La regola dettata dall’articolo 2119 c.c. deve essere applicata in via analogica al contratto di agenzia sia pur tenendo conto della diversa natura di quest’ultimo rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso.
Corte di Appello di Perugia, sez. lav., sentenza 16 aprile 2025 n. 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione lavoro
in persona dei magistrati: dott. ### relatore dott.ssa ### dott. ###
alla pubblica udienza del giorno 22/01/2025, sulle conclusioni delle
parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte,
mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.136 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024,
promossa con ricorso in appello depositato in data ### da:
### con l'avv. ### parte ###
contro ### s.p.a., corrente in ### con l'avv. ### parte ###
avverso la sentenza n.288/2024, pubblicata in data ###, del
Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
La società ### ha adito il Tribunale di Perugia chiedendo la condanna
di ### al pagamento della complessiva somma di €.44.548,02 per gli
anticipi provvigionali indebitamente corrisposti e per l'indennità di
mancato preavviso, somma dovuta in conseguenza del recesso
anticipato del ### dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data
###.
A fondamento della propria pretesa, la ### ha evidenziato che,
parallelamente al contratto di agenzia, era stato concordato con il
### la previsione di benefici aggiuntivi per l'agente, c.d. “extra
management fee”, in base alla quale, a decorrere dal 12° mese
successivo all'inizio del rapporto, avrebbe corrisposto un anticipo sulle
provvigioni destinate a maturare nel momento in cui questi avesse
propiziato un aumento dei capitali gestiti dalla Sentenza n.7/2025
Oggetto: appello avverso la sentenza n.288/2024 del Tribunale di
Perugia; contratto di agenzia. ### anticipo calcolato in misura del
50% delle provvigioni dovute in rapporto ad un obiettivo minimo di
capitale da raccogliere entro i primi 12 mesi di contratto e, poi, sugli
ulteriori aumenti del capitale raccolto da raggiungere nelle successive
annualità, con riserva di recupero di tali elargizioni da parte della ###
in caso di mancato conseguimento degli obiettivi attesi, secondo le
scadenze dettate dalla predetta proposta di “extra management fee”.
In base ai predetti accordi, ha aggiunto la ### aveva corrisposto al
### la somma di €.15.750,00 in data ### ed ulteriori €.22.531,15
in data ###, per complessivi € 38.281,15, allegando, poi, che negli
accordi contrattuali era stata pattuita la clausola di stabilità per 84
mesi dalla stipulazione dell'originario contratto di agenzia, con
previsione che, in caso di interruzione anticipata del rapporto ad opera
del ### o di recesso della ### per giusta causa, l'agente avrebbe
restituito i benefici aggiuntivi. ### la ricorrente, quindi, avendo il
### comunicato, con raccomandata a.r. in data ###, il proprio
recesso dal rapporto di agenzia, con richiesta di rinuncia della ### al
termine di preavviso, comunicazione alla quale era seguita un'altra
del 23/05/2017 con cui aveva contestato di essere stato indotto al
recesso per giusta causa, richiesta respinta dalla società in data ###,
egli, detratta la somma di €.1.129,50 per provvigioni maturate, e
quanto dovutogli per ### era tenuto al pagamento della complessiva
somma di €.44.548,02, comprensiva dell'indennità di mancato
preavviso.
Resistendo nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Perugia, il
### ha contestato la pretesa avversaria, evidenziando che il motivo
di recesso per giusta causa era stato determinato dal fatto che la ###
appena ricevute le sue dimissioni senza preavviso, aveva
immediatamente fatto contattare i clienti da lui gestiti da altro
operatore finanziario - tale ### presentatasi come effettiva
“sostituta” nel ruolo di consulente finanziario per conto di ### -
attentando in questo modo alla sua redditività durante il periodo di
preavviso e, dunque, violando i basilari obblighi di correttezza e buona
fede, tanto più in ragione del fatto che il suo compenso era su base
totalmente provvigionale, senza altra forma di integrazione. Tale
comportamento, secondo l'appellato, costituiva un indebito
ostruzionismo ad opera della controparte nel periodo di osservanza
del preavviso, tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto
fiduciario necessario alla prosecuzione del contratto di agenzia,
rapporto, peraltro, già seriamente incrinato visto il mancato
riconoscimento contrattuale delle commissioni di management
nonostante la gestione di un portafoglio clienti di oltre
€.3.000.000,00.
