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Sentenza

Obbligazione pecuniaria - Adempimento - Luogo e tempo. (Cc, articoli 1182, 1183...
Obbligazione pecuniaria - Adempimento - Luogo e tempo. (Cc, articoli 1182, 1183)
Osserva in sentenza la Corte d’Appello di Ancona come, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, III, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. Con la precisazione altresì che il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso. Ciò posto, la buona fede – precisa ancora l’adito Collegio giudicante marchigiano - non può servire a stabilire il rispetto di un termine di pagamento, ossia non può essere applicata per decidere se il termine è rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine esatto entro cui adempiere. Può servire a valutare se per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che non era da pretendersi da parte del creditore, per l’eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. Da una parte vi è la questione di quando il pagamento produce l’effetto estintivo, dall’altra parte quella della valutazione del mancato rispetto di tale termine: solo relativamente a questa ultima situazione si può effettuare un giudizio di buona fede. E così la parte debitrice nell’effettuare il pagamento attraverso il sistema bancario deve attivarsi per tempo in considerazione dei tempi di esecuzione della disposizione di pagamento che inoltri alla banca (o comunque deve optare per l’accredito immediato delle somme - cd. bonifico istantaneo); in tal modo resta evidente che il pagamento nei termini è effettuabile con l’esercizio dell’ordinaria diligenza nel disporre il bonifico e non necessita di uno sforzo eccessivo, ossia non esigibile.

    Corte di appello di Ancona, 17 giugno 2025 n. 854
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott. ###
Presidente Dott. ### relatore Dott. ### ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. ###/###
vertente tra
### ### con sede ### alla ### n. ###, c.f. e P.IVA ### in
persona del suo amministratore unico ### (c.f. ###), nato ad
### il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'avv.
### (c.f. ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliata
presso lo studio della medesima sito in ### al ### n. ### (fax
### - pec: ### ); -parte appellante
e
### S.R.L. con sede ### via ### n. ###, C.F., P.IVA e n. Iscr.
R.I. di ###, in persona del legale rappresentante pro tempore,
### C.F.: ###, e l'### C.F. ###, entrambi rappresentati e
difesi dall'Avv. ### C.F. ###, del ### di ### (p.e.c. ###)
presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliat ###; -
parti appellate
### delle parti: come da memoria di precisazione delle
conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è
redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132
cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012
nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come
delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel
provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di
parte.
2.Attesa la complessiva scarsa chiarezza ed incompletezza della
sentenza di primo grado rispetto alle questioni dedotte in giudizio,
occorre premettere la ricostruzione dei fatti di causa offerta
dell'appellante: “A sostegno e fondamento della domanda l'odierna
appellante deduceva che: - di aver composto bonariamente con la
### srl nonché con l'Avv. ### in proprio, mediante il “###
Normativo” del 27.6.2022, una serie complessa di rapporti giuridici
e liti giudiziarie intercorse direttamente tra esse società nonché
con la residua compagine societaria (### 0 ### e il ###; - in
adempimento a quanto disposto nel disciplinare normativo, la ###
srl e l'Avv.
