Muro comune. Riparazioni. Spese (Cc, articoli 882, 887)
Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 371/2025 del 24-03-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
###
In persona dei ### Dott. ###ssa ### relatore ha pronunciato la
seguente sentenza nella causa tra:
### rappresentata dall'avv. ### come da procura speciale in calce
alla comparsa di costituzione in primo grado, allegata
telematicamente alla citazione di appello. APPELLANTE
CONTRO ### rappresentato dall'avv. ### come da procura allegata
alla comparsa di costituzione e risposta in appello. APPELLATO
### “### all'###ma Corte, contrariis reiectis, ### richiamo e
riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande e/o eccezioni
formulate in primo grado e da intendersi qui espressamente
richiamate e riproposte, 1) ### la sentenza n. 2141 emessa dal
Tribunale di Genova in data ### nella parte in cui ha condannato la
signora ### alla corresponsione in favore del signor ### della
somma di € 6.703,91 per gli interventi provvisori di messa in sicurezza
sull'intonaco esterno, rigettando ogni domanda ex adverso formulata
al riguardo. 2) ### la sentenza n. 2141 emessa dal Tribunale di
Genova in data ### nella parte in cui ha condannato la signora ###
alla corresponsione in favore del signor ### del 60% dei costi di
ripristino dei danni da lesioni strutturali, invece che del 10% di tali
costi. 3) ### la sentenza n. 2141 emessa dal Tribunale di Genova in
data ### nella parte in cui ha condannato la signora ### a
corrispondere in favore del signor ### il risarcimento per asserito
mancato godimento dell'immobile ### rigettando ogni domanda ex
adverso formulata al riguardo. 4) In subordine, nel denegato caso di
mancato accoglimento della precedente domanda, riformare
parzialmente la sentenza n. 2141 emessa dal Tribunale di Genova in
data ### riducendo la condanna della signora ### per il danno da
mancato godimento dell'immobile alla somma meglio ritenuta, alla
luce dei motivi e degli argomenti esposti. 5) Ancora in parziale riforma
della sentenza della sentenza n. 2141 emessa dal Tribunale di Genova
in data ###, compensare parzialmente le spese legali e tecniche di
primo grado, quantificando quelle legali secondo lo scaglione di valore
5.200,01-26.000,00. 6) Con vittoria di spese relativamente alla
odierna fase di secondo grado”. ### “### all'###ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, previo richiamo e riproposizione ex
art 346 c.p.c. tutte le difese, domande ed eccezioni già svolte in primo
grado, ulteriori rispetto a quelle della presente comparsa di
costituzione, qui da intendersi integralmente riproposte, in via
principale e nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata n.
2141 emessa dal Tribunale di Genova in data 19 luglio 2024, ridurre
- in conformità a quanto già stabilito da questa ###ma Corre in sede
###l'ordinanza del 28.8.2024 - gli importi dovuti dalla ###ra ###
limitatamente ai punti in cui veniva pronunciata una condanna al
pagamento: - di un importo superiore ad ### 16.543,82 per danni
all'immobile; - di un importo superiore ad ### 3.862,10 per danni
per il mancato godimento dell'immobile; e, per l'effetto, dichiarare
tenuta la convenuta a corrispondere al ### - la somma di ###
16.543,82 per danni all'immobile oltre interessi dal dovuto al saldo; -
la somma di ### 3.862,10 per danni per il mancato godimento
dell'immobile oltre interessi dal dovuto al saldo; confermando nel
resto la sentenza impugnata; sempre e comunque: con la vittoria
delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Parole chiave: infiltrazioni - danni ###
1 Il giudizio di primo grado
### ha citato in giudizio ### innanzi al Tribunale di Genova ed ha
sostenuto: • di essere proprietario del fabbricato sito in Comune di
###, località ### n. 37, contraddistinto al ### foglio n. 61, mappale
72 sub 1-2-3, posto al secondo e terzo piano dell'edificio, immobile
confinante ad ovest con il fabbricato posto in aderenza al mappale n.
71 di proprietà di ### • che dall'immobile della convenuta
provenivano delle infiltrazioni di acqua meteorica, causa di danni nella
sua proprietà, come confermato dall'accertamento tecnico preventivo,
svolto prima del giudizio; ### ha, quindi, chiesto di condannare la
controparte al risarcimento dei danni, quantificati in 151.000,00 euro.