In ragione di ciò, secondo il ### non solo ### non avrebbe avuto
alcun diritto all'indennità di preavviso, ma, al contrario, ne sarebbe
stata debitrice, stante il suo legittimo recesso per giusta causa, con
conseguente maturazione del diritto, in forza del vigente accordo
economico collettivo, all'indennità suppletiva di clientela, all'indennità
meritocratica, oppure a quella unica ex art.1751 c.c., oltre alla somma
di € 1.129,50 per le provvigioni maturate e non corrisposte ed al ###
l'appellato, poi, il recesso per giusta causa sarebbe valso ad escludere
la ripetibilità degli extra management fees per difetto del presupposto
della violazione della clausola di stabilità del rapporto, dovendo essere
sempre fatta salva l'eventualità del recesso per giusta causa, mentre
sarebbero a lui dovute le predette indennità di fine rapporto, per
complessivi €.28.140,21, oltre la già ricordata somma di €.1.129,50
per provvigioni non corrisposte, somme da porre, comunque, in
compensazione con quanto eventualmente ritenuto dovuto in favore
della banca preponente.
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
dichiarato, in via preliminare, l'inammissibilità della pretesa creditoria
dedotta in compensazione dal ### in quanto avente ad oggetto
crediti di diverso titolo rispetto a quello dedotto in via di azione, con
conseguente valenza di domanda riconvenzionale, che, comportando
ampliamento del thema decidendum, imponevano una richiesta di
differimento di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., mai avanzata dal
resistente Nel merito, poi, ha riconosciuto fondata la domanda attorea
in quanto, secondo il Tribunale, il credito restitutorio vantato dalla
### ricorrente emerge dai documenti prodotti, mentre il ### si è
limitato a vantare, in funzione impeditiva/estintiva del relativo credito
vantato, la sussistenza di una giusta causa di recesso e la mancata
percezione di commissioni/provvigioni di gestione, a fronte di
operazioni complessive di investimento, nei primi 24 mesi di durata
del rapporto, per il complessivo valore di oltre €.3.000.000,00.
Tuttavia, a dire del primo giudice, nessun inadempimento può
imputarsi alla preponente, dal momento che, quanto al recesso, già
nella prima comunicazione del ### vi era stata richiesta di esonero
dal periodo di preavviso e volontà di immediata interruzione del
rapporto, per cui, essendosi già verificato lo scioglimento del rapporto,
nessuna incidenza nell'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico
possono avere le censure riferite dallo stesso agente al
comportamento di poco successivo della ### in ordine alle iniziative
poste in essere per effettuare la sostituzione con altro promotore
finanziario. Relativamente, invece, alla dedotta mancata percezione
delle commissioni o provvigioni, l'affermazione dell'agente risulta
genericamente formulata, non fondata su alcuna specifica allegazione
o istanza istruttoria, il che rende superfluo, alla luce dei documenti
prodotti, la necessità di ammettere ulteriori mezzi di prova.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il ###
lamentando, con un primo motivo, la violazione di legge nella quale
sarebbe incorso il giudice di prima istanza in relazione alla dichiarata
inammissibilità dell'eccezione di compensazione. ### l'appellante,
infatti, l'eccezione riconvenzionale non allargherebbe affatto i limiti
del petitum stabiliti dalla domanda dell'attore, della quale l'eccezione
mira a provocare il rigetto, per cui sarebbe fondato il proprio credito,
vantato a titolo di indennità di fine rapporto, in ragione sia della
sussistenza della giusta causa di recesso che dell'incremento di affari
da lui prodotto.
Con il secondo motivo di appello il ### contesta l'errata valutazione
delle allegazioni e delle prove circa la sussistenza della giusta causa
di recesso, invocando una revisione della valutazione della “gravità”
dell'inadempimento della preponente effettuata dal Tribunale, posto
che il recesso può essere giustificato anche dalla violazione da parte
del preponente degli obblighi di correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo, l'appellante reitera, poi, gli argomenti spesi con il
motivo precedente, sottolineando come il recesso per giusta causa
dell'agente sarebbe idoneo ad impedire l'operatività della clausola di
stabilità del contratto e, quindi, anche la ripetibilità degli extra
management fees, dovendo ricadere in capo alla banca preponente la
responsabilità per la mancata maturazione delle provvigioni
agganciate ai risultati di raccolta di investimenti attesi nel prosieguo
del rapporto inter partes.
Infine, con un quarto motivo, l'appellante auspica il ribaltamento del
giudizio di primo grado anche in ordine alle spese di lite.
Nel processo di appello si è costituita la società ### contestando
l'impugnazione avversaria e chiedendone la declaratoria di
inammissibilità, in ragione della insufficiente motivazione delle
doglianze proposte, o il suo rigetto, stante la totale infondatezza della
stessa.
Alla fissata udienza di discussione, sentite le parti, la Corte ha emesso
sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
1. Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato
e va respinto.