L.### da una parte e la 24 ### srl dall'altra, concludevano in
data ### uno specifico “### di Transazione”, con cui regolavano
in particolare il contenzioso direttamente insorto tra di loro,
pattuendo i tempi e le modalità del recesso della ### srl dalla
compagine societaria della 24 immobiliare ### e prevedendo le
somme riconosciute alla EM ### srl ed all'Avv. ### trasfondendo
integralmente nell'atto medesimo le identiche pattuizioni già
regolate al riguardo sui capitoli in parola nel ridetto contratto
normativo in precedenza stipulato; - nello specifico, mediante il
ridetto atto transattivo, ### dichiarava di voler esercitare il
recesso dalla ### ### e le parti concordavano: * il pagamento,
da parte della 24 ### della quota di € 1.001.500,00, di cui €
500.000 da riconoscere eventualmente in luogo dell'adempimento
in denaro - per il caso in cui ### avesse esercitato la
corrispondente opzione - mediante trasferimento della proprietà in
favore di quest'ultima, di alcuni immobili preventivamente
individuati (di proprietà della prima) e il residuo di € 501.500,00
da corrispondere tramite pagamenti rateali “di pari importo” da
eseguirsi “mediante bonifici” (cfr. clausola 1 ### normativo); * la
restituzione del finanziamento socio effettuato da ### per €
1.010.000,00 da corrispondere tramite pagamenti rateali da
eseguirsi “mediante bonifici”; * il pagamento delle competenze
legali maturate dall'avv. L. ### per complessivi €. 160.320,00 (a
lordo degli oneri di legge) da corrispondere tramite pagamenti
rateali da eseguirsi “mediante bonifici”; - gli anzidetti pagamenti
rateali, tanto del pagamento in denaro tanto del valore della
partecipazione quanto della restituzione del finanziamento,
venivano concordate in “13 rate mensili di pari importo” con il
pagamento della prima rata da effettuarsi contestualmente all'atto
del recesso ed il pagamento delle successive dodici da effettuarsi
a partire dal 31.07.2022, entro l'ultimo giorno di ogni mese (cfr.
clausole 10 e 11 ### normativo); - si conveniva altresì che “il
ritardo di oltre 15 ### giorni, nel pagamento di una sola rata di
tutte le obbligazioni sopra descritte, assunte da 24 ###
comporterà la risoluzione della clausola relativa ai termini di
pagamento, con conseguenziale decadenza dal beneficio del
termine (pertanto, gli importi sopra espressi dovranno essere
corrisposti in unica soluzione)” (clausola 12 ### normativo); -
sempre in sede di contratto normativo veniva pattuita specifica
clausola derogatoria della competenza territoriale, stabilendo che
“per qualsivoglia controversia possa insorgere dal presente
accordo, sarà competente il ### contrattuale, esclusivo ed
inderogabile di Ancona” (clausola 16 contratto normativo); - la 24
### eseguiva regolarmente il pagamento delle prime tre rate del
convenuto piano rateale di pagamento; - quanto al pagamento
della quarta rata, pari a complessivi €. 135.724,31 per tutte le
obbligazioni convenute, la 24 ### eseguiva: in data ### il
pagamento della rata di una sola obbligazione per €. 42.000,00
mentre il residuo importo di €. 93.724,31 veniva corrisposto
secondo la modalità convenuta alla data del 17.10.2022 atteso che
il termine ultimo di scadenza (15.10.2022), ricadeva in un giorno
festivo ###, sicchè il bonifico non poteva che essere effettuato il
lunedì successivo (appunto il ###), vale a dire in quello che era
divenuto l'ultimo giorno utile per adempiere; - ### srl e l'avv.
### con nota del 18.10.2022 lamentando il mancato pagamento
della rata nei termini pattiziamente convenuti, denunciavano
l'avvenuta decadenza di 24 ### dal beneficio del termine; -
chiedevano pertanto il pagamento, entro i successivi cinque giorni,
in favore di EM di € 1.075.384,61 (salvo il trasferimento degli
immobili per effetto dell'opzione già esercitata da EM ### srl)
nonchè in favore dell'avv. ### di € 112.224,00 quali residue
spese legali, avvertendo in ogni caso che in mancanza si sarebbe
esperito “opportuno rimedio giudiziale”; - la 24 ### srl con pec
del 20.10.2022 evidenziava che “ancor prima della diffida ad
adempiere al pagamento”, aveva disposto in data ### i
pagamenti di due bonifici per € 16.032,00 in favore dell'avv. ###
e per € 77.692,31 in favore di ### srl, con la conseguenza che
alcuna decadenza dal beneficio del termine poteva ritenersi
maturata a proprio svantaggio; - la 24 ### con PEC del proprio
legale del 3.11.2022 contestava la eccepita decadenza dal
beneficio del termine, tenuto conto che la modalità convenuta per
il pagamento (bonifico tracciabile) rendeva impossibile
l'effettuazione del bonifico bancario in un giorno festivo ### oltre
alla irrilevanza del contestato inadempimento e continuava
regolarmente a pagare, nei termini convenuti, tutte le successive
rate in scadenza; - con l'esperita azione in prevenzione, dinanzi al
giudice territorialmente competente per esplicita deroga
contrattuale, la 24 ### spa formulava, dunque, un'exceptio doli
generalis sul presuposto del carattere fraudolento dell'iniziativa
posta in essere da ### srl, attesa tanto l'inesistenza del lamentato
inadempimento e la conseguente inoperatività della decadenza dal
beneficio del termine per l'insussistenza dei suoi presupposti
fattuali quanto la nullità della clausola contrattuale che prevedeva
detta decadenza”.