La sig.ra ### si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le
domande proposte nei suoi confronti ed ha formulato domanda
riconvenzionale (poi rinunciata), con la quale ha chiesto di accertare
il mancato rispetto del confine da parte di ### e, conseguentemente,
la condanna di quest'ultimo alla demolizione della porzione
sconfinante del suo edificio, nonché a versarle un'indennità di
occupazione nella misura risultante in corso di causa o anche in via
equitativa.
La causa è stata istruita con prove testimoniali, documentali e
consulenza tecnica d'ufficio ed è stata, infine, decisa con la sentenza
n. 2141/24 del 19 luglio 2024 e pubblicata in pari data, che ha così
statuito in dispositivo: “- dà atto della rinuncia, da parte della
convenuta, alla domanda riconvenzionale; - condanna ### a
corrispondere a ### la somma di € 23.693,22, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - condanna
### a corrispondere a ### la somma di € 9.000,00, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - rigetta la
domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da ### - condanna ### a
rifondere a ### le spese di causa che si liquidano in € 7.616,00 per
onorari ed € 3.966,11 per esborsi (comprensivi di € 3.169,46 a titolo
di compenso del ###, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come
per legge; - pone le spese di ### come liquidate con separato
decreto, a definitivo carico di ### - condanna ### a rifondere a ###
le spese dell'accertamento tecnico preventivo R.G. 10655/2021 che si
quantificano in complessivi € 4.927,40”.
Il Tribunale, affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte
convenuta per le infiltrazioni provenienti dalla sua proprietà, ha
condannato la convenuta a risarcire i danni risultanti dalla ctu, tra i
quali, per quanto qui interessa: • i costi derivanti “necessità di dover
effettuare gli interventi provvisori di messa in sicurezza sull'intonaco
esterno, già quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo
per un ammontare pari ad € 6.703,91”; • i costi derivanti dagli
interventi di ripristino del muro comune, già interessato da un quadro
fessurativo causato non dalle infiltrazioni, ma da queste aggravato (in
misura pari al 10%), quantificati in complessivi 17.299,61 euro, da
suddividere tra i comproprietari in misura pari al 40% in capo
all'attore ed al 60% in capo alla convenuta; • i costi derivanti dal
ripristino dell'immobile attoreo (per 8.409,55 euro); • il mancato
godimento dell'immobile, quantificato sulla base dei valori ###
tenendo conto del periodo di tempo in cui ### era solito utilizzare
l'immobile (3 mesi durante l'estate e i fine settimana per un tale di
circa 10 mesi nel periodo che va da autunno 2021 ad autunno 2023),
liquidato in 9.000,00 euro.
2 Il giudizio di appello La sig.ra ### ha impugnato la sentenza in
esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero ridotti gli
importi che ella era stata condannata a pagare.
Il sig. ### si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere
l'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 marzo 2024, sulle
conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ### ha lamentato che il
Tribunale aveva liquidato, a favore della controparte, l'importo di
6.703,91 euro, quale danno derivante dai costi da sostenere per la
realizzazione di opere provvisorie di messa in sicurezza sull'intonaco
esterno. Tali opere sarebbero state necessarie, secondo l'atp, “qualora
non si desse avvio alle lavorazioni di manutenzione straordinaria come
indicati dalla convenuta”. Dopo l'atp, parte appellante aveva
realizzato la nuova copertura, come accertato anche dalla ctu, per cui
le opere di cui sopra non erano più necessarie e nulla era, quindi, più
dovuto a tale titolo.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra ### ha contestato il capo
della sentenza che l'aveva condannata a pagare alla controparte il
60% dei costi di ripristino del muro comune, nonostante le lesioni
fossero preesistenti e non conseguenti alle infiltrazioni (alle quali le
lesioni erano riferibili in misura pari al più al 10%). Il Giudice di primo
grado aveva travisato le risultanze istruttorie, in quanto il 10% era la
misura della responsabilità dell'esponente per l'aggravamento delle
lesioni, mentre il 50% era soltanto la misura della comproprietà del
muro comune. Inoltre, la sentenza aveva ignorato che la ### aveva
già ripristinato il muro comune dalla propria parte.
