € 118.50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese
generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge.
Così deciso in Paola, 12.07.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
01-08-2025 01:34
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