3.Con un primo motivo di gravame , l'appellante deduce
l'insussistenza del fatto contestato: “non essendosi concretizzato
alcun ritardo nell'adempimento, atteso che veniva allegata e
dimostrata documentalmente (e non contestata) la circostanza per
cui il pagamento della quarta rata da parte di 24 ### avveniva
esattamente nell'ultimo giorno utile (lunedì 17 di ottobre) per il
pagamento a tenore di contratto, cioè effettuandolo tramite
bonifico bancario (e, comunque, prima ancora che la ### si
precipitasse a far valere la clausola risolutiva espressa); perché è
di tutta evidenza che, quand'anche il versamento fosse stato
effettuato nel giorno di scadenza (sabato 15 ottobre), in ogni caso
l'istituto bancario avrebbe reso comunque disponibile la somma al
creditore non prima del giorno 19 di ottobre, ovvero lo stesso
identico giorno in cui la EM ### riceveva effettivamente la somma
sul proprio conto” Il motivo è infondato.
4.Occorre riportare il contenuto delle clausole n.10,11,12 del
contratto normativo dedotto in giudizio:
5.In data ###, in conformità del contratto normativo, le parti
ponevano in essere un “### di transazione” in cui venivano
concordate le clausole 4,5,6 e 7 sostanzialmente riproduttive di
quelle relative ai pagamenti contenute nel contratto normativo.
6.### tali premesse la Corte rileva quanto segue: • le parti hanno
concordato, sia nel contratto normativo che nell'atto di transazione
richiamati, l'inserimento di una clausola che, in maniera esplicita e
non equivoca, prevede la decadenza dal beneficio del termine e
dal pagamento rateale in caso di ritardo nel pagamento anche di
una sola rata oltre il termine indicato; • la richiamata previsione
contiene dunque una rateazione, un termine per il pagamento di
ogni rata, un termine ulteriore di tolleranza di 15 giorni decorso il
quale matura, ipso iure, la decadenza dalla rateazione e l'esigibilità
immediata dell'intero credito; • tale clausola è stata certamente
oggetto di negoziato individuale e non appare determinare, a
danno della debitrice, un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto; • il pagamento a saldo della quarta
rata è avvenuto con ordine di bonifico del 17.10.2022; • il termine
di tolleranza di 15 giorni scadeva il ###; • il pagamento è dunque
tardivo perché: “### principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità "l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi
degli artt. 1182, comma 3, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e
nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità
della somma di denaro" (Cass. 18877/ 2008). Si è altresì precisato
che "il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che
devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile
in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo
allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità
dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il
debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e
questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso" ( 149/2003). Ciò
posto, la buona fede non può servire a stabilire il rispetto di un
termine di pagamento, ossia non può essere applicata per decidere
se il termine è rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in
un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine
esatto entro cui adempiere. Può servire a valutare se per rispettare
il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento
che non era da pretendersi da parte del creditore, per l'eccessivo
sacrificio che avrebbe comportato: ma ovviamente non è il caso
che ci occupa, dove peraltro avrebbe dovuto allegarsi una qualche
situazione che rendeva il pagamento nei termini effettuabile solo
con uno sforzo eccessivo, ossia non esigibile. Altra è la questione
di quando il pagamento produce l'effetto estintivo, altra quella
della valutazione del mancato rispetto di tale termine: solo
relativamente a questa ultima situazione si può effettuare un
giudizio di buona fede.” ( Cass. n. 26901/2023); • la debitrice
nell'effettuare il pagamento attraverso il sistema bancario: ###
non si è attivata per tempo in considerazione dei tempi di
esecuzione della disposizione di pagamento che inoltrava alla
banca, ### non ha optato per l'accredito immediato delle somme
(c.d. “bonifico istantaneo”); • in tal modo resta evidente che il
pagamento nei termini era effettuabile con l'esercizio dell'ordinaria
diligenza nel disporre il bonifico e non necessitava di uno sforzo
eccessivo ossia non esigibile.