2. In primis, va respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione sollevata dalla società appellata.
A giudizio del Collegio il ricorso in appello contiene le prescrizioni
previste dalla disposizione di cui all'art.434 c.p.c.: dalla sua lettura si
ricavano agevolmente i punti della sentenza contestati, le violazioni di
legge imputate al primo giudice ed il differente percorso
argomentativo posto a base dell'impugnazione, di carattere
alternativo rispetto a quello del Tribunale.
3. Passando al merito, la Corte ritiene l'appello infondato e,
conseguentemente, da respingere.
I motivi di impugnazione, strettamente connessi fra loro, in quanto
volti ad ottenere la declaratoria di insussistenza del credito attoreo ed
il riconoscimento del credito dell'agente da porre, subordinatamente,
in compensazione con quanto riconosciuto fondato in favore della
preponente, possono essere trattati congiuntamente.
4. In primo luogo, va rilevato che nessuna contestazione sussiste fra
le parti in ordine all'avvenuto versamento degli anticipi provvigionali
in favore dell'agente nella misura indicata nel ricorso attoreo. ###
però, a fronte della domanda proposta dalla ### di condanna alla
restituzione di quanto anticipatogli, ha, innanzitutto, contestato il
diritto vantato dalla controparte e, in subordine, eccepito, in
riconvenzionale, la compensazione con le somme a lui spettanti a
titolo di indennità di fine rapporto, maturata in ragione della giusta
causa di recesso.
5. Orbene, carattere preliminare assume l'analisi delle doglianze
relative all'esclusione della sussistenza di una giusta causa di recesso
dal rapporto.
Tali doglianze, però, a giudizio del Collegio, non meritano
accoglimento, ritenendosi che nessuna censura possa muoversi alle
argomentazioni esposte sul punto dal primo giudice.
6. In tema di recesso per giusta causa, conformemente a quanto
sostenuto in più occasioni dalla Suprema Corte, occorre far
riferimento alla previsione di cui all'art.2119 c.c., che, pur riferito al
contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di
agenzia, stante l'evidente analogia che sussiste fra i due rapporti,
fondati entrambi sull'elemento fiduciario (cfr. Cass. civ., Sez. L,
Sentenza n.3084 del 16/03/2000). Ne consegue che la giusta causa
che legittima il recesso è ravvisabile solo in presenza di un
inadempimento che sia di gravità tale da impedire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. L, Ordinanza
n.22246 del 04/08/2021).
La sentenza di primo grado, come detto, ha escluso la sussistenza
della giusta causa di recesso evidenziando come le ragioni addotte
dall'agente siano del tutto ininfluenti a tal fine, in quanto nessun
inadempimento è imputabile alla preponente. Infatti, sostiene il
Tribunale, le allegazioni del ### circa la mancata percezione di
commissioni o provvigioni di gestione per le operazioni complessive di
investimento nei primi 24 mesi di durata del rapporto, per un valore
superiore a €.3.000.000,00, sono assolutamente generiche e,
peraltro, non supportate da alcun concreto elemento istruttorio.
Mentre, il comportamento tenuto dalla ### nei pochi giorni intercorsi
fra le due comunicazioni di recesso tramesse dal ### - la prima con
effetto immediato e contestuale richiesta di rinuncia al periodo di
preavviso, trasmessa in data ###, ricevuta il ###, e la successiva
del 23/05/2017 di recesso per giusta causa - non ha alcuna rilevanza
nel rapporto sinallagmatico sia perchè i contatti con la clientela non
sono stati specificamente indicati, sia in virtù della già manifestata
volontà del ### di concludere il rapporto fin dalla prima
comunicazione.
7. Questa Corte condivide in toto quanto affermato dal primo giudice.
8. Occorre subito effettuare una precisazione e sgombrare il campo
dalla questione, più volte richiamata dall'appellante, secondo la quale
il rapporto fiduciario si sarebbe interrotto per giusta causa, dovuta,
oltre ai fatti riguardanti la sostituzione dell'agente nel periodo di
preavviso - di cui si tratterà a breve - anche per il mancato
riconoscimento di una commissione di gestione del portafoglio clienti,
nonostante questo ammontasse ad oltre €.3.000.000,00.
Ebbene, come deduce lo stesso appellante fin dalla memoria di
costituzione nel giudizio di primo grado, deduzione ripresa anche nel
ricorso d'appello (cfr. pag.20 dell'atto), il contratto di agenzia
sottoscritto dal ### medesimo (doc. 2 fasc. ### prevedeva
commissioni di gestione del portafoglio nei limiti indicati dal contratto
stesso e suoi allegati; pertanto, la circostanza che tali compensi
fossero minimi e, comunque, non proporzionati all'entità del
portafoglio gestito dall'agente, essendo stati liberamente valutati e
concordati dalle parti, non può costituire un utile elemento influente
sulla giusta causa di recesso. Peraltro, dai documenti atti non risulta
in alcun modo che la questione economica nei termini indicati fosse
stata oggetto di discussione fra le parti in periodi successivi alla
sottoscrizione del contratto; né i capp.5 e 6 dell'interrogatorio deferito
dall'appellante alla società appellata fornirebbero elementi utili in tal
senso, mezzo di prova che, di conseguenza, non risulta indispensabile
in questo grado processuale.