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato il riconoscimento del
danno da mancato godimento dell'immobile. La sentenza aveva
sostenuto che non vi erano elementi precisi per ritenere che l'attore
avesse continuato a fruire dell'immobile.
Ma non c'erano neppure elementi per ritenere il contrario, in quanto
non esisteva in causa prova alcuna del fatto che l'immobile ### fosse
o meno abitato dopo il settembre 2021. Non solo: le infiltrazioni erano
modeste, mentre la precaria staticità dell'immobile era la
conseguenza di scosse sismiche e di un'inadeguata struttura muraria
e fondazionale, non imputabile all'appellante.
In ogni caso, l'importo quantificato era eccessivo, in quanto i valori
OMI prevedevano 2,85 euro al metro quadro al mese e l'immobile
della controparte aveva una dimensione di mq 134,25 ed il mancato
godimento era stato riconosciuto unicamente per 10 mesi.
Con l'ultimo motivo, parte appellante ha contestato la liquidazione
delle spese di lite, sia in quanto essa non aveva considerato che le
pretese di parte appellante erano state notevolmente ridimensionate,
rispetto alle richieste iniziali, sia in quanto il Tribunale aveva errato
nella determinazione del valore della causa, che doveva essere
ricompreso nello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
4 I costi per la realizzazione di opere provvisorie di messa in sicurezza
sull'intonaco esterno.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il ctu del giudizio di merito, ing. Juvara, ha ribadito, anche dopo
l'esecuzione dei lavori indicati da parte appellante, la necessità di dar
corso ai lavori di “interventi provvisori di messa in sicurezza”, pari a
6.703,91 euro, compresivi di iva e oneri di legge, come si evince da
quanto riferito a pag. 58 della perizia. Alla specifica osservazione sul
punto fatta dal ctp di parte appellante, il perito ha risposto (pag. 71)
che “Gli interventi descritti dal geom. Dellacasa riguardano il ripristino
dell'intonaco delle facciate esterne deteriorate dalle infiltrazioni
provenienti dall'immobile della sig.ra ### pertanto, a parere dello
scrivente, tali lavorazioni rientrano nel ripristino della proprietà
Locatelli”. ###, nel motivo di appello, non ha fornito argomenti per
disattendere le conclusioni del perito, che, quindi, vanno
integralmente recepite.
5 I costi per il rifacimento del muro comune Il secondo motivo di
appello è solo parzialmente fondato.
La sentenza ha condannato la sig.ra ### a pagare alla controparte il
60% dei costi per il ripristino del muro comune, quota così
determinata: la sig.ra ### era comproprietaria del muro e, per
questo, doveva partecipare ai relativi costi in misura pari al 50%;
l'ulteriore incremento del 10% era conseguente al fatto che le
infiltrazioni provenienti dalla sua proprietà, pur non causa delle lesioni
presenti sul muro comune, le avevano, comunque, aggravate (ctu,
pagg. 49- 50 e 56).
Al riguardo, va, in primo luogo, evidenziato che non è dimostrato che
l'attrice abbia eseguito lavori sul muro comune tali da soddisfare la
sua quota di contribuzione al rifacimento. Infatti, la ctu ### ha
rimarcato la necessità di eseguire opere di messa in sicurezza del
muro, consistenti in lavori volti ad “asportare le pietre del muro per
tutta l'altezza della lesione (previo puntellamento delle strutture) e
per una larghezza pari a circa 100 cm (per il primo strato di spessore
fino a 20cm, per ulteriori spessori si considera una larghezza pari a
50 cm). Successivamente verranno riposizionate le pietre con malta,
avendo cura di creare connessioni tra gli elementi non demoliti con i
nuovi elementi messi in opera, nonché creare connessioni adeguate
tra il muro in comune tra le due proprietà, con i muri perimetrali
perpendicolari” (pag. 55).
In ordine all'ammontare della quota dei costi di ripristino che
l'appellato può pretendere (quantificati dalla sentenza impugnata nel
60% dei costi di rifacimento del muro), si osserva quanto segue.