In tal modo resta disatteso il primo motivo di gravame.
7.Va di seguito esaminato il secondo motivo di appello con cui è
invocata: “un### vera e propria exceptio doli generalis,
certamente ricollegabile al precedente, attesa l'evidenza dell'abuso
del diritto perpretrato da ### Perché è inconfutabile che, anche
laddove volessero pure radicarsi le legittime ragioni della
formulata eccezione di decadenza in una prognosi di insolvibilità
del debitore, connessa con il ritardo del pagamento, la stessa non
avrebbe avuto neppure il tempo di concretizzarsi, tenuto conto
che, come precisato dianzi, l'effettivo pagamento, pur eseguito il
###, si consolidava nel portafogli della ### già alla data del
19.10.2022. E, peraltro, i pagamenti delle rate precedenti erano
stati perfettamente regolari come, pure, lo furono i successivi
(circostanza anche questa mai contestata da ###, peraltro tutti
pianamente accettati.
Dunque, è assai evidente la totale inesistenza di qualsiasi indice
legale richiesto dalla norma fondante il giudizio che ci occupa, l'art.
1186 c.c., in merito alla solidità e solvibilità della 24 immobiliare
srl, che infatti ha regolarmente provveduto ad adempiere ad
onorare tutti gli obblighi assunti anche per il tempo successivo alla
inusitata dichiarata decadenza.
Siamo, pertanto, in presenza di una paradigmatica ipotesi di
exceptio doli generalis, ovvero di patente abuso del diritto, che se
pur (qui solo in teoria) formalmente rispettoso della cornice
attributiva di quel diritto, è esercitato dall'avversario secondo
censurabili modalità, idonee a determinare una ingiustificata
sproporzione tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio a
cui è soggetta la controparte per la realizzazione di quel diritto (ex
multis Cass.Civ. 21265/2007).
Il motivo è infondato.
8.La Corte ha già chiarito come non sia apprezzabile, nella
presente fattispecie, la buona fede dell'appellante nel mancato
rispetto del termine di pagamento atteso che la debitrice avrebbe
dovuto semplicemente attivarsi per tempo nel predisporre il
bonifico: avrebbe dovuto cioè tenere il comportamento diligente
alla stessa ordinariamente richiesto e che era da pretendersi da
parte della creditrice.
Specularmente è evidente, nella fattispecie, l'insussistenza di
ragioni che rendessero il pagamento nei termini effettuabile solo
con uno sforzo eccessivo ossia non esigibile.
Sul punto non vale insistere oltre.
9.Sotto il profilo dell' exceptio doli generalis seu praesentis - che
“indica il dolo attuale, commesso al momento in cui viene intentata
l'azione nel processo, e costituisce un rimedio di carattere
generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente
codificate, il quale è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o
sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento,
paralizzando l'efficacia dell'atto che ne costituisce la fonte o
giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul
medesimo, ogni qualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni
sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva
del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima
facie abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al
divieto di venire contra factum proprium (Cass. 9234/2024; Cass.
