RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Sinistri stradali - Risarcimento danni - Fermo tecnico
(Cc, articolo 1260; Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articoli 143, 145 e 148)
Secondo la pronuncia resa dal Giudice di Pace di Ferentino, in tema di sinistri stradali, non si pongono profili di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda di risarcimento danni per violazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005 (Cod. Ass.) quando risulti ex actis, e senza mediazioni interpretative, che la compagnia assicurativa abbia proceduto, nonostante le carenze della domanda stragiudiziale, ad una valutazione e ad una stima dei danni attivando la procedura di definizione bonaria della lite e mettendosi, conseguentemente, essa stessa nella condizione di formulare una concreta offerta risarcitoria. In merito al modulo CAI osserva, poi, l’adito Giudice che lo stesso riveste, ex articolo 143, II, Cod. Ass., il valore di presunzione iuris tantum. Precisamente, tale modulo - quando sia sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data - genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicurazione. In riferimento al cd. fermo tecnico, si osserva che le spese dell’autovettura sostitutiva rientrano pienamente nell’accezione di danno da fermo tecnico e sono rimborsabili a prescindere dalla prova di necessità.Con la precisazione che il credito da risarcimento del danno da fermo tecnico, pari al costo del noleggio di un’auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex articolo 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a.. Tale credito azionato in giudizio non è un credito che trova la propria ragion d’essere ed il proprio fondamento nella fattura emesse dalla società di noleggio, che costituisce un mero dato contabile, ma nel diritto al risarcimento del danno conseguito all’inutilizzabilità della vettura incidentata e, più in particolare, dal rimborso delle somme necessarie per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Il credito oggetto di cessione è un credito di natura risarcitoria sorto allorquando il danneggiato, costretto a ricoverare la propria vettura in carrozzeria per le opportune riparazioni, sia stato materialmente privato di una posta attiva del proprio patrimonio, posta strettamente correlata alla perdita di disponibilità, appunto, della propria vettura.
Giudice di pace di Ferentino, 22 luglio 2025 n. 124
05-08-2025 14:01
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