La giurisprudenza esclude che il comproprietario, ove non abbia
anticipato i costi, possa pretendere di ottenere l'intero importo
necessario per compiere le opere di rifacimento del muro comune. “Ai
sensi dell'art. 882, primo comma, cod. civ., le riparazioni e le
ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i
comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa
sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso
l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia
cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. Ne consegue che,
qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei
due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante
per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo
corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante
in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte
di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante”. (Cass.
20733/12) Nel caso di azione di risarcimento del danno per
responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa
comune sia causalmente imputabile ad uno dei comproprietari, il
comproprietario del bene danneggiato può agire nei confronti del
danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro-
quota, e non per intero. “Il pregiudizio patrimoniale subito dal
comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per
la riparazione del bene comune; sicché in favore del predetto può
essere liquidato solo l'importo su lui gravante in proporzione al suo
diritto di comproprietà, e non anche la parte di esborso dovuta dal
comproprietario danneggiante”.
In questo caso, l'appellante ha determinato solo un incremento dei
costi di ripristino del muro, pari al 10% dell'importo complessivo e,
quindi, pari a 1.729,96. Di conseguenza, l'appellato può pretendere a
titolo di risarcimento solo tale minore importo.
La quota restante dei lavori dovrà essere ripartita tra le parti in uguale
misura.
Il terzo motivo è solo parzialmente fondato.
Il Tribunale ha affermato, in via presuntiva, che l'immobile non era
abitabile, sulla base della ctu.
Tale conclusione deve essere confermata, nei limiti di quanto segue.
Dalle foto prodotte, risulta che le infiltrazioni hanno riguardato le sole
camere da letto poste sul lato ovest, a confine con la proprietà di parte
appellata (foto 14 e 15 di pag. 22; 64, 68 e 70 a pagg. 45 e 46 della
ctu ###, oltre al bagno (foto 55 a pag. 42).
Tali conclusioni hanno trovato riscontro anche nell'atp, pagg. 4 e 5.
Altri locali (tra cui anche una stanza da letto e la cucina) erano, però,
utilizzabili, come si evince dalle stesse foto della ctu.
Il motivo è, quindi, fondato unicamente nella parte in cui lamenta una
liquidazione eccessiva dell'importo risarcito.
Infatti, risulta equo liquidare il 50% del valore locativo dell'immobile
dovuto per 10 mesi (pari ad euro 3.826,10, come sostanzialmente
riconosciuto concordemente dalle parti) per complessivi 1.913,05
euro (3.826,10:2). ### motivo è, anch'esso, solo parzialmente
fondato.
Con riferimento alla richiesta di compensazione delle spese di lite, si
osserva che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo
non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente
in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza
degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.
Sez. Un. ###/22).
Ciò comporta che il ridimensionamento degli importi inizialmente
richiesti dall'appellato non costituisce un motivo di compensazione
delle spese di lite.
Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta lo scaglione di
valore calcolato dal Tribunale.
Il valore deve essere parametrato in relazione all'importo liquidato.
All'esito dell'appello, il credito di parte appellante ammonta a
(6.703,91+8.409,55+1.729,96+1.913,05) =18.746,47.
Di conseguenza, lo scaglione di riferimento è quello da 5.201,00 a
26.000,00.
Quanto alle spese di lite del giudizio di appello, non rileva che alcuni
motivi di appello sono stati considerati parzialmente fondati. Infatti, il
criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie
fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza
che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
soccombente abbia conseguito un esito a sé favorevole (Cass.
20727/17).
Ne discende che la sig.ra ### è soccombente.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto da ### ed in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2141/24 del 19
luglio 2024 e pubblicata in pari data; -ridetermina l'importo che ###
deve versare a ### in 18.746,47 euro, oltre accessori di cui alla
sentenza impugnata; -ridetermina l'importo che ### deve versare a
### per spese di lite in 5.077,00 euro per compensi, oltre spese
generali al 15% e accessori di legge ed esborsi per 3.966,11 euro; -
conferma nel resto la sentenza impugnata; -condanna ### a
rifondere a ### le spese di lite del giudizio di appello, spese che
liquida in 3.966,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e
accessori di legge.
08-04-2025 14:20
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