n. 5273/2007 - deve rilevarsi che: • la clausola di decadenza venne
negoziata e concordata tra le parti nel complesso articolato di
accordi societari consacrati in due atti contrattuali (il contratto
normativo e la transazione); • si tratta di pattuizione chiara,
specifica ed accettata liberamente dalle parti in un contesto
societario/transattivo che esclude in radice una sproporzione o
squilibrio strutturale tra le parti nell'esercizio del potere
contrattuale; • la decadenza dal beneficio del termine è comminata
non alla scadenza del termine di adempimento ma alla scadenza
del termine di tolleranza; • in tale contesto appare evidente come
siano state le parti stesse a costruire il meccanismo della
decadenza in un ragionevole equilibrio di posizioni contrattuali da
presumersi attentamente valutate; • la qualità e natura dei
soggetti coinvolti non lascia margini di dubbio sul fatto che tutti gli
specifici effetti contrattuali furono espressamente voluti e
negoziati dalle parti non solo in condizione di parità informativa e
di competenza ma anche in funzione di un preciso bilanciamento
di interessi; • in tal modo nell'esigere il rispetto della clausola da
parte della creditrice si manifesta l'esercizio di un potere che le
parti stesse hanno considerato di carattere essenziale nel contesto
del rapporto contrattuale di cui trattasi dal momento che l'impegno
a versare le rate mensili previste ha determinato l'assetto di
interessi finale; • va comunque considero che l'appellante ha
superato non solo il termine proprio di adempimento ma anche il
ragionevole termine di tolleranza di 15 giorni fissato per favorire e
bilanciare la posizione della debitrice; • in tal modo non solo non
emergono indizi concreti di mala fede, sorpresa o prevaricazione
da parte dell'appellata ma si palesa piuttosto l'esecuzione di una
chiara ed equilibrata pattuizione contrattuale.
10.Le ragioni esposte conducono anche a disattendere l'eccezione
di nullità sollevata dalla difesa appellante di seguito trascritta: “Per
tali evidenti ragioni, la disposizione contrattuale in esame risulta
assolutamente nulla per violazione del combinato disposto di cui
agli artt. 1186 e 1322 c.c. risultando dunque meritevole, come si
richiedeva in primo grado e comunque come si richiede
nuovamente in questa sede, del temperamento della reductio ad
aequitatem da parte del giudice, notoriamente operabile ben oltre
il perimetro di cui all'art. 1384 cod civ.”.
11.Non può infatti dubitarsi che la disciplina della decadenza dal
beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. debba ritenersi
derogabile convenzionalmente se ed in quanto le parti si accordino
per un diverso regolamento di interessi inserito in un condiviso
bilanciamento dei contrapposti interessi.
Così è nel caso di specie in cui la clausola de quo è parte essenziale
di un regolamento di interessi derivato da una negoziazione ed un
accordo complesso frutto di libera, chiara e consapevole scelta e
manifestazione di volontà.
In tal modo l'efficacia vincolante della decadenza automatica è
costituita dalle parti come garanzia del buon funzionamento e della
corretta esecuzione dell'accordo ed esclude ogni sindacato
invalidante o correttivo del giudice.
12.### è respinto e la sentenza impugnata va confermata sia
pure integrandone e correggendone l'insufficiente ed incompleta
motivazione. ### di difetto di interesse sollevata dalla difesa
appellata (oltre che assorbita) è palesemente infondata perché
l'appellante aveva incontestabile interesse a vedere definito
(anche ex post) il titolo sulla base del quale è stato operato
l'adempimento: cioè ad accertare e fissare la situazione giuridica
(alternativamente diritto alla rateazione-obbligo di immediato
pagamento) posta a base della fase esecutiva.
Sul punto non vale insistere oltre.
13.La richiesta di condanna ex art. 96 terzo comma cpc formulata
dalla difesa appellata va disattesa perché le ragioni esposte
dall'appellante, seppur non condivisibili, non appaiono prive di
consistenza logica e coerenza giuridica: non appaiono in altri
termini configurare quell'abuso del diritto che la norma sanziona.
14.Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate
come da dispositivo Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se
dovuto.
PQM
### definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme
istanza assorbita o disattesa, così provvede: 1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del
presente grado di giudizio liquidate in euro 26.155,00 per
compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come
per legge; 3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello
stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Avv. Antonino Sugamele

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