A ciò va aggiunto che, a fronte dello “svantaggio” per l'agente della
previsione di una ridotta entità economica della commissione di
gestione, il contratto prevedeva il “vantaggio” di consistenti extra
management fee da erogarsi a determinate condizioni, riequilibrando,
così, il rapporto di dare-avere sussistente fra le parti.
9. Passando, ora, ad analizzare quella che, secondo la prospettazione
dell'agente, costituisce la principale causa che lo ha indotto a recedere
in via immediata dal rapporto, ossia l'intromissione di un nuovo
agente in sua sostituzione durante la decorrenza del periodo di
preavviso, a giudizio del Collegio, come ha già evidenziato il Tribunale,
nessuna contestazione di inadempimento può muoversi alla società
appellata.
Occorre considerare, infatti, che, secondo quanto emerge dai
documenti prodotti, con la comunicazione di recesso dal contratto,
trasmessa dall'agente il ### e ricevuta dalla preponente il ###, è
cominciato a decorrere il periodo di preavviso di tre mesi, durante il
quale è del tutto legittimo che la ### si sia attivata per provvedere
alla sostituzione dell'agente recedente. La funzione del preavviso nei
rapporti di durata, infatti,
è proprio quella di permettere alla parte che subisce il recesso di
godere di un periodo di tempo sufficiente a valutare come
riorganizzare il proprio assetto economico, mutato in seguito
all'interruzione del contratto, riorganizzazione che può avvenire anche
attraverso la stipulazione di un nuovo rapporto in sostituzione del
precedente.
La circostanza che alcuni clienti del ### siano stati contattati da un
nuovo agente in sua sostituzione nei giorni dal 19/05/2017 al
22/05/2017 ( docc. 3, 4, 5 e 6 fasc. ### produzione documentale
che rende superflua l'ammissione come testi degli stessi clienti,
indicati per deporre sul contenuto dei propri scritti) non può, allora,
avere alcuna influenza sulla regolarità dello svolgimento del periodo
di preavviso fra le parti del contratto, sia perché i contatti sono
intervenuti successivamente alla comunicazione del recesso ad opera
dell'appellante, in una fase, quindi, di legittima riorganizzazione
economica della preponente, sia perché, come risulta dal tenore delle
comunicazioni inviate al ### gli stessi sono opera del nuovo agente,
senza intervento diretto della ### alla quale, pertanto, non può
riconoscersi alcuna responsabilità.
10. In ragione di quanto esposto, il recesso con effetto immediato del
23/05/2017 ad opera del ### è privo di giustificazione, con
conseguente legittimazione della ### a pretendere il pagamento
dell'indennità di mancato preavviso e degli anticipi provvigionali
indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
11. Da ultimo, va escluso il diritto dell'agente di porre in
compensazione con il credito dell'appellata l'indennità di risoluzione
del rapporto.
Sul punto, rileva il Collegio che risulta avere carattere assorbente
l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### nel corso del processo
di primo grado, ribadita, poi, anche nel grado di appello. ###.1751,
5° co., c.c. ha introdotto un termine di decadenza, correlato alla
mancata comunicazione al preponente dell'intenzione di far valere i
propri diritti, da effettuarsi entro un anno dallo scioglimento del
rapporto, termine che inizia a decorrere dalla data di scioglimento del
rapporto, ovvero dalla scadenza dell'eventuale termine di preavviso.
Nel caso concreto, a fronte dell'eccezione sollevata dalla ### il ###
non ha fornito alcuna prova che dimostri di aver avanzato la richiesta
di pagamento dell'indennità nel termine annuale indicato,
spendendone il titolo in maniera esplicita e specifica, pur senza
indicare un preciso ammontare ( Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza n.
22535 del 18/07/2022).
12. In conclusione, quindi, la sentenza di primo grado merita integrale
conferma.
13. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo
secondo i valori dello scaglione di riferimento, stante la reiezione
dell'impugnazione, vanno poste per intero a carico del ### parte
soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, ### lavoro, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ###
avverso la sentenza n.288/2024, pubblicata il ###, del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede: A. Respinge
l'appello; B. Condanna l'appellante al pagamento in favore
dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio,
liquidate in €.3.500,00 per compenso professionale, oltre esborsi,
spese forfetarie, iva e cap; C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater,
d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al ### dei presupposti
processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato,
salvo la ricorrenza del diritto all'esenzione.
29-04-2025 21:27
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